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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/09/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 26.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 27.09.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 329/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Perria, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale in atti, P.IVA_1
- resistente –
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. accertare e dichiarare che le patologie indicate in premessa hanno derivazione professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, al ricorrente sono derivati postumi di danno biologico al 6% da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di ed al 5% da epicondilite ed epitrocleite bilaterale ovvero, in subordine, in quella diversa CP_2 misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n.
38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato al ricorrente è pari al
18% ovvero, in subordine, accertarlo in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti, dei postumi di eventi
1 invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' al Parte_1 CP_1
fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
- di avere lavorato dal 1960 fino all'attualità il ricorrente ha lavorato sia come autonomo che alle dipendenze di diverse ditte e società e, nello specifico: dal 1960 al 1964 come operaio agricolo e trattorista stagionale alle dipendenze della ditta Parrocchetti-Sforza; dal 1972 al 1974 come collaboratore familiare della ditta Sforza Anna;
dal 1975 al 1980 come operaio agricolo e trattorista stagionale alle dipendenze della ditta Parrocchetti-Sforza; dal 1981 all'attualità come operatore di mezzi meccanici in qualità di titolare di impresa individuale di movimento terra;
- che, in particolare, quale operatore di mezzi meccanici, per una media di 5 giorni alla settimana e di 8 ore al giorno e quotidianamente, alternandole fra loro, aveva svolto le attività descritte dettagliatamente nel ricorso, cui si rimanda per sinteticità;
- di avere contratto nell'esercizio e a causa della attività lavorativa svolta le seguenti patologie
“tendinopatia calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori-morbo di Duplay” ed “epicondilite ed epitrocleite bilaterale”;
- di avere presentato domanda amministrativa il 14.1.2022 (pratica n. 517 505 778) per il CP_1
riconoscimento delle suddette malattie professionali;
rigettate le domande, era stato proposto ricorso in opposizione, finora non riscontrato;
- che le suindicate patologie erano state contratte nell'esercizio ed a causa della descritta attività
2 lavorativa, svolta continuativamente da circa 45 anni ed implicante la quotidiana movimentazione manuale di carichi, l'esposizione a vibrazioni trasmesse agli arti superiori, il mantenimento prolungato di posizioni incongrue (le spalle e i gomiti sollevati a diverse altezze), movimenti ripetuti di abduzione, ante-pulsione e rotazione delle braccia, azioni di presa delle mani con l'uso della forza, con conseguente sovraccarico biomeccanico delle articolazioni di spalle e gomiti;
- che da tali malattie erano derivati postumi di danno biologico al 6% da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori-morbo di ed al 5% da epicondilite ed epitrocleite bilaterale e, quindi, ai CP_2 sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000 e tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall' ovvero discopatie lombari (con postumi al 8%), il danno biologico complessivo CP_1
era da riconoscersi nella misura del 13%.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_1
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
***
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo (cfr. testimoni e , sentiti Tes_1 Testimone_2 nell'udienza del 15.11.2024).
Oltretutto, a fronte di specifica e dettagliata deduzione delle mansioni svolte da ricorrente, contenuta nel ricorso introduttivo, l'istituto assicuratore non ha contestato specificamente le incombenze del lavoratore nella memoria difensiva, limitandosi ad una generica contestazione.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “tendinosi calcifica e tenosinovite del tendine del sottoscapolare, sovraspinato e CLBB, lesione completa con retrazione muscolare del sovraspinato dx, borsite SAD, artrosi acromion- claveare” e che tali patologie sono riconducibili eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, di escavatorista operatore di mezzi meccanici, considerando, fra l'altro, la maggiore esposizione a vibrazioni della cabina di guida rispetto alla restante popolazione lavorativa e l'aumentato rischio di sovraccarico biomeccanico cui sono soggetti i conducenti di mezzi meccanici, con vibrazioni trasmesse all'intero corpo triplicate nel caso di conduzione di trattori agricoli.
3 Ha quindi valutato un danno biologico per la patologia di cui al ricorso del 10%, secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo tendine della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.01.2022), e un danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di CP_1
quella di cui al ricorso, in una percentuale pari al 16%.
In risposta alle osservazioni del C.t.p. dell' , ha motivatamente ribadito che non si può CP_1
escludere una correlazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente “indiscutibilmente favorente
l'esordio e eziologia della patologia denunciata.”, precisando che la storia naturale delle patologie osteoscheletriche e muscolo-articolari supportata da validi elementi di letteratura medica scientifica non si basi sulla mera possibilità, bensì “sulla evidente, dimostrata e pertanto inconfutabile azione usurante, erosiva e traumatica che determinate azioni o sforzi fisici lievi, moderati o severi ripetuti quotidianamente con utilizzo di forza in varia misura, che è giustamente e giustificatamente a favore della stretta correlazione tra attività lavorativa e alterazione patologica omeostatica delle strutture, organi e apparati corporei”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, non essendo rilevabili fattori causali alternativi, di natura extralavorativa, idonei ad incidere in via esclusiva sulla eziologia con superiore grado di probabilità e dovendosi osservare che la natura professionale della malattia non è esclusa dal concorso di cause anche extralavorative, atteso che la eccepita multifattorialità è caratteristica comune a tutte le menomazioni correlate a lavori usuranti e questi ultimi sono compatibili con fenomeni di naturale invecchiamento e normale usura, aggravandone ed accelerandone significativamente il decorso, appunto, in termini concausali.
Peraltro, le patologie in esame sono contemplate nella Tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al D.M. 9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) alla voce n. 78, lettera C) la tendinite calcifica (morbo di duplay) e alla voce 78, lettera e), l'epicondilite.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D.
Lgs. n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico da malattia professionale e conseguentemente la parte resistente viene condannata alla corresponsione della rendita richiesta, rapportata a un danno biologico complessivo del 16%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
4 domanda amministrativa in data 14.01.2022, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, e succ. mod. e ii., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo, mediante rendita, Parte_1
commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 14.01.2022 e, per l'effetto,
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 dell'indennizzo mediante rendita in favore di , nella misura di legge corrispondente al Parte_1
danno biologico accertato nella percentuale sopra indicata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 14.01.2022, oltre agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Antonio Perria, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 27/09/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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