TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 878/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ES NI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
EP SINATRA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, a chiesto la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio. Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con;
Controparte_2
- che con sentenza non definitiva del 12.07.2007, emessa nel procedimento r.g.n. 895/2007, il Tribunale di Terni ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 16.08.1973;
- che con sentenza definitiva n. 82/2010 del 20.01.2010, è stato determinato in euro 800,00 mensile l'importo dell'assegno divorzile che avrebbe corrisposto a CP_1 [...]
; CP_2
- di aver sempre provveduto regolarmente al versamento in favore della resistente del contributo posto a suo carico;
- che nel corso del tempo, si sarebbero verificati eventi tali da giustificare la revoca del contributo economico disposto in favore della o quantomeno, un significativo CP_2 ridimensionamento;
- che la resistente intratterrebbe da circa dieci anni una relazione more uxorio connotata da stabile e duraturo legame affettivo e coabitazione;
- che la resistente svolgerebbe attività lavorativa in modo regolare, recandosi tutte le mattine presso una abitazione sita in Amelia ove risiederebbe una anziana signora, intrattenendosi per l'intera mattinata;
- di aver in corso un finanziamento da rimborsare;
- di aver progressivamente registrato un peggioramento delle condizioni di salute derivanti dalla fisiologica progressione, legata all'avanzamento dell'età, di patologie preesistenti, quali l'ipoacusia bilaterale, l'ipertensione arteriosa, l'ipertrofia prostatica benigna, la diminuzione del visus con cataratta senile bilaterale;
- che tali problematiche di salute avrebbero prodotto pregiudizi e imposto importanti costi relativi all'acquisto di farmaci per un totale di circa € 2.500,00 annui;
- di aver subito, nel febbraio 2022, un evento traumatico dagli esiti invalidanti, per effetto della quale gli è stato prescritto di indossare un busto leggero per un tempo di otto ore giornaliere;
- di aver registrato un peggioramento della sintomatologia clinica ai postumi di ictus;
- di avere necessità, in relazione alle suddette patologie, di affidarsi ad un assistente personale e collaboratore domestico che si occupi delle proprie esigenze di vita, con conseguenti costi;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della o, in via subordinata, disporre una riduzione dell'ammontare dell'assegno CP_2 divorzile nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita impugnando e contestando tutto quanto dedotto da Controparte_2 controparte e chiedendone il rigetto del ricorso, rilevando come le argomentazioni di parte ricorrente non corrisponderebbero al vero. La resistente ha rappresentato che il rapporto tra la stessa e l'attuale compagno, di amicizia i primi anni, con il passare del tempo ha assunto la connotazione di una frequentazione sentimentale, ma non di una convivenza more uxorio. Inoltre, la resistente ha rappresentato che non corrisponderebbe al vero quanto asserito da controparte e di non aver mai lavorato, essendo sempre stata casalinga. Inoltre, la ha CP_2 dedotto di versare in precarie condizioni di salute, di non avere alcuna possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro per procurarsi un reddito e di poter contare solamente sull'assegno divorzile. La ha rappresentato che, già nella sentenza di divorzio, era stato tenuto CP_2 conto delle spese mediche sostenute dal ricorrente, che sarebbero di importo inferiore rispetto a quanto riportato da controparte. Inoltre, la resistente ha dedotto che il reddito del ricorrente sarebbe aumentato nel corso degli anni. Tanto premesso, la resistente ha chiesto determinare in euro 1.000,00 l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente, oltre Istat annuale;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 03.03.2025, sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile di proprietà, di essere pensionato con reddito CP_1 mensile netto di euro 2.500 circa e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione, oltre al diritto di usufrutto al 50% su due miniappartamenti in Terni a disposizione (uno abitato da una figlia);
di vivere in immobile di proprietà, di essere casalinga e di percepire, Controparte_2 quale reddito mensile netto, assegno di mantenimento di euro 860,00 e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione, oltre al 50% di usufrutto di immobile ove vive la figlia e altro immobile in comproprietà con il ricorrente.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha formulato, quale proposta conciliativa, la determinazione del contributo al mantenimento in euro 750,00 mensili, confermando i provvedimenti del divorzio.
Alla successiva udienza la Presidente delegata ha disposto, come provvedimento provvisorio, la riduzione del contributo al mantenimento ad euro 750,00, oltre Istat annuale.
Alla successiva udienza, tenutasi con scambio di note scritte, le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato in data 25.08.2025.
Le conclusioni congiunte delle parti, formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio tra le parti, così dispone:
- determina in euro 750,00 l'importo dell'assegno divorzile mensile che CP_1 dovrà corrispondere a oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Controparte_2
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in collegamento da remoto, in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 878/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ES NI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
EP SINATRA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, a chiesto la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio. Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con;
Controparte_2
- che con sentenza non definitiva del 12.07.2007, emessa nel procedimento r.g.n. 895/2007, il Tribunale di Terni ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 16.08.1973;
- che con sentenza definitiva n. 82/2010 del 20.01.2010, è stato determinato in euro 800,00 mensile l'importo dell'assegno divorzile che avrebbe corrisposto a CP_1 [...]
; CP_2
- di aver sempre provveduto regolarmente al versamento in favore della resistente del contributo posto a suo carico;
- che nel corso del tempo, si sarebbero verificati eventi tali da giustificare la revoca del contributo economico disposto in favore della o quantomeno, un significativo CP_2 ridimensionamento;
- che la resistente intratterrebbe da circa dieci anni una relazione more uxorio connotata da stabile e duraturo legame affettivo e coabitazione;
- che la resistente svolgerebbe attività lavorativa in modo regolare, recandosi tutte le mattine presso una abitazione sita in Amelia ove risiederebbe una anziana signora, intrattenendosi per l'intera mattinata;
- di aver in corso un finanziamento da rimborsare;
- di aver progressivamente registrato un peggioramento delle condizioni di salute derivanti dalla fisiologica progressione, legata all'avanzamento dell'età, di patologie preesistenti, quali l'ipoacusia bilaterale, l'ipertensione arteriosa, l'ipertrofia prostatica benigna, la diminuzione del visus con cataratta senile bilaterale;
- che tali problematiche di salute avrebbero prodotto pregiudizi e imposto importanti costi relativi all'acquisto di farmaci per un totale di circa € 2.500,00 annui;
- di aver subito, nel febbraio 2022, un evento traumatico dagli esiti invalidanti, per effetto della quale gli è stato prescritto di indossare un busto leggero per un tempo di otto ore giornaliere;
- di aver registrato un peggioramento della sintomatologia clinica ai postumi di ictus;
- di avere necessità, in relazione alle suddette patologie, di affidarsi ad un assistente personale e collaboratore domestico che si occupi delle proprie esigenze di vita, con conseguenti costi;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della o, in via subordinata, disporre una riduzione dell'ammontare dell'assegno CP_2 divorzile nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita impugnando e contestando tutto quanto dedotto da Controparte_2 controparte e chiedendone il rigetto del ricorso, rilevando come le argomentazioni di parte ricorrente non corrisponderebbero al vero. La resistente ha rappresentato che il rapporto tra la stessa e l'attuale compagno, di amicizia i primi anni, con il passare del tempo ha assunto la connotazione di una frequentazione sentimentale, ma non di una convivenza more uxorio. Inoltre, la resistente ha rappresentato che non corrisponderebbe al vero quanto asserito da controparte e di non aver mai lavorato, essendo sempre stata casalinga. Inoltre, la ha CP_2 dedotto di versare in precarie condizioni di salute, di non avere alcuna possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro per procurarsi un reddito e di poter contare solamente sull'assegno divorzile. La ha rappresentato che, già nella sentenza di divorzio, era stato tenuto CP_2 conto delle spese mediche sostenute dal ricorrente, che sarebbero di importo inferiore rispetto a quanto riportato da controparte. Inoltre, la resistente ha dedotto che il reddito del ricorrente sarebbe aumentato nel corso degli anni. Tanto premesso, la resistente ha chiesto determinare in euro 1.000,00 l'importo dell'assegno divorzile a carico del ricorrente, oltre Istat annuale;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 03.03.2025, sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile di proprietà, di essere pensionato con reddito CP_1 mensile netto di euro 2.500 circa e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione, oltre al diritto di usufrutto al 50% su due miniappartamenti in Terni a disposizione (uno abitato da una figlia);
di vivere in immobile di proprietà, di essere casalinga e di percepire, Controparte_2 quale reddito mensile netto, assegno di mantenimento di euro 860,00 e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione, oltre al 50% di usufrutto di immobile ove vive la figlia e altro immobile in comproprietà con il ricorrente.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha formulato, quale proposta conciliativa, la determinazione del contributo al mantenimento in euro 750,00 mensili, confermando i provvedimenti del divorzio.
Alla successiva udienza la Presidente delegata ha disposto, come provvedimento provvisorio, la riduzione del contributo al mantenimento ad euro 750,00, oltre Istat annuale.
Alla successiva udienza, tenutasi con scambio di note scritte, le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato in data 25.08.2025.
Le conclusioni congiunte delle parti, formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio tra le parti, così dispone:
- determina in euro 750,00 l'importo dell'assegno divorzile mensile che CP_1 dovrà corrispondere a oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Controparte_2
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in collegamento da remoto, in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti