Articolo 3 della Legge 7 marzo 1985, n. 82
Articolo 2
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4 aprile 1985
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1985