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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1338/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(CF ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere Delegato (C.F. con Parte_2 C.F._1 sede in Rozzano, via Monte Bianco n. 60/A, rappresentata e assistita dall'Avv. Roberto Maresta, dall'Avv. Beatrice Maria Persico e dall'Avv.
Alessandra Di Guglielmo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino Via Della Misericordia n. 3;
creditore - attore contro
(CF ); Controparte_1 C.F._2
convenuto - condividente esecutato
e
, (CF ) nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 residente a [...] Località Tedeschi n. 59;
convenuto –condividente non esecutato
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Dichiarare lo scioglimento della comunione e quindi disporre la divisione del seguente bene immobile: in Comune di Mappano (TO) –
Pag. 1 a 3 precedentemente Comune di Caselle Torinese – Strada Cuorgné n. 142 piano 1 negozio di una luce sito al piano terra composto da due locali oltre servizio catastalmente individuato come segue: - foglio 7, mappale 181, sub. 25, piano 1 Zona censuaria unica, cat. C/1, classe 3, mq. 44, rendita catastale Euro 561,29 proveniente dal Comune di Caselle Torinese in forza di variazione territoriale del 31 gennaio 2013”;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato dalla società
[...] quale creditore procedente nell'esecuzione promossa a Parte_1 carico di avente ad oggetto, per quel che interessa in Controparte_1 questa sede, la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Mappano (TO), Strada Cuorgné n. 142 piano 1, distinto al N.C.E.U. come foglio 7, mappale 181, sub. 25, cat. C/1, classe 3, mq. 44.
Il giudizio è stato introdotto in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c.; il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza nei confronti della debitrice esecutata e del comproprietario non esecutato e ad iscrivere a ruolo la CP_2 causa di divisione.
La domanda di scioglimento della comunione è stata trascritta in data
29.05.2024 con nota Reg. Gen. 22512/17128.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025.
***
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dal creditore attore sia fondata e meriti accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei condividenti convenuti, i quali non si sono costituiti in giudizio benché ritualmente citati.
Venendo al merito, l'appartenenza formale del bene in capo ai condividendi è provata dalle risultanze documentali acquisite.
Dall'esame della certificazione notarile prodotta in fascicolo, risulta che:
Pag. 2 a 3 1) la quota (pignorata) di ½ di piena proprietà è pervenuta a favore del condebitore esecutato, , per atto di Controparte_1 compravendita del 09.11.2007 ai nn. 152192/26352 trascritto in data 04.11.2007;
2) la quota (non pignorata) di ½ di proprietà è stata trasferita a in forza di atto di compravendita con atto a rogito CP_2
Notaio del 19.10.2012, rep. 5144/948, trascritto in data 22.10.2012;
Passando ad esaminare le modalità di scioglimento della comunione, il compendio immobiliare non è comodamente divisibile in natura, secondo quanto accertato dal perito, e i convenuti, rimanendo contumaci, non hanno avanzato istanza di assegnazione per cui deve farsi luogo alla vendita dell'intero cespite (considerata in giurisprudenza extrema ratio) non potendosi rinvenire altro mezzo, in ragione dell'incomoda divisibilità del bene, per addivenire allo scioglimento della comunione.
Ogni determinazione sulle spese è rimessa all'esito del giudizio, attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1338/2024 R.G., così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra
[...]
e , per la quota di ½ di proprietà CP_2 Controparte_1 ciascuno, sul bene immobile sito nel Comune di Mappano (TO),
Strada Cuorgné n. 142 piano 1, distinto al N.C.E.U. come foglio 7, mappale 181, sub. 25, cat. C/1, classe 3, mq. 44;
b) preso atto della indivisibilità in natura, rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla vendita delegata;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Ivrea, il 22.01.2025
Il giudice
dott.ssa Stefania Frojo.
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1338/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(CF ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere Delegato (C.F. con Parte_2 C.F._1 sede in Rozzano, via Monte Bianco n. 60/A, rappresentata e assistita dall'Avv. Roberto Maresta, dall'Avv. Beatrice Maria Persico e dall'Avv.
Alessandra Di Guglielmo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino Via Della Misericordia n. 3;
creditore - attore contro
(CF ); Controparte_1 C.F._2
convenuto - condividente esecutato
e
, (CF ) nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 residente a [...] Località Tedeschi n. 59;
convenuto –condividente non esecutato
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Dichiarare lo scioglimento della comunione e quindi disporre la divisione del seguente bene immobile: in Comune di Mappano (TO) –
Pag. 1 a 3 precedentemente Comune di Caselle Torinese – Strada Cuorgné n. 142 piano 1 negozio di una luce sito al piano terra composto da due locali oltre servizio catastalmente individuato come segue: - foglio 7, mappale 181, sub. 25, piano 1 Zona censuaria unica, cat. C/1, classe 3, mq. 44, rendita catastale Euro 561,29 proveniente dal Comune di Caselle Torinese in forza di variazione territoriale del 31 gennaio 2013”;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato dalla società
[...] quale creditore procedente nell'esecuzione promossa a Parte_1 carico di avente ad oggetto, per quel che interessa in Controparte_1 questa sede, la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Mappano (TO), Strada Cuorgné n. 142 piano 1, distinto al N.C.E.U. come foglio 7, mappale 181, sub. 25, cat. C/1, classe 3, mq. 44.
Il giudizio è stato introdotto in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c.; il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza nei confronti della debitrice esecutata e del comproprietario non esecutato e ad iscrivere a ruolo la CP_2 causa di divisione.
La domanda di scioglimento della comunione è stata trascritta in data
29.05.2024 con nota Reg. Gen. 22512/17128.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025.
***
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dal creditore attore sia fondata e meriti accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei condividenti convenuti, i quali non si sono costituiti in giudizio benché ritualmente citati.
Venendo al merito, l'appartenenza formale del bene in capo ai condividendi è provata dalle risultanze documentali acquisite.
Dall'esame della certificazione notarile prodotta in fascicolo, risulta che:
Pag. 2 a 3 1) la quota (pignorata) di ½ di piena proprietà è pervenuta a favore del condebitore esecutato, , per atto di Controparte_1 compravendita del 09.11.2007 ai nn. 152192/26352 trascritto in data 04.11.2007;
2) la quota (non pignorata) di ½ di proprietà è stata trasferita a in forza di atto di compravendita con atto a rogito CP_2
Notaio del 19.10.2012, rep. 5144/948, trascritto in data 22.10.2012;
Passando ad esaminare le modalità di scioglimento della comunione, il compendio immobiliare non è comodamente divisibile in natura, secondo quanto accertato dal perito, e i convenuti, rimanendo contumaci, non hanno avanzato istanza di assegnazione per cui deve farsi luogo alla vendita dell'intero cespite (considerata in giurisprudenza extrema ratio) non potendosi rinvenire altro mezzo, in ragione dell'incomoda divisibilità del bene, per addivenire allo scioglimento della comunione.
Ogni determinazione sulle spese è rimessa all'esito del giudizio, attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1338/2024 R.G., così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra
[...]
e , per la quota di ½ di proprietà CP_2 Controparte_1 ciascuno, sul bene immobile sito nel Comune di Mappano (TO),
Strada Cuorgné n. 142 piano 1, distinto al N.C.E.U. come foglio 7, mappale 181, sub. 25, cat. C/1, classe 3, mq. 44;
b) preso atto della indivisibilità in natura, rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla vendita delegata;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Ivrea, il 22.01.2025
Il giudice
dott.ssa Stefania Frojo.
Pag. 3 a 3