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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 922/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 922 del ruolo generale DEanno 2021 promossa da
(c.f. ) in proprio e quale socio di ECO Parte_1 C.F._1
ENERGIA A.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Carroni (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Urbana n. 5 a C.F._2
Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
NToparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in
[...] P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Gubellini (c.f. ) e Lisa C.F._3
Lecito (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via B. C.F._4
Tosarelli n. 364 a Castenaso - Fraz. Villanova (BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20624/2020 del 20.11.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
Appellante Pt_1
pagina 1 di 8 “in riforma della sentenza di primo grado n. 20624/2020, pronunciata dal Tribunale Civile di
Bologna il 20.11.2020, rilevata la mancanza di procura speciale ad agire giudizialmente, dichiarare ex art. 83 e ss. c. p.c. la carenza di legittimazione attiva e passiva di P_
, in persona del suo legale rappresentante, nonché, la P_ NToparte_1 mancanza di titolarità ex art. 81 c. p. c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
102/2019;
Vinte le spese di causa dei due gradi di giudizio.”
Appellata ): P_
“rigettare l'interposto appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M.
55/2014, oltre accessori di legge, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Parte_2
(da qui BCC o banca), otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto
[...]
ingiuntivo n. 102/2019 del 7.1.2019 nei confronti di NToparte_2
di
[...] NToparte_3
dei garanti , (per €
[...] CP_2 Persona_1
109.267,32) e dei garanti e limitatamente Persona_2 Parte_1 all'importo garantito di € 32.000,00, quale somma dovuta a titolo di rate insolute di un finanziamento erogato dall'ingiungente a .. NToparte_2
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. da qui , Parte_1 Pt_1
in proprio e quale socio di ECO ENERGIA A.P.S. e nella sua qualità di fideiussore della società proponeva NToparte_2
opposizione con atto di citazione notificato il 4.3.2019, esponendo:
- la (da qui anche mutuataria) aveva avviato un progetto per la NToparte_4
produzione di energia alternativa;
- la di cui la era socio accomandante, NToparte_4 NToparte_5
aveva contattato la quale mandataria del NToparte_1
Gestore del FONDO REGIONALE STARTER (Fondo Rotativo di Finanza Agevolata) gestito da FI MI OM e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo;
- detto fondo prevedeva finanziamenti a tasso agevolato, con provvista mista (70% risorse pubbliche e per 30% risorse da istituti di credito convenzionati); NT
- finanziava il progetto per la produzione di energia alternativa concedendo ad ECO
un finanziamento di € 160.000,00, sotto forma di mutuo chirografario, NToparte_4 costituito per l'80% (€ 128.000,00) da fondi della Regione MI OM e per il 20%
pagina 2 di 8 NT (€ 32.000,00) dalla stessa;
- tale finanziamento veniva concesso in assenza di un'istruttoria esaustiva (come previsto dall'art. 8 della Convenzione Fondo Starter); NT
- la , in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, avrebbe dovuto illustrare, preventivamente, alla mutuataria ed ai garanti, i rischi e la fattibilità tecnica del progetto che richiedeva l'installazione di una macchina a biomassa di categoria
3;
- la solo dopo l'erogazione del finanziamento e nella fase di NToparte_4
costruzione, aveva scoperto che la macchina a biomassa richiesta per la produzione di energia alternativa non era in commercio, ma esisteva solo come prototipo;
- la in ragione del finanziamento ottenuto il 12.05.2015 aveva NToparte_2 provveduto a bonificare € 154.000,00 in favore della per la Parte_3
costruzione di detta macchina;
- tuttavia gli enti pubblici preposti a rilasciare le autorizzazioni per la realizzazione della macchina a biomassa non autorizzavano la sua costruzione;
- la non era riuscita a restituire quanto dovuto e la società NToparte_2
aveva dichiarato l'impossibilità di procedere alla sua costruzione e Parte_3
installazione nel territorio del Comune di Bologna;
NT
- la aveva fatto sottoscrivere ad (per la quota parte di € NToparte_2
32.000,00) a titolo di pegno, titoli obbligazionari per € 20.000,00 e (per la quota di €
128.000,00) una con fideiussione bancaria rilasciata da e CP_2 Per_1
, soci accomandatari della e dal socio accomandante
[...] NToparte_2 [...]
; NToparte_3
- nella quota parte di € 32.000,00, il mutuo chirografario era stato garantito con altra fideiussione rilasciata da e (in qualità di soci della Eco Parte_1 Persona_2
Energia A.P.S.);
NT
- il 02.02.2018, la comunicava alle parti la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso dal contratto di conto corrente;
NT
- la era responsabile per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c. per aver finanziato un progetto irrealizzabile sebbene fosse preposta alla direzione e coordinamento del progetto (ex art. 8 Convenzione Fondo Starter); NT
- il sig. quale fideiussore, non era stato informato da della Pt_1
irrealizzabilità del progetto finanziato e della difficoltà della garantita a restituire il finanziamento, in violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale.
pagina 3 di 8 L'opponente chiedeva al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto previo annullamento del contratto di finanziamento e della fideiussione prestata.
3. Si costituiva in giudizio la Parte_2
, esponendo:
[...]
- non vi era nessuna prova circa l'asserita omissione di valutazione del merito creditizio da parte della banca;
- l'istituto di credito non era preposto alla direzione ed al coordinamento del progetto e l'art. 8 della Convenzione non prevedeva a carico DEorgano erogante alcuna valutazione circa il merito creditizio e la realizzabilità del progetto;
- il Gestore del Fondo (ATI FONDI ROTATIVI PUBBLICI DI FINANZA
AGEVOLATA) aveva valutato il progetto ammissibile al finanziamento;
- la banca non aveva alcun obbligo circa la valutazione della realizzabilità del progetto finanziato;
- la fideiussione era valida in quanto specifica;
NT
- nessuna responsabilità era imputabile alla .
L'opposta concludeva quindi per il rigetto DEopposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., l'opponente eccepiva la carenza di NT legittimazione attiva e la mancanza di titolarità del credito ingiunto in capo alla , stante il rapporto di mandato senza rappresentanza intercorso tra la banca ed il Gestore del Fondo
Starter (FI MI OM Soc. Coop. a. r. l.) (in qualità di mandante); inoltre, la banca aveva agito in giudizio per conto di FI MI OM in assenza di procura speciale, avendo chiesto il pagamento sia del credito di provvista pubblica, sia di quello relativo alla fideiussione bancaria rilasciata a garanzia della provvista privata.
5. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20624/2020 dichiarava il difetto di legittimazione attiva del uale socio di e nel merito Pt_1 NToparte_2
respingeva l'opposizione.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. con un Parte_1
unico motivo di gravame.
7. Si è costituita in giudizio la NToparte_1
chiedendo il rigetto DEappello.
[...]
8. All'udienza del 12.3.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le pagina 4 di 8 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante (sub A) si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione, sollevata con la prima memoria ex art. 183 co. 6
n. 1) c.p.c., di difetto di legittimazione attiva e titolarità del rapporto dedotto in giudizio dalla
NT NT
. Secondo l'appellante, la era priva del potere di agire in giudizio, in quanto la banca aveva agito, senza procura speciale, in nome proprio e per conto della FI MI
OM con la quale era legata da un mandato senza rappresentanza;
trattandosi peraltro di una Pubblica Amministrazione, detta procura speciale in forma scritta era necessaria. In secondo luogo, (sub B) secondo l'appellante la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in
NT cui ha ritenuto che la avesse la titolarità del credito che apparteneva (per la provvista pubblica) ad un soggetto terzo (FI MI OM). Secondo le regole del mandato senza rappresentanza, in assenza di procura speciale, la titolarità del credito rimane in capo al mandante. Il mandatario senza rappresentanza, infatti, potrebbe agire in giudizio ex art. 1708
c.c. esclusivamente con riguardo agli affari conclusi da esso mandatario per conto del mandante, munito, tuttavia, di necessaria procura speciale. Il Tribunale avrebbe invece
NT ritenuto, da un lato, la legittimazione ad agire di in quanto non risultava che questa avesse agito anche per conto della mandante, e dall'altro lato, avrebbe contraddittoriamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva della banca al fine di giustificare la titolarità del credito pur essendo priva di procura speciale.
10. L'appello è infondato.
NT 11. La questione controversa attiene alla legittimazione ad agire della e alla titolarità del rapporto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, rappresentando una condizione DEazione la cui definizione è tradizionalmente ricavata dal testo DEart. 81 c.p.c. ed attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (v. Cass. SS.UU. n.
2951/2016). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è invece un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
12. Ciò premesso, invero questa Corte già ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione pagina 5 di 8 NT della legittimazione attiva di e della titolarità del credito nella causa avente ad oggetto il credito portato nel medesimo decreto ingiuntivo n. 102/2019 e promossa dall'altro fideiussore avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20246/2020; la causa – Persona_1 anch'essa fondata sulle medesime argomentazioni giuridiche in punto di legittimazione e NT titolarità del diritto in capo alla - è stata decisa da questa Corte con sentenza n.
2170/2023 (Rg. 2089/2020 Sez. III. - Est. Dott.ssa M. Velotti) ed alla quale questo Collegio intende uniformarsi.
13. Quanto al primo aspetto (v. sub A), la legittimazione ad agire va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Nel caso di specie con il ricorso
NT monitorio, la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo esclusivamente a nome proprio a fronte del mancato pagamento delle rate del mutuo da parte di e CP_2
NT non per conto di altri;
pertanto, non necessitava di alcuna procura speciale da parte di
NT quest'ultima per poter agire in giudizio. quanto al giudizio di opposizione, la ha esclusivamente, richiesto a nome proprio e ottenuto il decreto ingiuntivo ed è la stessa parte ad essere legittimata a subire l'opposizione ed a resistervi, considerato che il rapporto di mandato senza rappresentanza attiene ai rapporti interni alle parti interessate;
peraltro,
NT l'importo finanziato alla è stato erogato da , mediante un unico NToparte_2
bonifico eseguito sul conto corrente della società e quindi è la banca stessa a dover ad agire per il recupero della somma nel suo complessivo ammontare. Ne consegue l'esistenza della legittimazione della banca sia in relazione alla procedura monitoria sia alla fase di opposizione promossa dall'odierno appellante senza necessità di procura speciale.
NT 14. In merito alla questione (v. sub B) della titolarità in capo a del rapporto giuridico controverso, come risulta dalla documentazione in atti e già rilevato dal primo giudice,
[...]
ha ottenuto un finanziamento di € 160.000,00 per lo sviluppo innovativo Parte_4
NT DEimpresa, erogato da con provvista in parte messa a disposizione dalla Regione NT MI-OM (80%) ed in parte dalla stessa (20%), usufruendo del Fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata volto a finanziare progetti di investimento effettuati nel territorio regionale (Convenzione Fondo Starter) presso l'ATI Fondi Rotativi pubblici di Finanza Agevolata, quale gestore del fondo.
15. In forza di detta Convenzione, sottoscritta tra FI MI OM (capogruppo del gestore del Fondo “ATI fondi rotativi pubblici di finanza agevolata”) e la NT Federazione delle banche di Credito Cooperativo DEMI OM (e quindi )
pagina 6 di 8 l'erogazione del finanziamento al beneficiario doveva essere effettuata, dopo l'approvazione da parte dei soggetti preposti alla valutazione della domanda e del merito creditizio del richiedente, con stipula di un mutuo chirografario.
NT 16. La ha agito a nome proprio e in virtù del rapporto interno con la FI MI
OM, in applicazione DEart. 12 della Convenzione lil quale prevede che “in caso di insolvenza del soggetto beneficiario la banca provvederà, in accordo con il gestore, anche nell'interesse dello stesso, al recupero del credito mediante l'esercizio di tutte quel le azioni utili, necessarie o semplicemente opportune nei modi e nei tempi valutati opportuni. Le iniziative in sede giudiziale verranno assunte dal Soggetto abilitato compatibilmente con la normativa vigente e a tale scopo il gestore dà fin d'ora mandato al Soggetto abilitato a procedere agli atti necessari”. La clausola pattizia è correlata con l'art. 4 della medesima Convenzione nel quale si prevede il conferimento al Soggetto abilitato (i.e. la banca) del mandato senza rappresentanza a titolo gratuito affinché, per conto del gestore, possa (lett. g) “eseguire anche per conto del mandante le attività di recupero dei crediti come indicato al successivo punto 12”. Pertanto, la titolarità del credito e l'esistenza dello stesso nella misura indicata nel decreto ingiuntivo risultano indiscutibilmente provate.
17. In sintesi, operando su piani giuridici diversi, nessuna contraddizione emerge nella
NT sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto in capo a la legittimazione ad agire e la titolarità del credito. L'appello va quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
18. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
19. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte DEappellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20624/2020 del pagina 7 di 8 20.11.2020;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico DEappellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi DEart. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 922 del ruolo generale DEanno 2021 promossa da
(c.f. ) in proprio e quale socio di ECO Parte_1 C.F._1
ENERGIA A.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Carroni (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Urbana n. 5 a C.F._2
Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
NToparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in
[...] P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Gubellini (c.f. ) e Lisa C.F._3
Lecito (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via B. C.F._4
Tosarelli n. 364 a Castenaso - Fraz. Villanova (BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20624/2020 del 20.11.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
Appellante Pt_1
pagina 1 di 8 “in riforma della sentenza di primo grado n. 20624/2020, pronunciata dal Tribunale Civile di
Bologna il 20.11.2020, rilevata la mancanza di procura speciale ad agire giudizialmente, dichiarare ex art. 83 e ss. c. p.c. la carenza di legittimazione attiva e passiva di P_
, in persona del suo legale rappresentante, nonché, la P_ NToparte_1 mancanza di titolarità ex art. 81 c. p. c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
102/2019;
Vinte le spese di causa dei due gradi di giudizio.”
Appellata ): P_
“rigettare l'interposto appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M.
55/2014, oltre accessori di legge, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Parte_2
(da qui BCC o banca), otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto
[...]
ingiuntivo n. 102/2019 del 7.1.2019 nei confronti di NToparte_2
di
[...] NToparte_3
dei garanti , (per €
[...] CP_2 Persona_1
109.267,32) e dei garanti e limitatamente Persona_2 Parte_1 all'importo garantito di € 32.000,00, quale somma dovuta a titolo di rate insolute di un finanziamento erogato dall'ingiungente a .. NToparte_2
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. da qui , Parte_1 Pt_1
in proprio e quale socio di ECO ENERGIA A.P.S. e nella sua qualità di fideiussore della società proponeva NToparte_2
opposizione con atto di citazione notificato il 4.3.2019, esponendo:
- la (da qui anche mutuataria) aveva avviato un progetto per la NToparte_4
produzione di energia alternativa;
- la di cui la era socio accomandante, NToparte_4 NToparte_5
aveva contattato la quale mandataria del NToparte_1
Gestore del FONDO REGIONALE STARTER (Fondo Rotativo di Finanza Agevolata) gestito da FI MI OM e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo;
- detto fondo prevedeva finanziamenti a tasso agevolato, con provvista mista (70% risorse pubbliche e per 30% risorse da istituti di credito convenzionati); NT
- finanziava il progetto per la produzione di energia alternativa concedendo ad ECO
un finanziamento di € 160.000,00, sotto forma di mutuo chirografario, NToparte_4 costituito per l'80% (€ 128.000,00) da fondi della Regione MI OM e per il 20%
pagina 2 di 8 NT (€ 32.000,00) dalla stessa;
- tale finanziamento veniva concesso in assenza di un'istruttoria esaustiva (come previsto dall'art. 8 della Convenzione Fondo Starter); NT
- la , in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, avrebbe dovuto illustrare, preventivamente, alla mutuataria ed ai garanti, i rischi e la fattibilità tecnica del progetto che richiedeva l'installazione di una macchina a biomassa di categoria
3;
- la solo dopo l'erogazione del finanziamento e nella fase di NToparte_4
costruzione, aveva scoperto che la macchina a biomassa richiesta per la produzione di energia alternativa non era in commercio, ma esisteva solo come prototipo;
- la in ragione del finanziamento ottenuto il 12.05.2015 aveva NToparte_2 provveduto a bonificare € 154.000,00 in favore della per la Parte_3
costruzione di detta macchina;
- tuttavia gli enti pubblici preposti a rilasciare le autorizzazioni per la realizzazione della macchina a biomassa non autorizzavano la sua costruzione;
- la non era riuscita a restituire quanto dovuto e la società NToparte_2
aveva dichiarato l'impossibilità di procedere alla sua costruzione e Parte_3
installazione nel territorio del Comune di Bologna;
NT
- la aveva fatto sottoscrivere ad (per la quota parte di € NToparte_2
32.000,00) a titolo di pegno, titoli obbligazionari per € 20.000,00 e (per la quota di €
128.000,00) una con fideiussione bancaria rilasciata da e CP_2 Per_1
, soci accomandatari della e dal socio accomandante
[...] NToparte_2 [...]
; NToparte_3
- nella quota parte di € 32.000,00, il mutuo chirografario era stato garantito con altra fideiussione rilasciata da e (in qualità di soci della Eco Parte_1 Persona_2
Energia A.P.S.);
NT
- il 02.02.2018, la comunicava alle parti la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso dal contratto di conto corrente;
NT
- la era responsabile per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c. per aver finanziato un progetto irrealizzabile sebbene fosse preposta alla direzione e coordinamento del progetto (ex art. 8 Convenzione Fondo Starter); NT
- il sig. quale fideiussore, non era stato informato da della Pt_1
irrealizzabilità del progetto finanziato e della difficoltà della garantita a restituire il finanziamento, in violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale.
pagina 3 di 8 L'opponente chiedeva al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto previo annullamento del contratto di finanziamento e della fideiussione prestata.
3. Si costituiva in giudizio la Parte_2
, esponendo:
[...]
- non vi era nessuna prova circa l'asserita omissione di valutazione del merito creditizio da parte della banca;
- l'istituto di credito non era preposto alla direzione ed al coordinamento del progetto e l'art. 8 della Convenzione non prevedeva a carico DEorgano erogante alcuna valutazione circa il merito creditizio e la realizzabilità del progetto;
- il Gestore del Fondo (ATI FONDI ROTATIVI PUBBLICI DI FINANZA
AGEVOLATA) aveva valutato il progetto ammissibile al finanziamento;
- la banca non aveva alcun obbligo circa la valutazione della realizzabilità del progetto finanziato;
- la fideiussione era valida in quanto specifica;
NT
- nessuna responsabilità era imputabile alla .
L'opposta concludeva quindi per il rigetto DEopposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., l'opponente eccepiva la carenza di NT legittimazione attiva e la mancanza di titolarità del credito ingiunto in capo alla , stante il rapporto di mandato senza rappresentanza intercorso tra la banca ed il Gestore del Fondo
Starter (FI MI OM Soc. Coop. a. r. l.) (in qualità di mandante); inoltre, la banca aveva agito in giudizio per conto di FI MI OM in assenza di procura speciale, avendo chiesto il pagamento sia del credito di provvista pubblica, sia di quello relativo alla fideiussione bancaria rilasciata a garanzia della provvista privata.
5. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20624/2020 dichiarava il difetto di legittimazione attiva del uale socio di e nel merito Pt_1 NToparte_2
respingeva l'opposizione.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. con un Parte_1
unico motivo di gravame.
7. Si è costituita in giudizio la NToparte_1
chiedendo il rigetto DEappello.
[...]
8. All'udienza del 12.3.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le pagina 4 di 8 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante (sub A) si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione, sollevata con la prima memoria ex art. 183 co. 6
n. 1) c.p.c., di difetto di legittimazione attiva e titolarità del rapporto dedotto in giudizio dalla
NT NT
. Secondo l'appellante, la era priva del potere di agire in giudizio, in quanto la banca aveva agito, senza procura speciale, in nome proprio e per conto della FI MI
OM con la quale era legata da un mandato senza rappresentanza;
trattandosi peraltro di una Pubblica Amministrazione, detta procura speciale in forma scritta era necessaria. In secondo luogo, (sub B) secondo l'appellante la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in
NT cui ha ritenuto che la avesse la titolarità del credito che apparteneva (per la provvista pubblica) ad un soggetto terzo (FI MI OM). Secondo le regole del mandato senza rappresentanza, in assenza di procura speciale, la titolarità del credito rimane in capo al mandante. Il mandatario senza rappresentanza, infatti, potrebbe agire in giudizio ex art. 1708
c.c. esclusivamente con riguardo agli affari conclusi da esso mandatario per conto del mandante, munito, tuttavia, di necessaria procura speciale. Il Tribunale avrebbe invece
NT ritenuto, da un lato, la legittimazione ad agire di in quanto non risultava che questa avesse agito anche per conto della mandante, e dall'altro lato, avrebbe contraddittoriamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva della banca al fine di giustificare la titolarità del credito pur essendo priva di procura speciale.
10. L'appello è infondato.
NT 11. La questione controversa attiene alla legittimazione ad agire della e alla titolarità del rapporto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, rappresentando una condizione DEazione la cui definizione è tradizionalmente ricavata dal testo DEart. 81 c.p.c. ed attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (v. Cass. SS.UU. n.
2951/2016). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è invece un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
12. Ciò premesso, invero questa Corte già ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione pagina 5 di 8 NT della legittimazione attiva di e della titolarità del credito nella causa avente ad oggetto il credito portato nel medesimo decreto ingiuntivo n. 102/2019 e promossa dall'altro fideiussore avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20246/2020; la causa – Persona_1 anch'essa fondata sulle medesime argomentazioni giuridiche in punto di legittimazione e NT titolarità del diritto in capo alla - è stata decisa da questa Corte con sentenza n.
2170/2023 (Rg. 2089/2020 Sez. III. - Est. Dott.ssa M. Velotti) ed alla quale questo Collegio intende uniformarsi.
13. Quanto al primo aspetto (v. sub A), la legittimazione ad agire va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Nel caso di specie con il ricorso
NT monitorio, la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo esclusivamente a nome proprio a fronte del mancato pagamento delle rate del mutuo da parte di e CP_2
NT non per conto di altri;
pertanto, non necessitava di alcuna procura speciale da parte di
NT quest'ultima per poter agire in giudizio. quanto al giudizio di opposizione, la ha esclusivamente, richiesto a nome proprio e ottenuto il decreto ingiuntivo ed è la stessa parte ad essere legittimata a subire l'opposizione ed a resistervi, considerato che il rapporto di mandato senza rappresentanza attiene ai rapporti interni alle parti interessate;
peraltro,
NT l'importo finanziato alla è stato erogato da , mediante un unico NToparte_2
bonifico eseguito sul conto corrente della società e quindi è la banca stessa a dover ad agire per il recupero della somma nel suo complessivo ammontare. Ne consegue l'esistenza della legittimazione della banca sia in relazione alla procedura monitoria sia alla fase di opposizione promossa dall'odierno appellante senza necessità di procura speciale.
NT 14. In merito alla questione (v. sub B) della titolarità in capo a del rapporto giuridico controverso, come risulta dalla documentazione in atti e già rilevato dal primo giudice,
[...]
ha ottenuto un finanziamento di € 160.000,00 per lo sviluppo innovativo Parte_4
NT DEimpresa, erogato da con provvista in parte messa a disposizione dalla Regione NT MI-OM (80%) ed in parte dalla stessa (20%), usufruendo del Fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata volto a finanziare progetti di investimento effettuati nel territorio regionale (Convenzione Fondo Starter) presso l'ATI Fondi Rotativi pubblici di Finanza Agevolata, quale gestore del fondo.
15. In forza di detta Convenzione, sottoscritta tra FI MI OM (capogruppo del gestore del Fondo “ATI fondi rotativi pubblici di finanza agevolata”) e la NT Federazione delle banche di Credito Cooperativo DEMI OM (e quindi )
pagina 6 di 8 l'erogazione del finanziamento al beneficiario doveva essere effettuata, dopo l'approvazione da parte dei soggetti preposti alla valutazione della domanda e del merito creditizio del richiedente, con stipula di un mutuo chirografario.
NT 16. La ha agito a nome proprio e in virtù del rapporto interno con la FI MI
OM, in applicazione DEart. 12 della Convenzione lil quale prevede che “in caso di insolvenza del soggetto beneficiario la banca provvederà, in accordo con il gestore, anche nell'interesse dello stesso, al recupero del credito mediante l'esercizio di tutte quel le azioni utili, necessarie o semplicemente opportune nei modi e nei tempi valutati opportuni. Le iniziative in sede giudiziale verranno assunte dal Soggetto abilitato compatibilmente con la normativa vigente e a tale scopo il gestore dà fin d'ora mandato al Soggetto abilitato a procedere agli atti necessari”. La clausola pattizia è correlata con l'art. 4 della medesima Convenzione nel quale si prevede il conferimento al Soggetto abilitato (i.e. la banca) del mandato senza rappresentanza a titolo gratuito affinché, per conto del gestore, possa (lett. g) “eseguire anche per conto del mandante le attività di recupero dei crediti come indicato al successivo punto 12”. Pertanto, la titolarità del credito e l'esistenza dello stesso nella misura indicata nel decreto ingiuntivo risultano indiscutibilmente provate.
17. In sintesi, operando su piani giuridici diversi, nessuna contraddizione emerge nella
NT sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto in capo a la legittimazione ad agire e la titolarità del credito. L'appello va quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
18. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
19. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte DEappellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20624/2020 del pagina 7 di 8 20.11.2020;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico DEappellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi DEart. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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