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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/08/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alina Rossato Presidente
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3773/2023, promossa con ricorso depositato il
31.03.2023 da
, con l'avv. ROMITO RODOLFO, come da mandato in atti;
Parte_1
ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
, con gli avv.ti ZANONI PAOLA e CUGNASCA VIVIANA Controparte_1
ALESSANDRA, come da mandato in atti;
convenuto-
Con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
1. Dichiarare cessata la materia del contendere sull'affidamento, a seguito del
raggiungimento della maggiore età di . Persona_1 2
2. Disporre in capo al sig. il versamento alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia e quale mantenimento della sig.ra della Persona_1 Pt_1
somma complessiva di euro 1.000,00 (500,00 euro a favore della figlia e 500,00 euro a
favore della sig.ra o la somma che il Tribunale riterrà di equità e giustizia in Pt_1
relazione alla capacità economiche delle parti in causa;
3. Disporre che le spese straordinarie di entrambi i figli siano sostenute da entrambi i
coniugi nella misura del 30% a carico di e 70% a carico di Pt_1 CP_1
in via istruttoria
-ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze (preceduta da vero che)
Cap. 1) da ben oltre un anno e fino alla fine di giugno 2022, ha passato gran Per_1
parte delle sue giornate in media due giorni alla settimana presso la residenza della madre
come da fotocopia che mi si rammostra sub doc 16 ricorrente;
Cap. 2) nelle giornate di mercoledì e/o sabato la ricorrente coadiuva la madre nell'attività
di vendita presso il negozio ad insegna “Prestige” di Abano e di proprietà della madre,
senza percepire un compenso fisso e predeterminato;
Cap 3) accompagna quotidianamente o, comunque, nelle giornate prestabilite, la Pt_1
figlia alle attività ludiche (lezioni di tennis), alle lezioni di pianoforte ed agli appuntamenti
con la psicologa e, quando richiesta (orario, sciopero dei mezzi od altre situazioni
contingenti…) accompagna la figlia a scuola e va anche a prenderla? Teste Tes_1
di Abano, di Abano via Puccini;
di
[...] Testimone_2 Tes_3
Padova, Riviera Paleocapa 20; via Prato della Valle, Padova;
Testimone_4
via Cesare Battisti 181 Padova Parte_2 3
- Richiedere ed autorizzare le indagini a mezzo della GDF di Padova dirette a ad acquisire
ogni elemento utile, diretto od indiretto, idoneo a determinare il reddito effettivo del
resistente;
- Si oppone alle prove testimoniali ex adverso in quanto inammissibili, irrilevanti e da
provarsi per iscritto;
nell'ipotesi di loro ammissione chiede di essere abilitata a prova
contraria con i testi di prova diretta;
- Si oppone alla richiesta di esibizione documentale in quanto del tutto esplorativa e,
comunque, già esaudita dalla ricorrente;
In ogni caso.
Si richiede la condanna del resistente alla rifusione integrale delle spese sostenute dalla
ricorrente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”.
Conclusioni parte convenuta:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
1.rigettare le domande ex adverso formulate per i motivi in fatto e in diritto esposti infra
nella narrativa del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE
2. a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2260/2016 del 25 luglio 2016 del
Tribunale di Padova, così come modificata con decreto del medesimo Tribunale del 22
gennaio 2019;
(a) revocare, dalla data della domanda, l'assegno divorzile in favore della ORa Parte_1
[...]
(b) disporre che la madre, ORa dalla data della domanda, contribuisca Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura ritenuta di Persona_1 4
giustizia e, in ogni caso, mediante la copertura del 50% delle spese straordinarie della
medesima;
3. assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario a tutela del benessere
psico-fisico della minore. Fermo tutto il resto.
IN VIA ISTRUTTORIA
4. dichiarare inammissibile il capitolo di prova per testi, articolato al n. 1 nella “memoria
n. 1” di parte ricorrente, per i motivi di cui alla narrativa della memoria ex art. 473-bis.17
co. 2 c.p.c. del resistente;
5. ammettere il OR alla prova contraria sui capitoli di prova avversari, Controparte_1
ove ammessi, con i testi di seguito indicati;
6. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente nei propri atti difensivi,
per i motivi di cui alla narrativa della memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c. del resistente;
7. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dal resistente, nella
memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c., dal n. 1 al n. 16, di seguito integralmente riportati,
con i testi di seguito indicati:
1) vero che la sera del 10 agosto 2022, verso le ore 00,10 sono stato chiamato al telefono da
che mi ha chiesto di raggiungerla nel luogo in cui si trovava e ove Persona_2
l'ho vista fuori dall'auto della madre, intenta a fermare una pattuglia dei Parte_1
Carabinieri; a teste: Sig. Testimone_5
2) vero che, una volta raggiunta , la stessa mi ha riferito di avere avuto un Persona_1
litigio con la madre;
a teste: Sig. Testimone_5
3) vero che i Carabinieri hanno sottoposto la ORa ad alcool test dopo che Pt_1 [...]
aveva chiesto il loro intervento;
a teste: Sig. Per_1 Testimone_5 5
4) vero che verso le ore 01:00 sono sopraggiunti anche i nonni paterni di , Persona_1
chiamati dal OR con i quali la minore si è allontanata;
a teste: Sig. Controparte_1
e Sig.ra Testimone_5 Testimone_6
5) vero che, una volta che si è allontanata con i nonni paterni, ho chiamato il Persona_1
OR per riferirglielo;
a teste: Sig. CP_1 Testimone_5
6) vero che io e mio marito, la sera del 10 agosto 2022, verso le ore Testimone_7
00,15, siamo stati contattati da nostro figlio , che ci ha chiesto di recarci sulla CP_1
statale SS 516 Piove di Sacco – Padova per recuperare nostra NI , che Persona_1
aveva avuto un alterco in auto con la madre;
a teste: Sig.ra Testimone_6
7) vero il contenuto del doc. 2 del fascicolo di parte che si rammostra;
interpello 8) CP_1
vero che trascorre dalla madre una notte alla settimana, con l'unica Persona_1
eccezione dei due pernotti consecutivi del 19 e 20 giugno 2023; a teste: Testimone_8
, Testimone_9 Testimone_6 Testimone_10
9) vero che nei mesi di maggio e giugno 2023 ha dormito presso la madre Persona_1
complessivamente per 7 notti e si è recata a pranzo dalla stessa una volta alla settimana;
a
teste: , Testimone_8 Testimone_9 Testimone_6 Testimone_10
10) vero che il OR è presente a casa tutte le sere per cenare con;
CP_1 Persona_1
a teste: , 11)vero che il Testimone_8 Testimone_9 Testimone_6 Testimone_10
OR spesso rientra a casa a pranzo con;
a teste: CP_1 Persona_1 Testimone_8
, Testimone_9 Testimone_6 Testimone_10
12) vero che negli orari pomeridiani, , allorquando è assente il padre, è Persona_1
accudita dalla ORa compagna del padre, o dalla nonna paterna, Testimone_8
ORa ; a teste: , Testimone_6 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_6
Testimone_10 6
13) vero che il OR si occupa degli accompagnamenti e dei prelievi in occasione CP_1
delle uscite serali di , oltre che spesso anche delle sue attività pomeridiane;
a Persona_1
teste: , Testimone_8 Testimone_9 Testimone_6 Testimone_10
14) vero che ha chiesto al padre, Sig. di non condividere Persona_1 Controparte_1
con la madre, ORa le credenziali per l'accesso al registro elettronico Parte_1
della ragazza;
a teste: , Testimone_8 Testimone_9 Testimone_6 Testimone_10
15) vero che in data 11 aprile 2022 ho versato a favore del di Controparte_2
Padova, in nome e per conto di mia figlia l'importo di € 4.001,75 di cui la Parte_1
stessa era debitrice per spese condominiali arretrate;
vero che, in particolare, tale importo
è stato da me corrisposto in parziale compensazione dei compensi arretrati da me dovuti a
mia figlia per la collaborazione dalla medesima prestata nell'anno 2021 Parte_1
presso la;
a teste: ORa Controparte_3 Testimone_1
16) vero che la ORa in data 11 aprile 2022, ha bonificato a favore Testimone_1
del di Padova da me amministrato l'importo di € 4.001,75 per conto Controparte_2
della condomina con la causale “pagamento compensi arretrati”; a teste: Parte_1
OR Si indicano a testi, a prova diretta e contraria, i ORi: - OR Testimone_11
, residente a [...] (Tombelle); - Testimone_5
ORa , residente a [...]; - ORa Testimone_6
residente a [...]; - ORa Testimone_8 Tes_9
residente a [...]; - OR
[...] Testimone_10
residente a [...]; - ORa residente ad Abano Testimone_1
Terme (PD), Via G. Puccini n.23/A; - Rag. , Corso Vittorio Emanuele II, Testimone_11
55.
8. ordinare alla ricorrente, ex artt. 210 e 473-bis.12 c.p.c., la produzione in giudizio: 7
- degli estratti conto e deposito titoli di cui sia (o sia stata) intestataria, cointestataria o che
siano (o siano stati) a lei riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o
altro Intermediario finanziario negli ultimi 3 anni;
- degli estratti conto delle carte di credito, anche ricaricabili, e/o di debito a lei intestate,
cointestate o comunque in uso, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario
finanziario negli ultimi 3 anni;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla situazione economica,
patrimoniale e reddituale, comunque riferibile alla ORa In ogni caso, Parte_1
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre C.P.A., IVA e rimborso
forfettario come per legge”
Conclusioni P.M.: “Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire riservando le
conclusioni all'esito del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 31.03.2023, allegava di aver contratto Parte_1
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 19.12.2009, con
[...]
a Padova (PD); CP_1
- riferiva che, dall'unione coniugale era nata una figlia, , in data 15.09.2006 e Persona_1
che la stessa aveva un altro figlio , nato da una precedente unione, attualmente Per_3
maggiorenne;
- rappresentava che le parti si erano separate consensualmente nell'anno 2014 ed erano addivenute alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, giusta sentenza n. 2260/2016,
pubblicata in data 25.07.2016, resa nel procedimento iscritto al n. 3551/2016, passata in giudicato in data 01.10.2016; 8
- allegava, in particolare, che contestualmente alla sottoscrizione sia del ricorso per la separazione consensuale che in sede di ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, le parti sottoscrivevano a latere due scritture private (cfr. doc. ti 09A e 09B
ricorso introduttivo) finalizzate a regolamentare, in maniera più specifica, tra di loro alcuni aspetti relativi alla gestione della figlia minore in considerazione delle problematiche legate all'abuso di sostanze alcoliche della ricorrente;
- riferiva che, a seguito di una riacutizzazione della problematica legata all'abuso di sostanze alcoliche della ricorrente, il convenuto depositava in data 05.11.2018 ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, rubricato al n. R.G. 9821/2018 V.G., mediante il quale domandava, a modifica delle condizioni di divorzio allora vigenti, l'affido esclusivo della figlia minore ed una diversa regolamentazione dei tempi di visita col genitore Persona_1
non collocatario, alla luce della comprovata e persistente dipendenza da sostanze alcoliche della ricorrente;
- nel corso di tale procedimento le parti addivenivano ad un accordo in punto di modifica delle condizioni di divorzio, recepito nel decreto n. cronol. 288/2019 del 22.01.2019,
mediante il quale si prevedeva :
a) l'affido esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso;
b) in punto di regolamentazione del diritto di visita: un giorno infrasettimanale, comprensivo di pernotto, di permanenza della minore presso la madre e, per un giorno alla settimana, la possibilità della madre di prelevare la figlia da scuola, al termine delle lezioni Persona_1
e tenerla con sé sino all'inizio della lezione di pianoforte;
c) l'integrale mantenimento ordinario e straordinario della minore in capo al padre;
9
d) atteso lo stato di salute e la disoccupazione della ricorrente, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, l'onere in capo al di corrispondere alla a titolo di aumento CP_1 Pt_1
della misura dell'assegno divorzile, € 400,00 mensili.
- riferiva che, dall'epoca del divorzio ad oggi, si erano verificate delle modifiche sostanziali della situazione delle parti e della prole;
- rappresentava con riguardo alla propria situazione la piena riabilitazione psico-fisica della stessa ed il mutamento delle circostanze, rispetto all'epoca del divorzio;
- riferiva, in particolare, che la figlia minore era tornata a vivere stabilmente Persona_1
con la stessa che si occupava dei trasferimenti della figlia da scuola, casa, attività sportive e ludiche, visite mediche;
nonché, del sostentamento, da parte della stessa, della minore grazie al contributo economico della di lei madre;
- rappresentava di non avere un lavoro stabile ma di lavorare sulla base di contratti di collaborazione, in via occasionale, per periodi di tempo limitati, percependo un reddito annuo non superiore ad € 5.000,00; nonché di godere del diritto di usufrutto sull'abitazione coniugale;
- riferiva dello squilibrio economico delle parti in quanto parte convenuta era amministratore delegato presso l'azienda di famiglia che operava nell'ambito della fabbricazione di attrezzature, per uso domestico e non, per la refrigerazione e la ventilazione;
ed era proprietario di beni immobiliari siti tra Mestre-Venezia e Ponte di Brenta (PD);
- lamentava il comportamento ostruzionistico del padre a fronte del desiderio manifestato dalla figlia di vivere insieme alla madre nella casa coniugale;
-formulava, pertanto le seguenti conclusioni:
“In via principale: 10
1) Disporre (revocandosi ogni precedente statuizione, in modifica delle condizioni della
sentenza di divorzio n. 2260 del 2016 ), che la figlia rimanga affidata Persona_1
congiuntamente a entrambi i genitori che assumeranno concordemente ogni questione
relativa alla crescita, alla salute, all'educazione e all'istruzione della minore;
essa avrà la
residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Padova, Via Marghera, n. 16; i
genitori, salvo diversi e migliori accordi genitoriali, si alterneranno nella frequentazione
della figlia seguendo il seguente calendario: da lunedì all'uscita dalla scuola sino a
mercoledì mattina;
da mercoledì all'uscita da scuola sino a venerdì mattina;
da venerdì
all'uscita da scuola sino a lunedì mattina. Durante le vacanze la figlia sarà accompagnata
presso l'abitazione dei genitori in luogo dell'accompagnamento o del ritiro a scuola.
[...]
trascorrerà, alternativamente di anno in anno, la Vigilia di Natale con la madre ed Per_1
il pranzo del 25 dicembre con il papà; durante le vacanze natalizie i genitori si alterneranno
di anno in anno nei periodi dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° al 6 gennaio nel rispetto
dell'alternanza in corso. Le vacanze pasquali saranno ugualmente ripartite tra i genitori in
due periodi comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta, alternandosi di anno
in anno e nel rispetto dell'alternanza in corso;
ogni altra festività seguirà il calendario di
visita ordinario. Durante il periodo estivo i genitori seguiranno l'ordinario calendario,
salvo trascorrere ciascuno due settimane con , previo accordo sulle date che Persona_1
gli stessi si impegnano a stabilire entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
2) Disporre in capo al sig. il versamento alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia e quale mantenimento della sig.ra della Persona_1 Pt_1
somma complessiva di euro 1.000,00 (500,00 euro a favore della figlia e 500,00 euro a
favore della sig.ra o la somma che il Tribunale riterrà di equità e giustizia in Pt_1 11
relazione alla capacità economiche delle parti in causa e ciò per le ragioni spiegate in
proemio del presente ricorso.
3) Disporre che le spese straordinarie di entrambi i figli siano sostenute da entrambi i
coniugi nella misura del 30% a carico di e 70% a carico di Pt_1 CP_1
4) Spese di lite rifuse in caso di opposizione.”
- Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data
13.07.2023, si costituiva il convenuto contestando tutto quando dedotto ed eccepito dalla ricorrente;
- riferiva che, nonostante gli sforzi profusi dallo stesso per supportare l'ex coniuge,
quest'ultima, a partire dalla fine dell'anno 2017, era ricaduta nella dipendenza da sostanze alcoliche e in più occasioni la figlia minore aveva apertamente manifestato il Persona_1
proprio disagio, durante la permanenza presso la madre, implorando il padre di riportarla presso la residenza paterna;
- lamentava la condotta inidonea della ricorrente che, in più occasioni, si era fatta vedere dalla figlia totalmente priva di controllo e lucidità e, nonostante tutto, lo stesso aveva sempre supportato la figlia nel mantenere i rapporti con la figura materna;
- tuttavia, aggravatasi la situazione, a partire dal mese di febbraio 2018 la minore rimaneva a vivere stabilmente presso il padre, unica figura genitoriale affidabile;
- rappresentava che, privi di riscontro documentale erano i sopravvenuti e giustificati motivi dedotti da parte ricorrente a giustificazione della richiesta di modifica delle condizioni del divorzio vigenti;
in particolare, nessuna relazione medica e/o specialistica inerente al recupero psicofisico della ricorrente era stata allegata in atti se non un referto di esami ematochimici risalente ad un anno prima dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
12
- riferiva che non veritiera era la circostanza dedotta dalla ricorrente che la figlia minore viveva stabilmente presso la stessa e che la minore aveva espresso il desiderio di stare con la madre;
piuttosto, trascorreva con la madre non più di un giorno Persona_1
infrasettimanale con pernotto;
-rappresentava che anche la situazione economica-patrimoniale delle parti era rimasta pressoché immutata rispetto all'epoca della separazione;
in particolare lo stesso aveva mantenuto la stessa quota di partecipazione dell'azienda familiare alla morte del genitore e l'unica novità, soltanto formale ma non reddituale, era che, a seguito del decesso del padre,
detenendo la quota di maggioranza della società, aveva dovuto assumere il ruolo di amministratore della stessa e che anziché percettore di stipendio con contratto di lavoro dipendente percepiva mensilmente, a titolo di anticipo di distribuzione degli utili, la somma di € 2.500,00 lordi;
- infine, rappresentava che non veritiera era la circostanza adotta dalla ricorrente che lo stesso era proprietario di numerose proprietà immobiliari, essendo solo nudo proprietario dell'ex casa familiare a seguito di concessione di usufrutto vitalizio alla ricorrente;
anzi, un mutamento si era verificato in peius in quanto attualmente l'immobile adibito a casa coniugale era gravato da un mutuo la cui rata mensile era passata da € 690,00 ad € 1.250,00;
- rappresentava, quindi, che l'unica circostanza nuova emersa, successiva all'epoca della separazione e del giudizio divorzile, era la piena riabilitazione psicofisica della ricorrente, la quale ometteva la propria reale situazione reddituale celando la circostanza che la stessa era proprietaria di una boutique sita ad Abano Terme, gestita precedentemente dalla di lei madre, e che svolgeva, inoltre, proficuamente l'attività di artista occupandosi di
“costumizzare” capi d'abbigliamento e oggetti per la casa oltre a partecipare a mostre ove esponeva i propri quadri;
13
-formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“C O N C L U S I O N I
VOGLIA IL TRIBUNALE
- preso atto dei fatti esposti in narrativa;
- considerata l'assoluta assenza di fatti realmente nuovi, sopravvenuti nel senso preteso da
controparte;
- rilevato, per contro, la concreta autosufficienza della ORa e, in ogni caso, la Pt_1
- tenuto conto dell'età di , che il giorno successivo all'udienza compirà 17 Persona_1
anni;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, e deduzione;
1.rigettare le domande ex adverso formulate per i motivi in fatto e in diritto esposti infra
nella narrativa del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE
2. a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2260/2016 del 25 luglio 2016 del
Tribunale di Padova, così come modificata con decreto del medesimo Tribunale del 22
gennaio 2019 e disposta l'audizione della figlia minore quasi Persona_4
diciassettenne;
(a) disporre che la minore sia affidata congiuntamente a entrambi i Persona_1
genitori, con delega ex art. 337ter c.c. al padre per le questioni ordinarie;
(b) revocare, dalla data della domanda, l'assegno divorzile in favore della ORa
Parte_1
(c) disporre che la madre, ORa dalla data della domanda, Parte_1
contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore nella misura Persona_1 14
ritenuta di giustizia e, in ogni caso, mediante la copertura del 50% delle spese
straordinarie della medesima;
3. assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario a tutela del
benessere psico-fisico della minore.
Fermo tutto il resto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
oltre C.P.A., IVA e rimborso forfettario come per legge. Con ogni più ampia riserva di
ulteriormente dedurre, di precisare le domande, effettuare produzioni e dedurre mezzi di
prova, anche per interpello e testi, sui fatti esposti in narrativa.” .
- all'udienza del 13.10.2023 le parti comparivano dinnanzi al giudice delegato il quale, dopo averli sentiti, disponeva l'audizione della figlia minore e rinviava per tale adempimento all'udienza del 13.12.2023.
- All'udienza del 13.12.2023 si procedeva all'audizione della minore ed il giudice delegato,
dopo aver invitato la ricorrente a valutare l'importanza di intraprendere un percorso psicologico di consapevolezza personale per gestire la relazione madre-figlia, rinviava all'udienza del 14.02.2024 .
- Con decreto del 24.01.2024, dopo la precedente assegnazione a diversi giudici delegati, la causa veniva riassegnata ad un nuovo giudice delegato, attuale assegnatario .
- All'udienza del 17.05.2024 il giudice delegato sentite entrambe le parti si riservava;
in pari data, a scioglimento della riserva assunta, emetteva un'ordinanza con la quale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti .
- Con note autorizzate, depositate in data 28.11.2024, parte ricorrente, rilevando il raggiungimento della maggiore età della figlia , chiedeva che venisse Persona_1
dichiarata cessata la materia del contendere in punto di affido e collocamento della prole, ed 15
insisteva, per il resto, nell'accoglimento delle domande proposte e delle istanze istruttorie formulate in atti .
- Con note autorizzate, depositate in data 28.11.2024, parte convenuta rilevando la raggiunta maggiore età della figlia, in data 15.09.2024, riferiva che la scelta della figlia era stata di rimanere stabilmente a vivere col padre, coerentemente con quanto dichiarato al giudice delegato in sede di audizione minore;
infine, rappresentava che l'unica novità rispetto all'epoca della modifica delle condizioni del divorzio era il dichiarato recupero psico-fisico della ricorrente, la quale nonostante la piena capacità lavorativa non contribuiva al mantenimento della figlia economicamente non autosufficiente;
pertanto, si riportava ai propri scritti difensivi.
- All'udienza del 29.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, esaminate le note autorizzate depositate dalle parti, il giudice delegato rinviava, ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.,
all'udienza del 04.06.2025 con concessione dei termini di cui alle lettere a), b) e c) della suddetta norma .
- All'udienza del 04.06.2025 svoltasi in trattazione scritta, le parti depositavano le note autorizzate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, ed il giudice delegato si riservava di riferire al collegio per la decisione.
*** ***
Va preliminarmente rilevato che nelle more del procedimento la figlia
[...]
è divenuta maggiorenne, con conseguente impossibilità da parte del Collegio di Per_1
pronunciarsi in ordine all'affido, al collocamento e al diritto di visita.
Con riferimento, poi, alla reiterazione delle istanze istruttorie, in sede di precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di confermare quanto disposto dal giudice delegato con ordinanza del 17.05.2024 con conseguente rigetto delle stesse .
*** *** 16
1) Sulla domanda di riforma dell'assegno divorzile
Parte ricorrente ha chiesto che venisse aumentato un aumento l'assegno di divorzio in suo favore posto in capo al convenuto, da rideterminarsi nella misura di € 500,00 mensili.
Parte convenuta, in via riconvenzionale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2260/2016 e del decreto di modifica delle condizioni di divorzio del 22.01.2019, ha chiesto la revoca, dalla data della domanda, dell'assegno divorzile in favore della Pt_1
Sul punto va ricordato che: “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza
di giustificati motivi e impone, prima di tutto, la verifica di una sopravvenuta, effettiva e
significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una
valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto,
le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione
dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e
verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica
instauratasi” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 1482/2025; Cass. Civ., Sez. I, n. 354/2023).
Passando, quindi, ad esaminare la situazione reddituale delle parti si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto l'estratto conto del c/c alla stessa intestato presso la
[...]
, inerente al periodo che va da gennaio 2021 a settembre 2023, ove è emerso un CP_4
saldo finale al 29.09.2023 di € 1.005,20 (cfr. doc. 34 fascicolo parte ricorrente, deposito del
13.11.2023); ha, altresì, allegato la copia mutuo fondiario contratto il 02.12.2014 (della durata di anni 10) ove risultava l'onere di corresponsione di una rata mensile di € 698,90
(cfr. doc. 35 fascicolo parte ricorrente, deposito del 13.11.2023) ed un contratto di compravendita del 02.12.2014 inerente all'acquisto di un'unità immobiliare, destinata ad uso negozio, situata nel comune di Abano Terme (PD); in relazione a detta documentazione ha 17
asserito di essere solo formalmente intestataria dell'immobile in quanto l'attività
commerciale ivi espletata sarebbe riferibile alla di lei madre.
Passando all'esame della situazione economica e patrimoniale del convenuto, lo stesso ha allegato la copia del piano di ammortamento del mutuo gravante sulla casa coniugale per il quale corrisponde una rata mensile di circa € 1.248,06; le dichiarazioni dei redditi inerenti agli anni 2020-2022, ove è emerso per l'anno 2020 (periodo d'imposta 2019) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 30.910,00 e un reddito mensile di € 2.186,33; per l'anno
2021 (periodo d'imposta 2020) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 37.507,00 e un reddito mensile di € 2.529,50; per l'anno 2022 (reddito d'imposta 2021) un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 38.530,00 e un reddito mensile di € 2.565,16. Ha
allegato, inoltre, le copie delle buste paga inerenti al periodo che va da febbraio 2023 a maggio 2023, ove risulta percepita una retribuzione netta mensile di € 2.500,00 (cfr. doc. ti
5,6,7 e 10 comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce della documentazione prodotta e sopra analizzata, a fronte della durata del matrimonio (circa 7 anni) e della permanenza di un vincolo di solidarietà dell'ex coniuge,
seppur attenuato rispetto alla fase di separazione, della circostanza allegata del pieno recupero delle capacità psico-fisiche della ricorrente come dalla stessa confermato, del totale onere di accudimento e cura della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in capo a parte convenuta;
nonché, della mancata allegazione della fattiva attivazione da parte della ricorrente per reperire un'occupazione stabile pur essendo in età da lavoro e priva di patologie ed impedimenti;
tenuto conto della piena capacità lavorativa e valutate complessivamente le condizioni economiche, patrimoniali e abitative delle parti,
nonché il divario reddituale delle stesse, considerate le problematiche di salute avute dalla ricorrente e la lunga assenza dal mercato del lavoro, il Collegio ritiene sussistenti i 18
presupposti per ridurre la misura dell'assegno divorzile, che va riconosciuto sotto il profilo assistenziale, e ritiene congruo rideterminarlo nella misura mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data di emissione del presente provvedimento .
*** ***
2) Sulla domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che venisse posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento della figlia Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 500,00 mensili, oltre all'onere del rimborso del 70% delle spese straordinarie in capo al e del 30% in capo alla CP_1
stessa.
Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto di porsi, dalla data della domanda, a carico di parte ricorrente un contributo al mantenimento ordinario della figlia , Persona_1
con lo stesso convivente, nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, la partecipazione per la quota del 50% alle spese straordinarie della medesima.
Va ricordato che in sede di modifica delle condizioni del divorzio (decreto n. cronol.
288/2019 del 22.01.2019, proc. n. R.G. 9821/2018) era stato disposto in capo a parte convenuta di provvedere in via diretta ed integrale al mantenimento ordinario e straordinario della figlia attese le condizioni di salute della ricorrente, all'epoca Persona_1
dipendente dall'abuso di sostanze alcoliche.
Inoltre, in sede di audizione della minore all'udienza del 13.12.2023, quest'ultima,
ascoltata dal giudice delegato, ha riferito di vivere stabilmente col padre e di vedere solo un giorno a settimana la madre, situazione rimasta pressoché immutata col raggiungimento della maggiore età . 19
Ciò premesso, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “i principi
della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo
al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di
indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di
un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un
lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del
lavoro” (Cfr. Cass. civ., sentenza n. 26875/2023, pubblicata il 20.09.2023, in senso conforme Cass. civ. n. 2056/2023, pubblicata il 24.01.2023), ed ancora: “il dovere dei
genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art. 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità
genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore
età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica o avrebbe
dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta, da accertare con riferimento al
caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 12121/2025, in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, n.
3552/2025). Inoltre l'onere di contribuzione al mantenimento della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non viene meno in caso dello stato di disoccupazione di un genitore: “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può
essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura
sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire
occupazione anche saltuaria” (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 24424/2013); pertanto, l'eventuale stato di disoccupazione non esonera dall'obbligo di contribuzione a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni.
Nel caso di specie, è emerso che la figlia ha attualmente 18 anni (19 Persona_1
anni li compirà a settembre), essendo circostanza pacifica che la stessa non è
economicamente autosufficiente e vive stabilmente col padre, tenuto conto delle relative 20
esigenze e che, allo stato, tutti gli oneri di accudimento sono a carico del padre;
tenuto,
altresì, in considerazione che parte ricorrente ha dichiarato il pieno recupero psicofisico del proprio stato di salute e non risulta inabile al lavoro, appare congruo porre a carico della ricorrente un onere di mantenimento, in favore della figlia , di € 100,00 Persona_1
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare a parte convenuta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, unitamente al rimborso del 20%
delle spese straordinarie definite da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017,
atteso il divario reddituale sussistente tra le parti, con decorrenza dalla domanda (13.07.23
data del deposito della comparsa di costituzione de risposta con formulazione della domanda riconvenzionale).
*** ***
3) Sulle spese di lite
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e l'esito della lite con parziale soccombenza reciproca, spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
- a modifica del decreto di modifica delle condizioni del divorzio n. cronol. 288/2019 del
22.01.2019:
1) pone a carico di parte convenuta il versamento in favore della ricorrente, della somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla data di emissione del presente provvedimento;
2) pone a carico della ricorrente il versamento in favore del convenuto della somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento della figlia 21
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente oltre al Persona_1
rimborso del 20% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima e definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017 con decorrenza dalla domanda (13.07.23 data del deposito della comparsa di costituzione de risposta con formulazione della domanda riconvenzionale);
3) spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 23.07.25
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato