Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Unia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo, adottato e notificato in data 10 giugno 2025, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca delle misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del cittadino straniero ricorrente la revoca delle misure di accoglienza osservando in motivazione che: A) nell’anno di imposta 2024 l’interessato ha percepito un reddito di imposta pari ad Euro 8.438,53; B) l’importo dell’assegno sociale per quel medesimo anno era pari a Euro 6.947,33; C) l’interessato risultava assunto alle dipendenze dell’azienda denominata «Va s.a.s. di Fu LU C.» ; D) ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142 del 2015, la revoca delle misure di accoglienza è disposta in caso di «accertamento della disponibilità del richiedente di mezzi economici sufficienti» .
2. Di tale provvedimento – erroneamente qualificato nel ricorso (notificato e depositato in data 18 giugno 2025) come cessazione delle misure di accoglienza – il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 14, comma 3, e 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015; 2) eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione.
In particolare, il ricorrente deduce che l’Amministrazione si è limitata a contestare la sussistenza del rapporto di lavoro presso un ristorante cinese senza tuttavia indicare quale sia la durata prevista del contratto di lavoro né quale sia la retribuzione.
Deduce altresì che il rapporto è cessato in data 31 dicembre 2025 e che il reddito percepito nell’anno 2024, inferiore a ottocento euro mensili, non sarebbe sufficiente per coprire le spese di vitto, alloggio, vestiario e spese mediche.
Deduce infine che l’Amministrazione ha accertato il superamento del parametro dell’assegno sociale secondo un criterio meramente prognostico e non, come invece avrebbe dovuto, prendendo in esame la condizione effettiva e concreta dello straniero.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 7 luglio 2025.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS- assunta all’esito della camera di consiglio del 9 luglio 2025, ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
5. In assenza di ulteriori attività difensive delle parti, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni che seguono.
2. Prima di procedere allo scrutinio dei motivi di gravame, giova ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Secondo l’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, “Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale” .
Inoltre, secondo l’art. 23 dello stesso decreto legislativo, “1. Il prefetto … dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: ... d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti” .
Tali disposizioni sono state adottate in recepimento della direttiva n. 2013/33/UE, art.17, par. 3, secondo il quale “Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento”
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142 del 2015 si configura come «un provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc laddove consegua ad una valutazione relativa alla sopravvenuta “disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”, ossia ad un apprezzamento discrezionale della complessiva posizione dell’interessato, tale da far ritenere che, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno delle misure di accoglienza» (in questi termini, TAR Veneto, sez. III, 15 luglio 2025, n. 1237.)
La «revoca delle misure di accoglienza» si distingue, quindi, dalla «cessazione delle misure di accoglienza» , la quale dev’essere qualificata come «un provvedimento, vincolato, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, dal quale si desume che - essendo le misure di accoglienza “assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione” - una volta conclusosi tale procedimento, dev’essere senz’altro disposta la cessazione delle misure stesse» (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 maggio 2025, n. 773).
Dalla lettura delle disposizioni innanzi richiamate emerge che: A) le misure di accoglienza non conseguono automaticamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale, ma presuppongono che il richiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il suo sostentamento e quello dei suoi familiari; B) la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale; C) in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti è disposta la revoca delle misure d’accoglienza.
La giurisprudenza ha chiarito che, per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all’occupazione per un «ragionevole lasso di tempo» ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 marzo 2025, n. 376).
Ciò implica che l’Amministrazione, pur in presenza di un richiedente la protezione internazionale che sia titolare di un rapporto lavorativo, non può disporre la revoca delle relative misure di accoglienza in modo automatico, se non risulta che la prevedibile durata nel tempo del rapporto stesso e la consistenza quantitativa del reddito che ne scaturisce consentano di escludere che il cittadino straniero si trovi in condizioni tali da non poter provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali.
3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, i motivi di ricorso sono fondati.
Difatti il provvedimento impugnato - oltre a non specificare gli elementi in base ai quali l’Amministrazione avrebbe accertato la perdurante vigenza del rapporto di lavoro - non contiene una valutazione sull’effettiva stabilità del reddito percepito dal ricorrente, né sull’idoneità dello stesso a integrare un sufficiente mezzo di sussistenza per un ragionevole lasso temporale, di almeno un anno.
In altri termini, il provvedimento sconta un deficit istruttorio e motivazionale sotto il profilo della valutazione delle condizioni concrete e attuali del ricorrente.
4. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
5. Quanto alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione - il Collegio osserva che, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- del 2025), l’Amministrazione dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
6. Considerato che il difensore del ricorrente ha formulato nel ricorso istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
14. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti” , tenuto conto della “natura dell’impegno professionale” , nonché l’art. 130 dello stesso decreto;
- visto l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci «studio della controversia» , «fase introduttiva» e «fase cautelare collegiale» ;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni altro elemento idoneo a identificarla.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL LI, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | RL LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.