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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448/2023 reg.gen.sez.lavoro cui è riunita la causa iscritta al n.
1543/2023 e vertente
TRA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to GIULIANO EDMONDO, giusta procura in atti
Ricorrente
L UE
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dagli avv. ti MARITATO ELIO
e RE SA, giusta procura in atti
Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.03.2023 il ricorrente in epigrafe indicato agiva per l'accertamento negativo del credito riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006900/DDL del 24.01.2023 - Prot. CP_1 7010.27/01/2023.0036046, notificato tramite p.e.c. in data 27.01.2023, a mezzo del quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, dopo aver contestato al quale Parte_2 '
responsabile aziendale ed alla Parte_1 quale responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.11.2017 al 31.07.2019, n. 20 lavoratori distaccati dalla società cooperativa RE, attualmente in liquidazione, con sede in Formello (RM) alla via Santa Cornelia n. 9, per complessive 2167 giornate di effettivo impiego, comminavano la sanzione amministrativa (confluita nella notificazione di illecito amministrativo ex art. 14 L. 689/81) ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis D.lgs. n. 276/2003 ed art. 1 commi 1 e 6 D.lgs. n. 8/2016, nel massimo edittale di € 50.000,00 e richiedevano, per il periodo 03/2017-07/2019, il complessivo importo di € 168.622,76, di cui: € 100.867,51 a titolo di contributi concernenti i rapporti di lavoro degli anzidetti lavoratori distaccati non corrisposti dalla RE;
€ 60.520,47 a titolo di sanzioni per contestata condotta evasiva ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000; oltre interessi di mora per € 7.234,78.
Eccepiva: la parziale prescrizione dei crediti per il periodo dal 03/2017 al 01/2018; la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società RE, dunque, anche dei CP riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell' CP_1 ad accertare i contributi de quibus;
in subordine, la illegittimità delle sanzioni inflitte a titolo di evasione e non quale omissione contributiva, mancando qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la società distaccante, essendo essa venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla RE solo con la notifica del verbale. Evidenziava che,
.CP ove la Parte_3 avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi all' alcuna '
somma a titolo di "contribuzione-evasione/omissione-interessi" avrebbe potuto essere richiesta alla Parte_1 neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo. Contestava altresì "ove di necessità", la deduzione dei verbalizzanti riguardo la circostanza che i rapporti di lavoro distaccati sarebbero stati in realtà negoziati e costituiti direttamente dalla Pt_1
[...] non essendo a conoscenza nemmeno delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Per i suesposti motivi, la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti ex art. 3 legge 335/95, in uno ad agi ed accessori, per il periodo 03/2017-01/2018 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del pedissequo credito ex adverso preteso;
2. Accertata l'insussistenza degli addebiti formulati nel verbale di accertamento impugnato e comunque difettando l'obbligo contributivo in capo alla Pt_1
[...] per i superiori e gradati motivi di cui al capo 2) della parte narrativa, dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale in uno alle somme aggiuntive rivendicate;
3. In subordine, accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora di cui al verbale di accertamento, non risultando imputabile alla società ricorrente una condotta evasiva ma, al più, omissiva;
per l'effetto, rideterminare nel minimo edittale le anzidette sanzioni ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera a) L. 388/2000, CP mandando all per la riquantificazione delle stesse e degli interessi di mora da richiedere in ipotesi in pagamento alla società ricorrente;
4. In via di ulteriore subordine e salvo gravame laddove dovesse essere accertata la condotta evasiva in capo alla [...]
- Parte_1 rimodulare ad ogni modo la sanzione inflitta nella misura di cui alla seconda alinea della lett. b) art. cit, ovvero – in via di estremo subordine – nella misura del
-
minimo edittale della sanzione;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite".
CP 'insistendo per il rigetto del Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva |
ricorso perché infondato con vittoria di spese. Parte_1Con distinto ricorso depositato in data 14.03.2023 la incorporante per fusione dal 28.12.2022 la società Controparte_2 agiva in giudizio per l'accertamento negativo del credito di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022006902/DDL del 27.01.2023 Prot. inf. DPR 445/2000 CP_1
7010.02/02/2023.0042492, notificato tramite p.e.c. alla Controparte_2 in data
02.02.2023, a mezzo del quale, all'interno del medesimo accertamento, i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, dopo aver contestato alla Sig.ra quale responsabile aziendale ed alla CP_2 quale Parte_4
responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.11.2017 al 31.07.2019, n. 15 lavoratori (autisti) distaccati dalla società cooperativa RE per complessive 1661 giornate di effettivo impiego, comminavano la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis D.lgs. n. 276/2003 ed art. 1 commi 1 e 6 D.lgs. n. 8/2016, nel massimo edittale di € 50.000,00 e richiedevano alla Controparte_2 con unita diffida ad adempiere, per il periodo 03/2017-07/2019, il complessivo importo di € 137.139,37, di cui:
€ 82.226,03 a titolo di contributi concernenti i rapporti di lavoro degli anzidetti lavoratori distaccati (a dire dei verbalizzanti) non corrisposti dalla RE;
€ 49.335,59 a titolo di sanzioni per contestata condotta evasiva ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000; oltre interessi di mora per € 5.577,75. Eccepiva: la parziale prescrizione dei crediti per il periodo dal 03/2017 al 01/2018; la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società RE, dunque, anche dei riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell' CP_1 ad accertare i contributi de quibus;
in subordine, la illegittimità delle sanzioni inflitte a titolo di evasione e non quale omissione contributiva, mancando qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la distaccante, essendo venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla RE solo con la notifica del verbale.
Evidenziava che, ove la Parte_3 avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi
.CP all , alcuna somma a titolo di “contribuzione-evasione/omissione-interessi" avrebbe potuto essere richiesta alla Parte_1 neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo. Contestava altresì “ove di necessità”, la deduzione dei verbalizzanti riguardo la circostanza che i rapporti di lavoro distaccati sarebbero stati in realtà negoziati e costituiti direttamente dalla Parte_1 non essendo a conoscenza nemmeno delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Per i suesposti motivi, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "1. In via preliminare, disporre la riunione della presente controversia, ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., al giudizio recante R.g.l. n. 1448/2023 già pendente dinanzi all'intestato Tribunale e fissato per trattazione al 19.01.2024; 2.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti ex art. 3 legge 335/95, in uno ad agi ed accessori, per il periodo 03/2017-01/2018 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del pedissequo credito ex adverso preteso;
3. Accertata l'insussistenza degli addebiti formulati nel verbale di accertamento impugnato e comunque difettando l'obbligo contributivo in capo alla Parte_1 per i superiori e gradati motivi di cui al capo 2) della parte narrativa, dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale in uno alle somme aggiuntive rivendicate;
4. In subordine, accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora di cui al verbale di accertamento, non risultando imputabile alla società ricorrente una condotta evasiva ma, al più, omissiva;
per l'effetto, rideterminare nel minimo edittale le anzidette sanzioni ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera
CP a) L. 388/2000, mandando all per la riquantificazione delle stesse e degli interessi di
-
mora da richiedere in ipotesi in pagamento alla società ricorrente;
5. In via di ulteriore subordine - e salvo gravame - laddove dovesse essere accertata la condotta evasiva in capo alla rimodulare ad ogni modo la sanzione inflitta nella Parte_1
misura di cui alla seconda alinea della lett. b) art. cit, ovvero - in via di estremo subordine - nella misura del minimo edittale della sanzione;
6. Con vittoria di spese e competenze di lite".
CP 'insistendo per il rigetto del Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva |
ricorso perché infondato con vittoria delle spese processuali.
Disposta la riunione dei giudizi per evidente connessione, al termine dell'istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la pretesa contributiva di cui si discorre scaturisce da due verbali: il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022006900/DDL del 24.01.2023 Prot. inf. DPR 445/2000 CP_1
7010.27/01/2023.0036046, notificato tramite p.e.c. in data 27.01.2023, a mezzo del quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, contestavano alla [...] di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 07.03.2017 al Parte_1
31.07.2019, n. 20 lavoratori distaccati dalla società cooperativa RE, attualmente in liquidazione, con sede in Formello (RM) alla via Santa Cornelia n. 9, per complessive 2167 giornate di effettivo impiego, addebitando la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa per il periodo in esame, oltre le sanzioni per evasione contributiva;
il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006902/DDL del 27.01.2023 - Prot. inf. DPR 445/2000
CP 1 7010.02/02/2023.0042492, notificato tramite p.e.c. alla Controparte_2 incorporata poi nella
- in data 02.02.2023, a mezzo del quale Parte_1
i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, dopo aver contestato alla
Sig.ra quale responsabile aziendale ed alla CP_2 quale Parte_4 '
responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 10.03.2017 al
31.07.2019, n. 15 lavoratori (autisti) distaccati dalla società cooperativa RE per complessive 1661 giornate di effettivo impiego, addebitavano la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa per il periodo in esame, oltre alle somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/ 2000.
Entrambi i verbali invero si sono inseriti in un complesso di accertamenti disposti nei confronti della finalizzati alla individuazione di Controparte_3 "
rapporti di lavoro irregolari ed alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Tale società è stata oggetto di verifica anche da parte del Nucleo Operativo
Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza, all'esito della quale si è accertato che la cooperativa è stata costituita in maniera del tutto fittizia, in assenza di una soglia minima di imprenditorialità, ed ha effettuato i versamenti all' CP_1 esclusivamente utilizzando compensazioni con “crediti” vantati nei confronti della P.A. rivelatesi inesistenti.
Ciò detto, come evidenziato, la parte opponente ha in primo luogo eccepito la parziale prescrizione dei crediti.
L'eccezione è infondata dal momento che la prescrizione non risulta decorsa tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dai verbali di accertamento notificati rispettivamente in data
27.01.2023 e 02.02.2023 e dei periodi di sospensione Covid.
A ben vedere, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta sospeso più volte,
e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"; -l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo";
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che
"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL 183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n. 18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa in cui si discorre dei contributi dal mese di marzo 2017, tenuto conto che il datore di lavoro è tenuto a provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore dipendente, al momento della notifica in data 27.01.2023 e
02.02.2023 degli atti interruttivi costituiti dai verbali di cui si discorre, la prescrizione non risulta maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di sospensione (corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal 16.04.2017 scadeva in data 10.10.2023 e risulta utilmente interrotto con la notifica dei richiamati verbali.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
La parte opponente ha eccepito poi la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società RE, dunque, anche dei riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell' CP_1 ad accertare i contributi de quibus. Ha contestato altresì “occorrendo ed ove di necessità" la deduzione dei verbalizzanti relativa alla negoziazione e costituzione dei rapporti di lavoro distaccati direttamente dalla Parte_1
.CP
Ebbene, in primo luogo, rileva rammentare la piena legittimazione passiva dell' a recuperare i contributi omessi - in quanto effettuati utilizzando compensazioni con crediti vantanti nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti - da parte della società distaccante nei confronti della società distaccataria nel caso di accertata illiceità del distacco, a nulla rilevando poi che non vi siano azioni giudiziali costitutive del rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_1 proposte dai lavoratori illegittimamente distaccati.
Ciò detto, giova preliminarmente precisare che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr ex plurimis Sez. L-, Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024). Ed invero, il giudizio non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' CP_1, ma sul merito della pretesa contributiva e lo scrutinio del giudice non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, tanto più che come visto gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorchè esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. Pertanto, è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni, delle difese tempestivamente svolte dagli enti e delle mirate repliche a queste ultime (cfr in tal senso Cass. 26706/2023; Cass.
33833/2023).
Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550), "l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale".
Rileva ancora evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a verbale di CP accertamento -, ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
.CP l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr ex plurimis Cass.
22862/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012; Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2020, n.26274).
Va poi in proposito, osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza (Cass.
23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass. 22.2.2005 n. 3525; Cass.
20.3.07 n. 6565) i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- i verbali fanno piena prova - fino a querela di falso - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale”, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (così Cass.
24.11.2017, n. 28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass.
5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18; Cass. 23252/2024). Ebbene, come ricordato, i verbali di cui si discorre si inseriscono in un complesso di accertamenti disposti dalla Direzione Centrale Entrate nei confronti della [...]
Controparte_3 finalizzati all'individuazione dei rapporti di lavoro irregolari e alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Nel corso dell'attività di accertamento svolta ed in particolare dalla consultazione delle comunicazioni UniLav effettuate dalla detta società, è emerso che tutti i dipendenti della Cooperativa, per la quasi totalità con mansioni di autista, già a decorrere dalla data di "assunzione" venivano
"distaccati" presso altre aziende. La Parte_5 è stata oggetto altresì di verifica da parte del Nucleo Operativo
Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza, all'esito della quale è stato accertato che la Parte_5 è stata costituita in maniera del tutto fittizia, con totale assenza di una "soglia minima di imprenditorialità” e di struttura aziendale, non solo nel senso di organizzazione da parte dell'imprenditore dei "fattori produttivi" ma nella totale mancanza di essi: capitali, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro. E' emerso altresì che la società
RE ha effettuato i versamenti contributivi dovuti all' CP_1 esclusivamente utilizzando compensazioni con “crediti” vantati nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti (cfr processo verbale di constatazione del 22.09.2021 depositato dall' CP_1).
Di qui un accertamento complessivo sul territorio nazionale mirato alla individuazione delle società "distaccatarie" connesse alla citata RE, tra cui è emersa sia la [...]
(incorporata poi per fusione dalla prima dalParte_1 che la Controparte_2
28.12.2022).
-nel periodo di cui si discorre La società" Parte_1
07.03.2017 - 09.09.2019 ha esercitato la propria attività economica attraverso
-
l'assunzione diretta di personale dipendente e mediante la stipula di contratti temporanei di distacco con la richiamata RE a far data dal 03/03/2017. Analogamente è accaduto per la società Controparte_2
In sede di accertamento ispettivo la società opponente ha esibito un precedente verbale ispettivo del ITL di Salerno del 28/02/2018 n. SA0000/2018-386-01, con il quale detto ITL,
a seguito di "esposto denuncia della segreteria nazionale del sindacato Conftrasporto, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”, procedeva ad un accesso ispettivo presso la sede della Pt 1 in data 05/10/2017 "finalizzati, tra l'altro, all'accertamento della corretta osservanza della vigente normativa in materia di somministrazione e distacco di personale". Detta ITL rilevava, per il periodo oggetto dell'accertamento dal 01/01/2017 al 31/10/2017, l'occupazione da parte della Pt_1 di personale distaccato dalla citata concludendo "che tali distacchi non siano conformi a quanto previsto Parte_5
dalla citata norma di legge, trattandosi in realtà di una mera utilizzazione di manodopera" ed irrogando le relative sanzioni amministrative. Analogo verbale, n. SA0000/2018-389-01 del 28/02/2018 dell'ITL di Salerno è stato esibito dalla Controparte_2 Con tale verbale, la ITL rilevava, per il periodo oggetto dell'accertamento dal 01/01/2017 al 31/10/2017,
l'occupazione da parte della CP_2 i personale distaccato dalla citata Parte_5
[...] concludendo "che tali distacchi non siano conformi a quanto previsto dalla citata norma di legge, trattandosi in realtà di una mera utilizzazione di manodopera" ed irrogando le relative sanzioni amministrative.
Dalla documentazione acquisita dagli ispettori è dunque emerso che la Parte_5
[...] è stata costituita in maniera del tutto fittizia, essendovi la totale assenza di una
"soglia minima di imprenditorialità" e di struttura aziendale, non solo nel senso di organizzazione da parte dell'imprenditore dei “fattori produttivi" ma nella totale mancanza di essi: capitali, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro. Acquisite le dichiarazioni di alcuni dei lavoratori distaccati presso la Parte_1 e presso la
Controparte_2 è emerso che gli stessi hanno lavorato alle dirette dipendenze delle società distaccatarie in esame - da cui sono stati assunti e successivamente organizzata la propria attività lavorativa e non hanno mai conosciuto persone responsabili della
-
Cooperativa.
Gli ispettori hanno dunque rilevato che i rapporti comunicati al Centro per l'Impiego da parte della sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite Controparte_3
compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA
e che tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico alla RE ma di fatto utilizzato dalla Parte_1 e,
quanto al secondo verbale, dalla Tra.Ser. Log. S.r.l. Hanno accertato che sia la Pt_1 che la Tra.Ser. Log. Pt_1 in veste di “distaccatarie", hanno utilizzato, come effettivo datore di lavoro, le prestazioni lavorative dei dipendenti che sono stati solo formalmente distaccati presso le stesse al solo scopo di ottenere il risultato di un minor costo di gestione.
Di qui l'accertata illegittimità dei rapporti di lavoro “distaccati" in assenza dei presupposti di legge individuati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto distaccante in quanto risultato del tutto fittizio e, dunque, la configurabilità di una somministrazione illecita di personale tra la pseudo distaccante Controparte_3 e la pseudo distaccataria Parte_1 e Controparte_2 (poi incorporata nella Parte_1
Pertanto, con i verbali in esame si è provveduto a contestare al trasgressore e all'obbligato in solido la sanzione amministrativa prevista per la fattispecie illecita considerata e si è proceduto al recupero della intera contribuzione evasa nei confronti dell' CP_1 per tutta la durata dei distacchi intercorsi con la cooperativa RE.
CP Ebbene, la pretesa creditoria dell' risulta fondata alla luce delle univoche risultanze dell'indagine ispettiva, che inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza di un legittimo distacco, e non sono state inficiate o, comunque, adeguatamente contrastate dalla parte opponente.
Rileva evidenziare che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr Cass. Sez. L., sent. n. 7517 del 15/5/2015).
Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative costituisce invero espressione tipica dei poteri direttivi dell'imprenditore e postula, quindi, come unici requisiti indefettibili: l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario e la temporaneità del distacco, intesa non come brevità ma come non definitività e che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (tra le tante, Cass. Sez. L., sent. n. 23933 del
25/11/2010). In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie", così Cass. Sez. L., ord. n. 18959 del
11/9/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23933 del 25/11/2010). E' stato altresì affermato che la pretesa di ravvisare la sussistenza dell'interesse della distaccante in una ragione di carattere economico è destituita di giuridico fondamento ove si osservi che una cosa è l'interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante
(connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione. Pertanto, il mero interesse economico, in quanto svincolato dal permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, non può rendere legittimo il distacco, concretizzandosi in una somministrazione di manodopera da soggetto non autorizzato dietro corrispettivo.
L'art 30 D.lgs. 276/03 prevede:
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 [...]”.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, dalla disamina del contratto di "distacco temporaneo" sottoscritto tra l'odierna opponente e la più volte richiamata Travelvole società cooperativa, emerge un richiamo a "comuni interessi produttivi" tra le due società per il raggiungimento degli “stessi obiettivi” e per l'accrescimento del “bacino di aziende alle quali fornire i proprio servizio" e si richiama la “necessità" della Società "distaccataria" di disporre di dipendenti con mansioni di autista con esperienza in quanto non “disponibili sul mercato"
e alla disponibilità di detto personale da parte della "distaccante".
Ebbene, risulta evidente la insussistenza del primo requisito di legittimità del distacco, ossia l'interesse del distaccante dal momento che la cooperativa RE non ha avuto, come verificato da parte del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, una propria struttura aziendale intesa come organizzazione di persone e di beni economici organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa. Le sedi legali dalla medesima dichiarate sono risultate "fittizie”, essendo mere domiciliazioni all'interno di locali vuoti e/o in disuso. La legale rappresentante, sentita dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato di non essersi mai occupata dei fatti aziendali e di essere stata contattata da alcuni soggetti che le avevano offerto “attraverso raggiri” un piccolo compenso in cambio della firma di alcuni atti.
Pertanto, non sussistono i "comuni interessi produttivi" ed il raggiungimento degli "stessi obiettivi" e l'accrescimento del “bacino di aziende alle quali fornire i propri servizi" di cui si parla nel contratto di distacco.
Per quanto riguarda il requisito legato alla "temporaneità” del distacco è stato accertato, sono stati esaminando le dichiarazioni di assunzioni, che tutti i dipendenti della Parte_5 distaccati per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori distaccati presso la Parte_1 e presso la Tra. Ser. Log. S.r.l. è emerso inoltre che questi non hanno mai avuto alcun contatto né conoscenza diretta della società distaccante risultando l'intero Parte_5 '
rapporto di lavoro costituito e diretto personalmente dalle società distaccatarie con l'impiego dei mezzi messi a loro disposizione dalle stesse (cfr dichiarazioni in atti di Tes_1
[...] , Parte_6 Parte_7 Il teste Testimone_1 ha confermato nel presente giudizio quanto dichiarato agli ispettori, dichiarando che nell'anno 2018, per circa sei mesi, era stato dipendente della cooperativa TREVALVOLE, ma precisando che era stato assunto da Pt_1 , avendo parlato direttamente con lui per l'assunzione come autista (ricevendo da questi direttive), non avendo mai conosciuto nessuno della RE. Ha aggiunto poi di essere stato successivamente assunto direttamente dall'opponente.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese agli ispettori dal personale assunto dalla CP_2
[...] ( Parte_7 ) i quali hanno parimenti rappresentato unaParte_6 medesima modalità di organizzazione del proprio lavoro in quanto entrambi hanno dichiarato di aver fatto il colloquio di lavoro con la CP_2 presso la sede della detta società che ha chiesto loro di firmare il contratto con la Travelvole, con la quale non hanno avuto mai alcun contatto.
Dalla documentazione in atti risulta dunque che la RE, in veste di “distaccante”, ha assunto personale per poi contestualmente distaccarlo, sin dalla data di assunzione, ad altre aziende, conseguendo dunque il corrispettivo per la somministrazione di lavoro avendo solo formalmente in carico del personale dipendente che, di fatto, è stato utilizzato da terzi.
Ordunque, alla stregua delle suesposte considerazioni, può ritenersi mancata nel caso di specie la prova di uno specifico e concreto interesse della distaccante società cooperativa
Parte_1 e dei RE rispetto al distacco dei venti autisti presso la quindici autisti presso la Controparte_2 oltre a quello della temporaneità del distacco, sicchè deve ritenersi che l'operazione di distacco non fosse legittima. Conclusione, questa, non validamente e specificamente contrastata da parte opponente – nemmeno alla prima udienza , per come sopra evidenziato.
Pertanto, posto che l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo (cfr ex plurimis Cass. n. 20/2016), una volta acclarato che la prestazione di lavoro è stata resa in favore dell'utilizzatore (pseudo distaccatario) che si configura quale datore di lavoro di fatto, le obbligazioni contributive gravano per l'intero su quest'ultimo.
Di qui la fondatezza dell'addebito alla società opponente della contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa, per il periodo di paga dal 01/03/2017 al 31/07/2019, essendo emerso, dalla verifica da parte della Guardia di Finanza non si tratta dunque, come dedotto dalla parte opponente, di un
-
CP "mero "assunto dei funzionari - che la RE, con sedi legali dichiarate tutte "fittizie”,
nell'ambito di un “preciso disegno fraudolento" aveva effettuato versamenti contributivi dovuti all' CP_1 utilizzando esclusivamente compensazioni con crediti vantati nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti.
In subordine, la società opponente ha eccepito l'erronea applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000 sull'assunto dell'assenza di qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la distaccante, essendo venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla
RE solo con la notifica del verbale. Ha evidenziato inoltre che, ove la Parte_3 CP avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi all' 'alcuna somma a titolo di
"contribuzione-evasione/omissione-interessi" avrebbe potuto essere richiesta alla Pt_1
[...] neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo.
L'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000 prevede: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento di contributi o premi dovuti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti:
a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a)
e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b)
[...]".
Occorre a tal punto richiamare i principi espressi dalla recente sentenza della Corte regolatrice (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, n.29272), nella quale vengono individuati in maniera chiara e precisa i tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8.
La Suprema Corte ha ricordato, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all'applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nella L. 29 febbraio
1988, n. 48, art. 4 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo
nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero.
Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla Legge finanziaria n. 662 del 1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 217-
224 si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese decotte soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la L. n. 48 del 1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 ss., si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%.
L'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione, confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connesso alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero.
La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lett. b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
Con la sentenza n. 4808 del 2005, le Sezioni Unite della Cassazione (seguite da Cass. n.
16423 del 2005; n. 17841 del 2005; n. 9126 del 2007) affermarono che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
217, lett. b) che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dalla L. n. 449 del 1997, art. 59) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss.
(configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore".
Con l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) l'omissione contributiva viene delineata nel "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi "connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". Per l'omissione, la sanzione civile su base annua sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile sarà pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. A ciò si aggiunge, se non interviene il pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.).
La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento
"qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa", applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione.
Con la sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011 si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali.
La sentenza ha affrontato la questione della formulazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che "il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non "potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele,
l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni". Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett.
b), la sentenza in commento ha precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In definitiva, "l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
L'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.
L'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, onere che non può tuttavia ritenersi assolto in ragione della corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (Cass. Lav., 27.12.2011, n. 28966; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav.,
01.03.2017, n. 5281). Occorre infine richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte formatasi in relazione alla adozione di schemi negoziali finalizzati a mascherare la reale consistenza dei rapporti di lavoro subordinato – applicabile anche alla fattispecie di cui si discorre per identità di ratio - secondo cui l'illegittima stipulazione di contratti a progetto benchè regolarmente denunciati e registrati, ed ancor di più la somministrazione illecita di personale attraverso l'apporto di pseudo volontari o la conclusione di contratti di appalto illeciti concretizzano appunto l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di " omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, in quanto implicano occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fanno presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarli allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr Cass. 6405/2017; Cass. 184/2019; Cass.
270/2019); sicchè grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta da parte del datore di lavoro solo apparente;
in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto in tal senso dal momento che la configurazione del distacco è rimasta smentita dal compendio probatorio in atti. Pertanto, a Contr nulla rileva la dedotta estraneità agli illeciti contestati dalla e la mancata contezza delle modalità di pagamento utilizzate dalla Controparte_3 per il versamento dei contributi previdenziali dal momento che l'odierna opponente è tenuta oggi al pagamento dei contributi non versati dalla distaccante in quanto è stato accertato un distacco non lecito.
Ritiene lo scrivente che la stipulazione di un contratto di distacco privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. L'occultamento del rapporto di lavoro è da ravvisarsi proprio nella denuncia, a fini contributivi, di una situazione lavorativa difforme da quella effettivamente sussistente (ovvero nell'omissione di detta denuncia).
E nel caso in esame, come visto, è stato accertato che l'odierna opponente ha fatto ricorso all'istituto del distacco in assenza dei presupposti di legge ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori della RE di cui ha utilizzato direttamente le prestazioni dopo averli personalmente assunti. Né può sottacersi (così come già rilevato da Cass. Sez. Unite 4808/2005) che una interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche previste dalla legge, aggraverebbe la posizione dell' T_ , imponendogli una incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati.
Nel caso di specie, dunque, parte attrice non ha omesso il versamento di contributi CP CP regolarmente dichiarati all' (come nel caso del datore di lavoro che presenta all' ¡
Mod. DM/10, ma ne omette il pagamento), bensì non ha proprio dichiarato all' CP_1 i lavoratori che risultavano solo formalmente distaccati presso di sè, il che fa presumere, fino a prova contraria, la volontà dell'assicurato di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell'istituto previdenziale, a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che non avesse contezza dell'irregolare pagamento dei contributi da parte della società "distaccante".
Pertanto, ricorrono, ad avviso del giudicante, gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388 con l'applicazione, stante la gravità del comportamento accertato, del massimo edittale della sanzione civile (60%).
Né ricorre nella fattispecie che ci occupa la condizione legittimante, anche in caso di evasione contributiva, l'irrogazione di una sanzione analoga a quella prevista per l'omissione contributiva, ai sensi del richiamato secondo alinea della lett. b) del cit. art. 118, ossia in presenza di una "denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi".
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando fondata la pretesa creditoria di cui ai verbali di accertamento in esame, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
6.115,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448/2023 reg.gen.sez.lavoro cui è riunita la causa iscritta al n.
1543/2023 e vertente
TRA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to GIULIANO EDMONDO, giusta procura in atti
Ricorrente
L UE
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dagli avv. ti MARITATO ELIO
e RE SA, giusta procura in atti
Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.03.2023 il ricorrente in epigrafe indicato agiva per l'accertamento negativo del credito riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006900/DDL del 24.01.2023 - Prot. CP_1 7010.27/01/2023.0036046, notificato tramite p.e.c. in data 27.01.2023, a mezzo del quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, dopo aver contestato al quale Parte_2 '
responsabile aziendale ed alla Parte_1 quale responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.11.2017 al 31.07.2019, n. 20 lavoratori distaccati dalla società cooperativa RE, attualmente in liquidazione, con sede in Formello (RM) alla via Santa Cornelia n. 9, per complessive 2167 giornate di effettivo impiego, comminavano la sanzione amministrativa (confluita nella notificazione di illecito amministrativo ex art. 14 L. 689/81) ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis D.lgs. n. 276/2003 ed art. 1 commi 1 e 6 D.lgs. n. 8/2016, nel massimo edittale di € 50.000,00 e richiedevano, per il periodo 03/2017-07/2019, il complessivo importo di € 168.622,76, di cui: € 100.867,51 a titolo di contributi concernenti i rapporti di lavoro degli anzidetti lavoratori distaccati non corrisposti dalla RE;
€ 60.520,47 a titolo di sanzioni per contestata condotta evasiva ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000; oltre interessi di mora per € 7.234,78.
Eccepiva: la parziale prescrizione dei crediti per il periodo dal 03/2017 al 01/2018; la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società RE, dunque, anche dei CP riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell' CP_1 ad accertare i contributi de quibus;
in subordine, la illegittimità delle sanzioni inflitte a titolo di evasione e non quale omissione contributiva, mancando qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la società distaccante, essendo essa venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla RE solo con la notifica del verbale. Evidenziava che,
.CP ove la Parte_3 avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi all' alcuna '
somma a titolo di "contribuzione-evasione/omissione-interessi" avrebbe potuto essere richiesta alla Parte_1 neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo. Contestava altresì "ove di necessità", la deduzione dei verbalizzanti riguardo la circostanza che i rapporti di lavoro distaccati sarebbero stati in realtà negoziati e costituiti direttamente dalla Pt_1
[...] non essendo a conoscenza nemmeno delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Per i suesposti motivi, la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti ex art. 3 legge 335/95, in uno ad agi ed accessori, per il periodo 03/2017-01/2018 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del pedissequo credito ex adverso preteso;
2. Accertata l'insussistenza degli addebiti formulati nel verbale di accertamento impugnato e comunque difettando l'obbligo contributivo in capo alla Pt_1
[...] per i superiori e gradati motivi di cui al capo 2) della parte narrativa, dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale in uno alle somme aggiuntive rivendicate;
3. In subordine, accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora di cui al verbale di accertamento, non risultando imputabile alla società ricorrente una condotta evasiva ma, al più, omissiva;
per l'effetto, rideterminare nel minimo edittale le anzidette sanzioni ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera a) L. 388/2000, CP mandando all per la riquantificazione delle stesse e degli interessi di mora da richiedere in ipotesi in pagamento alla società ricorrente;
4. In via di ulteriore subordine e salvo gravame laddove dovesse essere accertata la condotta evasiva in capo alla [...]
- Parte_1 rimodulare ad ogni modo la sanzione inflitta nella misura di cui alla seconda alinea della lett. b) art. cit, ovvero – in via di estremo subordine – nella misura del
-
minimo edittale della sanzione;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite".
CP 'insistendo per il rigetto del Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva |
ricorso perché infondato con vittoria di spese. Parte_1Con distinto ricorso depositato in data 14.03.2023 la incorporante per fusione dal 28.12.2022 la società Controparte_2 agiva in giudizio per l'accertamento negativo del credito di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022006902/DDL del 27.01.2023 Prot. inf. DPR 445/2000 CP_1
7010.02/02/2023.0042492, notificato tramite p.e.c. alla Controparte_2 in data
02.02.2023, a mezzo del quale, all'interno del medesimo accertamento, i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, dopo aver contestato alla Sig.ra quale responsabile aziendale ed alla CP_2 quale Parte_4
responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.11.2017 al 31.07.2019, n. 15 lavoratori (autisti) distaccati dalla società cooperativa RE per complessive 1661 giornate di effettivo impiego, comminavano la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 5-bis D.lgs. n. 276/2003 ed art. 1 commi 1 e 6 D.lgs. n. 8/2016, nel massimo edittale di € 50.000,00 e richiedevano alla Controparte_2 con unita diffida ad adempiere, per il periodo 03/2017-07/2019, il complessivo importo di € 137.139,37, di cui:
€ 82.226,03 a titolo di contributi concernenti i rapporti di lavoro degli anzidetti lavoratori distaccati (a dire dei verbalizzanti) non corrisposti dalla RE;
€ 49.335,59 a titolo di sanzioni per contestata condotta evasiva ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000; oltre interessi di mora per € 5.577,75. Eccepiva: la parziale prescrizione dei crediti per il periodo dal 03/2017 al 01/2018; la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società RE, dunque, anche dei riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell' CP_1 ad accertare i contributi de quibus;
in subordine, la illegittimità delle sanzioni inflitte a titolo di evasione e non quale omissione contributiva, mancando qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la distaccante, essendo venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla RE solo con la notifica del verbale.
Evidenziava che, ove la Parte_3 avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi
.CP all , alcuna somma a titolo di “contribuzione-evasione/omissione-interessi" avrebbe potuto essere richiesta alla Parte_1 neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo. Contestava altresì “ove di necessità”, la deduzione dei verbalizzanti riguardo la circostanza che i rapporti di lavoro distaccati sarebbero stati in realtà negoziati e costituiti direttamente dalla Parte_1 non essendo a conoscenza nemmeno delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Per i suesposti motivi, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "1. In via preliminare, disporre la riunione della presente controversia, ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., al giudizio recante R.g.l. n. 1448/2023 già pendente dinanzi all'intestato Tribunale e fissato per trattazione al 19.01.2024; 2.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti ex art. 3 legge 335/95, in uno ad agi ed accessori, per il periodo 03/2017-01/2018 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del pedissequo credito ex adverso preteso;
3. Accertata l'insussistenza degli addebiti formulati nel verbale di accertamento impugnato e comunque difettando l'obbligo contributivo in capo alla Parte_1 per i superiori e gradati motivi di cui al capo 2) della parte narrativa, dichiarare infondata la pretesa contributiva dell'Ente previdenziale in uno alle somme aggiuntive rivendicate;
4. In subordine, accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora di cui al verbale di accertamento, non risultando imputabile alla società ricorrente una condotta evasiva ma, al più, omissiva;
per l'effetto, rideterminare nel minimo edittale le anzidette sanzioni ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera
CP a) L. 388/2000, mandando all per la riquantificazione delle stesse e degli interessi di
-
mora da richiedere in ipotesi in pagamento alla società ricorrente;
5. In via di ulteriore subordine - e salvo gravame - laddove dovesse essere accertata la condotta evasiva in capo alla rimodulare ad ogni modo la sanzione inflitta nella Parte_1
misura di cui alla seconda alinea della lett. b) art. cit, ovvero - in via di estremo subordine - nella misura del minimo edittale della sanzione;
6. Con vittoria di spese e competenze di lite".
CP 'insistendo per il rigetto del Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva |
ricorso perché infondato con vittoria delle spese processuali.
Disposta la riunione dei giudizi per evidente connessione, al termine dell'istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la pretesa contributiva di cui si discorre scaturisce da due verbali: il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022006900/DDL del 24.01.2023 Prot. inf. DPR 445/2000 CP_1
7010.27/01/2023.0036046, notificato tramite p.e.c. in data 27.01.2023, a mezzo del quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, contestavano alla [...] di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 07.03.2017 al Parte_1
31.07.2019, n. 20 lavoratori distaccati dalla società cooperativa RE, attualmente in liquidazione, con sede in Formello (RM) alla via Santa Cornelia n. 9, per complessive 2167 giornate di effettivo impiego, addebitando la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa per il periodo in esame, oltre le sanzioni per evasione contributiva;
il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006902/DDL del 27.01.2023 - Prot. inf. DPR 445/2000
CP 1 7010.02/02/2023.0042492, notificato tramite p.e.c. alla Controparte_2 incorporata poi nella
- in data 02.02.2023, a mezzo del quale Parte_1
i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di Roma, dopo aver contestato alla
Sig.ra quale responsabile aziendale ed alla CP_2 quale Parte_4 '
responsabile in solido, di aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 10.03.2017 al
31.07.2019, n. 15 lavoratori (autisti) distaccati dalla società cooperativa RE per complessive 1661 giornate di effettivo impiego, addebitavano la contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa per il periodo in esame, oltre alle somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/ 2000.
Entrambi i verbali invero si sono inseriti in un complesso di accertamenti disposti nei confronti della finalizzati alla individuazione di Controparte_3 "
rapporti di lavoro irregolari ed alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Tale società è stata oggetto di verifica anche da parte del Nucleo Operativo
Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza, all'esito della quale si è accertato che la cooperativa è stata costituita in maniera del tutto fittizia, in assenza di una soglia minima di imprenditorialità, ed ha effettuato i versamenti all' CP_1 esclusivamente utilizzando compensazioni con “crediti” vantati nei confronti della P.A. rivelatesi inesistenti.
Ciò detto, come evidenziato, la parte opponente ha in primo luogo eccepito la parziale prescrizione dei crediti.
L'eccezione è infondata dal momento che la prescrizione non risulta decorsa tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dai verbali di accertamento notificati rispettivamente in data
27.01.2023 e 02.02.2023 e dei periodi di sospensione Covid.
A ben vedere, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta sospeso più volte,
e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"; -l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo";
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che
"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL 183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n. 18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa in cui si discorre dei contributi dal mese di marzo 2017, tenuto conto che il datore di lavoro è tenuto a provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore dipendente, al momento della notifica in data 27.01.2023 e
02.02.2023 degli atti interruttivi costituiti dai verbali di cui si discorre, la prescrizione non risulta maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di sospensione (corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal 16.04.2017 scadeva in data 10.10.2023 e risulta utilmente interrotto con la notifica dei richiamati verbali.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
La parte opponente ha eccepito poi la infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata contezza dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società RE, dunque, anche dei riscontri suffraganti l'assunto dei funzionari in ordine al pagamento dei contributi previdenziali da parte della detta società distaccante mediante crediti vantati nei confronti della P.A. frutto a loro volta di compensazioni tra somme dovute a titolo di imposta ed infedeli dichiarazioni IVA;
l'assenza di legittimazione dell' CP_1 ad accertare i contributi de quibus. Ha contestato altresì “occorrendo ed ove di necessità" la deduzione dei verbalizzanti relativa alla negoziazione e costituzione dei rapporti di lavoro distaccati direttamente dalla Parte_1
.CP
Ebbene, in primo luogo, rileva rammentare la piena legittimazione passiva dell' a recuperare i contributi omessi - in quanto effettuati utilizzando compensazioni con crediti vantanti nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti - da parte della società distaccante nei confronti della società distaccataria nel caso di accertata illiceità del distacco, a nulla rilevando poi che non vi siano azioni giudiziali costitutive del rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_1 proposte dai lavoratori illegittimamente distaccati.
Ciò detto, giova preliminarmente precisare che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr ex plurimis Sez. L-, Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024). Ed invero, il giudizio non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' CP_1, ma sul merito della pretesa contributiva e lo scrutinio del giudice non può che tener conto di tutti gli argomenti addotti a sostegno della domanda. Né riveste portata vincolante la prospettazione prescelta nel verbale ispettivo, tanto più che come visto gli elementi desumibili da tale verbale sono liberamente apprezzati dal giudice, allorchè esulino dal perimetro della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. Pertanto, è il giudizio che plasma il tema del decidere, alla luce delle allegazioni, delle difese tempestivamente svolte dagli enti e delle mirate repliche a queste ultime (cfr in tal senso Cass. 26706/2023; Cass.
33833/2023).
Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550), "l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale".
Rileva ancora evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a verbale di CP accertamento -, ha sancito espressamente che in tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
.CP l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe all'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr ex plurimis Cass.
22862/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012; Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2020, n.26274).
Va poi in proposito, osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza (Cass.
23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass. 22.2.2005 n. 3525; Cass.
20.3.07 n. 6565) i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro possono assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- i verbali fanno piena prova - fino a querela di falso - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale”, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (così Cass.
24.11.2017, n. 28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass.
5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18; Cass. 23252/2024). Ebbene, come ricordato, i verbali di cui si discorre si inseriscono in un complesso di accertamenti disposti dalla Direzione Centrale Entrate nei confronti della [...]
Controparte_3 finalizzati all'individuazione dei rapporti di lavoro irregolari e alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali. Nel corso dell'attività di accertamento svolta ed in particolare dalla consultazione delle comunicazioni UniLav effettuate dalla detta società, è emerso che tutti i dipendenti della Cooperativa, per la quasi totalità con mansioni di autista, già a decorrere dalla data di "assunzione" venivano
"distaccati" presso altre aziende. La Parte_5 è stata oggetto altresì di verifica da parte del Nucleo Operativo
Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza, all'esito della quale è stato accertato che la Parte_5 è stata costituita in maniera del tutto fittizia, con totale assenza di una "soglia minima di imprenditorialità” e di struttura aziendale, non solo nel senso di organizzazione da parte dell'imprenditore dei "fattori produttivi" ma nella totale mancanza di essi: capitali, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro. E' emerso altresì che la società
RE ha effettuato i versamenti contributivi dovuti all' CP_1 esclusivamente utilizzando compensazioni con “crediti” vantati nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti (cfr processo verbale di constatazione del 22.09.2021 depositato dall' CP_1).
Di qui un accertamento complessivo sul territorio nazionale mirato alla individuazione delle società "distaccatarie" connesse alla citata RE, tra cui è emersa sia la [...]
(incorporata poi per fusione dalla prima dalParte_1 che la Controparte_2
28.12.2022).
-nel periodo di cui si discorre La società" Parte_1
07.03.2017 - 09.09.2019 ha esercitato la propria attività economica attraverso
-
l'assunzione diretta di personale dipendente e mediante la stipula di contratti temporanei di distacco con la richiamata RE a far data dal 03/03/2017. Analogamente è accaduto per la società Controparte_2
In sede di accertamento ispettivo la società opponente ha esibito un precedente verbale ispettivo del ITL di Salerno del 28/02/2018 n. SA0000/2018-386-01, con il quale detto ITL,
a seguito di "esposto denuncia della segreteria nazionale del sindacato Conftrasporto, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”, procedeva ad un accesso ispettivo presso la sede della Pt 1 in data 05/10/2017 "finalizzati, tra l'altro, all'accertamento della corretta osservanza della vigente normativa in materia di somministrazione e distacco di personale". Detta ITL rilevava, per il periodo oggetto dell'accertamento dal 01/01/2017 al 31/10/2017, l'occupazione da parte della Pt_1 di personale distaccato dalla citata concludendo "che tali distacchi non siano conformi a quanto previsto Parte_5
dalla citata norma di legge, trattandosi in realtà di una mera utilizzazione di manodopera" ed irrogando le relative sanzioni amministrative. Analogo verbale, n. SA0000/2018-389-01 del 28/02/2018 dell'ITL di Salerno è stato esibito dalla Controparte_2 Con tale verbale, la ITL rilevava, per il periodo oggetto dell'accertamento dal 01/01/2017 al 31/10/2017,
l'occupazione da parte della CP_2 i personale distaccato dalla citata Parte_5
[...] concludendo "che tali distacchi non siano conformi a quanto previsto dalla citata norma di legge, trattandosi in realtà di una mera utilizzazione di manodopera" ed irrogando le relative sanzioni amministrative.
Dalla documentazione acquisita dagli ispettori è dunque emerso che la Parte_5
[...] è stata costituita in maniera del tutto fittizia, essendovi la totale assenza di una
"soglia minima di imprenditorialità" e di struttura aziendale, non solo nel senso di organizzazione da parte dell'imprenditore dei “fattori produttivi" ma nella totale mancanza di essi: capitali, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro. Acquisite le dichiarazioni di alcuni dei lavoratori distaccati presso la Parte_1 e presso la
Controparte_2 è emerso che gli stessi hanno lavorato alle dirette dipendenze delle società distaccatarie in esame - da cui sono stati assunti e successivamente organizzata la propria attività lavorativa e non hanno mai conosciuto persone responsabili della
-
Cooperativa.
Gli ispettori hanno dunque rilevato che i rapporti comunicati al Centro per l'Impiego da parte della sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite Controparte_3
compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA
e che tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico alla RE ma di fatto utilizzato dalla Parte_1 e,
quanto al secondo verbale, dalla Tra.Ser. Log. S.r.l. Hanno accertato che sia la Pt_1 che la Tra.Ser. Log. Pt_1 in veste di “distaccatarie", hanno utilizzato, come effettivo datore di lavoro, le prestazioni lavorative dei dipendenti che sono stati solo formalmente distaccati presso le stesse al solo scopo di ottenere il risultato di un minor costo di gestione.
Di qui l'accertata illegittimità dei rapporti di lavoro “distaccati" in assenza dei presupposti di legge individuati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto distaccante in quanto risultato del tutto fittizio e, dunque, la configurabilità di una somministrazione illecita di personale tra la pseudo distaccante Controparte_3 e la pseudo distaccataria Parte_1 e Controparte_2 (poi incorporata nella Parte_1
Pertanto, con i verbali in esame si è provveduto a contestare al trasgressore e all'obbligato in solido la sanzione amministrativa prevista per la fattispecie illecita considerata e si è proceduto al recupero della intera contribuzione evasa nei confronti dell' CP_1 per tutta la durata dei distacchi intercorsi con la cooperativa RE.
CP Ebbene, la pretesa creditoria dell' risulta fondata alla luce delle univoche risultanze dell'indagine ispettiva, che inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza di un legittimo distacco, e non sono state inficiate o, comunque, adeguatamente contrastate dalla parte opponente.
Rileva evidenziare che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr Cass. Sez. L., sent. n. 7517 del 15/5/2015).
Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative costituisce invero espressione tipica dei poteri direttivi dell'imprenditore e postula, quindi, come unici requisiti indefettibili: l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario e la temporaneità del distacco, intesa non come brevità ma come non definitività e che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (tra le tante, Cass. Sez. L., sent. n. 23933 del
25/11/2010). In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie", così Cass. Sez. L., ord. n. 18959 del
11/9/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23933 del 25/11/2010). E' stato altresì affermato che la pretesa di ravvisare la sussistenza dell'interesse della distaccante in una ragione di carattere economico è destituita di giuridico fondamento ove si osservi che una cosa è l'interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante
(connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione. Pertanto, il mero interesse economico, in quanto svincolato dal permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, non può rendere legittimo il distacco, concretizzandosi in una somministrazione di manodopera da soggetto non autorizzato dietro corrispettivo.
L'art 30 D.lgs. 276/03 prevede:
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 [...]”.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, dalla disamina del contratto di "distacco temporaneo" sottoscritto tra l'odierna opponente e la più volte richiamata Travelvole società cooperativa, emerge un richiamo a "comuni interessi produttivi" tra le due società per il raggiungimento degli “stessi obiettivi” e per l'accrescimento del “bacino di aziende alle quali fornire i proprio servizio" e si richiama la “necessità" della Società "distaccataria" di disporre di dipendenti con mansioni di autista con esperienza in quanto non “disponibili sul mercato"
e alla disponibilità di detto personale da parte della "distaccante".
Ebbene, risulta evidente la insussistenza del primo requisito di legittimità del distacco, ossia l'interesse del distaccante dal momento che la cooperativa RE non ha avuto, come verificato da parte del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, una propria struttura aziendale intesa come organizzazione di persone e di beni economici organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa. Le sedi legali dalla medesima dichiarate sono risultate "fittizie”, essendo mere domiciliazioni all'interno di locali vuoti e/o in disuso. La legale rappresentante, sentita dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato di non essersi mai occupata dei fatti aziendali e di essere stata contattata da alcuni soggetti che le avevano offerto “attraverso raggiri” un piccolo compenso in cambio della firma di alcuni atti.
Pertanto, non sussistono i "comuni interessi produttivi" ed il raggiungimento degli "stessi obiettivi" e l'accrescimento del “bacino di aziende alle quali fornire i propri servizi" di cui si parla nel contratto di distacco.
Per quanto riguarda il requisito legato alla "temporaneità” del distacco è stato accertato, sono stati esaminando le dichiarazioni di assunzioni, che tutti i dipendenti della Parte_5 distaccati per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori distaccati presso la Parte_1 e presso la Tra. Ser. Log. S.r.l. è emerso inoltre che questi non hanno mai avuto alcun contatto né conoscenza diretta della società distaccante risultando l'intero Parte_5 '
rapporto di lavoro costituito e diretto personalmente dalle società distaccatarie con l'impiego dei mezzi messi a loro disposizione dalle stesse (cfr dichiarazioni in atti di Tes_1
[...] , Parte_6 Parte_7 Il teste Testimone_1 ha confermato nel presente giudizio quanto dichiarato agli ispettori, dichiarando che nell'anno 2018, per circa sei mesi, era stato dipendente della cooperativa TREVALVOLE, ma precisando che era stato assunto da Pt_1 , avendo parlato direttamente con lui per l'assunzione come autista (ricevendo da questi direttive), non avendo mai conosciuto nessuno della RE. Ha aggiunto poi di essere stato successivamente assunto direttamente dall'opponente.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese agli ispettori dal personale assunto dalla CP_2
[...] ( Parte_7 ) i quali hanno parimenti rappresentato unaParte_6 medesima modalità di organizzazione del proprio lavoro in quanto entrambi hanno dichiarato di aver fatto il colloquio di lavoro con la CP_2 presso la sede della detta società che ha chiesto loro di firmare il contratto con la Travelvole, con la quale non hanno avuto mai alcun contatto.
Dalla documentazione in atti risulta dunque che la RE, in veste di “distaccante”, ha assunto personale per poi contestualmente distaccarlo, sin dalla data di assunzione, ad altre aziende, conseguendo dunque il corrispettivo per la somministrazione di lavoro avendo solo formalmente in carico del personale dipendente che, di fatto, è stato utilizzato da terzi.
Ordunque, alla stregua delle suesposte considerazioni, può ritenersi mancata nel caso di specie la prova di uno specifico e concreto interesse della distaccante società cooperativa
Parte_1 e dei RE rispetto al distacco dei venti autisti presso la quindici autisti presso la Controparte_2 oltre a quello della temporaneità del distacco, sicchè deve ritenersi che l'operazione di distacco non fosse legittima. Conclusione, questa, non validamente e specificamente contrastata da parte opponente – nemmeno alla prima udienza , per come sopra evidenziato.
Pertanto, posto che l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo (cfr ex plurimis Cass. n. 20/2016), una volta acclarato che la prestazione di lavoro è stata resa in favore dell'utilizzatore (pseudo distaccatario) che si configura quale datore di lavoro di fatto, le obbligazioni contributive gravano per l'intero su quest'ultimo.
Di qui la fondatezza dell'addebito alla società opponente della contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni dichiarate con l'invio dei flussi Uniemens trasmessi dalla cooperativa, per il periodo di paga dal 01/03/2017 al 31/07/2019, essendo emerso, dalla verifica da parte della Guardia di Finanza non si tratta dunque, come dedotto dalla parte opponente, di un
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CP "mero "assunto dei funzionari - che la RE, con sedi legali dichiarate tutte "fittizie”,
nell'ambito di un “preciso disegno fraudolento" aveva effettuato versamenti contributivi dovuti all' CP_1 utilizzando esclusivamente compensazioni con crediti vantati nei confronti della P.A. rivelatisi inesistenti.
In subordine, la società opponente ha eccepito l'erronea applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000 sull'assunto dell'assenza di qualsivoglia intento fraudolento, men che meno collusivo con la distaccante, essendo venuta a conoscenza delle condotte contestate come illecite e poste in essere dalla
RE solo con la notifica del verbale. Ha evidenziato inoltre che, ove la Parte_3 CP avesse ritualmente effettuato i versamenti contributivi all' 'alcuna somma a titolo di
"contribuzione-evasione/omissione-interessi" avrebbe potuto essere richiesta alla Pt_1
[...] neanche a fronte dell'illegittimità del distacco de quo.
L'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000 prevede: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento di contributi o premi dovuti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti:
a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a)
e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b)
[...]".
Occorre a tal punto richiamare i principi espressi dalla recente sentenza della Corte regolatrice (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, n.29272), nella quale vengono individuati in maniera chiara e precisa i tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8.
La Suprema Corte ha ricordato, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all'applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nella L. 29 febbraio
1988, n. 48, art. 4 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo
nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero.
Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla Legge finanziaria n. 662 del 1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 217-
224 si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese decotte soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la L. n. 48 del 1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 ss., si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%.
L'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione, confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connesso alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero.
La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lett. b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
Con la sentenza n. 4808 del 2005, le Sezioni Unite della Cassazione (seguite da Cass. n.
16423 del 2005; n. 17841 del 2005; n. 9126 del 2007) affermarono che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
217, lett. b) che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dalla L. n. 449 del 1997, art. 59) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss.
(configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore".
Con l'entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) l'omissione contributiva viene delineata nel "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi "connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". Per l'omissione, la sanzione civile su base annua sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile sarà pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. A ciò si aggiunge, se non interviene il pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.).
La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento
"qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa", applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione.
Con la sentenza della Corte di cassazione n. 28966 del 2011 si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali.
La sentenza ha affrontato la questione della formulazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che "il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo".
Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non "potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele,
l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni". Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett.
b), la sentenza in commento ha precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In definitiva, "l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".
L'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.
L'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, onere che non può tuttavia ritenersi assolto in ragione della corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (Cass. Lav., 27.12.2011, n. 28966; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav.,
01.03.2017, n. 5281). Occorre infine richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte formatasi in relazione alla adozione di schemi negoziali finalizzati a mascherare la reale consistenza dei rapporti di lavoro subordinato – applicabile anche alla fattispecie di cui si discorre per identità di ratio - secondo cui l'illegittima stipulazione di contratti a progetto benchè regolarmente denunciati e registrati, ed ancor di più la somministrazione illecita di personale attraverso l'apporto di pseudo volontari o la conclusione di contratti di appalto illeciti concretizzano appunto l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di " omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, in quanto implicano occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fanno presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarli allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr Cass. 6405/2017; Cass. 184/2019; Cass.
270/2019); sicchè grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta da parte del datore di lavoro solo apparente;
in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Nel caso di specie, nessun elemento è stato addotto in tal senso dal momento che la configurazione del distacco è rimasta smentita dal compendio probatorio in atti. Pertanto, a Contr nulla rileva la dedotta estraneità agli illeciti contestati dalla e la mancata contezza delle modalità di pagamento utilizzate dalla Controparte_3 per il versamento dei contributi previdenziali dal momento che l'odierna opponente è tenuta oggi al pagamento dei contributi non versati dalla distaccante in quanto è stato accertato un distacco non lecito.
Ritiene lo scrivente che la stipulazione di un contratto di distacco privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. L'occultamento del rapporto di lavoro è da ravvisarsi proprio nella denuncia, a fini contributivi, di una situazione lavorativa difforme da quella effettivamente sussistente (ovvero nell'omissione di detta denuncia).
E nel caso in esame, come visto, è stato accertato che l'odierna opponente ha fatto ricorso all'istituto del distacco in assenza dei presupposti di legge ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori della RE di cui ha utilizzato direttamente le prestazioni dopo averli personalmente assunti. Né può sottacersi (così come già rilevato da Cass. Sez. Unite 4808/2005) che una interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche previste dalla legge, aggraverebbe la posizione dell' T_ , imponendogli una incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati.
Nel caso di specie, dunque, parte attrice non ha omesso il versamento di contributi CP CP regolarmente dichiarati all' (come nel caso del datore di lavoro che presenta all' ¡
Mod. DM/10, ma ne omette il pagamento), bensì non ha proprio dichiarato all' CP_1 i lavoratori che risultavano solo formalmente distaccati presso di sè, il che fa presumere, fino a prova contraria, la volontà dell'assicurato di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell'istituto previdenziale, a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che non avesse contezza dell'irregolare pagamento dei contributi da parte della società "distaccante".
Pertanto, ricorrono, ad avviso del giudicante, gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388 con l'applicazione, stante la gravità del comportamento accertato, del massimo edittale della sanzione civile (60%).
Né ricorre nella fattispecie che ci occupa la condizione legittimante, anche in caso di evasione contributiva, l'irrogazione di una sanzione analoga a quella prevista per l'omissione contributiva, ai sensi del richiamato secondo alinea della lett. b) del cit. art. 118, ossia in presenza di una "denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi".
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando fondata la pretesa creditoria di cui ai verbali di accertamento in esame, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
6.115,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino