Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03705/2026REG.PROV.COLL.
N. 02404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00045/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. AN NZ VI e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gaetana Natale e l’avvocato Maria Di Paolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale, l’odierna appellata, dirigente della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento prot. -OMISSIS-, con il quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto.
Il provvedimento sanzionatorio concludeva un procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti in data 15 dicembre 2022, successivamente rinnovata in data 30 dicembre 2022 a seguito della rettifica di alcune erronee indicazioni contenute nella prima contestazione.
Secondo quanto contestato dall’Amministrazione, la dipendente, in data 12 luglio 2019, mentre si trovava in congedo per malattia, si sarebbe recata a -OMISSIS- per partecipare ad una convention organizzata dalla consociata italiana della multinazionale Herbalife, unitamente al marito, distributore indipendente dei relativi prodotti, senza comunicare all’Amministrazione il mutamento del domicilio ai fini della reperibilità.
La condotta veniva qualificata come violazione dell’art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737 del 1981, sul rilievo che la ricorrente, pur assente dal servizio per motivi di salute, avrebbe omesso di informare l’Amministrazione circa la propria assenza dal domicilio durante la partecipazione all’evento pubblico svoltosi presso il -OMISSIS- di -OMISSIS-.
La vicenda disciplinare traeva origine da due esposti anonimi dell’agosto 2021, acquisiti dal Compartimento Polizia Stradale – Sezione di terni in data 18 ottobre 2021, concernenti l’asserito svolgimento, da parte della dipendente, di attività extraistituzionale incompatibile con il rapporto di servizio, anche in considerazione della diffusione sui social network della partecipazione ad eventi riconducibili al marchio Herbalife.
Gli accertamenti svolti inducevano l’Amministrazione a trasmettere una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, dalla quale scaturiva un procedimento penale, successivamente definito con provvedimento di archiviazione dell’11 gennaio 2022.
Nel decreto di archiviazione, la Procura evidenziava l’assenza di profili di rilevanza penale, rilevando tuttavia che i fatti avrebbero potuto eventualmente assumere rilievo disciplinare. In particolare, veniva richiamata la partecipazione della ricorrente ad alcuni eventi durante periodi di congedo straordinario o aspettativa per malattia, precisandosi, peraltro, che, in relazione a determinate patologie, lo svolgimento di attività sociali avrebbe potuto risultare persino terapeutico.
Ricevuta la documentazione relativa al procedimento penale, l’Amministrazione avviava quindi il procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione del richiamo scritto.
Avverso tale provvedimento la dipendente proponeva ricorso, deducendo plurimi motivi di censura.
Con un primo motivo lamentava la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981, dell’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dei principi di buon andamento e tempestività dell’azione amministrativa, assumendo la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare rispetto al momento in cui l’Amministrazione avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti.
Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981 e dei principi di leale collaborazione, sostenendo la difformità tra gli addebiti contestati e la motivazione posta a fondamento della sanzione irrogata.
Con il terzo motivo contestava la violazione del decreto del Dipartimento della Funzione pubblica n. 206 del 2017, assumendo l’insussistenza dell’obbligo di reperibilità nel periodo considerato.
Con il quarto motivo censurava la carenza di prova in ordine alla propria presenza a -OMISSIS- nella data indicata.
Con il quinto motivo deduceva eccesso di potere per sviamento, sostenendo che il progressivo ridimensionamento delle originarie ipotesi accusatorie avrebbe evidenziato un uso distorto del potere disciplinare.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento impugnato.
Con la sentenza ora impugnata, il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo di censura relativo alla intempestività dell’azione disciplinare.
Il giudice di primo grado osservava, in particolare, che l’Amministrazione fosse già in possesso, da tempo, di tutti gli elementi essenziali relativi alla vicenda contestata, risultando la presenza della ricorrente agli eventi di -OMISSIS- già documentata nell’ambito degli accertamenti svolti nel 2021 mediante l’esame dei contenuti pubblicati sui social network.
Il TAR rilevava inoltre che, pur in presenza della successiva archiviazione del procedimento penale, non emergessero ulteriori elementi istruttori tali da giustificare il significativo lasso temporale trascorso prima della formale contestazione degli addebiti.
Secondo il primo giudice, l’Amministrazione, ove avesse ritenuto necessario attendere gli esiti del procedimento penale, avrebbe potuto comunque procedere ad una tempestiva contestazione disciplinare e successivamente sospendere il relativo procedimento, ai sensi della disciplina vigente.
Ritenuta dunque violata la regola della tempestività della contestazione, desumibile dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, il TAR annullava il provvedimento disciplinare impugnato, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, ad eccezione della censura relativa allo sviamento di potere, espressamente respinta.
Avverso tale sentenza la difesa erariale ha proposto appello, affidato ad un unico motivo che di seguito si esamina.
Si è costituita in resistenza la parte appellata, eccependo l’inammissibilità del gravame per non essere state impugnate talune parti della sentenza del Tar nonché l’infondatezza nel merito.
All’udienza del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
Con l’unico mezzo articolato ( Violazione e erronea interpretazione dell’art. 103 D.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 1392, co. 3 e 1393, co. 4, D. Lgs. n. 66/2010 ) il Ministero deduce che:
- in base agli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, D. Lgs. n. 66/2010, il procedimento disciplinare deve essere avviato o riaperto a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza, integrale e certa, della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale;
- l’Amministrazione, nel presente caso di specie, dopo aver evidenziato essa stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-la circostanza della partecipazione dell’appellata all’evento del 12 luglio 2019 in costanza di congedo straordinario per malattia, riguardando la segnalazione violazioni di ben maggiore gravità e potendo la contestazione disciplinare compromettere le eventuali indagini che la Procura avesse ritenuto di dover coltivare, ha ritenuto di sospendere ogni valutazione disciplinare in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria nel relativo procedimento penale;
- se è attestato che la Sez. Polizia Stradale di -OMISSIS- fosse in possesso di tutti gli elementi ritenuti costitutivi della condotta sanzionata sin dal 21 dicembre 2021 (data in cui provvedeva a formalizzare la segnalazione di reato alla competente Procura della Repubblica in relazione ad una
molteplicità di condotte), tale data del 21 dicembre 2021 risulta non estendibile anche al Compartimento Polizia Stradale Lazio Umbria, rispetto al quale il dies a quo andava piuttosto individuato nella data del 22 novembre 2022 (data in cui si provvedeva all’acquisizione delle motivazioni della richiesta di archiviazione del procedimento penale).
L’appello è infondato e ciò consente al Collegio di assorbire le eccezioni di rito sollevate dalla parte appellata.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, trova applicazione la regola di tempestività della contestazione degli addebiti, desumibile dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, il cui secondo comma dispone che l’Amministrazione, acquisita la notizia dell’infrazione disciplinare, contesta “subito” gli addebiti al dipendente.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale espressione non individua un termine fisso e predeterminato, ma impone comunque all’Amministrazione di procedere entro un arco temporale ragionevole e non dilatorio, avuto riguardo alla natura dei fatti, alla complessità degli accertamenti e all’esigenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa dell’incolpato.
Nel caso di specie, gli elementi essenziali della vicenda risultavano già nella disponibilità dell’Amministrazione in epoca ampiamente anteriore all’avvio del procedimento disciplinare, essendo già noti il periodo di assenza per malattia, la partecipazione dell’odierna appellata all’evento svoltosi a -OMISSIS- e la diffusione sui social network di immagini e contenuti relativi alla partecipazione stessa.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che il Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria avrebbe acquisito la piena contezza della vicenda in un momento successivo rispetto a quello rilevante per la Sez. Polizia Stradale di -OMISSIS-; una diversa impostazione consentirebbe all’Amministrazione di procrastinare indefinitamente l’avvio del procedimento disciplinare e il ritardo nei flussi informativi tra gli uffici dell’amministrazione andrebbe a detrimento delle garanzie procedimentali apprestate a favore del dipendente incolpando. In ogni caso, emerge dagli atti di causa che la Dirigente della Sezione di -OMISSIS-, in data 6 ottobre 2021, a seguito della ricezione delle segnalazioni anonime, aveva trasmesso al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria un’articolata relazione istruttoria, unitamente ad un rilevante numero di allegati, contenente un’approfondita istruttoria, anche sulla base dei post pubblicati sui social network dalla dipendente (documento n. 11 depositato in giudizio unitamente al ricorso di primo grado).
Nemmeno può condividersi l’assunto dell’Amministrazione appellante secondo cui l’avvio del procedimento disciplinare sarebbe stato legittimamente differito in attesa della definizione del procedimento penale.
Va infatti ricordato che, in presenza di fatti suscettibili di rilevanza sia penale che disciplinare, l’ordinamento non prevede una generale preclusione all’immediato esercizio dell’azione disciplinare.
Al contrario, l’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981, normativa specificamente riguardante le sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, contempla espressamente la possibilità che il procedimento disciplinare venga instaurato e successivamente sospeso in attesa della definizione del giudizio penale.
Peraltro, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2009, il meccanismo di sospensione presuppone l’avvenuto esercizio dell’azione penale, mentre nel caso in esame risulta essersi svolta soltanto la fase delle indagini preliminari, conclusasi con provvedimento di archiviazione.
Ne consegue che la mera pendenza delle indagini preliminari non impediva all’Amministrazione di procedere tempestivamente alla contestazione disciplinare sulla base degli elementi già acquisiti.
Né può ravvisarsi un ostacolo derivante dal segreto investigativo di cui all’art. 329 cod. proc. pen.
Dagli atti di causa non emerge infatti che, ai fini della contestazione disciplinare, l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare o comunicare all’incolpata atti coperti da segreto istruttorio, risultando i fatti posti a fondamento dell’addebito già autonomamente conosciuti dagli uffici amministrativi attraverso gli accertamenti interni svolti e la documentazione acquisita.
In tale contesto, deve pertanto ritenersi che l’Amministrazione, pur essendo già in possesso degli elementi necessari per la formulazione dell’addebito disciplinare, abbia omesso di procedere con la necessaria tempestività alla relativa contestazione, in violazione del principio di immediatezza dell’azione disciplinare.
Correttamente, dunque, il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per tardività dell’avvio del procedimento disciplinare.
In conclusione l’appello deve essere rigettato.
Data la peculiarità delle questioni, le spese di lite del presente grado devono eccezionalmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
AN NZ VI, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN NZ VI | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.