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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 964/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 964/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliato in NE (TO), Piazza Barbieri n. Parte_1
12, presso lo studio dell'Avv. Mirella Bertolino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in NE (TO), Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Simona Marengo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti (ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 17.10.23); appellata avverso la sentenza emessa in data 11.04.2023 n. 1571/2023 dal Tribunale di Torino, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da note depositate telematicamente di cui al verbale di udienza del 12.7.2024, in particolare,
Parte appellante:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
Previa ammissione, ove ritenuta opportuna, delle prove dedotte e non ammesse, ed escussione dei testi indicati nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino In accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata N. 1751/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 11/04/2023 e pubblicata il 12.04.2023, non notificata Respingere la domanda della resistente di liquidazione di un contributo di mantenimento a suo favore e a carico dell'appellante, siccome infondata essendo la stessa dotata di redditi e di capacità lavorativa e per tutti quegli altri motivi esposti nell'atto di appello, revocando l'assegno liquidato a suo favore nella sentenza impugnata;
Con il favore delle spese diritti e onorari di patrocinio di entrambi i gradi del giudizio revocando la condanna del ricorrente al rimborso della quota di 2/3 delle spese legali del giudizio di primo grado a favore dell'erario”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino confermare le statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di appello, rigettando le richieste tutte di parte avversa. Con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi nell'interesse dello Stato essendo la parte in attesa di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Pizzo (VV) in data 25.05.1996, e nel 2007 hanno adottato una bambina, (n. il 19.03.2007 a Persona_1
Tlalpan, SI). Con sentenza 11.04.23, qui appellata, il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale tra le parti;
ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha assegnato la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, al sig. ha disposto che la madre possa vedere e tenere con sé Pt_1 la figlia, tenuto conto del gradimento della minore, con la mediazione della psicologa del SSN incaricata, al fine di agevolare la ricostruzione del rapporto;
ha confermato la presa in carico della minore e dei suoi genitori da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio, supporto ed incentivazione della relazione madre- figlia e per migliorare la comunicazione tra i genitori fino a quanto ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
ha disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé; ha dato atto dell'impegno del padre a provvedere a ogni esigenza economica per il mantenimento della figlia;
ha disposto che il sig. contribuisca al Pt_1 mantenimento della sig.ra versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
l'assegno periodico di € 350,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
nulla ha disposto in punto di Assegno Unico e Universale per la figlia;
ha infine compensato le spese di lite nella misura di 1/3, condannando il sig. a rifondere alla sig.ra in favore dell'Erario, la restante parte Pt_1 CP_1
(2/3). Sotto il profilo economico, limitato alla statuizione relativa al riconoscimento del contributo al mantenimento in capo alla sig.ra unico thema decidendum CP_1 del presente appello (oltre alla ripartizione delle spese di lite), il Primo Giudice ha ritenuto di confermare il contributo già disposto in sede Presidenziale a carico del marito, pari alla somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat. Ha osservato, in particolare, che il nucleo familiare ha vissuto e consolidato il proprio patrimonio familiare utilizzando parte del ricavato erogato al sig. a titolo Pt_1 di ristoro del danno subito in esito al sinistro che lo ha coinvolto nel 1991, rendendolo paraplegico (complessivi € 868.137, percepiti in varie tranche dal 1996 al 2014), nonché con i proventi della sua attività lavorativa e della sua pensione (quest'ultima pari a circa € 1.300); tali circostanze non sono state contestate dalla sig.ra che, per contro, ha dedotto essersi dedicata alla CP_1 cura della casa ed all'assistenza del marito e della figlia, in via esclusiva per oltre 24 anni. Evidenzia, inoltre, il Primo Giudice che la sig.ra pur se in CP_1 possesso di un'ottima scolarizzazione (laurea) e di competenze specifiche (essendo bilingue, italiana e spagnola), sconta tuttavia il fatto di essere rimasta per oltre 20 anni inoccupata e dunque di non aver conseguito alcuna professionalità specifica;
inoltre, l'intera famiglia natale risiede in altro paese (SI) ed ella si trova attualmente priva di attività lavorativa stabile e regolarizzata (ha lavorato saltuariamente ed in modo non regolarizzato presso una pizzeria); essa inoltre vive in una condizione abitativa precaria essendo ospite, dal 2021, in una struttura in “co-housing”. Ritiene peraltro il Primo Giudice che, seppur siano stati dedotti dal sig. elementi indiziari di una capacità reddituale e Pt_1 patrimoniale superiore rispetto a quella dichiarata da parte della stessa sig.ra (con riferimento, in particolare, a titolarità di beni in SI, anche CP_1 ereditati in seguito al decesso della propria madre), gli stessi, tuttavia, si sono presentati eccessivamente generici e privi di riscontro.
Avverso la citata pronuncia ha interposto tempestivo gravame il sig. Pt_1 chiedendo disporsi la revoca del contributo per la moglie, con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. Lamenta, in particolare, l'appellante che il Primo Giudice, nel confermare il contributo a favore della moglie, non abbia considerato che la sig.ra non CP_1 ha mai tenuto con sé la figlia – né ha chiesto nelle proprie conclusioni di attuare il regime di viste disposto nell'ordinanza Presidenziale – ciò comportando, inevitabilmente, l'accollo di maggiori oneri economici a carico del padre. Sottolinea inoltre l'appellante che la sig.ra rispetto al passato, ha CP_1 notevolmente migliorato la propria situazione economico-patrimoniale reperendo, da un lato, una nuova attività lavorativa come cameriera in una pizzeria e, dall'altro, ereditando delle proprietà immobiliari in SI da parte suoi genitori, omettendo però ella ogni documentazione sul punto. Secondo l'appellante, dunque, anche considerando la sola proprietà della sig.ra relativa CP_1 all'immobile sito in NE (ex casa coniugale), la situazione patrimoniale della medesima è nettamente superiore rispetto a quella del sig. Pt_1
L'appellante, infatti, a causa delle spese ingiustificate effettuate dalla moglie con il denaro di esclusiva proprietà del marito sul c/c in comune, si ritrova ad aver eroso la maggior parte delle somme ricevute a titolo di ristoro per il grave sinistro subito nel 1991 (pari ad € 886.000,00, con un residuo attualmente ammontante a circa € 200.000,00): tali somme, invero, secondo l'appellante, non possono essere considerate come un reddito o un patrimonio disponibile, trattandosi piuttosto di una somma corrisposta per far fronte alle primarie necessità del medesimo, dovute alle gravi limitazioni fisiche e funzionali di cui soffre (egli, infatti, necessita di presidi quali la sedia a rotelle, materassi e cuscini antidecubito, massaggi riabilitativi, interventi chirurgici e medicazioni delle piaghe che si formano per la prolungata posizione seduta, ecc.). Parimenti, anche la pensione percepita dal sig. (pari a circa € 1.300/1.400 mensili), non Pt_1 muta la situazione in quanto lo stesso, con tale esigua somma, deve far fronte alle proprie necessità ed a quelle della figlia, anche ricorrendo all'aiuto di terzi. La sig. per contro, non ha mai dimostrato di essersi attivata per reperire CP_1 un'attività stabile e retribuita, nonostante ella goda di piena capacità lavorativa e notevole scolarizzazione (laurea), vive inoltre in una casa-famiglia senza sopportare alcun onere abitativo, gode di piena salute, lavora in nero da circa tre anni in una pizzeria e non ha oneri verso la figlia che non incontra più dal 22 marzo 2023. L'appellante, pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, lamenta anche l'ingiusta condanna al rimborso delle spese di lite nella misura dei 2/3, stante, come detto, la totale assenza dei requisiti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della sig. CP_1
Si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che il sig. , oltre a vivere nella casa coniugale di proprietà Pt_1 della sig.ra in quanto genitore collocatario della minore (costringendo la CP_1 medesima a ricorrere all'aiuto dei Servizi del territorio per provvedere alle proprie quotidiane necessità), dispone, altresì, di ingenti risparmi derivanti dal risarcimento allo stesso corrisposto, ammontanti ad almeno € 194.000,00, oltre a circa € 20.000,00 investiti in titoli. Precisa poi l'appellata che il sig. in Pt_1 costanza di matrimonio, ha percepito € 1.200,00 mensili in virtù dell'attività lavorativa prestata dallo stesso alle dipendenze di una Cooperativa Sociale (dimissioni volontarie rassegnate dallo stesso in data 5.12.2020, in concomitanza al deposito della domanda di separazione). La sig.ra per contro, vive in CP_1 condizioni economiche precarie: non possiede un'autovettura ed è ospite all'interno di una struttura con cucina e bagno in condivisione con altre persone;
inoltre, l'unico immobile di cui ella risulta proprietaria è quello attualmente in uso al marito, sito in NE (ex casa coniugale); precisa poi che stante la sua età (cl. 1965), dispone di una limitata capacità lavorativa;
il suo contributo nel corso della lunga unione coniugale (durata circa 24 anni), peraltro, è stato assai rilevante, considerato che, nonostante le notevoli difficoltà iniziali legate alla lingua e alla diversa cultura di provenienza, la stessa si è occupata in via prevalente alla cura del marito e della figlia.
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 12.07.24, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Nel merito, unico thema decidendum è la richiesta di revoca del contributo al mantenimento della moglie azionata dall'appellante (oltre al regime delle spese di lite). L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che è pacifico che il sig. sia soggetto Pt_1 invalido civile al 100% in seguito ad un sinistro avvenuto nel 1991, che lo ha reso paraplegico. A questo si deve il risarcimento di circa € 886.000,00 dallo stesso percepito in varie tranche con il quale la famiglia sostanzialmente ha vissuto negli anni e che il assume (senza contestazione specifica ed analitica Pt_1 dell'appellante sul punto) sia stato utilizzato in parte (per circa € 300.000,00) per l'acquisto della casa ex coniugale, interamente intestata alla sig.ra Il CP_1 residuo attuale di tale somma, pacificamente, è di circa 200.00,00. Su tale aspetto rileva il Collegio che tale somma non può considerarsi meramente come reddito o disponibilità economica “ordinaria”, in quanto percepita quale ristoro per il gravissimo danno alla salute subìto e dunque utilizzabile per le conseguenti necessità di eventuale assistenza o per cure riabilitative e simili (il sig. è Pt_2 costretto su sedia a rotelle). L'appellante, inoltre, si è reso disponibile all'integrale mantenimento della figlia (ora quasi maggiorenne e con oneri quindi che, fatto notorio, si incrementano), ossia al versamento sia di tutte le spese ordinarie sia di quelle straordinarie, le quali per la loro potenziale imprevedibilità nel quantum costituiscono un onere particolarmente gravoso, ove accollato ad uno solo dei genitori. La casa ex coniugale, ancora, è attualmente goduta dall'appellante, ma solo in quanto collocatario prevalente della figlia, tuttavia è di titolarità esclusiva della sig.ra (benché, come osservato, verosimilmente acquistata con il CP_1 denaro del risarcimento del sinistro occorso al sig. e dunque in una Pt_1 prospettiva futura ne beneficerà interamente quest'ultima.
Ancora, deve osservarsi che l'appellata, a differenza dell'appellante, è in piena salute, è in età ancora lavorativa ed è dotata di una significativa capacità lavorativa possedendo un elevato titolo di studio (laurea) e plurime competenze linguistiche. Pur lavorando attualmente in modo non regolarizzato in una pizzeria, la stessa non ha in alcun modo provato di aver quantomeno tentato di reperire una regolare attività lavorativa consona alle sue elevate competenze in campo linguistico (ad esempio nell'insegnamento o nel commercio), risultando quindi tale irregolare posizione lavorativa potenzialmente strumentale a favorire il permanere del contributo di mantenimento a carico dell'ex coniuge. Perimenti deve dirsi in relazione alla sua attuale dimora in una struttura di co-housing (peraltro gratuita) a fronte delle già ravvisate piene potenzialità lavorative e quindi anche abitative. Deve inoltre osservarsi che, differentemente da quanto ipotizzato in sede Presidenziale (e su tale, non attualizzata, prospettiva si era basata la decisione Presidenziale in tema di contributo in favore della sig.ra , allo CP_1 stato la madre non vede la figlia (e dunque non ha oneri di mantenimento diretto) né ha reperito “una abitazione atta ad ospitare decorosamente la figlia”.
A fronte di tutto ciò, tenuto anche conto che non è neppure contestata l'assunzione dell'appellante secondo cui la sig.ra avrebbe ereditato beni CP_1 mobili ed immobili dai genitori in SI (ove il padre svolgeva la professione di medico con un proprio studio), la circostanza che l'appellata abbia per 24 anni svolto l'attività di madre e di moglie (con il particolare onere derivante dalla cura del marito invalido) appare subvalente, tenuto conto che, in ogni caso, proprio in forza di tale sventurata condizione l'intera famiglia ha sostanzialmente vissuto grazie al denaro proveniente dal risarcimento del sinistro (che ha causato la grave invalidità del sig. , ciò anche alla luce dell'importo piuttosto modesto Pt_1 dell'assegno pensionistico (costituito da pensione e indennità di accompagnamento per un totale di circa € 1.300,00) e dell'attività lavorativa che il sig. svolgeva come centralinista nelle categorie protette per circa € Pt_1
1.000,00 mensili. Deve tenersi, infine, conto che la sig.ra in forza CP_1 dell'affidamento condiviso della figlia, gode per legge del 50% dell'Assegno Unico pur non incontrando mai la figlia e non affrontando spese per la stessa.
Alla luce di tutto ciò non sussistono quindi i presupposti per la previsione di un contributo a carico del marito a favore della moglie, che deve essere revocato in questa sede, con decorrenza dal mese successivo alla data del deposito della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, atteso l'accordo tra le parti in punto affido, collocazione e mantenimento della figlia, le stesse devono essere compensate nella misura di due terzi mentre il residuo un terzo deve essere posto a carico della sig.ra in quanto soccombente in punto CP_1 contributo di mantenimento. Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio si liquidano secondo quanto già stabilito nella sentenza appellata (€ 2.340,00), da raddoppiarsi in quanto qui non corrente la previsione là operata ex art. 130 DPR 115/2002, e dunque in € 4.680,00 complessivi;
tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.560,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore del sig. , oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP_1 Pt_1
C.P.A.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/22 (cause in materia contenziosa di valore, in base al petitum – 350,00 X 24 - di fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in importo pari ad € 3.777,00 (€ 1.080,00 per fase studio, € 877,00 per fase introduttiva ed € 1820,00 per fase decisoria), tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.259,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore CP_1 del sig. oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 11.04.2023 n. 1571/2023 dal Tribunale di Torino, in ordine alla separazione giudiziale delle parti, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
così dispone: revoca il contributo al mantenimento disposto in favore della sig.ra ed a CP_1 carico del sig. con decorrenza dal mese successivo alla data del Pt_1 deposito della presente sentenza.
Le spese di lite del primo grado di giudizio si liquidano secondo quanto già stabilito nella sentenza appellata (€ 2.340,00), da raddoppiarsi in quanto qui non corrente la previsione là operata ex art. 130 DPR 115/2002, e dunque in € 4.680,00 complessivi;
tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.560,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore CP_1 del sig. oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/22 (cause in materia contenziosa di valore, in base al petitum – 350,00 X 24 - di fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in importo pari ad € 3.777,00 (€ 1.080,00 per fase studio, € 877,00 per fase introduttiva ed € 1820,00 per fase decisoria), tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.259,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore CP_1 del sig. oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. Pt_1 Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 964/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliato in NE (TO), Piazza Barbieri n. Parte_1
12, presso lo studio dell'Avv. Mirella Bertolino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in NE (TO), Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Simona Marengo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti (ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 17.10.23); appellata avverso la sentenza emessa in data 11.04.2023 n. 1571/2023 dal Tribunale di Torino, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da note depositate telematicamente di cui al verbale di udienza del 12.7.2024, in particolare,
Parte appellante:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
Previa ammissione, ove ritenuta opportuna, delle prove dedotte e non ammesse, ed escussione dei testi indicati nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino In accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata N. 1751/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 11/04/2023 e pubblicata il 12.04.2023, non notificata Respingere la domanda della resistente di liquidazione di un contributo di mantenimento a suo favore e a carico dell'appellante, siccome infondata essendo la stessa dotata di redditi e di capacità lavorativa e per tutti quegli altri motivi esposti nell'atto di appello, revocando l'assegno liquidato a suo favore nella sentenza impugnata;
Con il favore delle spese diritti e onorari di patrocinio di entrambi i gradi del giudizio revocando la condanna del ricorrente al rimborso della quota di 2/3 delle spese legali del giudizio di primo grado a favore dell'erario”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino confermare le statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di appello, rigettando le richieste tutte di parte avversa. Con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi nell'interesse dello Stato essendo la parte in attesa di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Pizzo (VV) in data 25.05.1996, e nel 2007 hanno adottato una bambina, (n. il 19.03.2007 a Persona_1
Tlalpan, SI). Con sentenza 11.04.23, qui appellata, il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale tra le parti;
ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha assegnato la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, al sig. ha disposto che la madre possa vedere e tenere con sé Pt_1 la figlia, tenuto conto del gradimento della minore, con la mediazione della psicologa del SSN incaricata, al fine di agevolare la ricostruzione del rapporto;
ha confermato la presa in carico della minore e dei suoi genitori da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio, supporto ed incentivazione della relazione madre- figlia e per migliorare la comunicazione tra i genitori fino a quanto ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
ha disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé; ha dato atto dell'impegno del padre a provvedere a ogni esigenza economica per il mantenimento della figlia;
ha disposto che il sig. contribuisca al Pt_1 mantenimento della sig.ra versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
l'assegno periodico di € 350,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
nulla ha disposto in punto di Assegno Unico e Universale per la figlia;
ha infine compensato le spese di lite nella misura di 1/3, condannando il sig. a rifondere alla sig.ra in favore dell'Erario, la restante parte Pt_1 CP_1
(2/3). Sotto il profilo economico, limitato alla statuizione relativa al riconoscimento del contributo al mantenimento in capo alla sig.ra unico thema decidendum CP_1 del presente appello (oltre alla ripartizione delle spese di lite), il Primo Giudice ha ritenuto di confermare il contributo già disposto in sede Presidenziale a carico del marito, pari alla somma di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat. Ha osservato, in particolare, che il nucleo familiare ha vissuto e consolidato il proprio patrimonio familiare utilizzando parte del ricavato erogato al sig. a titolo Pt_1 di ristoro del danno subito in esito al sinistro che lo ha coinvolto nel 1991, rendendolo paraplegico (complessivi € 868.137, percepiti in varie tranche dal 1996 al 2014), nonché con i proventi della sua attività lavorativa e della sua pensione (quest'ultima pari a circa € 1.300); tali circostanze non sono state contestate dalla sig.ra che, per contro, ha dedotto essersi dedicata alla CP_1 cura della casa ed all'assistenza del marito e della figlia, in via esclusiva per oltre 24 anni. Evidenzia, inoltre, il Primo Giudice che la sig.ra pur se in CP_1 possesso di un'ottima scolarizzazione (laurea) e di competenze specifiche (essendo bilingue, italiana e spagnola), sconta tuttavia il fatto di essere rimasta per oltre 20 anni inoccupata e dunque di non aver conseguito alcuna professionalità specifica;
inoltre, l'intera famiglia natale risiede in altro paese (SI) ed ella si trova attualmente priva di attività lavorativa stabile e regolarizzata (ha lavorato saltuariamente ed in modo non regolarizzato presso una pizzeria); essa inoltre vive in una condizione abitativa precaria essendo ospite, dal 2021, in una struttura in “co-housing”. Ritiene peraltro il Primo Giudice che, seppur siano stati dedotti dal sig. elementi indiziari di una capacità reddituale e Pt_1 patrimoniale superiore rispetto a quella dichiarata da parte della stessa sig.ra (con riferimento, in particolare, a titolarità di beni in SI, anche CP_1 ereditati in seguito al decesso della propria madre), gli stessi, tuttavia, si sono presentati eccessivamente generici e privi di riscontro.
Avverso la citata pronuncia ha interposto tempestivo gravame il sig. Pt_1 chiedendo disporsi la revoca del contributo per la moglie, con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. Lamenta, in particolare, l'appellante che il Primo Giudice, nel confermare il contributo a favore della moglie, non abbia considerato che la sig.ra non CP_1 ha mai tenuto con sé la figlia – né ha chiesto nelle proprie conclusioni di attuare il regime di viste disposto nell'ordinanza Presidenziale – ciò comportando, inevitabilmente, l'accollo di maggiori oneri economici a carico del padre. Sottolinea inoltre l'appellante che la sig.ra rispetto al passato, ha CP_1 notevolmente migliorato la propria situazione economico-patrimoniale reperendo, da un lato, una nuova attività lavorativa come cameriera in una pizzeria e, dall'altro, ereditando delle proprietà immobiliari in SI da parte suoi genitori, omettendo però ella ogni documentazione sul punto. Secondo l'appellante, dunque, anche considerando la sola proprietà della sig.ra relativa CP_1 all'immobile sito in NE (ex casa coniugale), la situazione patrimoniale della medesima è nettamente superiore rispetto a quella del sig. Pt_1
L'appellante, infatti, a causa delle spese ingiustificate effettuate dalla moglie con il denaro di esclusiva proprietà del marito sul c/c in comune, si ritrova ad aver eroso la maggior parte delle somme ricevute a titolo di ristoro per il grave sinistro subito nel 1991 (pari ad € 886.000,00, con un residuo attualmente ammontante a circa € 200.000,00): tali somme, invero, secondo l'appellante, non possono essere considerate come un reddito o un patrimonio disponibile, trattandosi piuttosto di una somma corrisposta per far fronte alle primarie necessità del medesimo, dovute alle gravi limitazioni fisiche e funzionali di cui soffre (egli, infatti, necessita di presidi quali la sedia a rotelle, materassi e cuscini antidecubito, massaggi riabilitativi, interventi chirurgici e medicazioni delle piaghe che si formano per la prolungata posizione seduta, ecc.). Parimenti, anche la pensione percepita dal sig. (pari a circa € 1.300/1.400 mensili), non Pt_1 muta la situazione in quanto lo stesso, con tale esigua somma, deve far fronte alle proprie necessità ed a quelle della figlia, anche ricorrendo all'aiuto di terzi. La sig. per contro, non ha mai dimostrato di essersi attivata per reperire CP_1 un'attività stabile e retribuita, nonostante ella goda di piena capacità lavorativa e notevole scolarizzazione (laurea), vive inoltre in una casa-famiglia senza sopportare alcun onere abitativo, gode di piena salute, lavora in nero da circa tre anni in una pizzeria e non ha oneri verso la figlia che non incontra più dal 22 marzo 2023. L'appellante, pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, lamenta anche l'ingiusta condanna al rimborso delle spese di lite nella misura dei 2/3, stante, come detto, la totale assenza dei requisiti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della sig. CP_1
Si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che il sig. , oltre a vivere nella casa coniugale di proprietà Pt_1 della sig.ra in quanto genitore collocatario della minore (costringendo la CP_1 medesima a ricorrere all'aiuto dei Servizi del territorio per provvedere alle proprie quotidiane necessità), dispone, altresì, di ingenti risparmi derivanti dal risarcimento allo stesso corrisposto, ammontanti ad almeno € 194.000,00, oltre a circa € 20.000,00 investiti in titoli. Precisa poi l'appellata che il sig. in Pt_1 costanza di matrimonio, ha percepito € 1.200,00 mensili in virtù dell'attività lavorativa prestata dallo stesso alle dipendenze di una Cooperativa Sociale (dimissioni volontarie rassegnate dallo stesso in data 5.12.2020, in concomitanza al deposito della domanda di separazione). La sig.ra per contro, vive in CP_1 condizioni economiche precarie: non possiede un'autovettura ed è ospite all'interno di una struttura con cucina e bagno in condivisione con altre persone;
inoltre, l'unico immobile di cui ella risulta proprietaria è quello attualmente in uso al marito, sito in NE (ex casa coniugale); precisa poi che stante la sua età (cl. 1965), dispone di una limitata capacità lavorativa;
il suo contributo nel corso della lunga unione coniugale (durata circa 24 anni), peraltro, è stato assai rilevante, considerato che, nonostante le notevoli difficoltà iniziali legate alla lingua e alla diversa cultura di provenienza, la stessa si è occupata in via prevalente alla cura del marito e della figlia.
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 12.07.24, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
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Nel merito, unico thema decidendum è la richiesta di revoca del contributo al mantenimento della moglie azionata dall'appellante (oltre al regime delle spese di lite). L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che è pacifico che il sig. sia soggetto Pt_1 invalido civile al 100% in seguito ad un sinistro avvenuto nel 1991, che lo ha reso paraplegico. A questo si deve il risarcimento di circa € 886.000,00 dallo stesso percepito in varie tranche con il quale la famiglia sostanzialmente ha vissuto negli anni e che il assume (senza contestazione specifica ed analitica Pt_1 dell'appellante sul punto) sia stato utilizzato in parte (per circa € 300.000,00) per l'acquisto della casa ex coniugale, interamente intestata alla sig.ra Il CP_1 residuo attuale di tale somma, pacificamente, è di circa 200.00,00. Su tale aspetto rileva il Collegio che tale somma non può considerarsi meramente come reddito o disponibilità economica “ordinaria”, in quanto percepita quale ristoro per il gravissimo danno alla salute subìto e dunque utilizzabile per le conseguenti necessità di eventuale assistenza o per cure riabilitative e simili (il sig. è Pt_2 costretto su sedia a rotelle). L'appellante, inoltre, si è reso disponibile all'integrale mantenimento della figlia (ora quasi maggiorenne e con oneri quindi che, fatto notorio, si incrementano), ossia al versamento sia di tutte le spese ordinarie sia di quelle straordinarie, le quali per la loro potenziale imprevedibilità nel quantum costituiscono un onere particolarmente gravoso, ove accollato ad uno solo dei genitori. La casa ex coniugale, ancora, è attualmente goduta dall'appellante, ma solo in quanto collocatario prevalente della figlia, tuttavia è di titolarità esclusiva della sig.ra (benché, come osservato, verosimilmente acquistata con il CP_1 denaro del risarcimento del sinistro occorso al sig. e dunque in una Pt_1 prospettiva futura ne beneficerà interamente quest'ultima.
Ancora, deve osservarsi che l'appellata, a differenza dell'appellante, è in piena salute, è in età ancora lavorativa ed è dotata di una significativa capacità lavorativa possedendo un elevato titolo di studio (laurea) e plurime competenze linguistiche. Pur lavorando attualmente in modo non regolarizzato in una pizzeria, la stessa non ha in alcun modo provato di aver quantomeno tentato di reperire una regolare attività lavorativa consona alle sue elevate competenze in campo linguistico (ad esempio nell'insegnamento o nel commercio), risultando quindi tale irregolare posizione lavorativa potenzialmente strumentale a favorire il permanere del contributo di mantenimento a carico dell'ex coniuge. Perimenti deve dirsi in relazione alla sua attuale dimora in una struttura di co-housing (peraltro gratuita) a fronte delle già ravvisate piene potenzialità lavorative e quindi anche abitative. Deve inoltre osservarsi che, differentemente da quanto ipotizzato in sede Presidenziale (e su tale, non attualizzata, prospettiva si era basata la decisione Presidenziale in tema di contributo in favore della sig.ra , allo CP_1 stato la madre non vede la figlia (e dunque non ha oneri di mantenimento diretto) né ha reperito “una abitazione atta ad ospitare decorosamente la figlia”.
A fronte di tutto ciò, tenuto anche conto che non è neppure contestata l'assunzione dell'appellante secondo cui la sig.ra avrebbe ereditato beni CP_1 mobili ed immobili dai genitori in SI (ove il padre svolgeva la professione di medico con un proprio studio), la circostanza che l'appellata abbia per 24 anni svolto l'attività di madre e di moglie (con il particolare onere derivante dalla cura del marito invalido) appare subvalente, tenuto conto che, in ogni caso, proprio in forza di tale sventurata condizione l'intera famiglia ha sostanzialmente vissuto grazie al denaro proveniente dal risarcimento del sinistro (che ha causato la grave invalidità del sig. , ciò anche alla luce dell'importo piuttosto modesto Pt_1 dell'assegno pensionistico (costituito da pensione e indennità di accompagnamento per un totale di circa € 1.300,00) e dell'attività lavorativa che il sig. svolgeva come centralinista nelle categorie protette per circa € Pt_1
1.000,00 mensili. Deve tenersi, infine, conto che la sig.ra in forza CP_1 dell'affidamento condiviso della figlia, gode per legge del 50% dell'Assegno Unico pur non incontrando mai la figlia e non affrontando spese per la stessa.
Alla luce di tutto ciò non sussistono quindi i presupposti per la previsione di un contributo a carico del marito a favore della moglie, che deve essere revocato in questa sede, con decorrenza dal mese successivo alla data del deposito della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, atteso l'accordo tra le parti in punto affido, collocazione e mantenimento della figlia, le stesse devono essere compensate nella misura di due terzi mentre il residuo un terzo deve essere posto a carico della sig.ra in quanto soccombente in punto CP_1 contributo di mantenimento. Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio si liquidano secondo quanto già stabilito nella sentenza appellata (€ 2.340,00), da raddoppiarsi in quanto qui non corrente la previsione là operata ex art. 130 DPR 115/2002, e dunque in € 4.680,00 complessivi;
tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.560,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore del sig. , oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP_1 Pt_1
C.P.A.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/22 (cause in materia contenziosa di valore, in base al petitum – 350,00 X 24 - di fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in importo pari ad € 3.777,00 (€ 1.080,00 per fase studio, € 877,00 per fase introduttiva ed € 1820,00 per fase decisoria), tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.259,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore CP_1 del sig. oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 11.04.2023 n. 1571/2023 dal Tribunale di Torino, in ordine alla separazione giudiziale delle parti, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
così dispone: revoca il contributo al mantenimento disposto in favore della sig.ra ed a CP_1 carico del sig. con decorrenza dal mese successivo alla data del Pt_1 deposito della presente sentenza.
Le spese di lite del primo grado di giudizio si liquidano secondo quanto già stabilito nella sentenza appellata (€ 2.340,00), da raddoppiarsi in quanto qui non corrente la previsione là operata ex art. 130 DPR 115/2002, e dunque in € 4.680,00 complessivi;
tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.560,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore CP_1 del sig. oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 147/22 (cause in materia contenziosa di valore, in base al petitum – 350,00 X 24 - di fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in importo pari ad € 3.777,00 (€ 1.080,00 per fase studio, € 877,00 per fase introduttiva ed € 1820,00 per fase decisoria), tale cifra viene compensata nella misura di due terzi e il residuo un terzo (€ 1.259,00) viene posto a carico della sig.ra e in favore CP_1 del sig. oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. Pt_1 Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO