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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1827/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Nannizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione emessa dall' P_
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, in via preliminare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione n. O-002041895 nel merito ed in via principale, accertato e dichiarato che ha rassegnato, con Parte_1
decorrenza dal 27.12.2017 le proprie dimissioni da Amministratore Unico della
Azzurrina Acque S.r.l., annullare e/o dichiarare nulla e di nessun effetto nei confronti del medesimo ricorrente l'Ordinanza Ingiunzione n. O-002041895. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, oltre iva e cpa come per legge”.
Per la parte resistente “affinché codesto Giudice voglia: dichiarare cessata la P_ materia del contendere a spese compensate per i motivi indicati in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, il ricorrente chiedeva di annullare, perché illegittima, l'ordinanza-ingiunzione n. O-002041895 emessa dall' P_ nei suoi confronti, relativa all'atto di accertamento n.
.6200.16/12/2019.0216780 del 16.12.2019 con la quale gli veniva contestato, P_
in qualità di legale rappresentante della l'omesso Parte_2
versamento per il mese dicembre 2017 delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983.
2. Nello specifico il evidenziava che il provvedimento impugnato era Parte_1
stato emesso in riferimento ad un periodo in cui egli non rivestiva più la carica di amministratore unico della suddetta società. Il ricorrente, infatti, aveva rivestito l'incarico di legale rappresentante della fino al 27.12.2017, Parte_2
data in cui venivano accolte le sue dimissioni e nominato un nuovo amministratore unico ( ). Poiché i contributi in contestazione CP_2
riguardavano il mese di dicembre 2017, il relativo versamento doveva essere effettuato entro il 16.01.2018, quando il ricorrente non era più legale rappresentante della società.
Pag. 2 di 4 3. In data 18.02.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere già P_
annullato in autotutela il provvedimento impugnato adottando il provvedimento di archiviazione n. OA-000009924 in data 18.02.2025, ritenendo fondate le argomentazioni esposte dal ella memoria difensiva. Parte_1
4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha emesso in autotutela il provvedimento di P_
archiviazione del provvedimento oggetto del presente giudizio.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' P_
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia di valore indeterminabile (a complessità bassa), in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite a favore di P_ Parte_1
, che liquida in euro 1.645,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa nella misura del 50% e spese di lite.
Pisa, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1827/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Nannizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione emessa dall' P_
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, in via preliminare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione n. O-002041895 nel merito ed in via principale, accertato e dichiarato che ha rassegnato, con Parte_1
decorrenza dal 27.12.2017 le proprie dimissioni da Amministratore Unico della
Azzurrina Acque S.r.l., annullare e/o dichiarare nulla e di nessun effetto nei confronti del medesimo ricorrente l'Ordinanza Ingiunzione n. O-002041895. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, oltre iva e cpa come per legge”.
Per la parte resistente “affinché codesto Giudice voglia: dichiarare cessata la P_ materia del contendere a spese compensate per i motivi indicati in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, il ricorrente chiedeva di annullare, perché illegittima, l'ordinanza-ingiunzione n. O-002041895 emessa dall' P_ nei suoi confronti, relativa all'atto di accertamento n.
.6200.16/12/2019.0216780 del 16.12.2019 con la quale gli veniva contestato, P_
in qualità di legale rappresentante della l'omesso Parte_2
versamento per il mese dicembre 2017 delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983.
2. Nello specifico il evidenziava che il provvedimento impugnato era Parte_1
stato emesso in riferimento ad un periodo in cui egli non rivestiva più la carica di amministratore unico della suddetta società. Il ricorrente, infatti, aveva rivestito l'incarico di legale rappresentante della fino al 27.12.2017, Parte_2
data in cui venivano accolte le sue dimissioni e nominato un nuovo amministratore unico ( ). Poiché i contributi in contestazione CP_2
riguardavano il mese di dicembre 2017, il relativo versamento doveva essere effettuato entro il 16.01.2018, quando il ricorrente non era più legale rappresentante della società.
Pag. 2 di 4 3. In data 18.02.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere già P_
annullato in autotutela il provvedimento impugnato adottando il provvedimento di archiviazione n. OA-000009924 in data 18.02.2025, ritenendo fondate le argomentazioni esposte dal ella memoria difensiva. Parte_1
4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha emesso in autotutela il provvedimento di P_
archiviazione del provvedimento oggetto del presente giudizio.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' P_
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia di valore indeterminabile (a complessità bassa), in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite a favore di P_ Parte_1
, che liquida in euro 1.645,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa nella misura del 50% e spese di lite.
Pisa, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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