Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4311 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ivi residente in [...] F Rione Mangialupi, C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Trento 2/L, presso lo studio dell'avv.
Marianna Barbaro (cod. fisc.: – PEC: C.F._2
, dal quale è rappresentato e Email_1
difeso giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1
residente, via Alfonso Franco n° 11, int. 32 e ivi domiciliata, via M. Giurba n°
17, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Visalli che la rappresenta per procura in atti, ed intende ricevere, al numero di fax: 0902401002, le comunicazioni di legge o all'indirizzo PEC: PARTE Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.10.2024, premesso che il 28.11.2000, Parte_1
a Messina, aveva contratto matrimonio con (atto N. 241 Controparte_1
parte 1 - anno 2000); che il Tribunale di Messina, con sentenza pubblicata il
21.11.2016, aveva pronunciato la separazione dei coniugi, rigettando le reciproche domande di addebito, disponendo l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], con domiciliazione presso la madre e Per_1 prevedendo che il deducente versasse alla un assegno mensile di € CP_1
200,00 per il mantenimento della figlia nonché un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento del coniuge, entrambi da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che le parti non si erano più riconciliate ed erano decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio;
che la aveva CP_1
instaurato una convivenza con un uomo dal quale aveva avuto anche un figlio ed alla stessa non poteva, pertanto, spettare un assegno di mantenimento;
che la figlia aveva raggiunto la maggiore età, ma egli non intendeva sottrarsi Per_1
al pagamento dell'assegno già stabilito oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi con la conferma dell'assegno stabilito in sede di separazione per la figlia Per_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 27.11/03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.01.2025, si costituiva tempestivamente la quale non si opponeva Controparte_1
alla domanda di divorzio, ma negava che ella avesse instaurato una relazione di convivenza more uxorio. In particolare, sottolineava che ella aveva intrattenuto solamente una relazione intima con tale mai sfociata in una Persona_2
convivenza, da cui era nata una bambina, ma tale relazione era da tempo cessata per le gravi violenze perpetrate dal , il quale era stato tratto in arresto Per_2
per tali fatti ed era stato, quindi, condannato alla pena definitiva di anni 5 e mesi
6 di reclusione, oltre all'interdizione legale per il periodo di espiazione della
2 pena. Osservava, pertanto, che l'assegno stabilito in sede di separazione avrebbe dovuto essere confermato, tenuto conto del fatto che lei aveva sempre svolto l'attività di addetta alle pulizie con modestissimi guadagni. Lamentava che il
, pur avendo sempre versato tale assegno, non aveva provveduto Parte_1
a corrispondere l'importo aggiornato a seguito della svalutazione monetaria e chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la corresponsione della somma di circa € 1.006,04 oltre interessi legali. Lamentava, infine, che il Parte_1
non aveva corrisposto la quota su di lui gravante di spese straordinarie per cure odontoiatriche alla figlia pari a € 2.144,50 e chiedeva, pertanto, in via Per_1
riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla corresponsione anche di tale somma.
All'udienza del 18.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. In tale sede il procuratore del ricorrente osservava che la circostanza che la CP_1
avesse avuto un figlio da altro uomo faceva presumere l'esistenza di una convivenza tra la stessa ed il padre del bambino, mentre il procuratore della resistente contestava tale argomentazione ed osservava che un figlio poteva nascere anche al di fuori di un rapporto di convivenza che non era stato provato dalla controparte. Il procuratore del ricorrente eccepiva in ogni caso l'irritualità delle domande riconvenzionali proposte da controparte, mentre il procuratore della resistente contestava tale assunto, dichiarando, in ogni caso, di rinunciare alle suddette domande riconvenzionali.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile da lui contratto con
[...]
meriti accoglimento. CP_1
3 Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del Tribunale di
Messina del 21.11.2016, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data
28.11.2000, nel Comune di Messina, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al N. 241 parte 1 anno 2000.
Quanto al mantenimento della figlia nata a [...] il [...] Per_1
ed ormai maggiorenne, va osservato che il principio della domanda, in base al quale il genitore interessato alla corresponsione di un assegno per il
4 mantenimento del figlio maggiorenne con lo stesso convivente deve formulare espressa richiesta (Cass. civ. sez. I, 18/02/2009, n. 3908), subisce un temperamento quando l'assegno sia stato già riconosciuto in precedenza, come nel caso in esame, nell'ambito delle statuizioni economiche emesse in sede di separazione personale, ed occorra procedere alla sua revoca. In questo caso non può operare infatti, per il genitore beneficiario dell'assegno, il principio della domanda, atteso che lo stesso è già titolare del relativo diritto e non incombe su di lui alcun onere di riproporre la domanda diretta ad ottenere l'assegno nell'ambito del procedimento divorzile, mentre è il genitore obbligato a dovere formulare domanda perché venga dichiarato cessato il relativo obbligo.
Sennonché, nella fattispecie in esame, il non formulato alcuna Parte_1
domanda in tal senso e, al contrario, ha affermato di essere disponibile a continuare a versare l'assegno già stabilito quando la figlia era ancora Per_1
minorenne, sicché non occorre soffermarsi oltre.
E' necessario, invece, soffermarsi sulla domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento del diritto in suo favore di un assegno divorzile.
Occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica,
l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez.
5 I n.9976 del 5.05.2011; Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n.
25010 del 30.11.2007; Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n.
15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata e le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno), ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
6 economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (funzione compensativa dell'assegno).
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa- compensativa”.
Nella fattispecie in esame sussiste un evidente divario nei redditi delle parti, tenuto conto del fatto che il ha depositato modello Parte_1
739/2024 da cui risulta un reddito lordo annuo di € 33.589,00 con una imposta netta pari a € 5.017,00, mentre la ha prodotto certificazione unica CP_1
2024 da cui risulta che la stessa ha percepito nell'anno 2023 un reddito complessivo lordo di € 4.245,71 con ritenute IRPEF pari a € 188,46.
Nondimeno, come esposto sopra, il semplice divario esistente nei redditi delle parti non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno divorzile, dovendosi verificare se sussistano i presupposti necessari per affermare la
7 persistenza di una solidarietà post coniugale in relazione alla funzione compensativa o assistenziale dell'assegno di divorzio.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è, però, il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere di un apprezzabile tenore di vita grazie ai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
17144/2023; Corte di Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920).
Sennonché, nel caso in esame la non ha neppure allegato che l'attuale CP_1
squilibrio patrimoniale trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi, né ha dimostrato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali.
Nondimeno, appare difficilmente contestabile che ricorrono le condizioni per riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale, tenuto conto del
8 fatto che le ridottissime entrate della non appaiono sufficienti per CP_1
condurre una vita dignitosa. Peraltro, con riferimento al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, si deve rilevare che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n.
7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838). Di conseguenza, richiedendo la funzione assistenziale che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, per valutare la “autosufficienza” non può certamente essere soddisfacente sottolineare che il soggetto richiedente l'assegno percepisce un reddito, poiché bisogna considerare il contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Inoltre, la funzione assistenziale non viene meno per la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno sia dotato di capacità lavorativa, poiché occorre verificare se sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione. Infatti, la Suprema Corte ha evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità e che in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, tuttavia, ciò che viene censurato è il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La Suprema
9 Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione, ma nel caso in esame la ha adeguatamente dimostrato di non essere rimasta inerte, tanto che CP_1
ha svolto un'attività lavorativa, anche se è riuscita a trarre dalla stessa solo guadagni assai esigui.
Invero, il non ha contestato la sussistenza dei requisiti Parte_1
reddituali per riconoscere alla un assegno divorzile, ma ha CP_1
sottolineato che il diritto all'assegno era venuto meno in quanto la resistente aveva in precedenza instaurato una relazione di convivenza con altro uomo, dalla quale era nato un figlio.
Invero, la Suprema Corte, in diverse pronunce, richiamate anche dalle
Sezioni Unite come espressione di un indirizzo ermeneutico coerente con i principi affermati con la sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi viene meno quando il coniuge richiedente l'assegno abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto, vale a dire quando abbia iniziato un rapporto di convivenza e questo abbia assunto i connotati di stabilità e continuità che caratterizzano la famiglia fondata sul matrimonio. In tal caso, infatti, si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile anche quando il nuovo rapporto sentimentale venga successivamente a cessare, poiché la costituzione di un'altra famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge” (Cass. Civ. 25528/2016; Cass. civ.
6855/2015; Cass. civ. 11.08.2011 n. 17195; Cass. civ. 12.03.2012 n. 3923 e numerose altre successive). Naturalmente, ciò può valere solo con riferimento alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, come è stato chiarito dalle
Sezioni Unite in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 05.11.2021 n. 32198), ove è stato sottolineato che il legislatore ha previsto l'effetto automatico ed
10 integrale della perdita del diritto all'assegno divorzile solo nell'ipotesi di nuove nozze e non è possibile estendere analogicamente tale effetto alla diversa e più precaria ipotesi dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di una nuova convivenza, che può determinare, viceversa, la perdita dell'assegno divorzile limitatamente alla sua componente assistenziale.
Quanto ai requisiti della convivenza, la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce, soprattutto in tema di riconoscimento dei presupposti per il risarcimento in caso di lesione del rapporto familiare di fatto, ha sottolineato
“che non necessariamente la convivenza deve coincidere con la coabitazione” ed ha definito la convivenza come “lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” (vedi recentemente Cass. civ. 9178/2018), anche se occorre comunque tenere distinte la “relazione di affettività e frequentazione” dalla situazione relazionale connotata da quei caratteri di stabilità e durevolezza richiesti ed individuati dalla giurisprudenza di legittimità, perché la stessa possa essere assimilata ad un vincolo matrimoniale, ove devono coesistere l'elemento spirituale, il legame affettivo e l'elemento materiale della reciproca assistenza morale e materiale, fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco. Quest'ultima situazione può essere provata sulla base di presunzioni e la prova della coabitazione non è indispensabile, ma occorre che gli elementi di valutazione offerti consentano di affermare la sussistenza non solo dell'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile ma anche dell'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, pur non essendo la coabitazione un requisito indispensabile per potere ravvisare un rapporto di “convivenza”, in quanto si tratta di concetti distinti (Cass. civ. n.
14151/2022), nondimeno, nel caso in cui difetti la coabitazione, il soggetto onerato della prova del rapporto di convivenza deve dimostrare non solo l'esistenza di un legame affettivo stabile, ma anche l'esistenza di un comune progetto di vita nel quale i partner si prestano reciproca assistenza morale e
11 materiale (Cass. civ. n. 34728/2023). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, sottolineato che l'eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente e idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione di convivenza "more uxorio" tra il coniuge beneficiario dell'assegno ed un terzo, avente nel tempo i caratteri di stabilità e continuità tali, da far presumere che il beneficiario dell'assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino il venire meno del diritto all'assegno divorzile (Cass. civ.
04.02.2009 n. 2709; Cass. civ. 26.01.2006 n. 1546).
Orbene, nella fattispecie in esame il ricorrente ha affermato che la aveva instaurato una relazione di convivenza ed ha evidenziato che CP_1
questa era provata non solo dal fatto che da tale unione era nata una figlia, ma anche dalla circostanza che l'uomo con il quale la conviveva, tale CP_1
era stato condannato, su denuncia della , perché Persona_2 CP_1
ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.
Ritiene il collegio che le argomentazioni svolte dal siano Parte_1
condivisibili.
Invero, a fronte della contestazione svolta dalla in ordine alla CP_1
sussistenza di una vera e propria convivenza more uxorio, questa non poteva ritenersi adeguatamente provata in base alla sola circostanza che da tale relazione era nata una figlia. Nondimeno, nella fattispecie in esame,
l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio appare corroborata anche dal contenuto della sentenza penale di condanna n. 814/2020 emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di tale per il Persona_2
reato di cui all'art. 572 c.p. e prodotta in atti dalla . Infatti, come è CP_1
noto, il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, purché, però, si sia in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza. Occorre, di conseguenza, che venga riscontrata una situazione di fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella che dà luogo alla perdita del diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale,
12 occorrendo la prova di una convivenza istituita in una prospettiva di stabilità. E' ben vero che, come si legge nella menzionata sentenza, la , ha CP_1
denunciato il quale responsabile di ripetuti maltrattamenti, avendo lo Per_2
stesso assunto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e minacciosi, tanto da provocarle, in alcune occasioni, delle lesioni, ma tali condotte potevano integrare il reato di maltrattamenti solo in presenza di una relazione di convivenza riconducibile ad una vera e propria famiglia di fatto. D'altronde, la stessa aveva affermato, nella querela sporta nei confronti del CP_1
e nel successivo procedimento penale, nel quale si è costituita parte Per_2
civile, di avere convissuto con quest'ultimo per alcuni anni e ciò dimostra che non si è al cospetto di una relazione sentimentale connotata da una occasionale condivisione domestica, bensì di una relazione sentimentale che, benché tormentata, era caratterizzata da una coabitazione stabile e duratura, tale da fare insorgere nelle parti fondate aspettative di solidarietà e di rispetto di doveri di assistenza morale e materiale. Sotto questo profilo appare, poi, significativo che la , nella menzionata querela, si sia lamentata, tra l'altro, del fatto che CP_1
il , venendo meno a dette aspettative di solidarietà reciproca, si era Per_2
disinteressato dei bisogni della famiglia, mentre la nascita di una figlia finisce con il costituire un ulteriore elemento indiziario circa la sussistenza di un nuovo progetto di vita instaurato dalla con il nuovo partner. CP_1
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda avanzata dalla volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore va CP_1
rigettata. Va, infine, osservato che, a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale e vanno, pertanto, revocate le statuizioni economiche a favore del coniuge contenute nella sentenza di separazione sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Non occorre, infine, esaminare le altre domande riconvenzionali avanzate dalla resistente, avendo la stessa rinunciato a tali domande nel corso
13 dell'udienza del 18.02.2025, benché si debba prendere atto, anche ai fini della soccombenza, che esse erano palesemente inammissibili in seno al presente procedimento. Infatti, la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria non può essere pronunciata tutte le volte in cui l'obbligo di corrispondere una somma di denaro rivalutata discenda da un titolo giudiziario, come nel caso in esame, in cui tale obbligo deriva dall'accordo di separazione omologato, poiché altrimenti verrebbe effettuata una
“duplicazione” di titoli giudiziali. Parimenti la domanda di condanna al rimborso di una somma di denaro in relazione alle spese straordinarie svolte nell'interesse della prole, a differenza della pronuncia con la quale venga individuata la percentuale di partecipazione a dette spese da parte dei genitori, costituisce una domanda estranea al procedimento di divorzio che non può essere trattata in seno a detto procedimento, poiché attiene esclusivamente alla disciplina di rapporti economici tra due soggetti adulti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal
D.M. 147/2022, possono liquidarsi in complessivi € 103,45 per spese non imponibili ed € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23.10.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
28.11.2000, nel Comune di Messina, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al N. 241 parte 1 anno 2000 tra Pt_1
14 nato a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
2) conferma le statuizioni vigenti con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
3) rigetta la domanda avanzata dalla volta al CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile e revoca le statuizioni economiche relative al mantenimento del coniuge contenute nella sentenza di separazione sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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