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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento e differenze retributive” promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe DI VITO e Nicandro VIZOCO, Parte_1 con studio in Venafro (IS), alla via N. Iosso, n. 6, ove sono tutti elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del titolare, difesa dall' avv. Isabella Controparte_1
GALLUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio del legale in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 22
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.08.2023, deduceva: Parte_1
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Ditta odierna resistente,
[...] di , operante nel campo dell'installazione di impianti elettrici e CP_1 Controparte_1 termoidraulici, per i seguenti periodi:
dal 1/6/ 2009 al 30/4/2010 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
pagina 1 di 11 dal 15/4/2013 al 30/9/2013 con contratto a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato;
dal 1/10/2013 al 31/7/2014 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
dal 1/8/2014 al 6/1/2016 con contratto a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato;
dal 7/1/2016 al 29/2/2020 con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;
dal 1/3/2020 al 23/2/2022 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
-che il rapporto di lavoro era terminato in data 24/2/2022 per dimissioni per giusta causa rassegnate in ragione dell'omessa corresponsione della retribuzione relativa al mese di gennaio 2022, nonché per il mancato rispetto del contratto di lavoro;
-di essere stato inquadrato nel 4° livello del CCNL applicabile (metalmeccanici industria), con la qualifica di installatore di apparecchi termici idraulici, per il periodo dal 1/6/2009 e fino al
14/4/2013;
-che, a decorrere dal 15/4/2013, era stato inquadrato con la qualifica di operaio nel 6° livello del richiamato CCNL, pur svolgendo sempre le medesime mansioni;
di aver ricevuto il pagamento della tredicesima mensilità solo relativamente agli anni 2020 e
2021;
-di aver fruito di una o due settimane di ferie all'anno;
-di non aver mai fruito di permessi;
-di aver sempre espletato il seguente orario di lavoro: dalle 8.00 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, con breve pausa pranzo;
-di aver sovente lavorato con gli stessi orari anche nella giornata del sabato;
-che la propria attività lavorativa consisteva nell'installazione di impianti termo idraulici e/o di condizionamento o nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
-di aver diritto, a far data dal 15/4/2013, all' inquadramento nel 4° livello del CCNL applicabile, con conseguente riconoscimento delle relative differenze retributive, nonché dei compensi a titolo d'indennità di servizio, lavoro straordinario diurno e supplementare in ragione del fatto di aver lavorato per 10 ore al giorno per sei giorni alla settimana e delle somme dovute a titolo di quota aggiuntiva di TFR.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con gli orari e le mansioni indicati in ricorso, con inquadramento al 4° livello del CCNL applicabile e, per CP_ l'effetto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla corresponsione, da parte della resistente, della somma di € 70.163,31, di cui € 4,839,99 a titolo di TFR e/o di quella somma pagina 2 di 11 maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, per retribuzione straordinaria, supplementare, tredicesima mensilità, nonché trattamento di fine rapporto, ferie e permessi non goduti, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile <e ad ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo>>; in via subordinata, in caso di riconoscimento dell' inquadramento nel CP_ 5° livello del CCNL applicabile, chiedeva la corresponsione da parte della resistente della somma di € 63.011,43, di cui € 4.345,62 a titolo di TFR ed, in caso di riconoscimento del
6° livello, la corresponsione della somma di € 54.322,25, di cui € 3.746,36 a titolo di TFR.
Costituendosi in giudizio, la ditta , già Controparte_1 Controparte_1
, eccepiva:
[...]
- l'infondatezza dei presupposti fondanti la giusta causa in relazione alle dimissioni presentate dal lavoratore;
- l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del superiore inquadramento, in difetto dell'allegazione in ricorso delle effettive attività che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro;
-la carenza di prova relativamente all'espletamento di lavoro straordinario e/o supplementare, nonché circa la prospettata mancata fruizione di ferie e permessi.
La resistente contestava, altresì, i conteggi relativi alla quantificazione delle differenze retributive allegati agli atti dal , eccependo che gli stessi apparivano non pertinenti Pt_1 al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, poiché riferibili ad un rapporto di lavoro full time, evidenziando che la relativa redazione era avvenuta tenuto conto della paga mensile e non della retribuzione oraria, peraltro senza distinzione tra ore computate a titolo di lavoro ordinario e quelle ascrivibili a lavoro straordinario;
aggiungeva, inoltre, che le somme indicate come “percepito” non corrispondevano a quanto effettivamente risultante dalle buste paga e che non vi era alcun riferimento a festività, ferie e permessi.
La resistente chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
________________
pagina 3 di 11 1.La pretesa azionata dal ricorrente in via giudiziale ha ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento, con decorrenza dalla data del 15.04.2013 e sino al 29.02.2020, del superiore inquadramento nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici e Industria, in luogo del 6° livello attribuitogli dalla datrice di lavoro.
Tale domanda va rigettata.
Ineludibile premessa di carattere metodologico ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro al riconoscimento del superiore inquadramento risiede nell'applicazione del criterio trifasico.
Occorre infatti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
con la conseguenza che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. ord. 1 marzo 2021, n. 5536; Cass., Sez. Lav., ord. 31.03.2021, n. 8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e in particolare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
In particolare, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in un superiore livello professionale del CCNL di categoria è necessario che: 1) siano al medesimo assegnate mansioni corrispondenti al suddetto livello, non essendo sufficiente che i compiti richiesti siano quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se questi ultimi corrispondono al medesimo livello di inquadramento;
2) le mansioni corrispondenti al livello superiore abbiano quantomeno carattere prevalente nell'ipotesi di contemporaneo espletamento di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento; 3) i compiti concretamente svolti dal lavoratore corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Circa le modalità concrete di applicazione del menzionato criterio trifasico, deve rilevarsi che, in ossequio allo stesso, il giudice di merito è chiamato a procedere ad una penetrante ricognizione pagina 4 di 11 del contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti, atteso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere, per l'appunto, da tre fasi successive, che corrispondono (cfr., tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 28/02/2024, n.5297):
a) all'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) all' individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Come accennato, il ricorrente, avendo premesso di essere stato dipendente della resistente dal
1.06.2009 al 23.02.2022, deduce, per il periodo compreso tra il 15.04.2013 e sino al
29.02.2020, l'espletamento di mansioni superiori -vale a dire riconducibili al 4° livello- rispetto a quelle del 6° livello del medesimo CCNL nel quale era stato inquadrato.
Tuttavia, il ricorrente è incorso in lacune di allegazione, oltre che di prova, in ordine alla domanda proposta, con la conseguenza che l'applicazione del criterio trifasico è a ben vedere inibita, dal momento che non può effettuarsi una soddisfacente analisi comparativa dei profili di inquadramento, attesa non solo la mancata allegazione della declaratoria riferita all'inquadramento di appartenenza, ma anche la carenza di elementi, quantomeno descrittivi, delle mansioni in concreto espletate dal ricorrente e della esplicitazione dei profili di riconducibilità dei compiti svolti in concreto al superiore livello di inquadramento invocato.
Peraltro, tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto>> (Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572).
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato che il lavoratore provare gli elementi posti a base della domanda ed è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto>> (cfr. Cass. pagina 5 di 11 21/05/2003 n. 8025), non essendo sufficiente la mera elencazione dei compiti svolti ed il richiamo, in questo caso anche monco, alle declaratorie contrattuali, non potendo, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
Peraltro, il lavoratore che rivendichi la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi (Cass., ord. 16 agosto 2018 n. 20748).
Il ricorrente nel caso in esame è pure venuto meno al preciso onere di allegazione dei compiti svolti e delle disposizioni contrattuali applicate, posto che egli era tenuto anche ad esplicitare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello effettivamente attribuito.
Sul punto, infatti, il ricorrente, dopo aver riportato la declaratoria riferita al livello di inquadramento invocato, si limita ad argomentare che articolo per aver diritto all'inquadramento al IV livello del CCNL si attaglia perfettamente alle mansioni svolte dal così come narrate al punto VII della premessa in fatto del presente Pt_1 atto>> (pag. 5 del ricorso introduttivo); tuttavia, nel richiamato punto VII viene riportato esclusivamente che di lavoro, nell'installazione di impianti termo idraulici e o di condizionamento o nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi effettuando interventi al domicilio della clientela della ditta del resistente e, ovviamente, non in sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro>> (pag. 2 del ricorso introduttivo).
Posto che nella declaratoria riferita al 4° livello del CCNL di riferimento risultano inquadrati lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 5ª, costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti;
predispongono ed eseguono le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di sicurezza;
individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attività di semplice coordinamento di altri lavori;
effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi;
realizzano pagina 6 di 11 saldature in opera di particolare difficoltà; compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere>>, si prende atto che il ricorrente: nulla esplicita rispetto al contenuto dei requisiti afferenti alla V categoria, che non vengono neppure richiamati;
non allega, né tantomeno, dimostra di possedere tali requisiti;
nulla adduce rispetto alla specifica autonomia operativa posseduta rispetto alla costruzione di un impianto;
nulla adduce con riguardo all'effettivo svolgimento da parte sua delle prove di funzionamento
<<div>> o in ordine alla riparazione di guasti;
nulla deduce rispetto all'attività di coordinamento di altri lavori, né sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi o sulla realizzazione di saldature di particolare difficoltà; si limita ad allegare la mera compilazione dei rapporti di cantiere (punto VI del ricorso pag. 2).
Peraltro, la “descrizione” delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio - operata, come si è già precisato, “di rimando” alla declaratoria dell'inquadramento invocato - non consente di estrapolarne caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ne consentano la riconducibilità al superiore inquadramento.
Nel corpo del ricorso non sono state indicate le caratteristiche delle mansioni svolte dal lavoratore, né si è data contezza della declaratoria della categoria di provenienza, atteso anche che, qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa (nel caso di specie “manutenzione” di impianti e “installazione” di impianti), il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non
è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 12092/2004; 8225/2003; 11925/2003; n. 7453/2002; n.
12792/2003).
In altri termini, sarebbe stata necessaria la prospettazione e l'allegazione (oltre che la prova) delle caratteristiche delle mansioni svolte, alla luce delle declaratorie contrattuali, onde consentire al giudicante di verificare il rapporto tra le mansioni in concreto espletate e quelle rivendicate, poiché è proprio tale giudizio di comparazione che costituisce il presupposto pagina 7 di 11 indefettibile per l'applicazione del criterio trifasico e per l'eventuale riconoscimento del diritto alle differenze di trattamento economico.
Alle evidenziate carenze non ha sopperito l'espletamento della prova testimoniale, le cui risultanze, oltretutto, non confortano neppure la tesi del ricorrente con riferimento all'invocato art. 32 del CCNL di riferimento, che prevede il passaggio alla superiore categoria del lavoratore che per un periodo di tre mesi disimpegni mansioni superiori.
Sotto tale profilo va, infatti, considerato che l'applicazione della richiamata norma pattizia non può prescindere dalla dimostrazione del concreto impiego in mansioni superiori da parte del lavoratore.
Ebbene, riguardo a tale aspetto, devono, dunque, essere considerate le risultanze dell'espletata prova per testi:
➢ il teste di parte ricorrente è indubbiamente un teste de relato atteso Testimone_1 che, esplicitamente, rispetto alle dichiarazioni rese in relazione ai capitoli ammessi per la parte ricorrente, affermava: compagna di qualcosa raccontava, qualcosa la vedevo io in prima Parte_1 persona…>> senza ulteriormente specificare quali fossero le circostanze delle quali aveva contezza diretta ed, ancora, rispetto alle dichiarazioni rese sui capitoli 8 e 9 della memoria difensiva: <<lo so perché il mi riferiva ciò…questo è stato pt_1 riferito da < i> . Parte_1
➢ L'altro teste di parte ricorrente, dichiarava che le mansioni del Testimone_2 ricorrente si concretizzavano nella manutenzione delle caldaie:<<veniva a casa mia solo per la manutenzione…posso dire che da me veniva lui fare manutenzione della caldaia. altro non so>>. In proposito appare, invero, ultroneo sottolineare che le operazioni di manutenzione delle caldaie differiscono ontologicamente dalle operazioni di installazione degli impianti;
➢ Le dichiarazioni dei testi indicati dalla resistente risultavano, invece, del tutto confermative della regolarità dell'inquadramento attribuito dalla parte datoriale al ricorrente e dell'espletamento di mansioni riconducibili a quel livello.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda volta ad ottenere il superiore inquadramento va rigettata, perché non provata.
2.Il ricorrente ha, altresì, proposto domanda di riconoscimento di differenze retributive sul CP_ presupposto di aver svolto -per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze della resistente pagina 8 di 11 prestazioni- lavoro straordinario e/o supplementare, adducendo di aver diritto anche al pagamento di ferie e permessi non goduti.
In merito alla dimostrazione dell'espletamento del lavoro supplementare e/o straordinario, deve essere evidenziato che, secondo i principi generali dettati in materia di ripartizione dell'onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale il relativo compenso ha l'onere di dimostrare che la prestazione sia stata svolta oltre l'orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2967 c.c., atteso che lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che al mancato assolvimento di detto onere possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass., 14/8/1998, n. 8006; Cass. 29/3/2003, n. 1389; Cass. S.U., 17/6/2004, n.
11353; Cass., 3/2/2005, n. 2144; Cass. 9/2/2012, n. 1878; Cass. 4/10/2013, n. 22738; Cass.
Civ., Sez. Lav., 19/6/2018, n. 16150; Cass., sent. n. 13150/2018; Cass., Sez. Lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cass., Sez. Lav., 19/06/2018, n. 16150); ed infatti, a norma dell'art. 432
c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
La S.C. ha, sul tema, osservato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario (e lo stesso vale per il lavoro supplementare e festivo) dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e ... altresì è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto>> (Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n.
12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001).
Costituisce principio reiteratamente e correttamente ripetuto nelle massime giurisprudenziali sopra richiamate che detta prova debba essere “piena e rigorosa”.
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n. 12695).
Quindi, il lavoratore-ricorrente è tenuto a fornire, in maniera non generica, la prova dell' an – ovvero di aver svolto attività lavorativa in regime di straordinario o di lavoro supplementare –
e del quantum, ovvero della “misura quantitativa” delle prestazioni asseritamente rese, nonché della collocazione cronologica di dette prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro ovvero quello contrattualizzato e, dunque, non solo del “quanto”, ma anche del “quando” i pagina 9 di 11 limiti di orario siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare, come già in precedenza rilevato, a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative.
Fatta tale premessa sui principi generali, deve affermarsi che tale onere non è stato soddisfatto dal . Pt_1
Invero, parte ricorrente ha allegato di avere lavorato per un orario maggiore di quello contrattualmente stabilito, per il quale era stato retribuito, senza tuttavia specificare, nel dettaglio, le concrete modalità con cui il suddetto orario si sarebbe discostato da quello effettivamente osservato, limitandosi, quindi, ad una generica indicazione dell'orario svolto.
Per di più, le dichiarazioni dei testi escussi non hanno in alcun modo contribuito a confermare le prospettazioni del ricorrente;
invero:
-il teste di parte ricorrente riferiva sul punto che: < si avviava Tes_1 Parte_1 da casa sempre alle ore 7,30 per poter essere in orario al lavoro…la sera il lavoro finiva sempre tra le 18,00 e le 19,00…la pausa pranzo veniva effettuata mangiando un panino al volo mentre raggiungeva l'altro appuntamento di lavoro …altre volte, quando era in ufficio, la pausa pranzo veniva accompagnata sempre da mansioni lavorative…Il sabato lavorava, raramente capitava la mezza giornata, di solito mattina e pomeriggio>>;
-gli ulteriori testi escussi sulla medesima circostanza (punto V del ricorso introduttivo) dichiaravano di non essere a conoscenza degli orari di lavoro effettuati dal . Pt_1
Emerge, dunque, all'evidenza, l'assoluta inidoneità degli elementi probatori forniti dal ricorrente a corroborare la proposta domanda.
Si osserva che la deposizione resa sul punto dalla teste , peraltro convivente Tes_1 del ricorrente, si è limitata ad individuare gli orari in cui usciva di casa al mattino e Pt_1 quelli in cui vi faceva rientro, che risultano del tutto irrilevanti rispetto all'individuazione dell'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente e nulla adducono rispetto alla articolazione dell'orario di lavoro nel corso della giornata.
Inoltre, la circostanza, pure affermata dalla teste in questione, circa il fatto che il Pt_1 lavorasse nella giornata del sabato, è contraddetta da quanto riferito dal teste sul Tes_3
CP_ medesimo punto, posto che quest'ultimo, dipendente della resistente, afferma che sabato non abbiamo mai lavorato…>>.
Analoghe osservazioni vanno svolte con riguardo alla dedotta mancata fruizione di ferie e permessi, per le quali il ricorrente chiede di essere indennizzato, posto che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della pretesa. pagina 10 di 11 In proposito, la Suprema Corte ha affermato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie (o permessi) non goduti deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass. ,Sez.
Lav., ord. n. 7696 del 6/4/2020).
Nel caso di specie, la genericità delle circostanze storiche riportate dal ricorrente e l'assoluta assenza di riscontri probatori conduce inevitabilmente al rigetto della domanda.
3.Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Rigetta il ricorso;
2)Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 della , spese che liquida in complessivi euro 5.800,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Così deciso in Campobasso, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento e differenze retributive” promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe DI VITO e Nicandro VIZOCO, Parte_1 con studio in Venafro (IS), alla via N. Iosso, n. 6, ove sono tutti elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del titolare, difesa dall' avv. Isabella Controparte_1
GALLUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio del legale in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 22
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.08.2023, deduceva: Parte_1
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Ditta odierna resistente,
[...] di , operante nel campo dell'installazione di impianti elettrici e CP_1 Controparte_1 termoidraulici, per i seguenti periodi:
dal 1/6/ 2009 al 30/4/2010 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
pagina 1 di 11 dal 15/4/2013 al 30/9/2013 con contratto a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato;
dal 1/10/2013 al 31/7/2014 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
dal 1/8/2014 al 6/1/2016 con contratto a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato;
dal 7/1/2016 al 29/2/2020 con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;
dal 1/3/2020 al 23/2/2022 con contratto a tempo pieno e indeterminato;
-che il rapporto di lavoro era terminato in data 24/2/2022 per dimissioni per giusta causa rassegnate in ragione dell'omessa corresponsione della retribuzione relativa al mese di gennaio 2022, nonché per il mancato rispetto del contratto di lavoro;
-di essere stato inquadrato nel 4° livello del CCNL applicabile (metalmeccanici industria), con la qualifica di installatore di apparecchi termici idraulici, per il periodo dal 1/6/2009 e fino al
14/4/2013;
-che, a decorrere dal 15/4/2013, era stato inquadrato con la qualifica di operaio nel 6° livello del richiamato CCNL, pur svolgendo sempre le medesime mansioni;
di aver ricevuto il pagamento della tredicesima mensilità solo relativamente agli anni 2020 e
2021;
-di aver fruito di una o due settimane di ferie all'anno;
-di non aver mai fruito di permessi;
-di aver sempre espletato il seguente orario di lavoro: dalle 8.00 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, con breve pausa pranzo;
-di aver sovente lavorato con gli stessi orari anche nella giornata del sabato;
-che la propria attività lavorativa consisteva nell'installazione di impianti termo idraulici e/o di condizionamento o nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
-di aver diritto, a far data dal 15/4/2013, all' inquadramento nel 4° livello del CCNL applicabile, con conseguente riconoscimento delle relative differenze retributive, nonché dei compensi a titolo d'indennità di servizio, lavoro straordinario diurno e supplementare in ragione del fatto di aver lavorato per 10 ore al giorno per sei giorni alla settimana e delle somme dovute a titolo di quota aggiuntiva di TFR.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con gli orari e le mansioni indicati in ricorso, con inquadramento al 4° livello del CCNL applicabile e, per CP_ l'effetto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla corresponsione, da parte della resistente, della somma di € 70.163,31, di cui € 4,839,99 a titolo di TFR e/o di quella somma pagina 2 di 11 maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, per retribuzione straordinaria, supplementare, tredicesima mensilità, nonché trattamento di fine rapporto, ferie e permessi non goduti, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile <e ad ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo>>; in via subordinata, in caso di riconoscimento dell' inquadramento nel CP_ 5° livello del CCNL applicabile, chiedeva la corresponsione da parte della resistente della somma di € 63.011,43, di cui € 4.345,62 a titolo di TFR ed, in caso di riconoscimento del
6° livello, la corresponsione della somma di € 54.322,25, di cui € 3.746,36 a titolo di TFR.
Costituendosi in giudizio, la ditta , già Controparte_1 Controparte_1
, eccepiva:
[...]
- l'infondatezza dei presupposti fondanti la giusta causa in relazione alle dimissioni presentate dal lavoratore;
- l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del superiore inquadramento, in difetto dell'allegazione in ricorso delle effettive attività che il ricorrente avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro;
-la carenza di prova relativamente all'espletamento di lavoro straordinario e/o supplementare, nonché circa la prospettata mancata fruizione di ferie e permessi.
La resistente contestava, altresì, i conteggi relativi alla quantificazione delle differenze retributive allegati agli atti dal , eccependo che gli stessi apparivano non pertinenti Pt_1 al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, poiché riferibili ad un rapporto di lavoro full time, evidenziando che la relativa redazione era avvenuta tenuto conto della paga mensile e non della retribuzione oraria, peraltro senza distinzione tra ore computate a titolo di lavoro ordinario e quelle ascrivibili a lavoro straordinario;
aggiungeva, inoltre, che le somme indicate come “percepito” non corrispondevano a quanto effettivamente risultante dalle buste paga e che non vi era alcun riferimento a festività, ferie e permessi.
La resistente chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
________________
pagina 3 di 11 1.La pretesa azionata dal ricorrente in via giudiziale ha ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento, con decorrenza dalla data del 15.04.2013 e sino al 29.02.2020, del superiore inquadramento nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici e Industria, in luogo del 6° livello attribuitogli dalla datrice di lavoro.
Tale domanda va rigettata.
Ineludibile premessa di carattere metodologico ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro al riconoscimento del superiore inquadramento risiede nell'applicazione del criterio trifasico.
Occorre infatti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
con la conseguenza che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. ord. 1 marzo 2021, n. 5536; Cass., Sez. Lav., ord. 31.03.2021, n. 8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e in particolare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
In particolare, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in un superiore livello professionale del CCNL di categoria è necessario che: 1) siano al medesimo assegnate mansioni corrispondenti al suddetto livello, non essendo sufficiente che i compiti richiesti siano quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se questi ultimi corrispondono al medesimo livello di inquadramento;
2) le mansioni corrispondenti al livello superiore abbiano quantomeno carattere prevalente nell'ipotesi di contemporaneo espletamento di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento; 3) i compiti concretamente svolti dal lavoratore corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Circa le modalità concrete di applicazione del menzionato criterio trifasico, deve rilevarsi che, in ossequio allo stesso, il giudice di merito è chiamato a procedere ad una penetrante ricognizione pagina 4 di 11 del contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti, atteso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere, per l'appunto, da tre fasi successive, che corrispondono (cfr., tra le altre, Cassazione civile sez. lav., 28/02/2024, n.5297):
a) all'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) all' individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Come accennato, il ricorrente, avendo premesso di essere stato dipendente della resistente dal
1.06.2009 al 23.02.2022, deduce, per il periodo compreso tra il 15.04.2013 e sino al
29.02.2020, l'espletamento di mansioni superiori -vale a dire riconducibili al 4° livello- rispetto a quelle del 6° livello del medesimo CCNL nel quale era stato inquadrato.
Tuttavia, il ricorrente è incorso in lacune di allegazione, oltre che di prova, in ordine alla domanda proposta, con la conseguenza che l'applicazione del criterio trifasico è a ben vedere inibita, dal momento che non può effettuarsi una soddisfacente analisi comparativa dei profili di inquadramento, attesa non solo la mancata allegazione della declaratoria riferita all'inquadramento di appartenenza, ma anche la carenza di elementi, quantomeno descrittivi, delle mansioni in concreto espletate dal ricorrente e della esplicitazione dei profili di riconducibilità dei compiti svolti in concreto al superiore livello di inquadramento invocato.
Peraltro, tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto>> (Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572).
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato che il lavoratore provare gli elementi posti a base della domanda ed è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto>> (cfr. Cass. pagina 5 di 11 21/05/2003 n. 8025), non essendo sufficiente la mera elencazione dei compiti svolti ed il richiamo, in questo caso anche monco, alle declaratorie contrattuali, non potendo, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
Peraltro, il lavoratore che rivendichi la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi (Cass., ord. 16 agosto 2018 n. 20748).
Il ricorrente nel caso in esame è pure venuto meno al preciso onere di allegazione dei compiti svolti e delle disposizioni contrattuali applicate, posto che egli era tenuto anche ad esplicitare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello effettivamente attribuito.
Sul punto, infatti, il ricorrente, dopo aver riportato la declaratoria riferita al livello di inquadramento invocato, si limita ad argomentare che articolo per aver diritto all'inquadramento al IV livello del CCNL si attaglia perfettamente alle mansioni svolte dal così come narrate al punto VII della premessa in fatto del presente Pt_1 atto>> (pag. 5 del ricorso introduttivo); tuttavia, nel richiamato punto VII viene riportato esclusivamente che di lavoro, nell'installazione di impianti termo idraulici e o di condizionamento o nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi effettuando interventi al domicilio della clientela della ditta del resistente e, ovviamente, non in sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro>> (pag. 2 del ricorso introduttivo).
Posto che nella declaratoria riferita al 4° livello del CCNL di riferimento risultano inquadrati lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 5ª, costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti;
predispongono ed eseguono le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di sicurezza;
individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attività di semplice coordinamento di altri lavori;
effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi;
realizzano pagina 6 di 11 saldature in opera di particolare difficoltà; compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere>>, si prende atto che il ricorrente: nulla esplicita rispetto al contenuto dei requisiti afferenti alla V categoria, che non vengono neppure richiamati;
non allega, né tantomeno, dimostra di possedere tali requisiti;
nulla adduce rispetto alla specifica autonomia operativa posseduta rispetto alla costruzione di un impianto;
nulla adduce con riguardo all'effettivo svolgimento da parte sua delle prove di funzionamento
<<div>> o in ordine alla riparazione di guasti;
nulla deduce rispetto all'attività di coordinamento di altri lavori, né sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi o sulla realizzazione di saldature di particolare difficoltà; si limita ad allegare la mera compilazione dei rapporti di cantiere (punto VI del ricorso pag. 2).
Peraltro, la “descrizione” delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio - operata, come si è già precisato, “di rimando” alla declaratoria dell'inquadramento invocato - non consente di estrapolarne caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ne consentano la riconducibilità al superiore inquadramento.
Nel corpo del ricorso non sono state indicate le caratteristiche delle mansioni svolte dal lavoratore, né si è data contezza della declaratoria della categoria di provenienza, atteso anche che, qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa (nel caso di specie “manutenzione” di impianti e “installazione” di impianti), il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non
è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 12092/2004; 8225/2003; 11925/2003; n. 7453/2002; n.
12792/2003).
In altri termini, sarebbe stata necessaria la prospettazione e l'allegazione (oltre che la prova) delle caratteristiche delle mansioni svolte, alla luce delle declaratorie contrattuali, onde consentire al giudicante di verificare il rapporto tra le mansioni in concreto espletate e quelle rivendicate, poiché è proprio tale giudizio di comparazione che costituisce il presupposto pagina 7 di 11 indefettibile per l'applicazione del criterio trifasico e per l'eventuale riconoscimento del diritto alle differenze di trattamento economico.
Alle evidenziate carenze non ha sopperito l'espletamento della prova testimoniale, le cui risultanze, oltretutto, non confortano neppure la tesi del ricorrente con riferimento all'invocato art. 32 del CCNL di riferimento, che prevede il passaggio alla superiore categoria del lavoratore che per un periodo di tre mesi disimpegni mansioni superiori.
Sotto tale profilo va, infatti, considerato che l'applicazione della richiamata norma pattizia non può prescindere dalla dimostrazione del concreto impiego in mansioni superiori da parte del lavoratore.
Ebbene, riguardo a tale aspetto, devono, dunque, essere considerate le risultanze dell'espletata prova per testi:
➢ il teste di parte ricorrente è indubbiamente un teste de relato atteso Testimone_1 che, esplicitamente, rispetto alle dichiarazioni rese in relazione ai capitoli ammessi per la parte ricorrente, affermava: compagna di qualcosa raccontava, qualcosa la vedevo io in prima Parte_1 persona…>> senza ulteriormente specificare quali fossero le circostanze delle quali aveva contezza diretta ed, ancora, rispetto alle dichiarazioni rese sui capitoli 8 e 9 della memoria difensiva: <<lo so perché il mi riferiva ciò…questo è stato pt_1 riferito da < i> . Parte_1
➢ L'altro teste di parte ricorrente, dichiarava che le mansioni del Testimone_2 ricorrente si concretizzavano nella manutenzione delle caldaie:<<veniva a casa mia solo per la manutenzione…posso dire che da me veniva lui fare manutenzione della caldaia. altro non so>>. In proposito appare, invero, ultroneo sottolineare che le operazioni di manutenzione delle caldaie differiscono ontologicamente dalle operazioni di installazione degli impianti;
➢ Le dichiarazioni dei testi indicati dalla resistente risultavano, invece, del tutto confermative della regolarità dell'inquadramento attribuito dalla parte datoriale al ricorrente e dell'espletamento di mansioni riconducibili a quel livello.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda volta ad ottenere il superiore inquadramento va rigettata, perché non provata.
2.Il ricorrente ha, altresì, proposto domanda di riconoscimento di differenze retributive sul CP_ presupposto di aver svolto -per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze della resistente pagina 8 di 11 prestazioni- lavoro straordinario e/o supplementare, adducendo di aver diritto anche al pagamento di ferie e permessi non goduti.
In merito alla dimostrazione dell'espletamento del lavoro supplementare e/o straordinario, deve essere evidenziato che, secondo i principi generali dettati in materia di ripartizione dell'onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale il relativo compenso ha l'onere di dimostrare che la prestazione sia stata svolta oltre l'orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2967 c.c., atteso che lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che al mancato assolvimento di detto onere possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass., 14/8/1998, n. 8006; Cass. 29/3/2003, n. 1389; Cass. S.U., 17/6/2004, n.
11353; Cass., 3/2/2005, n. 2144; Cass. 9/2/2012, n. 1878; Cass. 4/10/2013, n. 22738; Cass.
Civ., Sez. Lav., 19/6/2018, n. 16150; Cass., sent. n. 13150/2018; Cass., Sez. Lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cass., Sez. Lav., 19/06/2018, n. 16150); ed infatti, a norma dell'art. 432
c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
La S.C. ha, sul tema, osservato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario (e lo stesso vale per il lavoro supplementare e festivo) dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e ... altresì è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto>> (Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n.
12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001).
Costituisce principio reiteratamente e correttamente ripetuto nelle massime giurisprudenziali sopra richiamate che detta prova debba essere “piena e rigorosa”.
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n. 12695).
Quindi, il lavoratore-ricorrente è tenuto a fornire, in maniera non generica, la prova dell' an – ovvero di aver svolto attività lavorativa in regime di straordinario o di lavoro supplementare –
e del quantum, ovvero della “misura quantitativa” delle prestazioni asseritamente rese, nonché della collocazione cronologica di dette prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro ovvero quello contrattualizzato e, dunque, non solo del “quanto”, ma anche del “quando” i pagina 9 di 11 limiti di orario siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare, come già in precedenza rilevato, a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative.
Fatta tale premessa sui principi generali, deve affermarsi che tale onere non è stato soddisfatto dal . Pt_1
Invero, parte ricorrente ha allegato di avere lavorato per un orario maggiore di quello contrattualmente stabilito, per il quale era stato retribuito, senza tuttavia specificare, nel dettaglio, le concrete modalità con cui il suddetto orario si sarebbe discostato da quello effettivamente osservato, limitandosi, quindi, ad una generica indicazione dell'orario svolto.
Per di più, le dichiarazioni dei testi escussi non hanno in alcun modo contribuito a confermare le prospettazioni del ricorrente;
invero:
-il teste di parte ricorrente riferiva sul punto che: < si avviava Tes_1 Parte_1 da casa sempre alle ore 7,30 per poter essere in orario al lavoro…la sera il lavoro finiva sempre tra le 18,00 e le 19,00…la pausa pranzo veniva effettuata mangiando un panino al volo mentre raggiungeva l'altro appuntamento di lavoro …altre volte, quando era in ufficio, la pausa pranzo veniva accompagnata sempre da mansioni lavorative…Il sabato lavorava, raramente capitava la mezza giornata, di solito mattina e pomeriggio>>;
-gli ulteriori testi escussi sulla medesima circostanza (punto V del ricorso introduttivo) dichiaravano di non essere a conoscenza degli orari di lavoro effettuati dal . Pt_1
Emerge, dunque, all'evidenza, l'assoluta inidoneità degli elementi probatori forniti dal ricorrente a corroborare la proposta domanda.
Si osserva che la deposizione resa sul punto dalla teste , peraltro convivente Tes_1 del ricorrente, si è limitata ad individuare gli orari in cui usciva di casa al mattino e Pt_1 quelli in cui vi faceva rientro, che risultano del tutto irrilevanti rispetto all'individuazione dell'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente e nulla adducono rispetto alla articolazione dell'orario di lavoro nel corso della giornata.
Inoltre, la circostanza, pure affermata dalla teste in questione, circa il fatto che il Pt_1 lavorasse nella giornata del sabato, è contraddetta da quanto riferito dal teste sul Tes_3
CP_ medesimo punto, posto che quest'ultimo, dipendente della resistente, afferma che sabato non abbiamo mai lavorato…>>.
Analoghe osservazioni vanno svolte con riguardo alla dedotta mancata fruizione di ferie e permessi, per le quali il ricorrente chiede di essere indennizzato, posto che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della pretesa. pagina 10 di 11 In proposito, la Suprema Corte ha affermato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie (o permessi) non goduti deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass. ,Sez.
Lav., ord. n. 7696 del 6/4/2020).
Nel caso di specie, la genericità delle circostanze storiche riportate dal ricorrente e l'assoluta assenza di riscontri probatori conduce inevitabilmente al rigetto della domanda.
3.Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Rigetta il ricorso;
2)Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 della , spese che liquida in complessivi euro 5.800,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Così deciso in Campobasso, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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