Art. 127.
(Esenzione dalla legalizzazione).
Le copie di atti dello stato civile, rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso.
(Esenzione dalla legalizzazione).
Le copie di atti dello stato civile, rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso.