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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NE SC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avvocato Erika Alessia Giardino del foro di Catania, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Giovani Grasso del foro di Catania, che ha depositato comparsa conclusionale, alla quale si è riportato, unitamente alla nota spese, e ha insistito per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avvocato Riziero Angeletti del foro di Rieti, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 27 ottobre 2022 nei confronti di PE AR, imputato dei delitti di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. in danno di PE IU e di CO De NE, decidendo sull’appello proposto dalle parti civili, ha affermato la responsabilità civile di PE AR per i fatti di Penale Sent. Sez. 5 Num. 174 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/10/2025 2 cui all’addebito e l’ha condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. 1.1. A PE AR era stato contestato di avere offeso la reputazione di PE IU e di CO De NE, attribuendo loro, nel corso di una conferenza stampa, qualità e fatti specifici suscettibili di esporli a riprovazione nel contesto sociale di appartenenza: segnatamente, quanto a PE IU, di essere un «pluripregiudicato» nonché un «fallito», di essere stato «già rinviato a giudizio» e «il 4 dicembre [di] rischia[re] una condanna dai 5/10 anni e l’interdizione perpetua dagli incarichi societari perpetua … per bancarotta fraudolenta», di avere «tentato di impossessarsi dell’azienda fallita (“Clinica Villa Rizzo”) attraverso una società intestata a prestanome, utilizzando denaro frutto di riciclaggio» e di «essersi appropriato degli incassi della clinica senza emettere fatture»; quanto a CO De NE, di essere parte di un sistema di potere all’interno della Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa, finalizzato a perseguire interessi illeciti nelle procedure concorsuali tramite il “Centro Studi di Diritto Fallimentare” di cui era socio. 1.2. L’assoluzione di AR era stata giustificata dal Tribunale di Messina con il riconoscimento in suo favore dell’esimente putativa del diritto di critica, avendo egli espresso la propria opinione su fatti che, ancorché non veri, aveva supposto fossero tali. 1.3. La decisione di primo grado è stata ribaltata in grado di appello, ancorché ai soli effetti civili, avendo la Corte territoriale escluso che dell’esimente del diritto di critica, anche solo nella forma putativa, ricorressero i presupposti;
questo, perché: I.) difettava la verità dei fatti attribuiti da AR a IU e a De NE, visto che alla data del 20 ottobre 2015 IU non era stato rinviato a giudizio e che non vi era prova dell’esistenza presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa di un sistema di corruttela;
II.) l’onere di verificare la veridicità dei fatti attribuiti a IU e a De NE avrebbe dovuto essere espletato da AR con un rigore superiore rispetto a quello richiesto ad altri, in ragione della sua professione di avvocato;
III) egli aveva oltrepassato il limite della continenza formale, avendo affidato la manifestazione delle sue opinioni sul conto di IU e di De NE ad espressioni che, lungi dal veicolare il suo pensiero critico sul loro operato, si erano rivelate uno strumento per sferrare un deliberato attacco personale alle loro figure morali e, quindi, per gratuitamente denigrarli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PE AR, affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 - Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su due documenti decisivi ai fini della conferma del proscioglimento di AR;
documenti che sarebbero stati tali da dimostrare: I.) come non fosse provato che la conferenza stampa del 20 ottobre 2015 presso l’Hotel Alfeo di Siracusa avesse avuto effettivamente luogo (segnatamente il documento di cui all’allegato n. 2, contenente la dichiarazione della struttura alberghiera che comunicava che «Non era stato possibile risalire al nominativo di chi fece richiesta d’affitto della sala per quella data, ma che vi era una fattura intestata alla casa di cura privata “Nuova Clinica Villa Claudia” S.p.A. di Roma»); II.) come l’Avvocato AR avesse provveduto a verificare la qualità assunta dal IU, tanto desumendosi dall’atto dal quale risultava che «la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, aveva richiesto il rinvio a giudizio del Rag. PE IU per bancarotta fraudolenta, procedimento nel quale risultava persona offesa la “Clinica Villa Rizzo” S.r.l., difesa dall'Avv. PE AR». - Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in riferimento all’esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica nella forma putativa. Ha dedotto, al riguardo, che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato senza considerare il contesto caratterizzato da forte animosità delle parti civili nei confronti di AR che aveva agito come difensore della “Clinica Villa Rizzo” e che era stato anche destinatario di una missiva dal contenuto intimidatorio inviatagli dal IU, la quale avrebbe dovuto essere inserita ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen. nel fascicolo degli atti delle prove delle quali era stata chiesta la trasmissione in Cassazione. Pertanto, le frasi pronunciate dal ricorrente esprimevano meri giudizi di valore ed erano state animate da un intento difensivo, non solo della propria persona ma anche dell’ente “Clinica Villa Rizzo” S.r.l.: il che avrebbe giustificato non solo l’esercizio in maniera meno rigorosa dell’onere di verificare la veridicità dei fatti, ma anche l’uso di espressioni forti nell’esprimere le proprie opinioni. 3. Con memoria in data 26 settembre 2025 il difensore delle parti civili ha replicato alle deduzioni del ricorrente osservando quanto segue: - che la tesi secondo cui non era provato che la conferenza stampa del 20 ottobre 2015 presso l’Hotel Alfeo di Siracusa avesse avuto effettivamente luogo era smentita dagli elementi di fatto raccolti nel corso del giudizio di primo grado (testimonianze, articoli di stampa, registrazioni audio e video) atti a confermare l’evento e le dichiarazioni diffamatorie pronunciate da AR;
del resto, lo stesso documento allegato al ricorso sarebbe tale da corroborare il detto assunto, dimostrando che la fattura era stata rilasciata ad una società riconducibile IG Rizzo, assistito da AR;
4 - che il contesto conflittuale e minaccioso in seno al quale PE AR avrebbe espletato il proprio mandato difensivo sarebbe stato allegato ma non provato dall’interessato, dal momento che la presunta “missiva minacciosa” inviata da IU a AR non era mai stata prodotta né acquisita agli atti;
- che alla data del 20 ottobre 2015 (giorno della conferenza stampa) non vi era stato alcun rinvio a giudizio per il rag. IU, ma solo la fissazione dell’udienza preliminare;
- che le frasi pronunciate erano oggettivamente offensive, attingendo la figura morale delle parti civili e il riscontro di essa nell’opinione dell’ambito sociale di riferimento, e, come tali, non erano giustificabili alla stregua dell’esercizio del diritto di critica;
- che la professione di avvocato svolta avrebbe imposto a AR un peculiare dovere di verifica dei fatti riferiti, cui, invece, si era sottratto. 3. La trattazione del ricorso ha avuto luogo in forma partecipata essendone stata fatta tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è privo di pregio. I documenti di cui la Corte di appello avrebbe omesso l’esame sono tutt’altro che decisivi, nel senso che quanto da loro rappresentato non è tale da disarticolare il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata e, quindi, da condurre ad un esito processuale differente per il ricorrente. Il documento di cui all’allegato 1), ossia, la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di PE IU per bancarotta fraudolenta, reato del quale risultava essere persona offesa la “Clinica Villa Rizzo” S.r.l., difesa dall'Avvocato PE AR, non dimostra affatto che PE IU, alla data del 20 ottobre 2015, era stato rinviato a giudizio. Infatti, alla stregua delle acquisizioni documentali disposte dalla Corte di appello in sede di rinnovazione istruttoria, risulta che, alla data della conferenza stampa nel corso del quale l’Avvocato AR aveva diffuso le notizie lesive della reputazione di IU, era stato emesso, nell’ambito del procedimento R.G.N.R. 5411/2014 istaurato a carico di questi, solo l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. 5 Il documento di cui all’allegato 2), ossia la dichiarazione con la quale la struttura alberghiera, che avrebbe ospitato la conferenza stampa, aveva comunicato alla Polizia Giudiziaria che «Non era stato possibile risalire al nominativo di chi aveva fatto richiesta d’affitto della sala per quella data, ma che vi era una fattura intestata alla casa di cura privata “Nuova Clinica Villa Claudia” S.p.A. di Roma», non dimostra inequivocabilmente che la conferenza stampa in oggetto non avesse avuto luogo o che il ricorrente non vi avesse partecipato. Ciò, tanto più perché, nell’istruttoria dibattimentale, era stata raccolta una messe di elementi di fatto (testimonianze, articoli di stampa, registrazioni audio e video) tutti deponenti per l’esistenza della conferenza stampa e per la collocazione in essa delle condotte denigratorie di AR in danno di PE IU e di CO De NE. 2. Il secondo motivo è infondato. Le dichiarazioni rese da PE AR sul conto di PE IU e di CO De NE nell’ambito della conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Alfeo di Siracusa il 20 ottobre 2015, valutate nel loro complesso, danno conto della correttezza del giudizio formulato dalla Corte di appello in ordine all’esclusione dell’esimente del diritto di critica, anche nella forma putativa, evocata in riferimento alla loro attitudine lesiva della reputazione di quelli. 2.1. L’ Avvocato PE AR, infatti, non si era limitato ad affermare che PE IU era stato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta in danno della fallita “Clinica Villa Rizzo” S.r.l., da lui rappresentata e difesa, ma si era espresso anche nel senso che costui sarebbe stato condannato, di lì a poco più di un mese, per quel gravissimo delitto e che, in ogni caso, si era macchiato pure di condotte di riciclaggio;
aveva, altresì, affermato che l’Avvocato CO De NE, tramite il “Centro Studi di Diritto Fallimentare”, di cui era socio, aveva partecipato ed alimentato un sistema di corruttela che aveva interessato la Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa. Dunque, secondo la Corte di merito, AR, lungi dall’essersi limitato ad ostendere una notizia inesatta circa lo status processuale di ‘rinviato a giudizio’ di PE IU, status sul quale, comunque, egli non sarebbe dovuto cadere in errore attesa la sua specifica competenza professionale, aveva dimostrato di volere trasmodare rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica rivolto all’operato delle parti civili, avendole dipinte come persone che avevano piegato l’esercizio delle loro attività professionali (quanto a IU, di ragioniere amministratore di società e, quanto a De NE, di avvocato) al perseguimento di finalità illecite. 2.2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi che la sentenza impugnata rispetta la gerarchia fra i valori costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, sub specie dell’esercizio del diritto di critica, e del diritto alla tutela della reputazione, 6 quale diritto della personalità, come fissata nelle fonti e nella interpretazione consolidata della Corte costituzionale e della CEDU. Gerarchia che si risolve in favore del diritto di critica quando l’esternazione del pensiero di disapprovazione rispetto ad un accadimento si riferisca ad un fatto dotato di potenziale interesse pubblico, verificato nel suo nucleo di verità e divulgato in una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità perseguita: solo ove ricorrano tali requisiti, si riscontra, infatti, nel caso concreto, il bilanciamento tra i detti valori costituzionali effettuato una volta per tutte dal legislatore. Ciò posto, se è vero che, in tema di diffamazione, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, tuttavia anche l'esercizio del diritto di critica incontra, quale proprio limite immanente, «il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem"» (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01), di modo che non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 250218 – 01). Stando a tali criteri, le affermazioni oggettivamente lesive della reputazione di IU e di De NE non potevano, quindi, dirsi giustificate dal legittimo esercizio da parte di AR del suo diritto di criticarne l’operato, neppure sotto il profilo scusante di una mancanza di rigore nel controllo delle fonti di conoscenza circa i fatti oggetto delle sue esternazioni. I documenti allegati dal ricorrente non solo non rappresentano nella loro verità storica i fatti posti a fondamento delle notizie diffuse nella conferenza stampa, ma non ne avallano neppure un’eventuale, scusabile, lettura travisata: la scriminante dell'esercizio del diritto di critica in forma putativa è configurabile, infatti, soltanto se chi la invoca abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554 – 01; conf. Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Rv. 277958 - 01). Anche nella loro forma espressiva, del tutto ultronea rispetto ai canoni di una civile comunicazione, ancorché caratterizzata da toni accesi, tali affermazioni tradiscono il solo intento di AR di sferrare un attacco personale nei confronti di PE IU e dell’Avvocato CO De NE. 7 2.3. Né a conclusioni diverse, quanto alle notizie diffuse sul conto di PE IU, si potrebbe pervenire facendo applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione» (Sez. 5, n. 15093 del 27/01/2020, Rv. 279152 - 01), avendo la Corte di legittimità precisato, nella motivazione della stessa sentenza cui si deve l’enunciazione direttiva riportata, che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell'erronea notizia a termini della quale una persona «è stata rinviata a giudizio», implicando quest’atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice (cfr. pag. 5 della sentenza citata). Peraltro, poiché, nel caso al vaglio, oggetto di scrutinio è solo l’affermazione della responsabilità civile del ricorrente, non è possibile prescindere dal richiamo del principio di diritto, di recente enunciato dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con la sentenza n. 13200 del 18/05/2025 (Rv. 674788 – 01), secondo cui «In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc pen.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti». Trattasi, infatti, di enunciazione direttiva che pone l’accento sulla necessità di assegnare decisiva rilevanza, al fine di riconoscere prevalenza al diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero nel bilanciamento di tale diritto con la tutela dell’altrui reputazione, alla circostanza che chi ne alleghi il legittimo esercizio dimostri di avere verificato in maniera rigorosa la verità sostanziale del fatto storico posto a fondamento della divulgazione di notizie riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale altri siano rimasti coinvolti. 8 3. Né valgono ad escludere la responsabilità civile del ricorrente le deduzioni protese a ricondurre le sue affermazioni sul conto di IU e di De NE all’esercizio del mandato difensivo in favore della fallita “Clinica Villa Rizzo” S.r.l. ovvero all’ambito di applicazione della causa di non punibilità della ragionevole reazione rispetto al fatto ingiusto altrui, segnatamente alle intimidazioni rivoltegli da IU. Quanto al primo aspetto, in disparte la loro genericità, le deduzioni al riguardo sono infondate, posto che «L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa - è circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede» (Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 264070 - 01); quanto al secondo aspetto, i rilievi di ricorso sono sviluppati senza tener conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte «In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso» (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653 – 01; Sez.
1-civ., n. 2197 del 04/02/2016, Rv. 638583 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NE SC RI LL
udita la relazione svolta dal Consigliere NE SC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avvocato Erika Alessia Giardino del foro di Catania, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Giovani Grasso del foro di Catania, che ha depositato comparsa conclusionale, alla quale si è riportato, unitamente alla nota spese, e ha insistito per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avvocato Riziero Angeletti del foro di Rieti, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 27 ottobre 2022 nei confronti di PE AR, imputato dei delitti di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. in danno di PE IU e di CO De NE, decidendo sull’appello proposto dalle parti civili, ha affermato la responsabilità civile di PE AR per i fatti di Penale Sent. Sez. 5 Num. 174 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/10/2025 2 cui all’addebito e l’ha condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. 1.1. A PE AR era stato contestato di avere offeso la reputazione di PE IU e di CO De NE, attribuendo loro, nel corso di una conferenza stampa, qualità e fatti specifici suscettibili di esporli a riprovazione nel contesto sociale di appartenenza: segnatamente, quanto a PE IU, di essere un «pluripregiudicato» nonché un «fallito», di essere stato «già rinviato a giudizio» e «il 4 dicembre [di] rischia[re] una condanna dai 5/10 anni e l’interdizione perpetua dagli incarichi societari perpetua … per bancarotta fraudolenta», di avere «tentato di impossessarsi dell’azienda fallita (“Clinica Villa Rizzo”) attraverso una società intestata a prestanome, utilizzando denaro frutto di riciclaggio» e di «essersi appropriato degli incassi della clinica senza emettere fatture»; quanto a CO De NE, di essere parte di un sistema di potere all’interno della Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa, finalizzato a perseguire interessi illeciti nelle procedure concorsuali tramite il “Centro Studi di Diritto Fallimentare” di cui era socio. 1.2. L’assoluzione di AR era stata giustificata dal Tribunale di Messina con il riconoscimento in suo favore dell’esimente putativa del diritto di critica, avendo egli espresso la propria opinione su fatti che, ancorché non veri, aveva supposto fossero tali. 1.3. La decisione di primo grado è stata ribaltata in grado di appello, ancorché ai soli effetti civili, avendo la Corte territoriale escluso che dell’esimente del diritto di critica, anche solo nella forma putativa, ricorressero i presupposti;
questo, perché: I.) difettava la verità dei fatti attribuiti da AR a IU e a De NE, visto che alla data del 20 ottobre 2015 IU non era stato rinviato a giudizio e che non vi era prova dell’esistenza presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa di un sistema di corruttela;
II.) l’onere di verificare la veridicità dei fatti attribuiti a IU e a De NE avrebbe dovuto essere espletato da AR con un rigore superiore rispetto a quello richiesto ad altri, in ragione della sua professione di avvocato;
III) egli aveva oltrepassato il limite della continenza formale, avendo affidato la manifestazione delle sue opinioni sul conto di IU e di De NE ad espressioni che, lungi dal veicolare il suo pensiero critico sul loro operato, si erano rivelate uno strumento per sferrare un deliberato attacco personale alle loro figure morali e, quindi, per gratuitamente denigrarli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PE AR, affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 - Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su due documenti decisivi ai fini della conferma del proscioglimento di AR;
documenti che sarebbero stati tali da dimostrare: I.) come non fosse provato che la conferenza stampa del 20 ottobre 2015 presso l’Hotel Alfeo di Siracusa avesse avuto effettivamente luogo (segnatamente il documento di cui all’allegato n. 2, contenente la dichiarazione della struttura alberghiera che comunicava che «Non era stato possibile risalire al nominativo di chi fece richiesta d’affitto della sala per quella data, ma che vi era una fattura intestata alla casa di cura privata “Nuova Clinica Villa Claudia” S.p.A. di Roma»); II.) come l’Avvocato AR avesse provveduto a verificare la qualità assunta dal IU, tanto desumendosi dall’atto dal quale risultava che «la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, aveva richiesto il rinvio a giudizio del Rag. PE IU per bancarotta fraudolenta, procedimento nel quale risultava persona offesa la “Clinica Villa Rizzo” S.r.l., difesa dall'Avv. PE AR». - Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in riferimento all’esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica nella forma putativa. Ha dedotto, al riguardo, che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato senza considerare il contesto caratterizzato da forte animosità delle parti civili nei confronti di AR che aveva agito come difensore della “Clinica Villa Rizzo” e che era stato anche destinatario di una missiva dal contenuto intimidatorio inviatagli dal IU, la quale avrebbe dovuto essere inserita ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen. nel fascicolo degli atti delle prove delle quali era stata chiesta la trasmissione in Cassazione. Pertanto, le frasi pronunciate dal ricorrente esprimevano meri giudizi di valore ed erano state animate da un intento difensivo, non solo della propria persona ma anche dell’ente “Clinica Villa Rizzo” S.r.l.: il che avrebbe giustificato non solo l’esercizio in maniera meno rigorosa dell’onere di verificare la veridicità dei fatti, ma anche l’uso di espressioni forti nell’esprimere le proprie opinioni. 3. Con memoria in data 26 settembre 2025 il difensore delle parti civili ha replicato alle deduzioni del ricorrente osservando quanto segue: - che la tesi secondo cui non era provato che la conferenza stampa del 20 ottobre 2015 presso l’Hotel Alfeo di Siracusa avesse avuto effettivamente luogo era smentita dagli elementi di fatto raccolti nel corso del giudizio di primo grado (testimonianze, articoli di stampa, registrazioni audio e video) atti a confermare l’evento e le dichiarazioni diffamatorie pronunciate da AR;
del resto, lo stesso documento allegato al ricorso sarebbe tale da corroborare il detto assunto, dimostrando che la fattura era stata rilasciata ad una società riconducibile IG Rizzo, assistito da AR;
4 - che il contesto conflittuale e minaccioso in seno al quale PE AR avrebbe espletato il proprio mandato difensivo sarebbe stato allegato ma non provato dall’interessato, dal momento che la presunta “missiva minacciosa” inviata da IU a AR non era mai stata prodotta né acquisita agli atti;
- che alla data del 20 ottobre 2015 (giorno della conferenza stampa) non vi era stato alcun rinvio a giudizio per il rag. IU, ma solo la fissazione dell’udienza preliminare;
- che le frasi pronunciate erano oggettivamente offensive, attingendo la figura morale delle parti civili e il riscontro di essa nell’opinione dell’ambito sociale di riferimento, e, come tali, non erano giustificabili alla stregua dell’esercizio del diritto di critica;
- che la professione di avvocato svolta avrebbe imposto a AR un peculiare dovere di verifica dei fatti riferiti, cui, invece, si era sottratto. 3. La trattazione del ricorso ha avuto luogo in forma partecipata essendone stata fatta tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è privo di pregio. I documenti di cui la Corte di appello avrebbe omesso l’esame sono tutt’altro che decisivi, nel senso che quanto da loro rappresentato non è tale da disarticolare il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata e, quindi, da condurre ad un esito processuale differente per il ricorrente. Il documento di cui all’allegato 1), ossia, la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di PE IU per bancarotta fraudolenta, reato del quale risultava essere persona offesa la “Clinica Villa Rizzo” S.r.l., difesa dall'Avvocato PE AR, non dimostra affatto che PE IU, alla data del 20 ottobre 2015, era stato rinviato a giudizio. Infatti, alla stregua delle acquisizioni documentali disposte dalla Corte di appello in sede di rinnovazione istruttoria, risulta che, alla data della conferenza stampa nel corso del quale l’Avvocato AR aveva diffuso le notizie lesive della reputazione di IU, era stato emesso, nell’ambito del procedimento R.G.N.R. 5411/2014 istaurato a carico di questi, solo l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. 5 Il documento di cui all’allegato 2), ossia la dichiarazione con la quale la struttura alberghiera, che avrebbe ospitato la conferenza stampa, aveva comunicato alla Polizia Giudiziaria che «Non era stato possibile risalire al nominativo di chi aveva fatto richiesta d’affitto della sala per quella data, ma che vi era una fattura intestata alla casa di cura privata “Nuova Clinica Villa Claudia” S.p.A. di Roma», non dimostra inequivocabilmente che la conferenza stampa in oggetto non avesse avuto luogo o che il ricorrente non vi avesse partecipato. Ciò, tanto più perché, nell’istruttoria dibattimentale, era stata raccolta una messe di elementi di fatto (testimonianze, articoli di stampa, registrazioni audio e video) tutti deponenti per l’esistenza della conferenza stampa e per la collocazione in essa delle condotte denigratorie di AR in danno di PE IU e di CO De NE. 2. Il secondo motivo è infondato. Le dichiarazioni rese da PE AR sul conto di PE IU e di CO De NE nell’ambito della conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Alfeo di Siracusa il 20 ottobre 2015, valutate nel loro complesso, danno conto della correttezza del giudizio formulato dalla Corte di appello in ordine all’esclusione dell’esimente del diritto di critica, anche nella forma putativa, evocata in riferimento alla loro attitudine lesiva della reputazione di quelli. 2.1. L’ Avvocato PE AR, infatti, non si era limitato ad affermare che PE IU era stato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta in danno della fallita “Clinica Villa Rizzo” S.r.l., da lui rappresentata e difesa, ma si era espresso anche nel senso che costui sarebbe stato condannato, di lì a poco più di un mese, per quel gravissimo delitto e che, in ogni caso, si era macchiato pure di condotte di riciclaggio;
aveva, altresì, affermato che l’Avvocato CO De NE, tramite il “Centro Studi di Diritto Fallimentare”, di cui era socio, aveva partecipato ed alimentato un sistema di corruttela che aveva interessato la Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa. Dunque, secondo la Corte di merito, AR, lungi dall’essersi limitato ad ostendere una notizia inesatta circa lo status processuale di ‘rinviato a giudizio’ di PE IU, status sul quale, comunque, egli non sarebbe dovuto cadere in errore attesa la sua specifica competenza professionale, aveva dimostrato di volere trasmodare rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica rivolto all’operato delle parti civili, avendole dipinte come persone che avevano piegato l’esercizio delle loro attività professionali (quanto a IU, di ragioniere amministratore di società e, quanto a De NE, di avvocato) al perseguimento di finalità illecite. 2.2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi che la sentenza impugnata rispetta la gerarchia fra i valori costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, sub specie dell’esercizio del diritto di critica, e del diritto alla tutela della reputazione, 6 quale diritto della personalità, come fissata nelle fonti e nella interpretazione consolidata della Corte costituzionale e della CEDU. Gerarchia che si risolve in favore del diritto di critica quando l’esternazione del pensiero di disapprovazione rispetto ad un accadimento si riferisca ad un fatto dotato di potenziale interesse pubblico, verificato nel suo nucleo di verità e divulgato in una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità perseguita: solo ove ricorrano tali requisiti, si riscontra, infatti, nel caso concreto, il bilanciamento tra i detti valori costituzionali effettuato una volta per tutte dal legislatore. Ciò posto, se è vero che, in tema di diffamazione, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, tuttavia anche l'esercizio del diritto di critica incontra, quale proprio limite immanente, «il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem"» (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01), di modo che non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 250218 – 01). Stando a tali criteri, le affermazioni oggettivamente lesive della reputazione di IU e di De NE non potevano, quindi, dirsi giustificate dal legittimo esercizio da parte di AR del suo diritto di criticarne l’operato, neppure sotto il profilo scusante di una mancanza di rigore nel controllo delle fonti di conoscenza circa i fatti oggetto delle sue esternazioni. I documenti allegati dal ricorrente non solo non rappresentano nella loro verità storica i fatti posti a fondamento delle notizie diffuse nella conferenza stampa, ma non ne avallano neppure un’eventuale, scusabile, lettura travisata: la scriminante dell'esercizio del diritto di critica in forma putativa è configurabile, infatti, soltanto se chi la invoca abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554 – 01; conf. Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Rv. 277958 - 01). Anche nella loro forma espressiva, del tutto ultronea rispetto ai canoni di una civile comunicazione, ancorché caratterizzata da toni accesi, tali affermazioni tradiscono il solo intento di AR di sferrare un attacco personale nei confronti di PE IU e dell’Avvocato CO De NE. 7 2.3. Né a conclusioni diverse, quanto alle notizie diffuse sul conto di PE IU, si potrebbe pervenire facendo applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione» (Sez. 5, n. 15093 del 27/01/2020, Rv. 279152 - 01), avendo la Corte di legittimità precisato, nella motivazione della stessa sentenza cui si deve l’enunciazione direttiva riportata, che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell'erronea notizia a termini della quale una persona «è stata rinviata a giudizio», implicando quest’atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice (cfr. pag. 5 della sentenza citata). Peraltro, poiché, nel caso al vaglio, oggetto di scrutinio è solo l’affermazione della responsabilità civile del ricorrente, non è possibile prescindere dal richiamo del principio di diritto, di recente enunciato dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con la sentenza n. 13200 del 18/05/2025 (Rv. 674788 – 01), secondo cui «In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc pen.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti». Trattasi, infatti, di enunciazione direttiva che pone l’accento sulla necessità di assegnare decisiva rilevanza, al fine di riconoscere prevalenza al diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero nel bilanciamento di tale diritto con la tutela dell’altrui reputazione, alla circostanza che chi ne alleghi il legittimo esercizio dimostri di avere verificato in maniera rigorosa la verità sostanziale del fatto storico posto a fondamento della divulgazione di notizie riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale altri siano rimasti coinvolti. 8 3. Né valgono ad escludere la responsabilità civile del ricorrente le deduzioni protese a ricondurre le sue affermazioni sul conto di IU e di De NE all’esercizio del mandato difensivo in favore della fallita “Clinica Villa Rizzo” S.r.l. ovvero all’ambito di applicazione della causa di non punibilità della ragionevole reazione rispetto al fatto ingiusto altrui, segnatamente alle intimidazioni rivoltegli da IU. Quanto al primo aspetto, in disparte la loro genericità, le deduzioni al riguardo sono infondate, posto che «L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa - è circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede» (Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 264070 - 01); quanto al secondo aspetto, i rilievi di ricorso sono sviluppati senza tener conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte «In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso» (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653 – 01; Sez.
1-civ., n. 2197 del 04/02/2016, Rv. 638583 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NE SC RI LL