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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 19/02/2021, assunto in decisione con decreto del 26/08/2025 e all'esito del deposito della documentazione richiesta col predetto provvedimento, e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dell'Avv. AZZARITA MARIO e con l'Avv. ERBA C.F._1
ANTONIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. MORELLI MARIA CRISTINA e dall'Avv. C.F._2
MARIUCCIA MERONI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione con decreto del 26/08/2025 e all'esito del deposito della documentazione richiesta col predetto provvedimento. Le parti con note di trattazione scritta, sottoscritte personalmente dalle stesse, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la casa coniugale sita in Monza, via Ramazzotti, 12 (con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti), nonché il box alla medesima pertinenziale, resta assegnata alla madre, fino alla costituzione del diritto di usufrutto in suo favore di cui si dirà in seguito;
2) il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori e rimane collocato presso Per_1 la madre;
3) il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli fino alla mensilità di settembre 2025 attraverso il versamento, a mani della dott. , dell'importo mensile di €. 3.700,00 (decorrenza marzo 2024) - CP_1 di cui €. 1.700,00 per il figlio ed €. 2.000,00 per il figlio ), come rivalutato a oggi, Per_2 Per_1 somma che continuerà a essere corrisposta in via anticipata, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla madre. A decorrere dalla mensilità di ottobre 2025, il padre contribuirà al mantenimento dei figli attraverso il versamento dell'importo mensile di €. 4.000,00 (€. 2.000,00 ciascuno), somma da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla madre e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo di Monza (di seguito riportato tra virgolette).
“A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da bancо; d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione 1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
-e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. I. DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione.”. Si precisa che l'ing. si è già obbligato al pagamento, nella misura del 50%, del costo relativo Parte_1 all'apparecchio ortodontico necessario al figlio (costo complessivo €. 6.000,00), importo che Per_2
i genitori corrisponderanno nella misura sopra indicata direttamente a mani del curante in tre rate annuali a decorrere da maggio 2025 (prima rata già assolta). L'ing. si obbliga altresì a partecipare alle spese universitarie dei figli per un importo forfettario Parte_1 di €. 5.000,00 per ciascun figlio per la durata di 5 anni, per un totale complessivo di €. 50.000,00: la dott.
dichiara che detta somma le è già stata corrisposta dall'ing. , mediante compensazione CP_1 Parte_1 con il maggior credito di quest'ultimo, all'atto del versamento effettuato dalla dott. in favore CP_1 dell'ex marito, nel quadro della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra gli ex coniugi, di cui si dirà alla successiva clausola 4.f. Tale somma, per quanto riguarda la quota di , pari a €. 25.000,00, copre in parte i costi Per_2 sopportati per gli anni dallo stesso già frequentati, mentre per quanto riguarda il pagamento Per_1 forfettario riguarda il concorso paterno alle spese universitarie che il medesimo affronterà a partire dal prossimo anno (il padre ha già prestato il proprio consenso a che il minore frequenti l'Università in UK). Ove uno o entrambi i figli proseguissero gli studi post laurea, frequentando master o PHD, il concorso paterno annuale equivalente a €. 5.000,00 per ciascun figlio, proseguirà fino al completamento del ciclo post universitario individuato. Laddove il percorso universitario e post laurea di o di fosse complessivamente Per_2 Per_1 inferiore a cinque anni per ciascuno, la dott. si obbliga a restituire all'ex marito la somma anticipata CP_1 di €. 5.000,00 per ogni anno non frequentato da uno o ambo i figli. Le parti hanno altresì concordato che gli oneri relativi alle terapie psicologiche in favore della prole saranno sopportati in via esclusiva dalla madre. 4) La dott. e l'ing. , nel quadro della sistemazione dei loro rapporti economici e a CP_1 Parte_1 definizione della divisione dei beni conseguente lo scioglimento della loro comunione, dando atto di volere definire anche quanto statuito dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 150/2025 nei loro confronti, hanno convenuto quanto segue: a) l'immobile posseduto in comunione, intestato catastalmente alla dott. , sito in Pinarella di Cervia CP_1
(RA), viale Emilia, 14, con tutto quanto l'arreda, e il box allo stesso pertinenziale, contraddistinti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cervia (RA) come segue: Foglio 58, Particella 535, Sub. 20, Cat. A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani (75 mq) e Foglio 58, Particella 535, Sub. 6, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 19 mq, diverranno di piena proprietà della stessa attraverso il trasferimento, in suo favore, della quota del 50% dei beni di proprietà dell'ing. ; b) l'immobile posseduto in Parte_1 comunione, intestato alla dott. e all'ing. , sito in Monza, via Ramazzotti, 12, con tutto CP_1 Parte_1 quanto l'arreda, fermo il godimento da parte della dott. dei beni mobili e degli arredi per tutta la CP_1 durata dell'usufrutto di cui al successivo paragrafo 4 c) e il box allo stesso pertinenziale, contraddistinti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza come segue: Foglio 12, Particella 17, Sub. 17, Cat. A/1, Classe 4, Consistenza 12 vani (291 mq) e Foglio 12, Particella 17, Sub. 44, Cat. C/6, Classe 6, Consistenza 37 mq, diverranno di piena proprietà dell'ing. attraverso il trasferimento, in suo Parte_1 favore, della quota del 50% dei beni di proprietà della dott. ; c) l'ing. , Controparte_1 Parte_1 contestualmente all'acquisizione dell'intera proprietà degli immobili di Monza di cui al precedente paragrafo b), si obbliga a costituire, in favore della dott. , diritto di usufrutto decennale Controparte_1 sui medesimi;
d) se alla scadenza del diritto di usufrutto della dott. , la casa di Monza di cui sopra CP_1 verrà trasferita dall'ing. a terzi a fronte di un prezzo superiore a €. 1.300.000,00, la differenza Parte_1 di quanto incassato, verrà divisa tra gli ex coniugi al 50% ciascuno, al netto degli oneri relativi al trasferimento e delle spese per migliorie che l'ing. dovesse nel frattempo apportare Parte_1 all'immobile. A riguardo, l'ing. si obbliga alla trasmissione di copia dell'atto di vendita alla Parte_1 dott. entro 30 giorni dalla sua stipula, unitamente ai giustificativi di spesa delle eventuali migliorie CP_1 dallo stesso apportate all'immobile, così che la stessa possa conoscere quanto le è eventualmente dovuto, somma che dovrà esser corrispostale entro la settimana successiva;
e) i trasferimenti e le costituzioni di cui sopra dovranno essere formalizzati a mezzo atto notarile, a cura del notaio dott. di Villasanta Persona_3
(MB), nella forma dell'atto in esecuzione di accordi divorzili, entro 60 giorni dalla visibilità telematica di pubblicazione dell'emananda sentenza riguardante le condizioni accessorie della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti desiderano avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74 del 6 marzo 1987 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di divorzio). A riguardo, gli ex coniugi garantiscono che gli immobili sopra indicati, per quanto di loro titolarità, sono liberi da servitù, pesi e oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e lo saranno anche alla data dell'atto definitivo. Gli oneri relativi ai trasferimenti saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
f) la dott. si è obbligata a versare all'ing. la somma di €. 350.000,00, importo che la CP_1 Parte_1 stessa ha già corriposto all'ex coniuge attraverso bonifico bancario in data 1 luglio 2025 e che l'ing.
dichiara di avere regolarmente ricevuto. Parte_1
5) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare, pertanto, reciproca domanda di assegno divorzile.
6) Le parti danno atto che con l'esecuzione di quanto sopra non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione. Per evitare ogni equivoco, si precisa altresì che l'ing. e la dott. reciprocamente Parte_1 CP_1 rinunciano all'impugnazione della sentenza n. 150/2025 emessa dal Tribunale di Monza, sopra citata, le cui spese di registrazione restano integralmente a carico della dott. , che ne documenterà il CP_1 versamento all'ing. . Parte_1
L'ing. rinuncia a mettere in esecuzione la predetta sentenza n. 150/2025 del Tribunale di Parte_1
Monza. 7) Per quanto riguarda gli oggetti e gli effetti personali di proprietà dell'ing. ancora presenti Parte_1 nella casa coniugale o nella casa di Pinarella di Cervia o comunque eventualmente in possesso della dott.
, gli ex coniugi regoleranno separatamente la restituzione degli stessi. CP_1
8) Le parti dichiarano la loro volontà di rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata in sede di Udienza Camerale.
9) Spese di lite compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge 247/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, il Collegio rileva che tra le parti è già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata con sentenza parziale in punto status in data 07.04.2022 (sent. n. 995/22
– pubbl. in data 03.05.2022). II. La decisione verte pertanto sulle restanti questioni, peraltro integralmente oggetto di conclusioni congiunte tra le parti. Invero, gli accordi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (nato Per_2 il 7 agosto 2003) e (nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 19/02/2021, così provvede: Controparte_1
I. Provvede in conformità agli accordi di cui alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 19/02/2021, assunto in decisione con decreto del 26/08/2025 e all'esito del deposito della documentazione richiesta col predetto provvedimento, e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dell'Avv. AZZARITA MARIO e con l'Avv. ERBA C.F._1
ANTONIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. MORELLI MARIA CRISTINA e dall'Avv. C.F._2
MARIUCCIA MERONI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione con decreto del 26/08/2025 e all'esito del deposito della documentazione richiesta col predetto provvedimento. Le parti con note di trattazione scritta, sottoscritte personalmente dalle stesse, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la casa coniugale sita in Monza, via Ramazzotti, 12 (con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti), nonché il box alla medesima pertinenziale, resta assegnata alla madre, fino alla costituzione del diritto di usufrutto in suo favore di cui si dirà in seguito;
2) il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori e rimane collocato presso Per_1 la madre;
3) il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli fino alla mensilità di settembre 2025 attraverso il versamento, a mani della dott. , dell'importo mensile di €. 3.700,00 (decorrenza marzo 2024) - CP_1 di cui €. 1.700,00 per il figlio ed €. 2.000,00 per il figlio ), come rivalutato a oggi, Per_2 Per_1 somma che continuerà a essere corrisposta in via anticipata, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla madre. A decorrere dalla mensilità di ottobre 2025, il padre contribuirà al mantenimento dei figli attraverso il versamento dell'importo mensile di €. 4.000,00 (€. 2.000,00 ciascuno), somma da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla madre e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo di Monza (di seguito riportato tra virgolette).
“A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da bancо; d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione 1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
-e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. I. DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione.”. Si precisa che l'ing. si è già obbligato al pagamento, nella misura del 50%, del costo relativo Parte_1 all'apparecchio ortodontico necessario al figlio (costo complessivo €. 6.000,00), importo che Per_2
i genitori corrisponderanno nella misura sopra indicata direttamente a mani del curante in tre rate annuali a decorrere da maggio 2025 (prima rata già assolta). L'ing. si obbliga altresì a partecipare alle spese universitarie dei figli per un importo forfettario Parte_1 di €. 5.000,00 per ciascun figlio per la durata di 5 anni, per un totale complessivo di €. 50.000,00: la dott.
dichiara che detta somma le è già stata corrisposta dall'ing. , mediante compensazione CP_1 Parte_1 con il maggior credito di quest'ultimo, all'atto del versamento effettuato dalla dott. in favore CP_1 dell'ex marito, nel quadro della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra gli ex coniugi, di cui si dirà alla successiva clausola 4.f. Tale somma, per quanto riguarda la quota di , pari a €. 25.000,00, copre in parte i costi Per_2 sopportati per gli anni dallo stesso già frequentati, mentre per quanto riguarda il pagamento Per_1 forfettario riguarda il concorso paterno alle spese universitarie che il medesimo affronterà a partire dal prossimo anno (il padre ha già prestato il proprio consenso a che il minore frequenti l'Università in UK). Ove uno o entrambi i figli proseguissero gli studi post laurea, frequentando master o PHD, il concorso paterno annuale equivalente a €. 5.000,00 per ciascun figlio, proseguirà fino al completamento del ciclo post universitario individuato. Laddove il percorso universitario e post laurea di o di fosse complessivamente Per_2 Per_1 inferiore a cinque anni per ciascuno, la dott. si obbliga a restituire all'ex marito la somma anticipata CP_1 di €. 5.000,00 per ogni anno non frequentato da uno o ambo i figli. Le parti hanno altresì concordato che gli oneri relativi alle terapie psicologiche in favore della prole saranno sopportati in via esclusiva dalla madre. 4) La dott. e l'ing. , nel quadro della sistemazione dei loro rapporti economici e a CP_1 Parte_1 definizione della divisione dei beni conseguente lo scioglimento della loro comunione, dando atto di volere definire anche quanto statuito dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 150/2025 nei loro confronti, hanno convenuto quanto segue: a) l'immobile posseduto in comunione, intestato catastalmente alla dott. , sito in Pinarella di Cervia CP_1
(RA), viale Emilia, 14, con tutto quanto l'arreda, e il box allo stesso pertinenziale, contraddistinti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cervia (RA) come segue: Foglio 58, Particella 535, Sub. 20, Cat. A/2, Classe 2, Consistenza 5 vani (75 mq) e Foglio 58, Particella 535, Sub. 6, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 19 mq, diverranno di piena proprietà della stessa attraverso il trasferimento, in suo favore, della quota del 50% dei beni di proprietà dell'ing. ; b) l'immobile posseduto in Parte_1 comunione, intestato alla dott. e all'ing. , sito in Monza, via Ramazzotti, 12, con tutto CP_1 Parte_1 quanto l'arreda, fermo il godimento da parte della dott. dei beni mobili e degli arredi per tutta la CP_1 durata dell'usufrutto di cui al successivo paragrafo 4 c) e il box allo stesso pertinenziale, contraddistinti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Monza come segue: Foglio 12, Particella 17, Sub. 17, Cat. A/1, Classe 4, Consistenza 12 vani (291 mq) e Foglio 12, Particella 17, Sub. 44, Cat. C/6, Classe 6, Consistenza 37 mq, diverranno di piena proprietà dell'ing. attraverso il trasferimento, in suo Parte_1 favore, della quota del 50% dei beni di proprietà della dott. ; c) l'ing. , Controparte_1 Parte_1 contestualmente all'acquisizione dell'intera proprietà degli immobili di Monza di cui al precedente paragrafo b), si obbliga a costituire, in favore della dott. , diritto di usufrutto decennale Controparte_1 sui medesimi;
d) se alla scadenza del diritto di usufrutto della dott. , la casa di Monza di cui sopra CP_1 verrà trasferita dall'ing. a terzi a fronte di un prezzo superiore a €. 1.300.000,00, la differenza Parte_1 di quanto incassato, verrà divisa tra gli ex coniugi al 50% ciascuno, al netto degli oneri relativi al trasferimento e delle spese per migliorie che l'ing. dovesse nel frattempo apportare Parte_1 all'immobile. A riguardo, l'ing. si obbliga alla trasmissione di copia dell'atto di vendita alla Parte_1 dott. entro 30 giorni dalla sua stipula, unitamente ai giustificativi di spesa delle eventuali migliorie CP_1 dallo stesso apportate all'immobile, così che la stessa possa conoscere quanto le è eventualmente dovuto, somma che dovrà esser corrispostale entro la settimana successiva;
e) i trasferimenti e le costituzioni di cui sopra dovranno essere formalizzati a mezzo atto notarile, a cura del notaio dott. di Villasanta Persona_3
(MB), nella forma dell'atto in esecuzione di accordi divorzili, entro 60 giorni dalla visibilità telematica di pubblicazione dell'emananda sentenza riguardante le condizioni accessorie della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti desiderano avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74 del 6 marzo 1987 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di divorzio). A riguardo, gli ex coniugi garantiscono che gli immobili sopra indicati, per quanto di loro titolarità, sono liberi da servitù, pesi e oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e lo saranno anche alla data dell'atto definitivo. Gli oneri relativi ai trasferimenti saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
f) la dott. si è obbligata a versare all'ing. la somma di €. 350.000,00, importo che la CP_1 Parte_1 stessa ha già corriposto all'ex coniuge attraverso bonifico bancario in data 1 luglio 2025 e che l'ing.
dichiara di avere regolarmente ricevuto. Parte_1
5) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare, pertanto, reciproca domanda di assegno divorzile.
6) Le parti danno atto che con l'esecuzione di quanto sopra non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione. Per evitare ogni equivoco, si precisa altresì che l'ing. e la dott. reciprocamente Parte_1 CP_1 rinunciano all'impugnazione della sentenza n. 150/2025 emessa dal Tribunale di Monza, sopra citata, le cui spese di registrazione restano integralmente a carico della dott. , che ne documenterà il CP_1 versamento all'ing. . Parte_1
L'ing. rinuncia a mettere in esecuzione la predetta sentenza n. 150/2025 del Tribunale di Parte_1
Monza. 7) Per quanto riguarda gli oggetti e gli effetti personali di proprietà dell'ing. ancora presenti Parte_1 nella casa coniugale o nella casa di Pinarella di Cervia o comunque eventualmente in possesso della dott.
, gli ex coniugi regoleranno separatamente la restituzione degli stessi. CP_1
8) Le parti dichiarano la loro volontà di rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata in sede di Udienza Camerale.
9) Spese di lite compensate e rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge 247/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, il Collegio rileva che tra le parti è già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata con sentenza parziale in punto status in data 07.04.2022 (sent. n. 995/22
– pubbl. in data 03.05.2022). II. La decisione verte pertanto sulle restanti questioni, peraltro integralmente oggetto di conclusioni congiunte tra le parti. Invero, gli accordi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (nato Per_2 il 7 agosto 2003) e (nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 19/02/2021, così provvede: Controparte_1
I. Provvede in conformità agli accordi di cui alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri