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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1035 R.G. 2019 relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1216, resa dal Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il 27/04/2018, nel procedimento di prime cure n. 4670/2010, avente ad oggetto: contratto preliminare di vendita immobile - risoluzione per inadempimento T R A
, in persona del Controparte_1 liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Consiglio e Gerardo Consiglio, per mandato in calce alla comparsa di riassunzione di appello del 19.06.2019, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Foggia
=Appellante= E
, residente in [...] Controparte_2
=Appellato - Contumace=
All'udienza collegiale del 15.12.2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori dell'appellante, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1216 depositata il 27.04.2018, all'esito del procedimento R.G. n. 4670/2010, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda principale, proposta dalla
[...]
(oggi in liquidazione) nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 volta a conseguire la risoluzione del contratto preliminare stipulato inter partes, con il quale essa attrice aveva promesso di vendere al convenuto un appartamento al piano rialzato dell'edificio di nuova costruzione nel Comune di Zapponeta, per inadempimento del promissario acquirente, e la conseguente condanna dello stesso all'immediato rilascio di quell'immobile, consegnatogli in uso precario prima della stipula dell'atto definitivo, dandosi atto del diritto della promittente venditrice a trattenere le somme versate a titolo di acconto sul prezzo della vendita, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, volta ad accertare che la mancata stipula dell'atto definitivo era dipesa da grave inadempimento della promittente venditrice e, per l'effetto, disporsi, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di esso convenuto, previo versamento del residuo prezzo ancora dovuto, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa per inadempimento di entrambe le parti, condannando la società attrice a restituire al convenuto gli acconti sul prezzo dallo stesso versatile ed il convenuto a rilasciare in favore dell'attrice l'immobile oggetto del preliminare. Ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con atto consegnato per la notifica a mezzo posta il 12/06/2019, la
[...]
(in seguito, per brevità, anche solo Controparte_1 CP_1
posta in liquidazione giudiziale a seguito del decesso del socio accomandatario,
[...] premettendo che con precedente atto notificato il 27.11.2018 aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza senza però iscriverlo a ruolo, ha dichiarato di riassumere il giudizio di appello così introdotto, chiedendo, per i motivi ivi indicati, la parziale riforma di detta sentenza con la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del solo promissario acquirente, dandosi atto del diritto di essa appellante a trattenere le somme da questi versatele a titolo di acconto sul prezzo. Il tutto, con il favore delle spese del doppio grado.
L'appellato, nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione dell'appello non si è costituito in giudizio.
Dopo alcuni rinvii, la causa, all'udienza del 15.12.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non Controparte_2 si è costituito in giudizio nonostante l'atto di citazione in riassunzione gli sia stato ritualmente notificato.
Ciò posto, va dichiarata d'ufficio l'improcedibilità del gravame in forza del disposto dell'art. 348, primo comma c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, come introdotta dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.
La stessa appellante ha dedotto (documentandolo con la produzione del relativo atto) di aver proposto appello avverso la sentenza oggetto del presente gravame con pagina 2 di 4 citazione notificata il 27.11.2018. Alla notifica dell'appello non ha però fatto seguito la sua costituzione in giudizio nei termini di legge. Ne consegue che la successiva notifica dell'atto di citazione in riassunzione eseguita 12/06/2019 (ed iscritto ritualmente a ruolo) non è idonea a riattivare il procedimento di impugnazione, per essersi lo stesso irrimediabilmente estinto in forza del disposto del richiamato primo comma dell'art. 348 c.p.c., che testualmente dispone: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
La mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determina, quindi, automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa, sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti (come nella specie) l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307, comma 1, c.p.c. e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., l'applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, la trattazione dell'appello (cfr. Cass. civ. n. 13898/2014).
Difatti, il richiamo alle “forme” ed ai “termini” del procedimento avanti il tribunale contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi limitato esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 c.p.c. che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione nei termini dell'appellante, rende incompatibile
-ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - che l'applicazione di tale sanzione (cioè la declaratoria di improcedibilità dell'appello) possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo (e cioè con la riassunzione) dell'appellante, soggetto destinatario della stessa (cfr. ex plurimis, Cass. 24.1.2006, n.1322).
In proposito, si precisa che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio avente ad oggetto una questione eminentemente di diritto, essa non obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio sulla stessa ex art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr., tra le ultime, Cass. 9.1.2024, n. 822). Peraltro, come affermato sempre dalla Suprema Corte: <il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (cfr. Cass. 4.11.2022, n. 32527). Principio che, per identità di ratio, è estensibile anche al caso di rilievo officioso della improcedibilità dell'impugnazione.
pagina 3 di 4 L'appello va, dunque, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato, ma va dato atto che sussistono le condizioni perché trovi applicazione, a carico dell'appellante, il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02 (Cfr.: Corte Cost. n. 120/2016; Cass. 09/11/2016 n. 22867).
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in liquidazione, in persona del suo Controparte_1 liquidatore giudiziale, nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_2
1216/2018 resa dal Tribunale di Foggia il 27.04.2018, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2)- dichiara improcedibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)- nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato;
3)- ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, in videoconferenza, della seconda sezione civile della Corte d'Appello, in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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