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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4187 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CELESTE C.F._1
MA LA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALABRO' C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/12/2024 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e Pt_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 388, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia in data 31/01/2015; Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina;
b)
Confermare l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. c) Confermare la collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione materna, sita in Messina Piano
FF Villaggio Pace, mentre il padre terrà con sé la figlia: - durante l'anno scolastico, intendendosi il periodo ricompreso tra il 10 settembre ed il 15 giugno, tutti i pomeriggi del martedì, del giovedì e del venerdì, dalle ore
14:00 alle ore 15:30 ed a settimane alterne dalle ore 14:00 del venerdì alle
2 ore 21:00 della domenica, con possibilità di tenera la figlia con se anche la domenica notte ed accompagnarla a scuola il lunedì mattina;
durante tali giorni, su accordo dei genitori, la minore potrà essere seguita nello svolgimento dei compiti scolastici dalla zia materna , al Parte_2
termine dei quali verrà accompagnata presso l'abitazione paterna e poi da questi riportata alla madre, ad eccezione del venerdì delle settimane coincidenti con il diritto di visita del padre, ove pernotterà con lo stesso;
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste
Pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. E precisamente dal sabato pomeriggio precedente alla pasqua, ore 16:00, alla sera del giorno di pasqua, ore 20:00, o dal mattino del giorno di Pasquetta, ore 09:00, alle ore 19:00 del martedì successivo;
- durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo ricompreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, la minore trascorrerà con il padre, due settimane non consecutive nel mese di giugno e due settimane non consecutive nel mese di luglio, mentre nel mese di agosto, la minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi. Le date specifiche saranno concordate dai genitori, in relazione agli impegni lavorativi dei medesimi e secondo le esigenze e la volontà della minore;
- per i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico come, a mero titolo esemplificativo, il giorno della liberazione (25 aprile), il giorno della festa dei lavoratori (1 maggio), il giorno della festa della repubblica (2 giugno), il
3 giorno della festa della patrona della città (3 giugno), il giorno della festa di ognissanti (1 novembre) il giorno della festa dell'immacolata concezione (8 dicembre), il minore trascorrerà le proprie giornate rispettivamente con ciascuno dei genitori secondo la regola dell'alternanza; - il compleanno della figlia (31 gennaio) alternativamente il pranzo o la cena, da concordare tra i genitori, secondo le esigenze della minore salva la possibilità dei coniugi di concordare una modalità diversa, anche in relazione ad un'eventuale festa da organizzare insieme;
e, comunque, il tempo di permanenza della minore con il padre e con la madre potrà essere modificato d'accordo tra le parti, sia per esigenze della ragazza, che per eventuali esigenze lavorative dell'uno o dell'altro genitore (previa tempestiva comunicazione tra le parti); d)
Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia determinato Per_1
complessivamente in € 400 mensili (€ quattrocento/00) che CP_1
verserà alla Signora entro e non oltre il
[...] Parte_1
quindicesimo giorno di ogni mese e che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat;
e) Confermare che le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, siano poste a carico di CP_1
nella misura del 70% e di nella misura del 30%”.
[...] Parte_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 229/2025 pubbl. il 15/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
4 Alla udienza dell'03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 229/2025 pubbl. il 15/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/12/2024, provvede come segue:
5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 02/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 388, parte II, serie A, tra , nata Parte_1
a NA (ME) il 22/08/1983, e , nato a Controparte_1
NA il 13/10/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4187 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CELESTE C.F._1
MA LA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALABRO' C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/12/2024 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e Pt_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 388, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia in data 31/01/2015; Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina;
b)
Confermare l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. c) Confermare la collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione materna, sita in Messina Piano
FF Villaggio Pace, mentre il padre terrà con sé la figlia: - durante l'anno scolastico, intendendosi il periodo ricompreso tra il 10 settembre ed il 15 giugno, tutti i pomeriggi del martedì, del giovedì e del venerdì, dalle ore
14:00 alle ore 15:30 ed a settimane alterne dalle ore 14:00 del venerdì alle
2 ore 21:00 della domenica, con possibilità di tenera la figlia con se anche la domenica notte ed accompagnarla a scuola il lunedì mattina;
durante tali giorni, su accordo dei genitori, la minore potrà essere seguita nello svolgimento dei compiti scolastici dalla zia materna , al Parte_2
termine dei quali verrà accompagnata presso l'abitazione paterna e poi da questi riportata alla madre, ad eccezione del venerdì delle settimane coincidenti con il diritto di visita del padre, ove pernotterà con lo stesso;
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste
Pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. E precisamente dal sabato pomeriggio precedente alla pasqua, ore 16:00, alla sera del giorno di pasqua, ore 20:00, o dal mattino del giorno di Pasquetta, ore 09:00, alle ore 19:00 del martedì successivo;
- durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo ricompreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, la minore trascorrerà con il padre, due settimane non consecutive nel mese di giugno e due settimane non consecutive nel mese di luglio, mentre nel mese di agosto, la minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi. Le date specifiche saranno concordate dai genitori, in relazione agli impegni lavorativi dei medesimi e secondo le esigenze e la volontà della minore;
- per i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico come, a mero titolo esemplificativo, il giorno della liberazione (25 aprile), il giorno della festa dei lavoratori (1 maggio), il giorno della festa della repubblica (2 giugno), il
3 giorno della festa della patrona della città (3 giugno), il giorno della festa di ognissanti (1 novembre) il giorno della festa dell'immacolata concezione (8 dicembre), il minore trascorrerà le proprie giornate rispettivamente con ciascuno dei genitori secondo la regola dell'alternanza; - il compleanno della figlia (31 gennaio) alternativamente il pranzo o la cena, da concordare tra i genitori, secondo le esigenze della minore salva la possibilità dei coniugi di concordare una modalità diversa, anche in relazione ad un'eventuale festa da organizzare insieme;
e, comunque, il tempo di permanenza della minore con il padre e con la madre potrà essere modificato d'accordo tra le parti, sia per esigenze della ragazza, che per eventuali esigenze lavorative dell'uno o dell'altro genitore (previa tempestiva comunicazione tra le parti); d)
Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia determinato Per_1
complessivamente in € 400 mensili (€ quattrocento/00) che CP_1
verserà alla Signora entro e non oltre il
[...] Parte_1
quindicesimo giorno di ogni mese e che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat;
e) Confermare che le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, siano poste a carico di CP_1
nella misura del 70% e di nella misura del 30%”.
[...] Parte_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 229/2025 pubbl. il 15/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
4 Alla udienza dell'03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 229/2025 pubbl. il 15/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/12/2024, provvede come segue:
5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 02/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 388, parte II, serie A, tra , nata Parte_1
a NA (ME) il 22/08/1983, e , nato a Controparte_1
NA il 13/10/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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