Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.