CASS
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 20399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20399 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13164-2020 proposto da: EL SI, rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURA RATTI e OM IV
- ricorrente -
contro BLOOM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. LUISA DAL SASSO Civile Sent. Sez. 2 Num. 20399 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 21/07/2025 2 – controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro AIG EUROPE S.A., RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. SALVATORE PENZA – controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro ARAG S.E., RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZION PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. GIAMPAOLO SPAGNUOLI – controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro ES AN IA e OC IA RA, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO GNEMMI – controricorrenti – avverso la sentenza n. 4670/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 22/11/2019 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FU ON uditi gli avvocati GIUSEPPE POMPEO PINTO, in sostituzione degli avv.ti LAURA RATTI e OM IV, per il ricorrente principale;
l’avv. STEFANIA NICOLETTA COSTANZA, in sostituzione dell’avv. PAOLO GNEMMI, per la parte controricorrente;
l’avv. SANDRO FRANCIOSA, in sostituzione dell’avv. GIAMPAOLO SPAGNUOLI, per il ricorrente incidentale ARAG S.E.; l’avv. LOREDANA TULINO, in 3 sostituzione dell’avv. LUISA DEL SASSO, per il ricorrente incidentale BLOOM S.r.l. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato l’8.9.2016 RE IV e CA IA IA evocavano in giudizio ER AO e NI ON innanzi il Tribunale di Monza, chiedendo la condanna dei convenuti ad arretrare un locale destinato ad autorimessa ed un locale tecnico sino al rispetto delle distanze tra fabbricati ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per la condanna degli attori ad arretrare il loro edificio sino al rispetto delle distanze tra fabbricati. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa Bloom S.r.l., loro dante causa, la Immobiliare Building S.r.l., impresa costruttrice, e ED AS, progettista dell’edificio, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’eventuale accoglimento delle domande degli attori in via principale. Si costituiva il DA, contestando la domanda svolta nei suoi confronti e chiedendo di essere autorizzato a sua volta a chiamare in manleva Aig Europe Limited S.a. e AR S.e. Si costituiva anche Bloom S.r.l., chiedendo a sua volta l’estensione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sovico, che aveva rilasciato i titoli autorizzativi per l’edificazione realizzata dalla predetta società. Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative e l’ente locale, resistendo alle domande svolte nei loro riguardi e comunque a quella principale di parte attrice. Con sentenza n. 2015/2018 il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei riguardi dei terzi chiamati DA, Comune di Sovico, Immobiliare Green Building S.r.l., Aig Europe S.a. e AR S.e., per 4 mancato esperimento della procedura di mediazione ordinata dal giudice, compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione il DA, e si costituivano in appello gli originari attori, RE e CA, spiegando appello incidentale. Si costituivano anche ER e NI, Bloom S.r.l., AR S.e. e Aig. Europe S.a., aderendo alle doglianze del DA e spiegando a loro volta spiegando appello incidentale per la riforma della decisione del Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 4670/2019, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale e quelli incidentali, ad eccezione di quello di RE e CA, che rigettava, condannando questi ultimi al pagamento del doppio contributo. Il giudice di seconde cure, inoltre, compensava le spese del secondo grado del giudizio di merito. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione DA AS, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi AR S.e. Rappresentanza generale e direzione per l’Italia, Bloom S.r.l. Aig. Europe S.a. Rappresentanza generale per l’Italia, RE IV e CA IA IA. AR S.e. Rappresentanza generale e direzione per l’Italia e Bloom S.r.l. hanno a loro volta proposto separati ricorsi incidentali, affidati ciascuno a due motivi. Sono rimasti intimati ER AO, NI ON ed il Comune di Sovico. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso principale e di quelli incidentali. Tutte e parti costituite hanno depositato memoria. 5 Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha insistito nelle proprie conclusioni, invocando l’accoglimento di tutti i ricorsi, principale e incidentali;
gli avvocati Giuseppe Pompeo Pinto, in sostituzione degli avv.ti Laura Ratti e Domenico Riva, per il ricorrente principale, il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso;
l’avv. Stefania LE OS, in sostituzione dell’avv. Paolo Gnemmi, per la parte controricorrente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali;
l’avv. Sandro Franciosa, in sostituzione dell’avv. Giampaolo Spagnuoli, per il ricorrente incidentale AR S.e. , il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale;
nonché l’avv. Loredana Tulino, in sostituzione dell’avv. Luisa Del Sasso, per il ricorrente incidentale Bloom S.r.l., la quale ha insistito a sua volta per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, tanto il ricorrente principale che quelli incidentali lamentano, rispettivamente, la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la Corte distrettuale ha disposto la compensazione delle spese di appello sulla base del solo rilievo della “peculiarità del caso”. I ricorrenti ritengono integrata sia la violazione dell’art. 92 c.p.c., poiché tale ipotesi non rientra tra quelle per le quali la norma in esame ammette la compensazione delle spese, sia la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la statuizione di compensazione sarebbe sostanzialmente immotivata. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello, infatti, ha totalmente omesso di motivare in relazione alla sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, nel testo dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 6 del 2009 e vigente ratione temporis, possono giustificare la decisione di compensazione delle spese del secondo grado del giudizio di merito, così incorrendo tanto nel vizio di violazione dell’art. 92 c.p.c., sopra richiamato, quanto in quello di violazione dell’art. 132.c.p.c., essendo la pronuncia impugnata basata su una motivazione meramente apparente. Va ribadito, sul punto, che “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente” (Cass. Sez. , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014, Rv. 633429, che espressamente esclude la sufficienza del richiamo alla “peculiare natura del caso”). Sia il ricorso principale che quelli incidentali vanno di conseguenza accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro BLOOM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. LUISA DAL SASSO Civile Sent. Sez. 2 Num. 20399 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 21/07/2025 2 – controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro AIG EUROPE S.A., RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. SALVATORE PENZA – controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro ARAG S.E., RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZION PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. GIAMPAOLO SPAGNUOLI – controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro ES AN IA e OC IA RA, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO GNEMMI – controricorrenti – avverso la sentenza n. 4670/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 22/11/2019 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FU ON uditi gli avvocati GIUSEPPE POMPEO PINTO, in sostituzione degli avv.ti LAURA RATTI e OM IV, per il ricorrente principale;
l’avv. STEFANIA NICOLETTA COSTANZA, in sostituzione dell’avv. PAOLO GNEMMI, per la parte controricorrente;
l’avv. SANDRO FRANCIOSA, in sostituzione dell’avv. GIAMPAOLO SPAGNUOLI, per il ricorrente incidentale ARAG S.E.; l’avv. LOREDANA TULINO, in 3 sostituzione dell’avv. LUISA DEL SASSO, per il ricorrente incidentale BLOOM S.r.l. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato l’8.9.2016 RE IV e CA IA IA evocavano in giudizio ER AO e NI ON innanzi il Tribunale di Monza, chiedendo la condanna dei convenuti ad arretrare un locale destinato ad autorimessa ed un locale tecnico sino al rispetto delle distanze tra fabbricati ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per la condanna degli attori ad arretrare il loro edificio sino al rispetto delle distanze tra fabbricati. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa Bloom S.r.l., loro dante causa, la Immobiliare Building S.r.l., impresa costruttrice, e ED AS, progettista dell’edificio, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’eventuale accoglimento delle domande degli attori in via principale. Si costituiva il DA, contestando la domanda svolta nei suoi confronti e chiedendo di essere autorizzato a sua volta a chiamare in manleva Aig Europe Limited S.a. e AR S.e. Si costituiva anche Bloom S.r.l., chiedendo a sua volta l’estensione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sovico, che aveva rilasciato i titoli autorizzativi per l’edificazione realizzata dalla predetta società. Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative e l’ente locale, resistendo alle domande svolte nei loro riguardi e comunque a quella principale di parte attrice. Con sentenza n. 2015/2018 il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei riguardi dei terzi chiamati DA, Comune di Sovico, Immobiliare Green Building S.r.l., Aig Europe S.a. e AR S.e., per 4 mancato esperimento della procedura di mediazione ordinata dal giudice, compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione il DA, e si costituivano in appello gli originari attori, RE e CA, spiegando appello incidentale. Si costituivano anche ER e NI, Bloom S.r.l., AR S.e. e Aig. Europe S.a., aderendo alle doglianze del DA e spiegando a loro volta spiegando appello incidentale per la riforma della decisione del Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 4670/2019, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale e quelli incidentali, ad eccezione di quello di RE e CA, che rigettava, condannando questi ultimi al pagamento del doppio contributo. Il giudice di seconde cure, inoltre, compensava le spese del secondo grado del giudizio di merito. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione DA AS, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi AR S.e. Rappresentanza generale e direzione per l’Italia, Bloom S.r.l. Aig. Europe S.a. Rappresentanza generale per l’Italia, RE IV e CA IA IA. AR S.e. Rappresentanza generale e direzione per l’Italia e Bloom S.r.l. hanno a loro volta proposto separati ricorsi incidentali, affidati ciascuno a due motivi. Sono rimasti intimati ER AO, NI ON ed il Comune di Sovico. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso principale e di quelli incidentali. Tutte e parti costituite hanno depositato memoria. 5 Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha insistito nelle proprie conclusioni, invocando l’accoglimento di tutti i ricorsi, principale e incidentali;
gli avvocati Giuseppe Pompeo Pinto, in sostituzione degli avv.ti Laura Ratti e Domenico Riva, per il ricorrente principale, il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso;
l’avv. Stefania LE OS, in sostituzione dell’avv. Paolo Gnemmi, per la parte controricorrente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali;
l’avv. Sandro Franciosa, in sostituzione dell’avv. Giampaolo Spagnuoli, per il ricorrente incidentale AR S.e. , il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale;
nonché l’avv. Loredana Tulino, in sostituzione dell’avv. Luisa Del Sasso, per il ricorrente incidentale Bloom S.r.l., la quale ha insistito a sua volta per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, tanto il ricorrente principale che quelli incidentali lamentano, rispettivamente, la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la Corte distrettuale ha disposto la compensazione delle spese di appello sulla base del solo rilievo della “peculiarità del caso”. I ricorrenti ritengono integrata sia la violazione dell’art. 92 c.p.c., poiché tale ipotesi non rientra tra quelle per le quali la norma in esame ammette la compensazione delle spese, sia la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la statuizione di compensazione sarebbe sostanzialmente immotivata. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello, infatti, ha totalmente omesso di motivare in relazione alla sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, nel testo dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 6 del 2009 e vigente ratione temporis, possono giustificare la decisione di compensazione delle spese del secondo grado del giudizio di merito, così incorrendo tanto nel vizio di violazione dell’art. 92 c.p.c., sopra richiamato, quanto in quello di violazione dell’art. 132.c.p.c., essendo la pronuncia impugnata basata su una motivazione meramente apparente. Va ribadito, sul punto, che “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente” (Cass. Sez. , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014, Rv. 633429, che espressamente esclude la sufficienza del richiamo alla “peculiare natura del caso”). Sia il ricorso principale che quelli incidentali vanno di conseguenza accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda