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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8020/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8020/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 11:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
_1 Avv. DI VINCENZO VALENTINA pres. Appellato/i
CP_2 Avv. STRANO ANTONINO AVV. CASILLO AGNESE pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8020 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del presidente pro tempore _1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Vincenzo (c.f. - PEC C.F._1
E
. azio. ), ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura della Email_1 Email_2 Email_3
Regione Lazio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Casillo (C.F. - PEC C.F._2
) e dall'avv. Antonino Strano (C.F. – Email_5 C.F._3
PEC ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_6 secondo in Roma, via Aureliana n. 53, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 12/12/2019, la ha _1 convenuto in giudizio la per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_2 pagina 2 di 14 21980/2019, pubblicata in data 15/11/2019, resa per la definizione del giudizio di primo grado R.G. n.
83696/2013, promosso dall'odierna appellata nei confronti dell'amministrazione appellante.
§ 2. — I fatti processuali di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per aver reso _1 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. parziale, non vera ed imprecisa. Parte attrice esponeva di essere creditrice dell'importo di euro 205.454,13 nei confronti di di aver notificato in data CP_3
31.8.2011 alla atto di pignoramento presso terzi;
che con nota SP471 del 5.10.2011 la _1
dichiarava ai sensi dell'art. 547 c.p.c. di non essere debitore della e di non _1 CP_3 detenere somme di pertinenza di questa società; che la era posta in liquidazione in data CP_3
9.8.2011 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 43 del 20.1.2012; che nell'ambito della procedura fallimentare risultava un credito della società fallita nei confronti della _1 di euro 898.053,91; che tale credito era relativo ad un contratto di appalto stipulato in data 6.5.2009 tra la e la con relativo “addendum” del 23.2.2011; che a seguito dei _1 CP_3 successivi stati di avanzamento del contratto di appalto erano emesse regolari fatture;
che, conseguentemente, la dichiarazione del terzo doveva considerarsi imprecisa, lacunosa e mendace e di aver diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. di euro 205.454,13, oltre interessi, di euro
8.365,76 per spese legali e di euro 100.00,00, oltre interessi, per lucro cessante.
Si costituiva la , evidenziando la assenza di responsabilità, atteso che alla data di _1 notifica dell'atto di pignoramento presso terzi non sussisteva alcun credito liquido ed esigibile, ma solo un impegno di spesa per euro 1.995.616,40, e che la “ non chiedeva Controparte_2
l'accertamento dell'obbligo del terzo.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “a) condanna la _1
, in persona del presidente pro-tempore, al pagamento in favore della in persona
[...] Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 211.303,09, oltre interessi legali e rivalutazione dal 5.10.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 211.303,09 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la , in persona del presidente pro-tempore, al pagamento delle spese _1 processuali che si liquidano in euro 5.300,00 per compensi ed euro 1.400,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, e previa sospensione della pagina 3 di 14 sua esecutività, rigettare la domanda proposta dalla società nei confronti della Controparte_2 _1
, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con il favore di spese, competenze ed
[...] onorari dei due gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri riflessi.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
27/3/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: A. preliminarmente, rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dalla in quanto inammissibile e/o _1 comunque palesemente infondata, valutando altresì la condanna della medesima al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c.; B. nel merito, rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, _1 confermare integralmente la sentenza n. 21980/2019, (R.G. n. 83696/2013) resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II civile, in data 11 novembre 2019 e pubblicata il 15 novembre
2019; C. condannare la al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente _1 giudizio d'appello, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”.
§ 6. — All'udienza collegiale dell'1/4/2020, svoltasi mediante scambio di note difensive prodotte sulla istanza proposta ex art. 283 c.p.c. dalla appellante, la Corte d'Appello ha accolto tale richiesta, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con la seguente motivazione: “ritenuto al sommario esame proprio della presente fase che, in relazione al fumus boni iuris dell'istanza cautelare, non appare privo di serio fondamento il motivo sull'erroneità della decisone nella parte in cui è censurata l'affermata responsabilità sul presupposto che era stata resa dichiarazione negativa mentre esisteva un contratto di appalto tra e essendo _1 Parte_1 circostanza riconosciuta dalla stessa sentenza che il debito della per tale causale era nei _1
Cont confronti del di cui era la capogruppo e che al momento della dichiarazione l'impegno Parte_1
Cont di spesa dell'Ente Pubblico era nei confronti del non di parimenti non privo di Parte_1 fondamento è il motivo sulla mancanza di nesso causale tra la dichiarazione negativa e il danno, riconosciuto nell'entità del credito di rispetto all'affermazione che se il terzo avesse Controparte_2 reso una dichiarazione corretta la creditrice avrebbe potuto soddisfare le sue pretese, tenuto conto che alla data fissata per l'udienza dinanzi al G.E. la debitrice era stata dichiarata fallita dal Parte_1
Tribunale di Milano e che pertanto l'esecuzione era improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F. e che alcuna somma avrebbe potuto essere assegnata ed ancora opinabile risulta l'affermazione che la creditrice – che ha scelto di agire ex art. 2043 c.c. e non ex art. 549 c.p.c., altro motivo di contestazione - non avesse elementi per contestare la dichiarazione, posto che dalle note integrative ai bilanci degli anni 2016-18 prodotti in questa fase risulta che era una società partecipata da Parte_1
pagina 4 di 14 cui dunque è da ritenere nota la situazione giuridico-patrimoniale della sua debitrice;
Controparte_2 ritenuto altresì che il periculum in mora è attestato proprio dai bilanci suddetti, in cui non solo risulta che a fronte di un capitale sociale di € 10.000,00 vi sono costanti perdite, l'ultimo bilancio per €
55.421, ma che per ognuno dei tre esercizi l'amministratore segnala che la società si trova nella condizione di cui all'art. 2482 ter c.c., senza che risultino i corrispondenti adempimenti legali, il che rende concreto il pericolo di impossibilità restitutoria, in caso di eventuale accoglimento del gravame, mentre non vi è ragione di escludere dall'inibitoria le spese di lite come ritenuto dall'appellante, concernendo la richiesta in toto l'esecutività della decisione (cfr. conclusioni dell'appello)”.
Disposto, con la predetta ordinanza, il rinvio della causa per la prima comparizione, tenutasi il
16/3/2021 con modalità di trattazione scritta, all'esito la Corte d'Appello ha rinviato il giudizio dapprima per la precisazione delle conclusioni e poi per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti.
§ 7. — L'atto di appello si articola in cinque motivi di impugnazione.
§ 7.1 – Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 547 c.p.c., avendo il Giudice a quo ritenuto, erroneamente, che la dichiarazione di terzo resa dalla nella procedura _1
Part esecutiva a carico della società fosse reticente ed elusiva”, l'impugnante lamenta l'erronea valutazione espressa dal giudice a quo in ordine ai presupposti determinanti la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nel procedimento di esecuzione presso terzi promosso dalla CP_2
[...
Afferma la la correttezza della suddetta dichiarazione resa in qualità di terzo _1 pignorato in quanto: a) alla data della sua effettuazione, esisteva soltanto un impegno di spesa in relazione al contratto a suo tempo stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese, avente Cont l'esecutata quale capofila;
b) il soggetto titolare del contratto di appalto era il medesimo CP_3
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e non già la società esecutata.
Nella sentenza impugnata si legge in proposito quanto segue: “Al momento della dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. intercorreva, come è documentato in atti, un contratto di appalto tra la ed il debitore esecutato ma la ha reso una dichiarazione _1 CP_3 _1 totalmente negativa con la nota SP471 del 5.10.2011. Inoltre al momento della dichiarazione vi era un impegno di spesa della nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese per euro _1
1.995.616,40. Orbene, sotto un primo profilo, la previsione dell'art. 547 c.p.c. nella parte in cui dispone che il terzo debba dichiarare di quali cose o somme del debitore sia in possesso, deve essere intesa in senso ampio, essendo il concetto di possesso richiamato nella sua accezione estensiva, pagina 5 di 14 ricomprendente qualunque situazione nella quale un terzo ha la disponibilità materiale di un bene del debitore, ovvero il debitore goda di una posizione attiva nei confronti del terzo stesso. Dunque, già il fatto di aver taciuto l'esistenza di questo rapporto di appalto, il quale peraltro prevedeva pagamenti successivi in base ai singoli stati di avanzamento, nonché di un rilevante impegno di spesa, rende la dichiarazione del terzo incompleta e lacunosa. Infatti, oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto, appunto, una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione. Tanto è vero che, per ammissione della stessa , in data 24.10.2011, dunque solo diciannove giorni dalla dichiarazione, l'area _1 controllo con nota n. 187233 trasmetteva l'esito positivo del I, II ed ultimo SAL per euro 622.721,20, importo di molto superiore rispetto al credito per cui si procedeva di euro 205.454,13 di cui all'atto di precetto basato sul decreto ingiuntivo di euro 197.879,00. Né osta alla dichiarazione positiva del terzo la non esigibilità del credito per i vari controlli ed accertamenti, esigibilità la quale non è condizione della pignorabilità del credito (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2004, n. 5235; Cass. civ. Sez. III, 04/12/1987,
n. 9027; Tribunale Bologna Sez. IV Ord., 22/04/2008).”.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
In relazione al profilo oggettivo della censura di cui al suddetto motivo di appello, si evidenzia che, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che, al momento della dichiarazione del terzo resa dalla
, non poteva dirsi esistente un credito in favore della società esecutata _1 CP_3
Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., datata 5/10/2011, si legge: “la , allo stato, _1 non è debitore della titolare di codice fiscale e, di conseguenza, non detiene CP_3 P.IVA_3 somme di pertinenza della suddetta società”.
Invero, in capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario del servizio commissionato dalla , esisteva, a quella data, al più una legittima aspettativa di _1 addivenirsi in tempi brevi al pagamento da parte dell'amministrazione committente delle somme da liquidare all'esito delle verifiche relative al I ed al II livello dell'ultimo stato di avanzamento lavori, tenuto conto che, nel primo semestre del 2011, erano stati versati dalla committente gli importi corrispondenti a 9 mandati di pagamento, emessi a seguito delle verifiche eseguite per le parti rese dal Cont el servizio oggetto di appalto e documentati dall'Ente pubblico. Ciò in quanto l'impegno di spesa non esplica efficacia determinativa di un diritto di credito, che è invece generato dalla successiva fase della liquidazione delle somme.
pagina 6 di 14 Si osserva, al riguardo, che la condizione per la erogazione degli importi contrattualmente stabiliti e meramente accantonati attraverso l'impegno di spesa precedentemente assunto dalla amministrazione regionale - finalizzato alla costituzione di un vincolo concreto di destinazione della somma impegnata rendendola indisponibile per altri scopi - ovvero le suddette verifiche (previste Cont esplicitamente all'art. 6 del contratto stipulato il 28/7/2009 tra la e il , è posta _1 direttamente dalla Legge Regionale n. 25/2001, che detta le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della e che recepisce i principi di contabilità pubblica espressi _1 negli artt. 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000.
Infatti, premesso nell'art. 37 della L. R. n. 25/2001 che “Con l'impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di competenza”, nell'art. 38, è disposto che “Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed ai titoli atti
a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.”
Orbene, nel caso di specie, alla data del 5/10/2011, le verifiche sull'ultima parte del servizio commissionato non erano state effettuate e, pertanto, non poteva dirsi acquisito il titolo in base al quale la avrebbe potuto e dovuto determinare la somma certa e liquida in favore del raggruppamento _1 imprenditoriale appaltatore.
Il giudice a quo, nell'osservare correttamente che non osta alla dichiarazione positiva del terzo la non esigibilità del credito, ha omesso di tenere in opportuna considerazione che, al momento della dichiarazione resa dalla , mancava proprio la certezza del credito stesso, presupposto che _1 costituisce un antecedente necessario rispetto alla sua esigibilità.
Il suddetto titolo determinativo della liquidazione di pagamento da parte dell'ente territoriale appellante si ebbe in tempi brevi ma comunque successivi a tale dichiarazione, come rilevato dal giudice di prime cure.
Sul punto si legge nella sentenza impugnata: “Occorre anche evidenziare che il terzo pignorato, in presenza di fatti sopravvenuti quale è l'esito positivo del I, II ed ultimo SAL per euro 622.721,20, ben poteva modificare la dichiarazione resa da negativa a positiva, ciò in virtù anche del principio di buona fede come regola oggettiva di condotta.”
In proposito si osserva, tuttavia, che: i) non sussiste, ai sensi degli artt. 547 e segg. c.p.c., un obbligo del terzo pignorato di rettificare la dichiarazione precedentemente resa;
ii) non risulta che il soggetto esecutante abbia mosso contestazioni, ex art. 549 c.p.c., in merito alla suddetta dichiarazione, né che abbia chiesto alla di effettuare una rettifica;
iii) l'eventuale aggiornamento della _1 dichiarazione può venir reso dal terzo in sede di udienza di comparizione nel procedimento di pagina 7 di 14 esecuzione, quando tale prospettiva venga processualmente coltivata dal creditore procedente, come non è stato fatto dalla nel caso di specie, essendosi estinta la procedura esecutiva per la CP_2 mancata comparizione delle parti (il dato è pacifico).
Anche il profilo soggettivo della censura mossa con il primo motivo di appello è fondato.
Non risulta, infatti, alcun impegno di spesa assunto dalla nei riguardi della _1 esecutata afferendo invece detto vincolo al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa CP_3 affidatario del servizio commissionato. Cont
Si osserva in proposito che, seppur un non costituisce un soggetto dotato di una propria personalità giuridica, la società esecutata capofila agiva nei confronti della per CP_3 _1
Cont mandato con rappresentanza ricevuto dalle altre due società costituenti il medesimo - ovvero la e il Consorzio Elaborando - e non quale titolare di un diritto soggettivo proprio in Controparte_5 via esclusiva. Inoltre, non emerge dagli atti che esistesse da parte di queste società una cessione in favore della mandataria del credito vantato nei confronti dell'Ente pubblico.
Va aggiunto che, in senso contrario a una pretesa creditoria della coincidente con CP_3 quella dell'intero credito del raggruppamento temporaneo d'impresa, depone un documento depositato dalla stessa appellata nel primo grado di causa (allegato sub 8 al fascicolo di primo grado della
) che dimostra il fatto che, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla dichiarazione del terzo in CP_2 questione, i curatori del fallimento avevano chiesto al comitato dei creditori di autorizzare la CP_3 ricognizione del credito in favore della e della aventi causa Controparte_6 Controparte_7 rispettivamente della e del Consorzio Elaborando, ovvero i soggetti mandanti che Controparte_5 componevano il detto raggruppamento temporaneo d'impresa insieme alla mandataria fallita. Tale richiesta, datata 28/5/2013, è motivata dai curatori in virtù della autonoma posizione creditoria vantata dalle tre compagini sociali nei confronti della in relazione alle prestazioni rese _1 nell'ambito del RTI medesimo, i crediti del quale, peraltro, erano “ancora in fase di accertamento/liquidazione da parte dei competenti organi regionali”.
Dunque, da documentazione prodotta dalla stessa si evince che, a distanza di oltre CP_2 diciotto mesi della dichiarazione negativa resa ex art. 547 c.p.c., non era stata ancora determinata, in seno al raggruppamento temporaneo d'impresa, l'esatta ripartizione del credito da questo vantato nei confronti della . _1
Nel mese di ottobre 2011, pertanto, l'attuale appellante non avrebbe potuto riferire al giudice dell'esecuzione di possedere somme di titolarità del RTI, atteso che la dichiarazione di scienza del terzo pignorato è soggettivamente vincolata ovvero deve necessariamente riferirsi al soggetto esecutato individuato dal creditore procedente (nel caso di specie la e non può qualificarsi CP_3
pagina 8 di 14 doverosamente estesa alle relazioni contrattuali con soggetti partecipati dall'esecutato, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “nessuna genericità è consentita nell'individuazione del soggetto debitore, che spetta esclusivamente al creditore procedente, il quale lo identifica e lo cita a comparire ai sensi del n. 4 dello stesso art. 543, comma secondo, cod. proc. civ.: soltanto rispetto a quest'ultimo soggetto va resa la dichiarazione da parte del terzo, né è giuridicamente corretto gravare il terzo pignorato di ulteriori oneri di specificazione o di integrazione
(cfr. Cass., Sez 3, N. 5037/2017).” (cfr. Cass. Civ. Sez.Sez. 3 Ordinanza n. 16576/2024 del 13/6/2024).
Per aspetto diverso, si rileva che, anche allorquando gli importi contrattuali fossero stati liquidati dalla in favore del raggruppamento temporaneo d'impresa, sarebbe stato comunque _1 necessario addivenirsi alla successiva ripartizione delle quote di spettanza in testa a ciascuna delle partecipanti al raggruppamento stesso, da operarsi in relazione alla diversa partecipazione di ciascuna società alla realizzazione delle prestazioni contrattuali effettivamente accertate in via amministrativa.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 13131/2025 del 17/05/2025). Cont
Pertanto, anche la conservazione del (potenziale) diritto di credito del nella misura in titolarità di ciascuna delle mandanti del raggruppamento medesimo, in quel momento non ancora determinato, costituiva un impedimento alla individuazione del diritto di credito di verso la CP_3 terza pignorata.
§ 7.2 – Con il secondo motivo di impugnazione la lamenta la: “Violazione degli _1 artt. 548 e 549 c.p.c., erroneità della sentenza per non avere il Tribunale ritenuto inammissibile
l'azione ex adverso proposta a motivo della mancata contestazione, da parte del creditore esecutante, della dichiarazione resa dalla e della mancata richiesta dell'accertamento dell'obbligo del _1 terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente”.
L'appellante afferma che la società esecutante , al cospetto della dichiarazione resa il CP_2
5/10/2011 ex art. 547 c.p.c., avrebbe avuto l'onere di contestare la dichiarazione in questione o comunque di chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. e _1 che l'omessa presentazione della corrispettiva domanda da parte della appellata configura una ipotesi di acquiescenza. Tale scelta processuale operata dal creditore procedente, nella qualificazione operata pagina 9 di 14 dall'impugnante, avrebbe determinato la inammissibilità della domanda per illecito aquiliano avanzata dalla . CP_2
Si legge in proposito nella sentenza gravata: “In definitiva, è evidente che se il terzo avesse reso una dichiarazione corretta, il creditore avrebbe potuto soddisfare le sue pretese. Non osta a questa conclusione la circostanza che il creditore non abbia chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo, sia perché la dichiarazione era stata comunque resa, cosa diversa dalla mancata dichiarazione, sia perché non risulta che all'epoca la “ avesse elementi concreti per contestare la dichiarazione Controparte_2 stessa, sia perché pochi mesi dopo la società è stata dichiarata fallita, con conseguente estinzione della procedura esecutiva”.
L'appellante lamenta altresì l'errore contenuto in tale motivazione del giudice a quo consistente nell'aver ritenuto che, in quella fase temporale, la non possedesse elementi idonei a CP_2 giustificare una contestazione del contenuto della dichiarazione di scienza resa dal terzo pignorato.
La sostiene, infatti, che la , a causa della sua documentata qualità di _1 CP_2 socia della esecutata avesse immediata cognizione del rapporto tra l'amministrazione CP_3 territoriale e il detto raggruppamento imprenditoriale, rapporto che, stando alla configurazione giuridica effettuata dalla stessa procedente, avrebbe legittimato una eventuale contestazione della dichiarazione del terzo e che, anzi, proprio tale conoscenza avrebbe portato la società esecutante ad includere la tra i soggetti destinatari della notificazione dell'atto di pignoramento presso _1 terzi.
La censura non coglie nel segno. Sebbene debba presumersi che la fosse a conoscenza CP_2 dell'affidamento riposto dalla partecipata nell'incameramento - una volta effettuate le CP_3 verifiche necessarie per la liquidazione delle somme da parte della committente - della quota dei proventi del RTI, del quale tale esecutata era capofila nel contratto stipulato anni prima con la _1
(con iscrizione del correlativo credito a bilancio), la mancata contestazione della dichiarazione
[...] del terzo così come la omessa l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
(procedimento disciplinato dall'art. 548 c.p.c. nella formulazione vigente prima della novella introdotta dalla L. n. 228/2012) non risultano espressive di acquiescenza, così come la contestazione non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato (cfr. Cass.
Civ. Sez. III sentenza n. 5037/2017).
§ 7.3 – Nel terzo motivo di appello, rubricato “Omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore). Omessa motivazione”, la deduce di aver eccepito nel primo grado di causa _1
pagina 10 di 14 l'esistenza del concorso, nella causazione o nell'aggravamento del danno, del fatto colposo del creditore costituito dalla omessa contestazione da parte della della dichiarazione del terzo CP_2 pignorato resa il 5/10/2011. Lamenta dunque l'appellante che il Tribunale sia incorso in errore nel disattendere tale eccezione e nel non averne motivato il rigetto.
Il motivo deve ritenersi destituito di fondamento. Si richiama, al riguardo, la citata parte motiva della sentenza gravata (“non risulta che all'epoca la avesse elementi concreti per Controparte_2 contestare la dichiarazione stessa”) dalla quale si ricava che il giudice a quo abbia effettivamente motivato l'esclusione della dedotta responsabilità concorsuale della appellata non avendo ritenuto questa correlativamente onerata della contestazione in mancanza degli elementi idonei a ritenerla fondata.
§ 7.4 – Con il quarto motivo di appello la censura la sentenza di primo grado per _1 la “violazione dell'art. 2043 c.c. per avere il Tribunale ritenuto sussistere il nesso di causalità tra la dichiarazione di terzo resa dalla e l'asserito mancato recupero del credito vantato dalla _1
Part odierna appellata nei confronti della .”. Nello specifico, l'appellante lamenta di non aver dato luogo ad alcun danno concreto per la attraverso la dichiarazione del terzo, ritenuta CP_2 negligente dal Tribunale, poiché tra la data della sua comunicazione e la declaratoria di fallimento della società esecutata era trascorso un tempo talmente limitato da non consentire la soddisfazione del creditore attraverso la procedura di pignoramento presso terzi.
In proposito si legge nella sentenza gravata: “In definitiva, la dichiarazione del terzo, il quale deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo nel senso sopra precisato, deve considerarsi reticente ed elusiva, sicchè a carico di detto terzo è configurabile la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui provocato con quel comportamento doloso o colposo (Cass. civ. Sez. III Sent., 28/02/2017, n. 5037). In definitiva,
è evidente che se il terzo avesse reso una dichiarazione corretta, il creditore avrebbe potuto soddisfare le sue pretese… Né può ritenersi che non vi sia danno perchè la si è insinuata nel Controparte_2 passivo fallimentare, circostanza che da sola, in mancanza di elementi di segno contrario, non indica un recupero certo del credito. Infine, la circostanza che la prima udienza del giudizio di esecuzione sul quale è intervenuta la dichiarazione del terzo fosse fissata per il 4.4.2012, dunque successivamente al fallimento della non esclude la negligente dichiarazione del terzo, la quale, se positiva, CP_3 avrebbe, in base ad un criterio di verosimiglianza, messo in azione la la quale già Controparte_2 conosceva della messa in liquidazione della società debitrice nell'agosto del 2011 e, in ogni caso, tale dichiarazione negativa ha leso il diritto del creditore ad una completa e corretta informazione in ordine al rapporto tra il terzo ed il debitore.” pagina 11 di 14 La censura è fondata. La seguente cronologia dei fatti finalizzati al recupero del credito vantato dalla nei confronti della conduce a ritenersi del tutto insussistente la possibilità, CP_2 CP_3 per la creditrice, di vedersi assegnate le somme pignorate anche nel caso in cui la avesse _1 reso una dichiarazione circostanziata nella quale fosse data menzione dell'impegno di spesa assunto per Cont il contratto di servizio con il
Invero, risulta dagli atti che: 1) il decreto ingiuntivo ottenuto dalla in danno della CP_2
al quale il 20/7/2011 era stata apposta la formula esecutiva, veniva notificato unitamente CP_3 all'atto di precetto il 28 luglio seguente;
2) il 9/8/2011, la debitrice era posta in liquidazione;
CP_3
3) il giorno 31 dello stesso mese era notificato atto di pignoramento presso terzi a una pluralità di soggetti, tra i quali la;
4) il 5/10/2011, la Regione comunicava la dichiarazione negativa _1 ex art. 547 c.p.c. per cui è causa;
5) il 20 gennaio seguente, il Tribunale di Milano pubblicava la Part sentenza dichiarativa del fallimento della esecutata;
6) l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice dell'esecuzione azionata dalla era fissata al 4/4/2012. CP_2
Dunque, deve ritenersi che una eventuale ordinanza di assegnazione che il giudice dell'esecuzione avesse emesso a seguito di una astratta - tenuto conto comunque della sussistente necessità di dover ripartire il credito, ove fosse stato già liquidato dalla amministrazione regionale, tra le diverse società componenti il RTI - dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. della , non _1 avrebbe consentito alla creditrice procedente di ricevere la somma vantata per via dello sbarramento costituito dalla inammissibilità ex art. 51 L.F. Ciò in quanto l'esecuzione della medesima ordinanza, che rappresenta l'atto conclusivo della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e che va a sua volta notificata al terzo pignorato con formula esecutiva, sarebbe stata paralizzata dal divieto di pagamento al creditore, costituito dalla intervenuta dichiarazione di fallimento.
Il giudice di prime cure, nell'argomentare l'attribuzione all'Ente pubblico della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. si è limitato ad individuare una mera possibilità per la di CP_2
“mettersi in azione” in presenza di una dichiarazione positiva da parte dell'amministrazione regionale, senza tuttavia indicare attraverso quale iniziativa avrebbe potuto concretizzarsi l'azione della suddetta società volta a conseguire effettivamente il credito vantato.
Parimenti generico risulta il danno individuato nella sentenza gravata nella lesione del diritto del creditore ad una completa e corretta informazione in ordine al rapporto tra il terzo e il debitore, non essendo determinabile il beneficio concretamente conseguibile dalla appellata attraverso l'esercizio del dedotto diritto di informazione.
§ 7.5 – Con il quinto motivo di gravame, titolato “Erroneità della sentenza per aver accolto la domanda di risarcimento del danno ed aver riconosciuto in favore della odierna appellata, l'intero pagina 12 di 14 Part importo corrispondente al credito dalla stessa vantato nei confronti della , in totale assenza di prova. Violazione dell'art. 2697 c.c.”, l'appellante lamenta la quantificazione del risarcimento del danno sofferto dalla appellata per effetto della dichiarazione di scienza per cui è causa, operata dal giudice di prime cure in misura corrispondente al credito che la non aveva conseguito, CP_2 senza tenere conto della possibilità di una soddisfazione parziale del credito attraverso la procedura fallimentare della CP_3
In pratica l'amministrazione impugnante censura la sentenza di primo grado, non avendo l'appellata fornito dimostrazione della incapienza dell'attivo fallimentare per la soddisfazione del credito che la stessa ha dedotto aver insinuato nel passivo. CP_2
In proposito il Tribunale ha così motivato: “In ordine al “quantum” del danno, lo stesso può determinarsi nell'importo del credito che non si è potuto soddisfare per la dichiarazione negligente, pari ad euro 205.454,13, oltre euro 5.848,96 per spese legali documentate dalla fattura n. 9/19, in atti, per essersi dovuti insinuare nel passivo fallimentare, per un totale di euro 211.303,09 (205.454,13 +
5.848,96 = 211.303,09)”.
La censura, sebbene risulti assorbita dall'accoglimento dei motivi d'appello primo e quarto, deve ritenersi fondata alla luce della omessa produzione, da parte della per tutto il CP_2 giudizio di primo grado, della documentazione idonea alla dimostrazione della infruttuosità dell'azione svolta in seno alla procedura concorsuale in questione.
Pertanto, in mancanza di un elemento utile alla quantificazione del danno esprimibile dalla differenza tra il credito vantato nei confronti della in bonis e quanto possibile recuperare dalla CP_3 appellata attraverso la distribuzione del ricavato fallimentare, risulta infondata la quantificazione del danno aquiliano operata dal giudice a quo in misura corrispondente al credito medesimo.
§ 8. – In definitiva, risultando fondati i motivi di appello di cui ai nn. 1, 4 e 5, l'impugnazione deve essere accolta.
§ 9. – In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis ed allegate al D.M. n. 55/2014 (valore della causa sino ad € 260.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.780,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00 pagina 13 di 14 Totale compenso tabellare: € 11.810,00
§ 10. — Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad €
260.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza _1 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 21980/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, respinge la domanda proposta dalla Controparte_2
2. Condanna la in persona del rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_2 _1
le spese di lite del primo grado che liquida in complessivi € 11.810,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA;
3. Condanna la in persona del rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_2 _1
le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre
[...] spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 14 di 14
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8020/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 11:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
_1 Avv. DI VINCENZO VALENTINA pres. Appellato/i
CP_2 Avv. STRANO ANTONINO AVV. CASILLO AGNESE pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8020 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del presidente pro tempore _1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Vincenzo (c.f. - PEC C.F._1
E
. azio. ), ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura della Email_1 Email_2 Email_3
Regione Lazio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Casillo (C.F. - PEC C.F._2
) e dall'avv. Antonino Strano (C.F. – Email_5 C.F._3
PEC ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_6 secondo in Roma, via Aureliana n. 53, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 12/12/2019, la ha _1 convenuto in giudizio la per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_2 pagina 2 di 14 21980/2019, pubblicata in data 15/11/2019, resa per la definizione del giudizio di primo grado R.G. n.
83696/2013, promosso dall'odierna appellata nei confronti dell'amministrazione appellante.
§ 2. — I fatti processuali di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per aver reso _1 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. parziale, non vera ed imprecisa. Parte attrice esponeva di essere creditrice dell'importo di euro 205.454,13 nei confronti di di aver notificato in data CP_3
31.8.2011 alla atto di pignoramento presso terzi;
che con nota SP471 del 5.10.2011 la _1
dichiarava ai sensi dell'art. 547 c.p.c. di non essere debitore della e di non _1 CP_3 detenere somme di pertinenza di questa società; che la era posta in liquidazione in data CP_3
9.8.2011 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 43 del 20.1.2012; che nell'ambito della procedura fallimentare risultava un credito della società fallita nei confronti della _1 di euro 898.053,91; che tale credito era relativo ad un contratto di appalto stipulato in data 6.5.2009 tra la e la con relativo “addendum” del 23.2.2011; che a seguito dei _1 CP_3 successivi stati di avanzamento del contratto di appalto erano emesse regolari fatture;
che, conseguentemente, la dichiarazione del terzo doveva considerarsi imprecisa, lacunosa e mendace e di aver diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. di euro 205.454,13, oltre interessi, di euro
8.365,76 per spese legali e di euro 100.00,00, oltre interessi, per lucro cessante.
Si costituiva la , evidenziando la assenza di responsabilità, atteso che alla data di _1 notifica dell'atto di pignoramento presso terzi non sussisteva alcun credito liquido ed esigibile, ma solo un impegno di spesa per euro 1.995.616,40, e che la “ non chiedeva Controparte_2
l'accertamento dell'obbligo del terzo.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “a) condanna la _1
, in persona del presidente pro-tempore, al pagamento in favore della in persona
[...] Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 211.303,09, oltre interessi legali e rivalutazione dal 5.10.2011, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 211.303,09 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la , in persona del presidente pro-tempore, al pagamento delle spese _1 processuali che si liquidano in euro 5.300,00 per compensi ed euro 1.400,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, e previa sospensione della pagina 3 di 14 sua esecutività, rigettare la domanda proposta dalla società nei confronti della Controparte_2 _1
, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con il favore di spese, competenze ed
[...] onorari dei due gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri riflessi.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
27/3/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: A. preliminarmente, rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dalla in quanto inammissibile e/o _1 comunque palesemente infondata, valutando altresì la condanna della medesima al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c.; B. nel merito, rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, _1 confermare integralmente la sentenza n. 21980/2019, (R.G. n. 83696/2013) resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II civile, in data 11 novembre 2019 e pubblicata il 15 novembre
2019; C. condannare la al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente _1 giudizio d'appello, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”.
§ 6. — All'udienza collegiale dell'1/4/2020, svoltasi mediante scambio di note difensive prodotte sulla istanza proposta ex art. 283 c.p.c. dalla appellante, la Corte d'Appello ha accolto tale richiesta, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con la seguente motivazione: “ritenuto al sommario esame proprio della presente fase che, in relazione al fumus boni iuris dell'istanza cautelare, non appare privo di serio fondamento il motivo sull'erroneità della decisone nella parte in cui è censurata l'affermata responsabilità sul presupposto che era stata resa dichiarazione negativa mentre esisteva un contratto di appalto tra e essendo _1 Parte_1 circostanza riconosciuta dalla stessa sentenza che il debito della per tale causale era nei _1
Cont confronti del di cui era la capogruppo e che al momento della dichiarazione l'impegno Parte_1
Cont di spesa dell'Ente Pubblico era nei confronti del non di parimenti non privo di Parte_1 fondamento è il motivo sulla mancanza di nesso causale tra la dichiarazione negativa e il danno, riconosciuto nell'entità del credito di rispetto all'affermazione che se il terzo avesse Controparte_2 reso una dichiarazione corretta la creditrice avrebbe potuto soddisfare le sue pretese, tenuto conto che alla data fissata per l'udienza dinanzi al G.E. la debitrice era stata dichiarata fallita dal Parte_1
Tribunale di Milano e che pertanto l'esecuzione era improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F. e che alcuna somma avrebbe potuto essere assegnata ed ancora opinabile risulta l'affermazione che la creditrice – che ha scelto di agire ex art. 2043 c.c. e non ex art. 549 c.p.c., altro motivo di contestazione - non avesse elementi per contestare la dichiarazione, posto che dalle note integrative ai bilanci degli anni 2016-18 prodotti in questa fase risulta che era una società partecipata da Parte_1
pagina 4 di 14 cui dunque è da ritenere nota la situazione giuridico-patrimoniale della sua debitrice;
Controparte_2 ritenuto altresì che il periculum in mora è attestato proprio dai bilanci suddetti, in cui non solo risulta che a fronte di un capitale sociale di € 10.000,00 vi sono costanti perdite, l'ultimo bilancio per €
55.421, ma che per ognuno dei tre esercizi l'amministratore segnala che la società si trova nella condizione di cui all'art. 2482 ter c.c., senza che risultino i corrispondenti adempimenti legali, il che rende concreto il pericolo di impossibilità restitutoria, in caso di eventuale accoglimento del gravame, mentre non vi è ragione di escludere dall'inibitoria le spese di lite come ritenuto dall'appellante, concernendo la richiesta in toto l'esecutività della decisione (cfr. conclusioni dell'appello)”.
Disposto, con la predetta ordinanza, il rinvio della causa per la prima comparizione, tenutasi il
16/3/2021 con modalità di trattazione scritta, all'esito la Corte d'Appello ha rinviato il giudizio dapprima per la precisazione delle conclusioni e poi per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti.
§ 7. — L'atto di appello si articola in cinque motivi di impugnazione.
§ 7.1 – Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 547 c.p.c., avendo il Giudice a quo ritenuto, erroneamente, che la dichiarazione di terzo resa dalla nella procedura _1
Part esecutiva a carico della società fosse reticente ed elusiva”, l'impugnante lamenta l'erronea valutazione espressa dal giudice a quo in ordine ai presupposti determinanti la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nel procedimento di esecuzione presso terzi promosso dalla CP_2
[...
Afferma la la correttezza della suddetta dichiarazione resa in qualità di terzo _1 pignorato in quanto: a) alla data della sua effettuazione, esisteva soltanto un impegno di spesa in relazione al contratto a suo tempo stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese, avente Cont l'esecutata quale capofila;
b) il soggetto titolare del contratto di appalto era il medesimo CP_3
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e non già la società esecutata.
Nella sentenza impugnata si legge in proposito quanto segue: “Al momento della dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. intercorreva, come è documentato in atti, un contratto di appalto tra la ed il debitore esecutato ma la ha reso una dichiarazione _1 CP_3 _1 totalmente negativa con la nota SP471 del 5.10.2011. Inoltre al momento della dichiarazione vi era un impegno di spesa della nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese per euro _1
1.995.616,40. Orbene, sotto un primo profilo, la previsione dell'art. 547 c.p.c. nella parte in cui dispone che il terzo debba dichiarare di quali cose o somme del debitore sia in possesso, deve essere intesa in senso ampio, essendo il concetto di possesso richiamato nella sua accezione estensiva, pagina 5 di 14 ricomprendente qualunque situazione nella quale un terzo ha la disponibilità materiale di un bene del debitore, ovvero il debitore goda di una posizione attiva nei confronti del terzo stesso. Dunque, già il fatto di aver taciuto l'esistenza di questo rapporto di appalto, il quale peraltro prevedeva pagamenti successivi in base ai singoli stati di avanzamento, nonché di un rilevante impegno di spesa, rende la dichiarazione del terzo incompleta e lacunosa. Infatti, oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto, appunto, una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione. Tanto è vero che, per ammissione della stessa , in data 24.10.2011, dunque solo diciannove giorni dalla dichiarazione, l'area _1 controllo con nota n. 187233 trasmetteva l'esito positivo del I, II ed ultimo SAL per euro 622.721,20, importo di molto superiore rispetto al credito per cui si procedeva di euro 205.454,13 di cui all'atto di precetto basato sul decreto ingiuntivo di euro 197.879,00. Né osta alla dichiarazione positiva del terzo la non esigibilità del credito per i vari controlli ed accertamenti, esigibilità la quale non è condizione della pignorabilità del credito (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2004, n. 5235; Cass. civ. Sez. III, 04/12/1987,
n. 9027; Tribunale Bologna Sez. IV Ord., 22/04/2008).”.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
In relazione al profilo oggettivo della censura di cui al suddetto motivo di appello, si evidenzia che, dagli atti e dai documenti di causa, risulta che, al momento della dichiarazione del terzo resa dalla
, non poteva dirsi esistente un credito in favore della società esecutata _1 CP_3
Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., datata 5/10/2011, si legge: “la , allo stato, _1 non è debitore della titolare di codice fiscale e, di conseguenza, non detiene CP_3 P.IVA_3 somme di pertinenza della suddetta società”.
Invero, in capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario del servizio commissionato dalla , esisteva, a quella data, al più una legittima aspettativa di _1 addivenirsi in tempi brevi al pagamento da parte dell'amministrazione committente delle somme da liquidare all'esito delle verifiche relative al I ed al II livello dell'ultimo stato di avanzamento lavori, tenuto conto che, nel primo semestre del 2011, erano stati versati dalla committente gli importi corrispondenti a 9 mandati di pagamento, emessi a seguito delle verifiche eseguite per le parti rese dal Cont el servizio oggetto di appalto e documentati dall'Ente pubblico. Ciò in quanto l'impegno di spesa non esplica efficacia determinativa di un diritto di credito, che è invece generato dalla successiva fase della liquidazione delle somme.
pagina 6 di 14 Si osserva, al riguardo, che la condizione per la erogazione degli importi contrattualmente stabiliti e meramente accantonati attraverso l'impegno di spesa precedentemente assunto dalla amministrazione regionale - finalizzato alla costituzione di un vincolo concreto di destinazione della somma impegnata rendendola indisponibile per altri scopi - ovvero le suddette verifiche (previste Cont esplicitamente all'art. 6 del contratto stipulato il 28/7/2009 tra la e il , è posta _1 direttamente dalla Legge Regionale n. 25/2001, che detta le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della e che recepisce i principi di contabilità pubblica espressi _1 negli artt. 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000.
Infatti, premesso nell'art. 37 della L. R. n. 25/2001 che “Con l'impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di competenza”, nell'art. 38, è disposto che “Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed ai titoli atti
a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.”
Orbene, nel caso di specie, alla data del 5/10/2011, le verifiche sull'ultima parte del servizio commissionato non erano state effettuate e, pertanto, non poteva dirsi acquisito il titolo in base al quale la avrebbe potuto e dovuto determinare la somma certa e liquida in favore del raggruppamento _1 imprenditoriale appaltatore.
Il giudice a quo, nell'osservare correttamente che non osta alla dichiarazione positiva del terzo la non esigibilità del credito, ha omesso di tenere in opportuna considerazione che, al momento della dichiarazione resa dalla , mancava proprio la certezza del credito stesso, presupposto che _1 costituisce un antecedente necessario rispetto alla sua esigibilità.
Il suddetto titolo determinativo della liquidazione di pagamento da parte dell'ente territoriale appellante si ebbe in tempi brevi ma comunque successivi a tale dichiarazione, come rilevato dal giudice di prime cure.
Sul punto si legge nella sentenza impugnata: “Occorre anche evidenziare che il terzo pignorato, in presenza di fatti sopravvenuti quale è l'esito positivo del I, II ed ultimo SAL per euro 622.721,20, ben poteva modificare la dichiarazione resa da negativa a positiva, ciò in virtù anche del principio di buona fede come regola oggettiva di condotta.”
In proposito si osserva, tuttavia, che: i) non sussiste, ai sensi degli artt. 547 e segg. c.p.c., un obbligo del terzo pignorato di rettificare la dichiarazione precedentemente resa;
ii) non risulta che il soggetto esecutante abbia mosso contestazioni, ex art. 549 c.p.c., in merito alla suddetta dichiarazione, né che abbia chiesto alla di effettuare una rettifica;
iii) l'eventuale aggiornamento della _1 dichiarazione può venir reso dal terzo in sede di udienza di comparizione nel procedimento di pagina 7 di 14 esecuzione, quando tale prospettiva venga processualmente coltivata dal creditore procedente, come non è stato fatto dalla nel caso di specie, essendosi estinta la procedura esecutiva per la CP_2 mancata comparizione delle parti (il dato è pacifico).
Anche il profilo soggettivo della censura mossa con il primo motivo di appello è fondato.
Non risulta, infatti, alcun impegno di spesa assunto dalla nei riguardi della _1 esecutata afferendo invece detto vincolo al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa CP_3 affidatario del servizio commissionato. Cont
Si osserva in proposito che, seppur un non costituisce un soggetto dotato di una propria personalità giuridica, la società esecutata capofila agiva nei confronti della per CP_3 _1
Cont mandato con rappresentanza ricevuto dalle altre due società costituenti il medesimo - ovvero la e il Consorzio Elaborando - e non quale titolare di un diritto soggettivo proprio in Controparte_5 via esclusiva. Inoltre, non emerge dagli atti che esistesse da parte di queste società una cessione in favore della mandataria del credito vantato nei confronti dell'Ente pubblico.
Va aggiunto che, in senso contrario a una pretesa creditoria della coincidente con CP_3 quella dell'intero credito del raggruppamento temporaneo d'impresa, depone un documento depositato dalla stessa appellata nel primo grado di causa (allegato sub 8 al fascicolo di primo grado della
) che dimostra il fatto che, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla dichiarazione del terzo in CP_2 questione, i curatori del fallimento avevano chiesto al comitato dei creditori di autorizzare la CP_3 ricognizione del credito in favore della e della aventi causa Controparte_6 Controparte_7 rispettivamente della e del Consorzio Elaborando, ovvero i soggetti mandanti che Controparte_5 componevano il detto raggruppamento temporaneo d'impresa insieme alla mandataria fallita. Tale richiesta, datata 28/5/2013, è motivata dai curatori in virtù della autonoma posizione creditoria vantata dalle tre compagini sociali nei confronti della in relazione alle prestazioni rese _1 nell'ambito del RTI medesimo, i crediti del quale, peraltro, erano “ancora in fase di accertamento/liquidazione da parte dei competenti organi regionali”.
Dunque, da documentazione prodotta dalla stessa si evince che, a distanza di oltre CP_2 diciotto mesi della dichiarazione negativa resa ex art. 547 c.p.c., non era stata ancora determinata, in seno al raggruppamento temporaneo d'impresa, l'esatta ripartizione del credito da questo vantato nei confronti della . _1
Nel mese di ottobre 2011, pertanto, l'attuale appellante non avrebbe potuto riferire al giudice dell'esecuzione di possedere somme di titolarità del RTI, atteso che la dichiarazione di scienza del terzo pignorato è soggettivamente vincolata ovvero deve necessariamente riferirsi al soggetto esecutato individuato dal creditore procedente (nel caso di specie la e non può qualificarsi CP_3
pagina 8 di 14 doverosamente estesa alle relazioni contrattuali con soggetti partecipati dall'esecutato, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “nessuna genericità è consentita nell'individuazione del soggetto debitore, che spetta esclusivamente al creditore procedente, il quale lo identifica e lo cita a comparire ai sensi del n. 4 dello stesso art. 543, comma secondo, cod. proc. civ.: soltanto rispetto a quest'ultimo soggetto va resa la dichiarazione da parte del terzo, né è giuridicamente corretto gravare il terzo pignorato di ulteriori oneri di specificazione o di integrazione
(cfr. Cass., Sez 3, N. 5037/2017).” (cfr. Cass. Civ. Sez.Sez. 3 Ordinanza n. 16576/2024 del 13/6/2024).
Per aspetto diverso, si rileva che, anche allorquando gli importi contrattuali fossero stati liquidati dalla in favore del raggruppamento temporaneo d'impresa, sarebbe stato comunque _1 necessario addivenirsi alla successiva ripartizione delle quote di spettanza in testa a ciascuna delle partecipanti al raggruppamento stesso, da operarsi in relazione alla diversa partecipazione di ciascuna società alla realizzazione delle prestazioni contrattuali effettivamente accertate in via amministrativa.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 13131/2025 del 17/05/2025). Cont
Pertanto, anche la conservazione del (potenziale) diritto di credito del nella misura in titolarità di ciascuna delle mandanti del raggruppamento medesimo, in quel momento non ancora determinato, costituiva un impedimento alla individuazione del diritto di credito di verso la CP_3 terza pignorata.
§ 7.2 – Con il secondo motivo di impugnazione la lamenta la: “Violazione degli _1 artt. 548 e 549 c.p.c., erroneità della sentenza per non avere il Tribunale ritenuto inammissibile
l'azione ex adverso proposta a motivo della mancata contestazione, da parte del creditore esecutante, della dichiarazione resa dalla e della mancata richiesta dell'accertamento dell'obbligo del _1 terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente”.
L'appellante afferma che la società esecutante , al cospetto della dichiarazione resa il CP_2
5/10/2011 ex art. 547 c.p.c., avrebbe avuto l'onere di contestare la dichiarazione in questione o comunque di chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. e _1 che l'omessa presentazione della corrispettiva domanda da parte della appellata configura una ipotesi di acquiescenza. Tale scelta processuale operata dal creditore procedente, nella qualificazione operata pagina 9 di 14 dall'impugnante, avrebbe determinato la inammissibilità della domanda per illecito aquiliano avanzata dalla . CP_2
Si legge in proposito nella sentenza gravata: “In definitiva, è evidente che se il terzo avesse reso una dichiarazione corretta, il creditore avrebbe potuto soddisfare le sue pretese. Non osta a questa conclusione la circostanza che il creditore non abbia chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo, sia perché la dichiarazione era stata comunque resa, cosa diversa dalla mancata dichiarazione, sia perché non risulta che all'epoca la “ avesse elementi concreti per contestare la dichiarazione Controparte_2 stessa, sia perché pochi mesi dopo la società è stata dichiarata fallita, con conseguente estinzione della procedura esecutiva”.
L'appellante lamenta altresì l'errore contenuto in tale motivazione del giudice a quo consistente nell'aver ritenuto che, in quella fase temporale, la non possedesse elementi idonei a CP_2 giustificare una contestazione del contenuto della dichiarazione di scienza resa dal terzo pignorato.
La sostiene, infatti, che la , a causa della sua documentata qualità di _1 CP_2 socia della esecutata avesse immediata cognizione del rapporto tra l'amministrazione CP_3 territoriale e il detto raggruppamento imprenditoriale, rapporto che, stando alla configurazione giuridica effettuata dalla stessa procedente, avrebbe legittimato una eventuale contestazione della dichiarazione del terzo e che, anzi, proprio tale conoscenza avrebbe portato la società esecutante ad includere la tra i soggetti destinatari della notificazione dell'atto di pignoramento presso _1 terzi.
La censura non coglie nel segno. Sebbene debba presumersi che la fosse a conoscenza CP_2 dell'affidamento riposto dalla partecipata nell'incameramento - una volta effettuate le CP_3 verifiche necessarie per la liquidazione delle somme da parte della committente - della quota dei proventi del RTI, del quale tale esecutata era capofila nel contratto stipulato anni prima con la _1
(con iscrizione del correlativo credito a bilancio), la mancata contestazione della dichiarazione
[...] del terzo così come la omessa l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
(procedimento disciplinato dall'art. 548 c.p.c. nella formulazione vigente prima della novella introdotta dalla L. n. 228/2012) non risultano espressive di acquiescenza, così come la contestazione non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato (cfr. Cass.
Civ. Sez. III sentenza n. 5037/2017).
§ 7.3 – Nel terzo motivo di appello, rubricato “Omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore). Omessa motivazione”, la deduce di aver eccepito nel primo grado di causa _1
pagina 10 di 14 l'esistenza del concorso, nella causazione o nell'aggravamento del danno, del fatto colposo del creditore costituito dalla omessa contestazione da parte della della dichiarazione del terzo CP_2 pignorato resa il 5/10/2011. Lamenta dunque l'appellante che il Tribunale sia incorso in errore nel disattendere tale eccezione e nel non averne motivato il rigetto.
Il motivo deve ritenersi destituito di fondamento. Si richiama, al riguardo, la citata parte motiva della sentenza gravata (“non risulta che all'epoca la avesse elementi concreti per Controparte_2 contestare la dichiarazione stessa”) dalla quale si ricava che il giudice a quo abbia effettivamente motivato l'esclusione della dedotta responsabilità concorsuale della appellata non avendo ritenuto questa correlativamente onerata della contestazione in mancanza degli elementi idonei a ritenerla fondata.
§ 7.4 – Con il quarto motivo di appello la censura la sentenza di primo grado per _1 la “violazione dell'art. 2043 c.c. per avere il Tribunale ritenuto sussistere il nesso di causalità tra la dichiarazione di terzo resa dalla e l'asserito mancato recupero del credito vantato dalla _1
Part odierna appellata nei confronti della .”. Nello specifico, l'appellante lamenta di non aver dato luogo ad alcun danno concreto per la attraverso la dichiarazione del terzo, ritenuta CP_2 negligente dal Tribunale, poiché tra la data della sua comunicazione e la declaratoria di fallimento della società esecutata era trascorso un tempo talmente limitato da non consentire la soddisfazione del creditore attraverso la procedura di pignoramento presso terzi.
In proposito si legge nella sentenza gravata: “In definitiva, la dichiarazione del terzo, il quale deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo nel senso sopra precisato, deve considerarsi reticente ed elusiva, sicchè a carico di detto terzo è configurabile la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui provocato con quel comportamento doloso o colposo (Cass. civ. Sez. III Sent., 28/02/2017, n. 5037). In definitiva,
è evidente che se il terzo avesse reso una dichiarazione corretta, il creditore avrebbe potuto soddisfare le sue pretese… Né può ritenersi che non vi sia danno perchè la si è insinuata nel Controparte_2 passivo fallimentare, circostanza che da sola, in mancanza di elementi di segno contrario, non indica un recupero certo del credito. Infine, la circostanza che la prima udienza del giudizio di esecuzione sul quale è intervenuta la dichiarazione del terzo fosse fissata per il 4.4.2012, dunque successivamente al fallimento della non esclude la negligente dichiarazione del terzo, la quale, se positiva, CP_3 avrebbe, in base ad un criterio di verosimiglianza, messo in azione la la quale già Controparte_2 conosceva della messa in liquidazione della società debitrice nell'agosto del 2011 e, in ogni caso, tale dichiarazione negativa ha leso il diritto del creditore ad una completa e corretta informazione in ordine al rapporto tra il terzo ed il debitore.” pagina 11 di 14 La censura è fondata. La seguente cronologia dei fatti finalizzati al recupero del credito vantato dalla nei confronti della conduce a ritenersi del tutto insussistente la possibilità, CP_2 CP_3 per la creditrice, di vedersi assegnate le somme pignorate anche nel caso in cui la avesse _1 reso una dichiarazione circostanziata nella quale fosse data menzione dell'impegno di spesa assunto per Cont il contratto di servizio con il
Invero, risulta dagli atti che: 1) il decreto ingiuntivo ottenuto dalla in danno della CP_2
al quale il 20/7/2011 era stata apposta la formula esecutiva, veniva notificato unitamente CP_3 all'atto di precetto il 28 luglio seguente;
2) il 9/8/2011, la debitrice era posta in liquidazione;
CP_3
3) il giorno 31 dello stesso mese era notificato atto di pignoramento presso terzi a una pluralità di soggetti, tra i quali la;
4) il 5/10/2011, la Regione comunicava la dichiarazione negativa _1 ex art. 547 c.p.c. per cui è causa;
5) il 20 gennaio seguente, il Tribunale di Milano pubblicava la Part sentenza dichiarativa del fallimento della esecutata;
6) l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice dell'esecuzione azionata dalla era fissata al 4/4/2012. CP_2
Dunque, deve ritenersi che una eventuale ordinanza di assegnazione che il giudice dell'esecuzione avesse emesso a seguito di una astratta - tenuto conto comunque della sussistente necessità di dover ripartire il credito, ove fosse stato già liquidato dalla amministrazione regionale, tra le diverse società componenti il RTI - dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. della , non _1 avrebbe consentito alla creditrice procedente di ricevere la somma vantata per via dello sbarramento costituito dalla inammissibilità ex art. 51 L.F. Ciò in quanto l'esecuzione della medesima ordinanza, che rappresenta l'atto conclusivo della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e che va a sua volta notificata al terzo pignorato con formula esecutiva, sarebbe stata paralizzata dal divieto di pagamento al creditore, costituito dalla intervenuta dichiarazione di fallimento.
Il giudice di prime cure, nell'argomentare l'attribuzione all'Ente pubblico della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. si è limitato ad individuare una mera possibilità per la di CP_2
“mettersi in azione” in presenza di una dichiarazione positiva da parte dell'amministrazione regionale, senza tuttavia indicare attraverso quale iniziativa avrebbe potuto concretizzarsi l'azione della suddetta società volta a conseguire effettivamente il credito vantato.
Parimenti generico risulta il danno individuato nella sentenza gravata nella lesione del diritto del creditore ad una completa e corretta informazione in ordine al rapporto tra il terzo e il debitore, non essendo determinabile il beneficio concretamente conseguibile dalla appellata attraverso l'esercizio del dedotto diritto di informazione.
§ 7.5 – Con il quinto motivo di gravame, titolato “Erroneità della sentenza per aver accolto la domanda di risarcimento del danno ed aver riconosciuto in favore della odierna appellata, l'intero pagina 12 di 14 Part importo corrispondente al credito dalla stessa vantato nei confronti della , in totale assenza di prova. Violazione dell'art. 2697 c.c.”, l'appellante lamenta la quantificazione del risarcimento del danno sofferto dalla appellata per effetto della dichiarazione di scienza per cui è causa, operata dal giudice di prime cure in misura corrispondente al credito che la non aveva conseguito, CP_2 senza tenere conto della possibilità di una soddisfazione parziale del credito attraverso la procedura fallimentare della CP_3
In pratica l'amministrazione impugnante censura la sentenza di primo grado, non avendo l'appellata fornito dimostrazione della incapienza dell'attivo fallimentare per la soddisfazione del credito che la stessa ha dedotto aver insinuato nel passivo. CP_2
In proposito il Tribunale ha così motivato: “In ordine al “quantum” del danno, lo stesso può determinarsi nell'importo del credito che non si è potuto soddisfare per la dichiarazione negligente, pari ad euro 205.454,13, oltre euro 5.848,96 per spese legali documentate dalla fattura n. 9/19, in atti, per essersi dovuti insinuare nel passivo fallimentare, per un totale di euro 211.303,09 (205.454,13 +
5.848,96 = 211.303,09)”.
La censura, sebbene risulti assorbita dall'accoglimento dei motivi d'appello primo e quarto, deve ritenersi fondata alla luce della omessa produzione, da parte della per tutto il CP_2 giudizio di primo grado, della documentazione idonea alla dimostrazione della infruttuosità dell'azione svolta in seno alla procedura concorsuale in questione.
Pertanto, in mancanza di un elemento utile alla quantificazione del danno esprimibile dalla differenza tra il credito vantato nei confronti della in bonis e quanto possibile recuperare dalla CP_3 appellata attraverso la distribuzione del ricavato fallimentare, risulta infondata la quantificazione del danno aquiliano operata dal giudice a quo in misura corrispondente al credito medesimo.
§ 8. – In definitiva, risultando fondati i motivi di appello di cui ai nn. 1, 4 e 5, l'impugnazione deve essere accolta.
§ 9. – In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis ed allegate al D.M. n. 55/2014 (valore della causa sino ad € 260.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.780,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.050,00 pagina 13 di 14 Totale compenso tabellare: € 11.810,00
§ 10. — Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad €
260.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza _1 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 21980/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, respinge la domanda proposta dalla Controparte_2
2. Condanna la in persona del rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_2 _1
le spese di lite del primo grado che liquida in complessivi € 11.810,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA;
3. Condanna la in persona del rappresentante pro tempore, a rifondere alla Controparte_2 _1
le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre
[...] spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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