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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1861/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1861/2023
TRA
(C.F. in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1 ivam a presso lo studio dell'avv. Stefano D'Acunti sito in viale delle Milizie n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di Pt_1 procur i;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 io sito in via Montevideo n. 27, che lo Pt_1 rappresenta e lo difende, unitamente . Claudio Ciufo, in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2 l Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di
[...] dell'impo Controparte_1
18.320,00 oltre interessi e spese della fase monitoria. Deduceva, in particolare, che la somma di cui al decreto ingiuntivo era stata richiesta dall'opposta a titolo di restituzione di quanto da questa in Part precedenza versato alla medesima in ottemperanza a quanto era stato disposto dal Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 25.11.2016 ex art. 702 ter, quinto comma, c.p.c., la quale ordinanza, tuttavia, era stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 10/2022 del 20.12.2021. Osservava che, tuttavia, la restituzione non era dovuta in quanto la Corte di Appello di Roma, con la richiamata sentenza n. 10/2022, non si era pronunciata nel merito della controversia e, quindi, non si era pronunciata sulla sussistenza o meno del diritto della azionato con il Controparte_1 ricorso da questa originariamente proposto ex art. 702-bis c.p.c., di ottenere Part da parte della il pagamento per i servizi resi, ma si era limitata a statuire circa la erron er “ultrapetizione” dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale di Civitavecchia, “respinta la domanda principale” proposta dalla aveva pronunciato “anche sulla (domanda) Controparte_1 Part riconvenzionale” proposta dalla che, inoltre, avverso detta sentenza n. 10/2022 della Corte di Appell Roma era stato proposto ricorso per cassazione dalla , attualmente pendente con il n. 17543/2022 di Parte_1
R.G.; che, ancor aveva un controcredito nei confronti di Parte_1
e doveva ritenersi del tutto legittima la determinazione Controparte_2 di portare in compensazione tali importi con Pt_2
l'importo pret in virtù della fattura n. Controparte_1
40/B del 25.3.2013; che pello, infine, aveva reso una statuizione di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non entrando e statuendo nel merito, bensì affermando che “Nel caso in esame la circostanza del pagamento, fatto senz'altro suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, non è contestata Part (sebbene si sia dedotto, da parte della che il pagamento sarebbe intervenuto per errore , fatto piuttosto singolare e neppure circostanziato); pertanto il soddisfacimento della pretesa azionata con inutilità di una pronuncia nel merito della causa, impedisce l'esame della riconvenzionale proposta in via meramente subordinata. L'appello va dunque accolto e in riforma della pronuncia gravata va dichiarata cessata la materia del Part contendere”; che conseguentemente “il pagamento effettuato alla da parte della all'esito del giudizio di primo gr on Controparte_1
è affatto di one” a seguito della pubblicazione della sentenza n. 10/2022 della Corte di Appello di Roma ma era e rimane dovuto in Part ragione delle documentate vicende (di merito) allegate dalla e delle considerazioni svolte dal CTU nominato dal Tribunale di Civita hia che, ripetesi, non possono certo essere obliterate da una decisione che ha preso in considerazione un aspetto meramente processuale della vicenda giudiziale”. Evidenziava, in ultimo, che tra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione con il n. 17543/2022 di R.G. vi era un rapporto di pregiudizialità tecnica, poiché il giudizio c.d. pregiudicante -concernente la sentenza della Corte di Appello di Roma- non era stato definito con sentenza passata in giudicato;
che, pertanto, il presente giudizio era da sospendere ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: 1) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
subordinatamente, previa udienza da fissarsi anticipatamente rispetto alla prima udienza di trattazione o all'udienza di trattazione stessa, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) ove ritenga sussistere i presupposti di cui all'art. 337, co. 2, c.p.c., sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente tra le medesime parti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione con il n. 17543/2022 di R.G.; 3) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., per le ragioni illustrate nei
[...]
“Motivi” del presente atto, con rigetto di ogni domanda proposta dalla predetta Part nei confronti della stessa Controparte_1
del presente giudizio, la
[...] dovesse provvedere, in virtù della efficacia provvisoriamente esec Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto, a corrispondere alla parte opposta l'importo ingiunto, oltre gli accessori, condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp
[...] to stesso, che ci si riserva di determinare e documentare”. Parte_1
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 deduce
[...] lie il gravame e, in riforma integrale della pronuncia gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate, quanto al primo, in euro 4.835,00 per compensi ed euro 118,50 per spese e, quanto al secondo, in euro 3.800,00 per compensi ed euro 355,50 per esborsi , il tutto oltre iva, cpa e spese generali;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata”; che ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la Parte_1 doveva restituire la somma ricevuta in esecuzione della statuizi grado, integralmente riformata dalla sentenza di appello.
3.Rilevata la natura documentale del gravame, veniva rinviata per la decisione.
4.Conformemente a quanto già osservato con l'ordinanza del 16.01.2024, secondo l'orientamento della Suprema Corte il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (cfr Cass. civ n. 12773/2017).
5.Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;
il diritto alla restituzione discende solo per il fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello ((Cass. Civ. n. 19296/2005; Cass. Civ. n. 12773/2017; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 07/10/2022, n. 29302).
6.Nella specie, la sentenza della Corte di Appello ha riformato la statuizione di condanna del Tribunale laddove aveva condannato a pagare la CP_1 Part venendo meno quindi il titolo giudiziale in esecuzione del quale era avvenuto il pagamento di . CP_1
7.In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta con la conferma del decreto ingiuntivo n. 468/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività processuale e difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 468/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spes Controparte_1 nsi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1861/2023
TRA
(C.F. in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1 ivam a presso lo studio dell'avv. Stefano D'Acunti sito in viale delle Milizie n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di Pt_1 procur i;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 io sito in via Montevideo n. 27, che lo Pt_1 rappresenta e lo difende, unitamente . Claudio Ciufo, in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2 l Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di
[...] dell'impo Controparte_1
18.320,00 oltre interessi e spese della fase monitoria. Deduceva, in particolare, che la somma di cui al decreto ingiuntivo era stata richiesta dall'opposta a titolo di restituzione di quanto da questa in Part precedenza versato alla medesima in ottemperanza a quanto era stato disposto dal Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 25.11.2016 ex art. 702 ter, quinto comma, c.p.c., la quale ordinanza, tuttavia, era stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 10/2022 del 20.12.2021. Osservava che, tuttavia, la restituzione non era dovuta in quanto la Corte di Appello di Roma, con la richiamata sentenza n. 10/2022, non si era pronunciata nel merito della controversia e, quindi, non si era pronunciata sulla sussistenza o meno del diritto della azionato con il Controparte_1 ricorso da questa originariamente proposto ex art. 702-bis c.p.c., di ottenere Part da parte della il pagamento per i servizi resi, ma si era limitata a statuire circa la erron er “ultrapetizione” dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale di Civitavecchia, “respinta la domanda principale” proposta dalla aveva pronunciato “anche sulla (domanda) Controparte_1 Part riconvenzionale” proposta dalla che, inoltre, avverso detta sentenza n. 10/2022 della Corte di Appell Roma era stato proposto ricorso per cassazione dalla , attualmente pendente con il n. 17543/2022 di Parte_1
R.G.; che, ancor aveva un controcredito nei confronti di Parte_1
e doveva ritenersi del tutto legittima la determinazione Controparte_2 di portare in compensazione tali importi con Pt_2
l'importo pret in virtù della fattura n. Controparte_1
40/B del 25.3.2013; che pello, infine, aveva reso una statuizione di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non entrando e statuendo nel merito, bensì affermando che “Nel caso in esame la circostanza del pagamento, fatto senz'altro suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, non è contestata Part (sebbene si sia dedotto, da parte della che il pagamento sarebbe intervenuto per errore , fatto piuttosto singolare e neppure circostanziato); pertanto il soddisfacimento della pretesa azionata con inutilità di una pronuncia nel merito della causa, impedisce l'esame della riconvenzionale proposta in via meramente subordinata. L'appello va dunque accolto e in riforma della pronuncia gravata va dichiarata cessata la materia del Part contendere”; che conseguentemente “il pagamento effettuato alla da parte della all'esito del giudizio di primo gr on Controparte_1
è affatto di one” a seguito della pubblicazione della sentenza n. 10/2022 della Corte di Appello di Roma ma era e rimane dovuto in Part ragione delle documentate vicende (di merito) allegate dalla e delle considerazioni svolte dal CTU nominato dal Tribunale di Civita hia che, ripetesi, non possono certo essere obliterate da una decisione che ha preso in considerazione un aspetto meramente processuale della vicenda giudiziale”. Evidenziava, in ultimo, che tra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione con il n. 17543/2022 di R.G. vi era un rapporto di pregiudizialità tecnica, poiché il giudizio c.d. pregiudicante -concernente la sentenza della Corte di Appello di Roma- non era stato definito con sentenza passata in giudicato;
che, pertanto, il presente giudizio era da sospendere ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: 1) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
subordinatamente, previa udienza da fissarsi anticipatamente rispetto alla prima udienza di trattazione o all'udienza di trattazione stessa, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) ove ritenga sussistere i presupposti di cui all'art. 337, co. 2, c.p.c., sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente tra le medesime parti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione con il n. 17543/2022 di R.G.; 3) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., per le ragioni illustrate nei
[...]
“Motivi” del presente atto, con rigetto di ogni domanda proposta dalla predetta Part nei confronti della stessa Controparte_1
del presente giudizio, la
[...] dovesse provvedere, in virtù della efficacia provvisoriamente esec Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto, a corrispondere alla parte opposta l'importo ingiunto, oltre gli accessori, condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp
[...] to stesso, che ci si riserva di determinare e documentare”. Parte_1
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 deduce
[...] lie il gravame e, in riforma integrale della pronuncia gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate, quanto al primo, in euro 4.835,00 per compensi ed euro 118,50 per spese e, quanto al secondo, in euro 3.800,00 per compensi ed euro 355,50 per esborsi , il tutto oltre iva, cpa e spese generali;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata”; che ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la Parte_1 doveva restituire la somma ricevuta in esecuzione della statuizi grado, integralmente riformata dalla sentenza di appello.
3.Rilevata la natura documentale del gravame, veniva rinviata per la decisione.
4.Conformemente a quanto già osservato con l'ordinanza del 16.01.2024, secondo l'orientamento della Suprema Corte il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (cfr Cass. civ n. 12773/2017).
5.Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;
il diritto alla restituzione discende solo per il fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello ((Cass. Civ. n. 19296/2005; Cass. Civ. n. 12773/2017; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 07/10/2022, n. 29302).
6.Nella specie, la sentenza della Corte di Appello ha riformato la statuizione di condanna del Tribunale laddove aveva condannato a pagare la CP_1 Part venendo meno quindi il titolo giudiziale in esecuzione del quale era avvenuto il pagamento di . CP_1
7.In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta con la conferma del decreto ingiuntivo n. 468/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività processuale e difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 468/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spes Controparte_1 nsi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani