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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8313/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006896115000 IMP. SOST. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1 nella qualità di erede di NOMINATIVO ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249006896115/000, notificata in data 18/09/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, notificata per il pagamento di € 4.148,39 in forza di un avviso di accertamento non impugnato.
Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione/decadenza.
Il concessionario per la riscossione è rimasto contumace. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate dimostrando l'avvenuta notifica dell'atto presupposto in data 27/12/2018.
°°°
Il ricorrente – che pur ne aveva negato l'esistenza - ha preso atto dell'avvenuta prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'intimazione impugnata, e ha insistito solo nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni/interessi (cfr. memoria depositata il 20.1.26).
°°°
Il tributo oggetto dell'intimazione di pagamento è soggetto a prescrizione decennale.
Sanzioni ed interessi anche se accessori di un credito soggetto a prescrizione decennale soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
Il ricorrente assume che la prescrizione di sanzioni ed interessi sarebbe maturata nel periodo intercorrente tra l'ultimo atto interruttivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il motivo di ricorso è infondato.
Nella fattispecie opera la sospensione disposta dalla normativa emergenziale “Covid 19”.
L'art. 67 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” specificamente dispone: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 (riferito all'attività degli enti impositori) ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”.
Inoltre, con l'ultimo comma dell'art. 67 sopra citato, è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 159/15 che espressamente prevede: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". L'art. 12 co.1 del D.lgs n. 159/2015 prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
La lettera b del comma 4-bis del citato articolo 68, disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'art. 12, comma 1 del D.Lgs 159/2015 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Ricostruito il dato normativo nei termini che precedono, merita osservarsi che la sospensione è applicabile anche “a cascata” agli atti di accertamento e riscossione.
La questione dell'applicabilità del regime di sospensioni introdotto dalla normativa emergenziale “Covid” ai tributi locali è già stata affrontata da questa Corte di Giustizia Tributaria con le decisioni n. 4799/2024 del
23/09/2024 (sez. 13ma) e n. 5354/2024 del 14/10/2024 (sez. 7ma) che hanno ritenuto applicabile la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione a cascata (conformi le sentenze di questa Corte n.
4847/2024 del 24/09/2024 e n. 5207/2024 del 14/10/2024; si veda anche Corte di Giustizia Tributaria di
Catania, sentenza 7859/23).
Di recente è intervenuta anche la Corte di legittimità affermando, “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Cass. 960/2025). Si configura, di fatto, una proroga generalizzata del termine quinquennale di prescrizione previsto per l'attività di accertamento e riscossione.
°°°
In conclusione, non può ritenersi maturato il termine prescrizionale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.
La conclusione rassegnata non viene smentita dalla difesa del ricorrente secondo cui la normativa emergenziale troverebbe applicazione solo ai carichi che sono stati affidati per la riscossione nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Nella fattispecie concreta non è stata data prova della data di consegna dei ruoli e la prova di tale fatto, costitutivo della difesa del ricorrente, gravava sul ricorrente.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 1.350,00. Messina, 03.02.2026 Il giudice monocratico
AN HE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8313/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006896115000 IMP. SOST. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1 nella qualità di erede di NOMINATIVO ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249006896115/000, notificata in data 18/09/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, notificata per il pagamento di € 4.148,39 in forza di un avviso di accertamento non impugnato.
Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione/decadenza.
Il concessionario per la riscossione è rimasto contumace. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate dimostrando l'avvenuta notifica dell'atto presupposto in data 27/12/2018.
°°°
Il ricorrente – che pur ne aveva negato l'esistenza - ha preso atto dell'avvenuta prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'intimazione impugnata, e ha insistito solo nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni/interessi (cfr. memoria depositata il 20.1.26).
°°°
Il tributo oggetto dell'intimazione di pagamento è soggetto a prescrizione decennale.
Sanzioni ed interessi anche se accessori di un credito soggetto a prescrizione decennale soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
Il ricorrente assume che la prescrizione di sanzioni ed interessi sarebbe maturata nel periodo intercorrente tra l'ultimo atto interruttivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il motivo di ricorso è infondato.
Nella fattispecie opera la sospensione disposta dalla normativa emergenziale “Covid 19”.
L'art. 67 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” specificamente dispone: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 (riferito all'attività degli enti impositori) ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”.
Inoltre, con l'ultimo comma dell'art. 67 sopra citato, è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 159/15 che espressamente prevede: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". L'art. 12 co.1 del D.lgs n. 159/2015 prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
La lettera b del comma 4-bis del citato articolo 68, disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'art. 12, comma 1 del D.Lgs 159/2015 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Ricostruito il dato normativo nei termini che precedono, merita osservarsi che la sospensione è applicabile anche “a cascata” agli atti di accertamento e riscossione.
La questione dell'applicabilità del regime di sospensioni introdotto dalla normativa emergenziale “Covid” ai tributi locali è già stata affrontata da questa Corte di Giustizia Tributaria con le decisioni n. 4799/2024 del
23/09/2024 (sez. 13ma) e n. 5354/2024 del 14/10/2024 (sez. 7ma) che hanno ritenuto applicabile la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione a cascata (conformi le sentenze di questa Corte n.
4847/2024 del 24/09/2024 e n. 5207/2024 del 14/10/2024; si veda anche Corte di Giustizia Tributaria di
Catania, sentenza 7859/23).
Di recente è intervenuta anche la Corte di legittimità affermando, “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Cass. 960/2025). Si configura, di fatto, una proroga generalizzata del termine quinquennale di prescrizione previsto per l'attività di accertamento e riscossione.
°°°
In conclusione, non può ritenersi maturato il termine prescrizionale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.
La conclusione rassegnata non viene smentita dalla difesa del ricorrente secondo cui la normativa emergenziale troverebbe applicazione solo ai carichi che sono stati affidati per la riscossione nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Nella fattispecie concreta non è stata data prova della data di consegna dei ruoli e la prova di tale fatto, costitutivo della difesa del ricorrente, gravava sul ricorrente.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 1.350,00. Messina, 03.02.2026 Il giudice monocratico
AN HE