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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7848 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 41628/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giovanni Parte_1
Randaccio 1, presso lo studio dell'avv. Luca Di Paolantonio che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo
Rodriguez Pereira 142, presso lo studio dell'avv. Lucilla Manca che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
opposta
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_2
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura in atti opposto all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rimborsare in favore Parte_1
del procuratore antistatario di e in favore Controparte_1 dell' i compensi legali che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in € CP_2
3.727,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 4.10.2024 si è vista recapitare da Parte_1 [...]
una intimazione a pagare, entro 5 giorni, la somma Controparte_1 complessiva di € 17.264,07, risultante da una cartella di pagamento (con oggetto debiti tributari) e da un avviso di addebito (intimazione di pagamento n. 097 CP_2
2024 9085533728000).
La ha proposto opposizione avverso detta intimazione, Pt_1 limitatamente al sottostante avviso di addebito (n. 39720120017367066000), CP_2
sostenendo che detto avviso non le era mai stato notificato ed eccependo la prescrizione della pretesa in esso contenuta.
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1 CP_2
contestando entrambe per più motivi la fondatezza dell'opposizione.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione della è infondata. Pt_1
Quest'ultima, come detto, ha in primo luogo sostenuto che l'avviso di addebito richiamato nell'intimazione di pagamento opposta non le sarebbe mai stato notificato.
Tale doglianza è tuttavia smentita dalla produzione documentale dalla CP_2 quale si ricava che l'avviso è stato spedito in data 23.11.2012 all'indirizzo della
(via Monsignor Pini 34, Roma) attraverso posta raccomandata e ricevuto Pt_1 il successivo 4.12.2012.
Da detta produzione si ricava senza dubbio alcuno che l'avviso di ricevimento è relativo alla raccomandata n. 65008684042-8, numero riportato nella prima pagina (in alto a sinistra) del testo dell'avviso di addebito in esame.
La raccomandata risulta ricevuta ritualmente, avendo il ricevente sottoscritto l'avviso di ricevimento, e al riguardo deve ricordarsi che la notifica degli avvisi di addebito può essere eseguita dall' anche mediante invio di raccomandata con CP_2 avviso di ricevimento (cfr. il comma 4, ultima parte, dell'art. 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) con la conseguenza che devono trovare applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
2 Di conseguenza, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso fornisca prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
La notifica attraverso raccomandata, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto. Ciò per la ragione che l'attività complessivamente svolta dall'agente postale, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento, sia quella presupposta come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto, è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c., attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (per tutte,
Cass. 12.11.2018, n. 28872 e da ultimo Cass. 10.4.2019, n. 10037).
Ciò detto in ordine alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito in esame, dalla sua mancata tempestiva opposizione consegue la preclusione dell'esame di tutte le doglianze, di forma e di merito, che avrebbero dovuto essere proposte dall'opponente in sede di tempestiva opposizione avverso il predetto avviso.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica di detto avviso (notifica effettuata come detto il 4.12.2012), va rilevato che dalla documentazione prodotta da risulta che entro il Controparte_1
quinquennio successivo dalla data di notifica dell'avviso (e precisamente in data
14.3.2017) è stata recapitata alla l'intimazione di pagamento n. Pt_1
09720169054582361000, nel cui testo è richiamato anche l'avviso di addebito in esame.
3 Successivamente, in data 14.4.2023 la risulta aver ricevuto una Pt_1
seconda intimazione (n. 09720239013797383000), contenente anch'essa l'avviso di addebito in esame.
Tale seconda intimazione risulta aver nuovamente interrotto il termine di prescrizione poiché nel relativo calcolo deve essere preso in considerazione il periodo di sospensione del termine (da marzo 2020 ad agosto 2021) stabilito dalla normativa emergenziale per Covid.
Al riguardo deve precisarsi che contrariamente a quanto esposto in udienza dal difensore della parte opponente i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale “si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (così, Cass. 15.1.2025, n. 960).
Di conseguenza, l'intera opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente in favore di entrambe le parti convenute (distratte solo con riguardo ad Agenzia delle Entrate-
Riscossione).
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, pari all'importo riportato nell'avviso di addebito e CP_2 si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 3.7.2025.
Il giudice
SS NI
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