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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa LL AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 639 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI Parte_1
appellante
E
con l'avv.FERRATO UMBERTO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1897/2022, pubblicata in data 21/12/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 20.9.2019, l' ha convenuto davanti al Giudice del CP_1 Parte_1
Lavoro di Castrovillari e ne ha chiesto la condanna alla restituzione di € 8.626,74 , corrispondente a ratei di prestazione assistenziale intestata ad per il periodo 1.3.2006 – Controparte_2
27.9.2007, assumendo che detta somma era stata dal medesimo indebitamente percepita in quanto non erede legittimo della de cuius.
2.Nella contumacia del resistente, il Tribunale ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
1 < Nel caso in esame opera la disciplina contenuta nell'art. 2033 c.c. sull'indebito CP_ oggettivo.Pertanto, provata dall' l'erogazione e la percezione da parte del resistente di ratei di prestazione assistenziale ed allegato che detta erogazione sia avvenuta sine titulo non rivestendo la parte resistente la qualità di erede legittimo del titolare della prestazione assistenziale erogata, va accolto il promosso ricorso, senza che possa riconoscersi alcuna corresponsabilità nella condotta della ricorrente.>.
3. ha appellato la sentenza, eccependone preliminarmente la nullità, perchè la Parte_1 prima udienza di trattazione è stata differita d'ufficio, in quanto ricadente nel periodo dell'emergenza c.d. covid, e non gli è stata comunicata la data di rinvio, così impedendosi la sua costituzione.
Ha poi denunciato la carenza di prova circa i fatti costitutivi della pretesa azionata dall' , che CP_3 ha omesso di dimostrare, com'era suo specifico onere, la circostanza che egli non fosse erede legittimo del de cuius.
4.L'appellato, ritualmente costituito ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
5.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note, decisa come segue.
DIRITTO.
6. E' pacifico giurisprudenza che Nel rito del lavoro, ove l'udienza di discussione della causa fissata col decreto in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (notificato dal ricorrente al convenuto unitamente al decreto medesimo), sia stata d'ufficio rinviata ad altra data, il provvedimento di rinvio dev'essere comunicato a cura del cancelliere alle parti, a norma dell'art.
82 disp. Att. Cod. proc. civ., essendo ravvisabile nella prima udienza di trattazione di cui all'art.
183 cod. proc. civ. l'omologo dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ.; pertanto, il provvedimento di rinvio non comunicato ad una delle parti, la quale non abbia potuto comparire alla nuova udienza di discussione, è nullo a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità (art. 159 cod. proc. civ.) degli Atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza…> (Cass.6296/1986).
2 7. Nella specie, la prima udienza di discussione fissata alla data del 17.4.2020 , è stata rinviata d'ufficio dal Tribunale con decreto del 23.3.2020, del quale è stata data comunicazione al solo ricorrente . CP_3
Anche il successivo decreto di rinvio (del 10.4.2020 ) è stato comunicato alla sola parte costituita e all'udienza che si è celebrata il 9.4.2021 è stata dichiarata la contumacia del , ritenendosi Pt_1 valida la notifica effettuata il 26.11.2019 per l'udienza del 17.4.2020 ( non tenutasi).
7.1-La violazione del principio del contraddittorio che si è così consumata, a seguito dell'omessa comunicazione al del differimento d'ufficio della prima udienza, ha dunque comportato Pt_1 la dedotta nullità della sentenza.
7.2-Trattasi, tuttavia, di nullità che con dà luogo a regressione del giudizio al primo grado, ma impone al giudice di appello di decidere nel merito, ammettendo la parte ad esercitare tutte le attività processuali che le sono state precluse in dipendenza dell'anzidetta violazione del principio del contraddittorio. (Cass. n.6286 cit.; conf.n.1073/2009; n.11877/2025).
8.Passando, pertanto al merito, la pretesa dell' si appalesa fondata per le ragioni che si CP_3 vanno ad esporre.
8.1-Pacifico in atti e d'altra parte neanche contestato dal l'avvenuto pagamento in favore Pt_1 di quest'ultimo delle somme che si richiedono in restituzione, ritiene la Corte che incomba sull'accipiens l'onere di provare la qualità di erede e dunque di essere legittimato a trattenere quanto percepito.
8.2-Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è motivo di discostarsi in materia di ripetizione ex art.2033 cc :
<-) è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
-) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento.
Fondamentale a tal riguardo è la decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1170 del
11/02/1999, Rv. 523147. Tale sentenza ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la
3 restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis……."nel giudizio di indebito oggettivo, quando l'attore alleghi che il pagamento è avvenuto in assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare l'avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori intercorsi con l'accipiens, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo". ( Cass.14428/2021).
8.3-Passando ad applicare tali principi alla presente fattispecie, in cui il pagamento si assume eseguito non già sulla base di un titolo nullo ma in assenza di un rapporto obbligatorio con l'accipiens, è onere del provare l'esistenza d'una iuxta causa obligationis; id est la sua Pt_1 qualità di erede legittimo della beneficiaria della prestazione assistenziale, maturata nel periodo
1.3.2006 – 27.9.2007.
Ed invece il ha omesso di articolare mezzi istruttori al riguardo. Pt_1
9.Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta dall' e la conseguente condanna del CP_1
alla restituzione, in favore dell'Istituto, della complessiva somma di € 8.626,74, oltre Pt_1 interessi al saggio legale dalla indebita percezione all'effettivo soddisfo.
10.Avuto riguardo alla situazione di reciproca parziale soccombenza rispetto all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado si compensano per metà, mentre per la restante metà, liquidata come da dispositivo, vengono poste a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 21/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1897/2022 , pubblicata in data 21/12/2022 , così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- accoglie il ricorso di primo grado e condanna alla restituzione in favore Parte_1 dell' della somma di € 8.626,74 oltre interessi al saggio legale dalla indebita percezione CP_1 all'effettivo soddisfo;
-compensa le spese di giudizio in ragione della metà; condanna al pagamento della Parte_1 restante metà, liquidata per il primo grado in euro 1.350,00 e per il secondo grado in euro 1453,00, oltre accessori di legge.
4 Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
La Presidente est.
LL AL
5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa LL AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 639 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI Parte_1
appellante
E
con l'avv.FERRATO UMBERTO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1897/2022, pubblicata in data 21/12/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 20.9.2019, l' ha convenuto davanti al Giudice del CP_1 Parte_1
Lavoro di Castrovillari e ne ha chiesto la condanna alla restituzione di € 8.626,74 , corrispondente a ratei di prestazione assistenziale intestata ad per il periodo 1.3.2006 – Controparte_2
27.9.2007, assumendo che detta somma era stata dal medesimo indebitamente percepita in quanto non erede legittimo della de cuius.
2.Nella contumacia del resistente, il Tribunale ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
1 < Nel caso in esame opera la disciplina contenuta nell'art. 2033 c.c. sull'indebito CP_ oggettivo.Pertanto, provata dall' l'erogazione e la percezione da parte del resistente di ratei di prestazione assistenziale ed allegato che detta erogazione sia avvenuta sine titulo non rivestendo la parte resistente la qualità di erede legittimo del titolare della prestazione assistenziale erogata, va accolto il promosso ricorso, senza che possa riconoscersi alcuna corresponsabilità nella condotta della ricorrente.>.
3. ha appellato la sentenza, eccependone preliminarmente la nullità, perchè la Parte_1 prima udienza di trattazione è stata differita d'ufficio, in quanto ricadente nel periodo dell'emergenza c.d. covid, e non gli è stata comunicata la data di rinvio, così impedendosi la sua costituzione.
Ha poi denunciato la carenza di prova circa i fatti costitutivi della pretesa azionata dall' , che CP_3 ha omesso di dimostrare, com'era suo specifico onere, la circostanza che egli non fosse erede legittimo del de cuius.
4.L'appellato, ritualmente costituito ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
5.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note, decisa come segue.
DIRITTO.
6. E' pacifico giurisprudenza che Nel rito del lavoro, ove l'udienza di discussione della causa fissata col decreto in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (notificato dal ricorrente al convenuto unitamente al decreto medesimo), sia stata d'ufficio rinviata ad altra data, il provvedimento di rinvio dev'essere comunicato a cura del cancelliere alle parti, a norma dell'art.
82 disp. Att. Cod. proc. civ., essendo ravvisabile nella prima udienza di trattazione di cui all'art.
183 cod. proc. civ. l'omologo dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ.; pertanto, il provvedimento di rinvio non comunicato ad una delle parti, la quale non abbia potuto comparire alla nuova udienza di discussione, è nullo a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità (art. 159 cod. proc. civ.) degli Atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza…> (Cass.6296/1986).
2 7. Nella specie, la prima udienza di discussione fissata alla data del 17.4.2020 , è stata rinviata d'ufficio dal Tribunale con decreto del 23.3.2020, del quale è stata data comunicazione al solo ricorrente . CP_3
Anche il successivo decreto di rinvio (del 10.4.2020 ) è stato comunicato alla sola parte costituita e all'udienza che si è celebrata il 9.4.2021 è stata dichiarata la contumacia del , ritenendosi Pt_1 valida la notifica effettuata il 26.11.2019 per l'udienza del 17.4.2020 ( non tenutasi).
7.1-La violazione del principio del contraddittorio che si è così consumata, a seguito dell'omessa comunicazione al del differimento d'ufficio della prima udienza, ha dunque comportato Pt_1 la dedotta nullità della sentenza.
7.2-Trattasi, tuttavia, di nullità che con dà luogo a regressione del giudizio al primo grado, ma impone al giudice di appello di decidere nel merito, ammettendo la parte ad esercitare tutte le attività processuali che le sono state precluse in dipendenza dell'anzidetta violazione del principio del contraddittorio. (Cass. n.6286 cit.; conf.n.1073/2009; n.11877/2025).
8.Passando, pertanto al merito, la pretesa dell' si appalesa fondata per le ragioni che si CP_3 vanno ad esporre.
8.1-Pacifico in atti e d'altra parte neanche contestato dal l'avvenuto pagamento in favore Pt_1 di quest'ultimo delle somme che si richiedono in restituzione, ritiene la Corte che incomba sull'accipiens l'onere di provare la qualità di erede e dunque di essere legittimato a trattenere quanto percepito.
8.2-Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è motivo di discostarsi in materia di ripetizione ex art.2033 cc :
<-) è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
-) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento.
Fondamentale a tal riguardo è la decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1170 del
11/02/1999, Rv. 523147. Tale sentenza ha stabilito che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito - ad esempio in base ad un titolo nullo;
oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la
3 restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis……."nel giudizio di indebito oggettivo, quando l'attore alleghi che il pagamento è avvenuto in assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare l'avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori intercorsi con l'accipiens, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo". ( Cass.14428/2021).
8.3-Passando ad applicare tali principi alla presente fattispecie, in cui il pagamento si assume eseguito non già sulla base di un titolo nullo ma in assenza di un rapporto obbligatorio con l'accipiens, è onere del provare l'esistenza d'una iuxta causa obligationis; id est la sua Pt_1 qualità di erede legittimo della beneficiaria della prestazione assistenziale, maturata nel periodo
1.3.2006 – 27.9.2007.
Ed invece il ha omesso di articolare mezzi istruttori al riguardo. Pt_1
9.Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta dall' e la conseguente condanna del CP_1
alla restituzione, in favore dell'Istituto, della complessiva somma di € 8.626,74, oltre Pt_1 interessi al saggio legale dalla indebita percezione all'effettivo soddisfo.
10.Avuto riguardo alla situazione di reciproca parziale soccombenza rispetto all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado si compensano per metà, mentre per la restante metà, liquidata come da dispositivo, vengono poste a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 21/06/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1897/2022 , pubblicata in data 21/12/2022 , così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- accoglie il ricorso di primo grado e condanna alla restituzione in favore Parte_1 dell' della somma di € 8.626,74 oltre interessi al saggio legale dalla indebita percezione CP_1 all'effettivo soddisfo;
-compensa le spese di giudizio in ragione della metà; condanna al pagamento della Parte_1 restante metà, liquidata per il primo grado in euro 1.350,00 e per il secondo grado in euro 1453,00, oltre accessori di legge.
4 Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
La Presidente est.
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