Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento della udienza del 10 aprile 2025, sentita la discussione orale, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5788/22 R.G.
TRA
, con sede in Napoli al Corso Parte_1
Secondigliano n. 228, P.I. in persona dell'amm.re unico P.IVA_1 sig.ra - , elett.te domiciliata in Parte_2 C.F._1
Napoli alla via Calata Capodichino 243, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che la rapp.ta e difende giusta mandato in atti
Opponente
E in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Silvana Mariotti, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti notar in Fiumicino del 23.01.2023 n. Per_1 rep. 37590, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, via De Gasperi N. 55 CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto ricorso in opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. OI- 000591836 notificata a mezzo racc. a/r 786044263801 in data 1.3.2022 con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 19.506,60 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. Ha allegato che tale richiesta si riferiva a precedenti comunicazioni di accertamento, presuntivamente notificate in data 27.10.2018; che tuttavia che tali atti non erano stati mai notificati né comunicati alla società e/o al suo legale rappresentante.
Ha eccepito, quindi, l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché la mancata notifica di atti interruttivi quali intimazioni di pagamento o avvisi di mora;
ha pertanto concluso chiedendo, preliminarmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e, nel merito, “…annullare l'ordinanza – ingiunzione n. OI - 000591836 inviata dal stante la non CP_1 rituale notifica e l'avvenuta prescrizione in ordine ai motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9-10 della legge n.335 dell'8 agosto 1995. 3) Emettere sentenza di accertamento negativo dei presunti crediti con tutte le conseguenze di legge e dichiarare che nulla è dovuto dall'istante all'ente indicato, quale creditore dell'avviso di pagamento. 4) Accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato e/o la maturata decadenza e di conseguenza, dichiarare nullo e privo di effetto l'avviso impugnato, con condanna della resistente alla sua immediata cancellazione” con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio ed attribuzione
Si è costituito l'ente convenuto, resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza delle avverse difese;
in particolare ha fatto rilevare la rituale notifica degli atti di accertamento prodromici e la non intervenuta prescrizione del credito, costituito da sanzioni amministrative, attesa la decorrenza del relativo termine prescrizionale quinquennale dal dì di commissione delle violazioni e l'interruzione di tale termine operato attraverso la notifica dei provvedimenti di accertamento della violazione, sia alla società ricorrente che al suo legale rappresentante, coobbligato in solido;
ha allegato altresì la sospensione del corso della prescrizione durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle somme omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), nonchè la sospensione ex lege dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nelle more del giudizio l' depositava provvedimento di rimodulazione CP_1 della sanzione amministrativa originariamente irrogata, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Rinviata la causa per la discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata decisa con la seguente sentenza redatta e depositata al fascicolo telematico in data odierna.
Preliminarmente va evidenziato, in relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. II, 11/05/2022, n. 14861). Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio. Del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, all'art. 6, comma 11 prevede che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Quindi, sulla scorta di tale premessa sistematica consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019). Alla stregua delle eccezioni formulate in ricorso deve essere esaminata la questione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale proposta da parte ricorrente.
Va osservato che il diritto a riscuotere le somme dovute quale sanzione per la commissione di illeciti amministrativi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione, secondo la previsione generale dell'art. 28 della legge n. 689\1981, applicabile alla fattispecie in esame, secondo quanto previsto dalle norme di depenalizzazione di cui al d. gs. N. 6 del 2016 – v. art. 3 comma 6 per la depenalizzazione;
art. 6 che prevede l'applicabilità delle sezioni I e II del Capo I della legge n. 689\1981 alle sanzioni amministrative previste dal decreto.
Dalla documentazione in atti – v. allegati memoria – risulta che le CP_1 violazioni sanzionate con l'ordinanza ingiunzione opposta sono afferenti ad omessi versamenti contributivi per l'anno 2016 e 2017, per cui la commissione della violazione – rectius omissione –, quale dies a quo del termine di prescrizione, va riferita a tali date (dicembre 2016, la prima).
L' dal canto suo ha dedotto che sono stati compiuti atti interruttivi del CP_1 decorso del termine di prescrizione, con la notifica dei verbali di accertamento richiamati nell'ordinanza impugnata, rispettivamente 5105.17/09/2018.0284739 in data 30.10.2018 (per compiuta CP_1 giacenza), ed 5105.17/09/2018.0284740 sempre in data 30.10.2018 CP_1
(per compiuta giacenza).
Tali notifiche sono state correttamente effettuate, né parte opponente ha formulato alcuna specifica eccezione in proposito alla validità e correttezza del relativo procedimento notificatorio, avvenuto secondo quanto previsto dalla legge con invio, altresì, della CAD ed attestazione di compiuta giacenza, come visibile sul plico (cfr. relate in produzione;
di CP_1 conseguenza l'opposto ha fornito la prova di quanto dedotto in CP_2 merito alla valida sussistenza di atto interruttivo del termine di prescrizione.
Dalla data delle notifiche innanzi indicate non risulta palesemente decorso il nuovo termine quinquennale sino alla data di notifica dell'OIA impugnata, avvenuta in data 2.3.2022 a mani del soggetto destinatario (cfr. relate raccomandate in atti).
Parte opponente, di contro, si è soltanto limitata ad affermare che il soggetto ricevente, indicato nella relata, non era autorizzato/legittimato alla ricezione della notifica in parola, laddove costituisce invece principio consolidato quello secondo cui, al fine di contrastare le risultanze riportate nella relata di notifica, è necessario che venga espressamente formulata querela di falso, che – nella fattispecie – non risulta invece proposta.
Non risulta infine né allegata né provata la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente – nelle more del giudizio – della sanzione amministrativa come rideterminata in atti (cfr. supra).
Per le ragioni esposte, quindi l'opposizione va respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione; b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Napoli, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino