TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8817 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 27024/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 27024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. in persona ddel legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Profili, Giorgia
IT e LU SC presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Giacomo n. 40, giusta procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to
[...] P.IVA_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo Pec in data
14.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di vedere accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'offerta presentata dalla il Pt_1
15.12.2018 in ottemperanza al disciplinare di gara e al Capitolato della gara (di cui alle premesse CIG: con il ribasso dello P.IVA_3
0,11% sull'importo annuale a base di gara di € 3.500.000,00 comporta il pagamento dell'intero importo annuo ribassato come da offerta in 12 rate mensili posticipate ciascuna pari ad € 291.347,56.
2) Accertare e dichiarare per l'effetto l' per i motivi Parte_2 di cui innanzi, tenuta al pagamento di € 1.993.190,12 a titolo di differenza non corrisposta per il contratto rep. 291/2020 e successive
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 3 proroghe oltre interessi da ritardato pagamento ex D.lgs 231/2002 e
D.lgs 192/2012 maturati e maturandi e fino all'effettivo soddisfo.
3) In subordine, accertare e dichiarare la AO DE II tenuta al risarcimento dei danni in favore della società per Parte_1
responsabilità precontrattuale e da perdita di chance per la maggiore
e/o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In particolare parte attrice fondava le proprie pretese sul presupposto di essere stata costretta firmare il contratto per cui è causa, pena la risoluzione del contratto e la trasmissione degli atti all' ma CP_2 che l'appalto andava inteso a corpo e non a misura.
Essendo stata obbligata a fatturare a misura, la somma richiesta con il presente giudizio era pari alla somma dovuta per il contratto a corpo, come doveva intendersi quello in esame.
3. Si costituiva la convenuta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto della domanda.
4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 4.3.2024).
6. All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c. - il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
7. Le domande sono infondate e vanno rigettate.
7.1. Entrambe le parti hanno riportato lo scambio di emails intercorso tra loro prima ancora della stipula del contratto.
Ebbene da tale carteggio emerge nitidamente come l'attrice fosse consapevole che quello da stipulare fosse un contratto a misura e non a corpo.
Per tutte si veda la pec del 30.6.2020 (doc. 7 prod. parte convenuta):
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 4 7.2. Era dunque assolutamente chiaro, già nella fase delle trattative (che dovrebbero essere improntate al principio di buona fede), che il contratto doveva intendersi a misura e non a corpo.
7.3. Parte attrice, anziché recedere dal contratto, come effettuato da altra società, ha preferito stipulare il contratto, eseguire le CP_3
prestazioni e poi introdurre il presente giudizio al fine di ottenere la differenza.
7.4. Tenuto conto di quanto già chiarito dalla convenuta nel corso delle trattative circa la natura a misura del contratto, ad avviso di questo giudicante, l'atteggiamento tenuto da è stato del tutto Parte_1
scorretto.
7.5. Poco comprensibile è poi la doglianza dell'attrice, secondo cui sarebbe stata costretta a stipulare il contratto;
invero non è stata promossa alcuna azione di annullamento per violenza, dolo o errore.
7.6. Ciò posto, volendo esaminare il contratto (doc. 2 prod. parte convenuta), all'art. 5 è espressamente indicato che sono parte integrante dello stesso, tra gli altri, il Capitolato Speciale d'Appalto.
Ebbene, l'art. 8 del suddetto Capitolato (doc. 4 prod. parte convenuta) espressamente così recita: ““La quantità dei pasti è variabile in base
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 5 all'effettivo fabbisogno dell'AO, in relazione al numero dei pazienti ricoverati. Si precisa che il numero dei pasti indicato è da considerare solo indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta in quanto, trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo erogato all'OEA sarà determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati”.
Pertanto, anche a non voler considerare lo scambio di missive tra le parti
(ove veniva già chiarito, nitidamente, come l'appalto fosse a misura e non a corpo), l'art. 8 del Capitolato, ritenuto parte integrante del contratto, è dirimente in tal senso.
8. Ne discende il rigetto delle domande.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione: fino ad € 2.000.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 18.977,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 27024/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 27024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. in persona ddel legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Profili, Giorgia
IT e LU SC presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Giacomo n. 40, giusta procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to
[...] P.IVA_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo Pec in data
14.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di vedere accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che l'offerta presentata dalla il Pt_1
15.12.2018 in ottemperanza al disciplinare di gara e al Capitolato della gara (di cui alle premesse CIG: con il ribasso dello P.IVA_3
0,11% sull'importo annuale a base di gara di € 3.500.000,00 comporta il pagamento dell'intero importo annuo ribassato come da offerta in 12 rate mensili posticipate ciascuna pari ad € 291.347,56.
2) Accertare e dichiarare per l'effetto l' per i motivi Parte_2 di cui innanzi, tenuta al pagamento di € 1.993.190,12 a titolo di differenza non corrisposta per il contratto rep. 291/2020 e successive
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 3 proroghe oltre interessi da ritardato pagamento ex D.lgs 231/2002 e
D.lgs 192/2012 maturati e maturandi e fino all'effettivo soddisfo.
3) In subordine, accertare e dichiarare la AO DE II tenuta al risarcimento dei danni in favore della società per Parte_1
responsabilità precontrattuale e da perdita di chance per la maggiore
e/o minore somma che il Giudice individuerà in corso di causa;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In particolare parte attrice fondava le proprie pretese sul presupposto di essere stata costretta firmare il contratto per cui è causa, pena la risoluzione del contratto e la trasmissione degli atti all' ma CP_2 che l'appalto andava inteso a corpo e non a misura.
Essendo stata obbligata a fatturare a misura, la somma richiesta con il presente giudizio era pari alla somma dovuta per il contratto a corpo, come doveva intendersi quello in esame.
3. Si costituiva la convenuta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto della domanda.
4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 4.3.2024).
6. All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c. - il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
7. Le domande sono infondate e vanno rigettate.
7.1. Entrambe le parti hanno riportato lo scambio di emails intercorso tra loro prima ancora della stipula del contratto.
Ebbene da tale carteggio emerge nitidamente come l'attrice fosse consapevole che quello da stipulare fosse un contratto a misura e non a corpo.
Per tutte si veda la pec del 30.6.2020 (doc. 7 prod. parte convenuta):
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 4 7.2. Era dunque assolutamente chiaro, già nella fase delle trattative (che dovrebbero essere improntate al principio di buona fede), che il contratto doveva intendersi a misura e non a corpo.
7.3. Parte attrice, anziché recedere dal contratto, come effettuato da altra società, ha preferito stipulare il contratto, eseguire le CP_3
prestazioni e poi introdurre il presente giudizio al fine di ottenere la differenza.
7.4. Tenuto conto di quanto già chiarito dalla convenuta nel corso delle trattative circa la natura a misura del contratto, ad avviso di questo giudicante, l'atteggiamento tenuto da è stato del tutto Parte_1
scorretto.
7.5. Poco comprensibile è poi la doglianza dell'attrice, secondo cui sarebbe stata costretta a stipulare il contratto;
invero non è stata promossa alcuna azione di annullamento per violenza, dolo o errore.
7.6. Ciò posto, volendo esaminare il contratto (doc. 2 prod. parte convenuta), all'art. 5 è espressamente indicato che sono parte integrante dello stesso, tra gli altri, il Capitolato Speciale d'Appalto.
Ebbene, l'art. 8 del suddetto Capitolato (doc. 4 prod. parte convenuta) espressamente così recita: ““La quantità dei pasti è variabile in base
n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 5 all'effettivo fabbisogno dell'AO, in relazione al numero dei pazienti ricoverati. Si precisa che il numero dei pasti indicato è da considerare solo indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta in quanto, trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo erogato all'OEA sarà determinato sulla base dei pasti effettivamente erogati”.
Pertanto, anche a non voler considerare lo scambio di missive tra le parti
(ove veniva già chiarito, nitidamente, come l'appalto fosse a misura e non a corpo), l'art. 8 del Capitolato, ritenuto parte integrante del contratto, è dirimente in tal senso.
8. Ne discende il rigetto delle domande.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione: fino ad € 2.000.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 18.977,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 27024/2022 r.g.a.c. Pag. 6