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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11381 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa IA De EN, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7279/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Allegri Parte_1
da Correggio n. 13, presso lo studio degli Avv.ti IA Stella Frezza e IAnna
Mangone che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente fra loro, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma n° 37590 del Persona_1
23.01.2023, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, sita in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
Resistente , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 2.03.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00323154 22 000 del
24.12.2022 e notificato in data 26.01.2023, con il quale l' ha chiesto il CP_1
pagamento della somma di € 16.789,27 a titolo di contributi Gestione
commercianti per il periodo giugno 2016 – dicembre 2021.
La ricorrente ha premesso in fatto:
-di essere proprietaria e socio unico dal giugno 2001 della S.r.l. Arius, che ha gestito sino al 2021 un bar/tavola calda in Roma, Largo Arenula 14/15;
-di rivestire la qualità di Amministratore Unico della società, ruolo che ha sempre svolto a titolo gratuito e senza percepire compensi, in quanto unica socia;
Part
-di non aver mai lavorato, per il periodo dedotto, all'interno del e di essersi avvalsa, nel corso degli anni, di una serie di dipendenti, che si sono occupati in via principale della gestione dell'intera attività senza alcun coinvolgimento della proprietà, che ne è rimasta sostanzialmente estranea;
-che, in particolare, fin dal 1° agosto 2015 responsabile del locale è stato
[...]
che si è occupato della gestione del personale, dell'assegnazione dei Per_2
turni e mansioni, degli incassi e della relazione con i fornitori;
-che, all'interno del locale sito in Largo Arenula 14/15 Roma, hanno poi lavorato negli anni i Sigg.ri dal 27 novembre 2017, Persona_3 Parte_3
2 e dal 13 aprile 2016 con le mansioni di Commis di bar e i Sigg.ri Parte_4
e con le mansioni di cuoco;
Persona_4 Persona_5
-che tutti i dipendenti hanno sempre svolto personalmente ogni attività,
incombente o mansione relativa alla gestione commerciale del bar, come l'accoglienza al bar, la preparazione, la somministrazione e la vendita di cibi e bevande alla clientela, la cassa, la pulizia e il riordino del locale;
-di essersi sempre e solo occupata, a titolo gratuito, della ordinaria amministrazione della Arius S.r.l. nei limiti dell'assunzione del personale, il pagamento della retribuzione dei dipendenti e la gestione dei rapporti finanziari con le banche e le assicurazioni nonché della gestione finanziaria della Società
Arius S.r.l. tramite versamenti nel capitale sociale quando necessari;
-di essere solita farsi relazionare periodicamente dal Sig. circa Persona_2
l'andamento del bar e pertanto di non avere necessità di recarsi personalmente nel locale di Largo Arenula 14/15 Roma, dove di fatto non andava mai, se non sporadiche volte, come semplice cliente;
-che il locale veniva chiuso in data 31 dicembre 2021 con il licenziamento di tutti i dipendenti in quel momento in forza e successivamente veniva ceduto,
in data 18 marzo 2022, con contratto di affitto di azienda alla Parte_5
;
[...]
-di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società avendo sempre rivestito esclusivamente la carica di Amministratore Unico della stessa;
-che non sussistono i presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio nella
Gestione Commercianti;
-che inoltre le somme richieste sono prescritte.
2. L' , nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso per sua infondatezza e sostenendo, in
3 particolare, che l'assenza di figure apicali e/o dirigenziali sia un indice della sussistenza dell'obbligo contributivo in capo all'Amministratore unico, tenuto ad assicurare e svolgere le funzioni necessarie per l'attività della società.
3. Dopo aver concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, aver espletato l'interrogatorio libero della ricorrente ed escusso i testi ammessi, all'udienza del 15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., l'odierno giudicante ha trattenuto in decisione la causa, depositando nel successivo termine di giorni trenta sentenza contestuale. Le parti hanno depositato note conclusive e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' , in via preliminare, ha chiesto la verifica della tempestività del ricorso CP_1
avverso l'avviso di addebito de quo entro il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 46 del 1990. Tale verifica è positiva, risultando dal “sistema consolle” quale data di deposito del ricorso il giorno 1.03.2023 a fronte della notifica dell'avviso di addebito eseguita in data 26.01.2023, dunque entro il termine perentorio di giorni quaranta.
2. Sempre in via preliminare deve essere estromessa dal giudizio , CP_2
poiché oggetto di cessione, in forza dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n.
448, modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito in legge
5 novembre, n. 402, sono stati i crediti maturati e accertati fino alla data del
4 3. Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti con l'avviso di addebito, alla luce delle sospensioni previste dal D.L. n. 27 del
2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. A ciò aggiungasi che l' ha interrotto la CP_1
prescrizione quinquennale con raccomandata, notificata in data 21.06.2021, e prodotta in allegato alla memoria di costituzione, con la conseguenza che il termine non è decorso.
4. Nel merito il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le seguenti argomentazioni.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività
inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore
(neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).
Si tratta, puntualizza la S.C., di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta,
5 a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa
è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori (Cass. N. 1759 del 2021, Cass. N. 10763 del 2018;
Cass. N. 8474/2017; Cass. Sez. Unite N. 3240 del 12.2.2010).
Nel caso di specie non è stato provato da parte dell'ente previdenziale, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, lo svolgimento da parte dell'opponente di attività lavorativa con abitualità e prevalenza, non potendosi tale dimostrazione desumere unicamente dall'assenza di figure apicali e/o dirigenziali nell'organigramma della società (si rinvia alle sentenze richiamate in atti ed in particolare a Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009;
Cass. civ. n. 18919/2017; Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3937; Cass. civ.,
sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 1999, n.
1122).
Anzi dalle prove testimoniali espletate è emerso che per Parte_1
tutto il periodo oggetto di accertamento, si è recata nel bar di Largo Arenula
solo saltuariamente e come semplice cliente e che della gestione diretta del bar e dei dipendenti che vi prestavano attività lavorativa si è occupato sempre il responsabile del locale, come dallo stesso riferito in sede di Persona_2
escussione (vedasi in particolare la risposta del teste al cap. 3 del Per_2
ricorso: “Confermo, facevo totalmente tutto io”).
Il ruolo di gestione svolto da è stato confermato anche dal teste Persona_2
, dipendente del bar dal 2016 al 2021 con mansioni di barista, il Parte_4
6 quale ha affermato di aver visto la opponente presso il bar a fare colazione o nel pomeriggio per un drink per tre volte.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni della teste di parte , CP_1 [...]
, dipendente presso il bar per circa un mese, che ha riferito di aver Tes_1
stipulato il contratto di lavoro “con un certo , al quale si rivolgeva ed Per_2
interfacciava per quanto riguarda permessi e riposi.
Il complesso delle deposizioni testimoniali ha evidenziato l'insussistenza dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale di la quale, al contrario, non risulta aver prestato alcuna Parte_1
attività lavorativa personale, avendo la stessa vissuto, nel periodo per cui è
causa, in diverse città per l'attività di allenatore di squadre di calcio del proprio coniuge (in tal senso si richiama l'interrogatorio libero della opponente che ha ricevuto piena conferma in fase istruttoria).
Va pertanto disatteso il rilievo sollevato dall' in ordine alla assenza di CP_1
dipendenti con qualifica dirigenziale o con funzioni apicali poiché le chiare deposizioni testimoniali hanno individuato nella persona di Persona_2
come detto in precedenza, il responsabile che si occupava della intera gestione del locale.
Del resto anche nelle buste paga, allegate in atti, era Persona_2
classificato come operaio secondo livello, responsabile di negozio.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso deve essere accolto e per l'effetto va accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397
2022 00323154 22 000 in relazione al quale nulla è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della opponente in base ai parametri di cui al DM 147/2022 (fase studio, introduttiva,
7 istruttoria e decisionale). Con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 7279/2023 proposto da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
-dichiara l'estromissione dal giudizio di CP_2
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. 397 2022 00323154 22 000 in relazione al quale nulla è dovuto;
-condanna l' al pagamento, in favore della opponente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 2800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15%. Con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Roma lì 15.10.2025 Il Giudice del Lavoro
IA De EN
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001
(termine ulteriormente differito al 31 dicembre 2005 per effetto della legge 8
agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Ne deriva che i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio
2006, come quelli di cui si discute in questa sede, non sono stati oggetto della cessione anzidetta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa IA De EN, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7279/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Allegri Parte_1
da Correggio n. 13, presso lo studio degli Avv.ti IA Stella Frezza e IAnna
Mangone che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente fra loro, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma n° 37590 del Persona_1
23.01.2023, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, sita in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
Resistente , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 2.03.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00323154 22 000 del
24.12.2022 e notificato in data 26.01.2023, con il quale l' ha chiesto il CP_1
pagamento della somma di € 16.789,27 a titolo di contributi Gestione
commercianti per il periodo giugno 2016 – dicembre 2021.
La ricorrente ha premesso in fatto:
-di essere proprietaria e socio unico dal giugno 2001 della S.r.l. Arius, che ha gestito sino al 2021 un bar/tavola calda in Roma, Largo Arenula 14/15;
-di rivestire la qualità di Amministratore Unico della società, ruolo che ha sempre svolto a titolo gratuito e senza percepire compensi, in quanto unica socia;
Part
-di non aver mai lavorato, per il periodo dedotto, all'interno del e di essersi avvalsa, nel corso degli anni, di una serie di dipendenti, che si sono occupati in via principale della gestione dell'intera attività senza alcun coinvolgimento della proprietà, che ne è rimasta sostanzialmente estranea;
-che, in particolare, fin dal 1° agosto 2015 responsabile del locale è stato
[...]
che si è occupato della gestione del personale, dell'assegnazione dei Per_2
turni e mansioni, degli incassi e della relazione con i fornitori;
-che, all'interno del locale sito in Largo Arenula 14/15 Roma, hanno poi lavorato negli anni i Sigg.ri dal 27 novembre 2017, Persona_3 Parte_3
2 e dal 13 aprile 2016 con le mansioni di Commis di bar e i Sigg.ri Parte_4
e con le mansioni di cuoco;
Persona_4 Persona_5
-che tutti i dipendenti hanno sempre svolto personalmente ogni attività,
incombente o mansione relativa alla gestione commerciale del bar, come l'accoglienza al bar, la preparazione, la somministrazione e la vendita di cibi e bevande alla clientela, la cassa, la pulizia e il riordino del locale;
-di essersi sempre e solo occupata, a titolo gratuito, della ordinaria amministrazione della Arius S.r.l. nei limiti dell'assunzione del personale, il pagamento della retribuzione dei dipendenti e la gestione dei rapporti finanziari con le banche e le assicurazioni nonché della gestione finanziaria della Società
Arius S.r.l. tramite versamenti nel capitale sociale quando necessari;
-di essere solita farsi relazionare periodicamente dal Sig. circa Persona_2
l'andamento del bar e pertanto di non avere necessità di recarsi personalmente nel locale di Largo Arenula 14/15 Roma, dove di fatto non andava mai, se non sporadiche volte, come semplice cliente;
-che il locale veniva chiuso in data 31 dicembre 2021 con il licenziamento di tutti i dipendenti in quel momento in forza e successivamente veniva ceduto,
in data 18 marzo 2022, con contratto di affitto di azienda alla Parte_5
;
[...]
-di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società avendo sempre rivestito esclusivamente la carica di Amministratore Unico della stessa;
-che non sussistono i presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio nella
Gestione Commercianti;
-che inoltre le somme richieste sono prescritte.
2. L' , nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso per sua infondatezza e sostenendo, in
3 particolare, che l'assenza di figure apicali e/o dirigenziali sia un indice della sussistenza dell'obbligo contributivo in capo all'Amministratore unico, tenuto ad assicurare e svolgere le funzioni necessarie per l'attività della società.
3. Dopo aver concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, aver espletato l'interrogatorio libero della ricorrente ed escusso i testi ammessi, all'udienza del 15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., l'odierno giudicante ha trattenuto in decisione la causa, depositando nel successivo termine di giorni trenta sentenza contestuale. Le parti hanno depositato note conclusive e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' , in via preliminare, ha chiesto la verifica della tempestività del ricorso CP_1
avverso l'avviso di addebito de quo entro il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 46 del 1990. Tale verifica è positiva, risultando dal “sistema consolle” quale data di deposito del ricorso il giorno 1.03.2023 a fronte della notifica dell'avviso di addebito eseguita in data 26.01.2023, dunque entro il termine perentorio di giorni quaranta.
2. Sempre in via preliminare deve essere estromessa dal giudizio , CP_2
poiché oggetto di cessione, in forza dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n.
448, modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito in legge
5 novembre, n. 402, sono stati i crediti maturati e accertati fino alla data del
4 3. Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti con l'avviso di addebito, alla luce delle sospensioni previste dal D.L. n. 27 del
2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. A ciò aggiungasi che l' ha interrotto la CP_1
prescrizione quinquennale con raccomandata, notificata in data 21.06.2021, e prodotta in allegato alla memoria di costituzione, con la conseguenza che il termine non è decorso.
4. Nel merito il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le seguenti argomentazioni.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività
inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore
(neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).
Si tratta, puntualizza la S.C., di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta,
5 a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa
è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori (Cass. N. 1759 del 2021, Cass. N. 10763 del 2018;
Cass. N. 8474/2017; Cass. Sez. Unite N. 3240 del 12.2.2010).
Nel caso di specie non è stato provato da parte dell'ente previdenziale, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, lo svolgimento da parte dell'opponente di attività lavorativa con abitualità e prevalenza, non potendosi tale dimostrazione desumere unicamente dall'assenza di figure apicali e/o dirigenziali nell'organigramma della società (si rinvia alle sentenze richiamate in atti ed in particolare a Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009;
Cass. civ. n. 18919/2017; Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3937; Cass. civ.,
sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 1999, n.
1122).
Anzi dalle prove testimoniali espletate è emerso che per Parte_1
tutto il periodo oggetto di accertamento, si è recata nel bar di Largo Arenula
solo saltuariamente e come semplice cliente e che della gestione diretta del bar e dei dipendenti che vi prestavano attività lavorativa si è occupato sempre il responsabile del locale, come dallo stesso riferito in sede di Persona_2
escussione (vedasi in particolare la risposta del teste al cap. 3 del Per_2
ricorso: “Confermo, facevo totalmente tutto io”).
Il ruolo di gestione svolto da è stato confermato anche dal teste Persona_2
, dipendente del bar dal 2016 al 2021 con mansioni di barista, il Parte_4
6 quale ha affermato di aver visto la opponente presso il bar a fare colazione o nel pomeriggio per un drink per tre volte.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni della teste di parte , CP_1 [...]
, dipendente presso il bar per circa un mese, che ha riferito di aver Tes_1
stipulato il contratto di lavoro “con un certo , al quale si rivolgeva ed Per_2
interfacciava per quanto riguarda permessi e riposi.
Il complesso delle deposizioni testimoniali ha evidenziato l'insussistenza dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale di la quale, al contrario, non risulta aver prestato alcuna Parte_1
attività lavorativa personale, avendo la stessa vissuto, nel periodo per cui è
causa, in diverse città per l'attività di allenatore di squadre di calcio del proprio coniuge (in tal senso si richiama l'interrogatorio libero della opponente che ha ricevuto piena conferma in fase istruttoria).
Va pertanto disatteso il rilievo sollevato dall' in ordine alla assenza di CP_1
dipendenti con qualifica dirigenziale o con funzioni apicali poiché le chiare deposizioni testimoniali hanno individuato nella persona di Persona_2
come detto in precedenza, il responsabile che si occupava della intera gestione del locale.
Del resto anche nelle buste paga, allegate in atti, era Persona_2
classificato come operaio secondo livello, responsabile di negozio.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso deve essere accolto e per l'effetto va accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397
2022 00323154 22 000 in relazione al quale nulla è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della opponente in base ai parametri di cui al DM 147/2022 (fase studio, introduttiva,
7 istruttoria e decisionale). Con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 7279/2023 proposto da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
-dichiara l'estromissione dal giudizio di CP_2
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. 397 2022 00323154 22 000 in relazione al quale nulla è dovuto;
-condanna l' al pagamento, in favore della opponente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 2800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15%. Con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Roma lì 15.10.2025 Il Giudice del Lavoro
IA De EN
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001
(termine ulteriormente differito al 31 dicembre 2005 per effetto della legge 8
agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Ne deriva che i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio
2006, come quelli di cui si discute in questa sede, non sono stati oggetto della cessione anzidetta.