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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 351/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351 \2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/11/1966, elettivamente domiciliato in Messina, via Giordano Bruno, n. 137 is.80, presso lo studio dell'avv. Arizzi Gaetana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nata a [...], il _1 C.F._2
23/04/1971, elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza della Repubblica n. 77, presso lo studio dell'avv. Anania Giovanna Mirella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data _1
14/02/1997, nel Comune di Lipari, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2006). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata Per_1
la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di prevedere un assegno di mantenimento di €.400,00 nei confronti della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e di prevedere un assegno di mantenimento di
€.200,00 in favore della moglie. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso il domicilio materno e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Si è costituita , la quale ha contestato quanto contenuto nel _1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale al marito, di onerare il marito a versare l'importo di €.2.000,00 nei confronti della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e l'importo di €.1.500,00 nei confronti della moglie.
2 All'udienza di comparizione delle parti, il ha aderito alla domanda di Pt_1
affido esclusivo della figlia alla madre.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 11.04.2023, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 637/2023, depositata in data 26.06.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con memoria articolata ex art. 183 VI co. c.p.c., depositata il 29.07.2023, la resistente ha chiesto di onerare il a versare le somme relative alle spese Pt_1
straordinarie sostenute per la figlia a far data dal 2019, ovvero dalla cessazione della coabitazione, oltre al pagamento degli interessi di mora e legali dovuto al saldo.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La resistente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito al marito per aver egli intrattenuto una relazione adulterina ed aver violato gli obblighi di fedeltà, di assistenza materiale e morale previsti dall'art.143 c.c. Diversamente, il ha rilevato l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le Pt_1
parti, non determinata dal proprio comportamento.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che
3 la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass.
civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez.
VI, ordinanza n. 1715 del 23.01.2019). Da ciò deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la , sulla quale incombeva l'onus probandi, non _1
ha provato (né ha offerto di provare) la paventata condotta fedifraga imputabile al marito, violativa dei doveri del matrimonio e dotata di efficienza causale nel determinarsi della crisi tra le parti. Ed invero, la prova orale articolata dalla resistente nella memoria istruttoria del 2.10.2023 non è stata ammessa in quanto vertente su circostanze non conducenti sul punto. Di talché, i fatti posti alla base della domanda di
4 addebito avanzata, sono rimasti, di fatto, privi di supporto probatorio. In assenza di prova, tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali imputabile al Pt_1
quanto del nesso causale fra tale condotta (non provata) ed il fallimento del rapporto coniugale, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va _1
rigettata.
La resistente ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg.
ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
5 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . _1
Nel caso di specie, risulta che il è titolare di un'attività d'impresa Pt_1
avente ad oggetto il noleggio di autovetture nel Comune di Lipari. All'udienza di comparizione delle parti, il ha dichiarato di percepire l'importo annuale Pt_1
lordo di circa €.62.000,00 (v. processo verbale dell'11.04.2023). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli, nell'anno 2020, ha percepito l'importo di €.13.347,00 (v. doc. allegato al ricorso) e ha dichiarato di aver percepito l'importo di €.21.000,00 nell'anno 2022 (v. autocertificazione depositata in atti). Il ha Pt_1
altresì dichiarato di percepire un reddito mensile di €.1.750,00, di essere titolare di un conto con saldo residuo di €.17.844,00 e un libretto cointestato con saldo di €.4.614,00;
di essere proprietario di più di 70 autoveicoli e motoveicoli che vengono utilizzati per la propria attività di impresa e di essere proprietario di diversi fabbricati e terreni, anche in comproprietà (v. autocertificazione reddituale e documentazione depositata il
11.04.2023). Egli, inoltre, ha dichiarato di aver versato dal mese di settembre/ottobre
2022 la somma di €.600,00 per il mantenimento del coniuge e della figlia, oltre al versamento della somma mensile di €.250,00 a titolo di rata di finanziamento per l'acquisto di una autovettura intestata alla moglie (circostanze non contestate dalla moglie). Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che egli ha percepito nell'anno 2021 l'importo di €.22.009,00, nell'anno 2022 di €.21.250,00, oltre che
€.200,00 quale pagamento del bonus 200/350 euro art. 33 dl 50/2022, nell'anno 2020
l'importo di €.1.200,00 (quale indennità prevista per legge ex art. 28 d.l. 18/2000).
Egli, inoltre, risulta titolare di diversi immobili e veicoli (v. relazione della GdF del
15.04.2024). Diversamente, la non svolge attività lavorativa, è titolare di _1
due beni immobili siti a Corciano e di un'autovettura (v. relazione della GdF del
6 15.04.2024).
Orbene, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti (che comprende, oltre i redditi in denaro, ogni altro elemento di ordine economico o comunque apprezzabile in termini economici, e suscettibile di incidere sulle condizioni di vita di ciascuna di esse) e che, in costanza di matrimonio (durato 26 anni), il tenore di vita dei coniugi è stato assicurato dall'attività di imprenditore svolta dal marito
(“l'unico in famiglia a svolgere attività lavorativa è sempre stato il sig. ”, v. Pt_1
atto di ricorso), risulta evidente che persiste uno squilibrio reddituale tra il e Pt_1
la e che quest'ultima, in esito alla separazione, ha subito un peggioramento _1
del proprio tenore di vita (la “famiglia conduceva una vita dispendiosa, fatta di viaggi, acquisti di beni personali delle più costose marche”, v. memoria di costituzione in giudizio, non specificamente contestata dal ricorrente). Sul punto, lo stesso ricorrente si è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della moglie. A tal riguardo,
occorre evidenziare che la separazione personale non fa venir meno la solidarietà
economica che lega gli ex coniugi, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra gli stessi. La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” - cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Dunque, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della situazione di obiettiva disparità
economica tra le parti, la domanda della resistente di previsione dell'assegno di mantenimento in proprio favore va accolta. Va quindi previsto l'obbligo a carico del di versare in favore della un assegno di mantenimento, Pt_1 _1
quantificato in € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici
7 ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese nella modalità dalla stessa indicata.
Va rilevato che la figlia della coppia, nelle more del procedimento è Per_1
divenuta maggiore d'età, sicché non occorre provvedere sul suo regime di affidamento.
La ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa coniugale in _1
favore del , tuttavia, in questa sede nulla va stabilito, poiché la concessione Pt_1
del beneficio in parola, finalizzata alla esclusiva tutela della prole, resta subordinata all'imprescindibile condizione della convivenza con i figli (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent.
n.16134/2019). Nella specie, è pacifico che la figlia della coppia non abiti più nella casa coniugale ove, allo stato, risiede il solo . Di talché, non occorre Pt_1
provvedere all'assegnazione, rimanendo l'immobile soggetto al regime risultante dai titoli di proprietà o di godimento.
Con riguardo alla richiesta di un contributo al mantenimento della figlia, la ha domandato che fosse previsto, a carico del resistente, l'obbligo di _1
corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro €.3.000,00 e la contribuzione al 70% delle spese straordinarie. Di contro, il ha chiesto di Pt_1
quantificare il contributo al mantenimento della prole in euro 650,00 mensili (v.
comparsa conclusionale del 26.11.2024).
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche dei genitori”, nonché
“la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Il
8 medesimo obbligo grava sui genitori anche nel caso di figli divenuti maggiorenni,
qualora questi non abbiano ancora senza loro colpa un reddito tale da renderli economicamente autosufficienti. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'allocazione esclusiva della figlia presso la madre e della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa assolti, valutata la complessiva situazione economica delle parti per come sopra specificata e considerato che, essendo decorsi quasi 2 anni dalla precedente regolamentazione del mantenimento della prole, nelle more sono aumentate le esigenze economiche della figlia (tanto in ossequio al costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui i bisogni dei figli aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legati alla crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018,
n. 16351), il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al
9 mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 700,00 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto al riparto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, alla luce delle condizioni reddituali delle parti sopra evidenziate, il Collegio ritiene che il contributo alla partecipazione debba essere fissato nella misura del 70% a carico del e del restante 30% a carico della . In tale categoria rientrano tutte Pt_1 _1
le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli minori, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività
sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica,
motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -
a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Quanto alla decorrenza del suddetto obbligo economico posto a carico del ricorrente, la pretesa della di vederlo retroagire ad epoca antecedente alla _1
10 domanda giudiziale (e precisamente dal 2019, epoca della cessazione della coabitazione tra le parti) è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Giova evidenziare che la domanda della resistente, avanzata in seno alla prima memoria istruttoria, è ammissibile, in quanto costituisce una precisazione della domanda iniziale e non una nuova domanda (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 12310 del
2015). Nel merito della pretesa, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale,
bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (in questo senso, cfr. Cass. n.
3302/2017). Il principio qui richiamato, tuttavia, è stato affermato nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisandosi che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (cfr. Cass. n. 7905/2012). Nell'ipotesi inversa, qual è quella che qui si è determinata, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo la pronuncia relativa alla fase antecedente alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio),
ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore
(cfr. Cass. n. 8816/2020; conf. Cass. n. 7960/ 2017; Cass. n. 15100/2005).
In definitiva, nel caso di specie, l'obbligo economico posto a carico del a titolo di contributo alle spese straordinarie per la figlia non può Pt_1 Per_1
che avere decorrenza dalla domanda, ovvero dal deposito del ricorso introduttivo della lite in data 26.02.2022, dovendo la resistente, qualora ritenga di aver assunto l'onere di mantenimento della prole anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore nel
11 periodo antecedente (dalla cessazione della coabitazione alla introduzione del presente giudizio), proporre autonoma e specifica domanda di regresso sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
Infine, essendo state rilevate probabili irregolarità fiscali, copia della sentenza va trasmessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio per gli accertamenti dovuti. Invero, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/73, gli organi giurisdizionali che, nell'esercizio delle funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli al comando della
Guardia di Finanza competente. Nella specie la resistente, nel corso delle proprie dichiarazioni, ha sostenuto come il non dichiari gli effettivi guadagni Pt_1
ottenuti dalla propria impresa (v. memoria ex art. 183 co. IV n. 2 depositata il
2.10.2023).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 351/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 637/2023, depositata in data 26.06.2023, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da _1
;
[...]
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a
12 , la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ex _1
indici Istat
- nulla sulla casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia , della somma mensile di Persona_2
€.700,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a
; _1
- dispone che i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse di nella misura indicata in Persona_2
parte motiva, con decorrenza a partire dalla domanda;
- dispone la trasmissione di copia degli atti (dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione, dichiarazione dei redditi, ricorso, comparsa di costituzione, memoria ex art 183 co. IV n.2 c.p.c.), unitamente a copia del presente provvedimento, al Comando Guardia di Finanza di Lipari per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 5/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351 \2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/11/1966, elettivamente domiciliato in Messina, via Giordano Bruno, n. 137 is.80, presso lo studio dell'avv. Arizzi Gaetana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nata a [...], il _1 C.F._2
23/04/1971, elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza della Repubblica n. 77, presso lo studio dell'avv. Anania Giovanna Mirella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data _1
14/02/1997, nel Comune di Lipari, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2006). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata Per_1
la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di prevedere un assegno di mantenimento di €.400,00 nei confronti della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e di prevedere un assegno di mantenimento di
€.200,00 in favore della moglie. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso il domicilio materno e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Si è costituita , la quale ha contestato quanto contenuto nel _1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale al marito, di onerare il marito a versare l'importo di €.2.000,00 nei confronti della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e l'importo di €.1.500,00 nei confronti della moglie.
2 All'udienza di comparizione delle parti, il ha aderito alla domanda di Pt_1
affido esclusivo della figlia alla madre.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 11.04.2023, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 637/2023, depositata in data 26.06.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con memoria articolata ex art. 183 VI co. c.p.c., depositata il 29.07.2023, la resistente ha chiesto di onerare il a versare le somme relative alle spese Pt_1
straordinarie sostenute per la figlia a far data dal 2019, ovvero dalla cessazione della coabitazione, oltre al pagamento degli interessi di mora e legali dovuto al saldo.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La resistente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito al marito per aver egli intrattenuto una relazione adulterina ed aver violato gli obblighi di fedeltà, di assistenza materiale e morale previsti dall'art.143 c.c. Diversamente, il ha rilevato l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le Pt_1
parti, non determinata dal proprio comportamento.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che
3 la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass.
civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez.
VI, ordinanza n. 1715 del 23.01.2019). Da ciò deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la , sulla quale incombeva l'onus probandi, non _1
ha provato (né ha offerto di provare) la paventata condotta fedifraga imputabile al marito, violativa dei doveri del matrimonio e dotata di efficienza causale nel determinarsi della crisi tra le parti. Ed invero, la prova orale articolata dalla resistente nella memoria istruttoria del 2.10.2023 non è stata ammessa in quanto vertente su circostanze non conducenti sul punto. Di talché, i fatti posti alla base della domanda di
4 addebito avanzata, sono rimasti, di fatto, privi di supporto probatorio. In assenza di prova, tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali imputabile al Pt_1
quanto del nesso causale fra tale condotta (non provata) ed il fallimento del rapporto coniugale, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va _1
rigettata.
La resistente ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I,
20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le
condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti,
occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg.
ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
5 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . _1
Nel caso di specie, risulta che il è titolare di un'attività d'impresa Pt_1
avente ad oggetto il noleggio di autovetture nel Comune di Lipari. All'udienza di comparizione delle parti, il ha dichiarato di percepire l'importo annuale Pt_1
lordo di circa €.62.000,00 (v. processo verbale dell'11.04.2023). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli, nell'anno 2020, ha percepito l'importo di €.13.347,00 (v. doc. allegato al ricorso) e ha dichiarato di aver percepito l'importo di €.21.000,00 nell'anno 2022 (v. autocertificazione depositata in atti). Il ha Pt_1
altresì dichiarato di percepire un reddito mensile di €.1.750,00, di essere titolare di un conto con saldo residuo di €.17.844,00 e un libretto cointestato con saldo di €.4.614,00;
di essere proprietario di più di 70 autoveicoli e motoveicoli che vengono utilizzati per la propria attività di impresa e di essere proprietario di diversi fabbricati e terreni, anche in comproprietà (v. autocertificazione reddituale e documentazione depositata il
11.04.2023). Egli, inoltre, ha dichiarato di aver versato dal mese di settembre/ottobre
2022 la somma di €.600,00 per il mantenimento del coniuge e della figlia, oltre al versamento della somma mensile di €.250,00 a titolo di rata di finanziamento per l'acquisto di una autovettura intestata alla moglie (circostanze non contestate dalla moglie). Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che egli ha percepito nell'anno 2021 l'importo di €.22.009,00, nell'anno 2022 di €.21.250,00, oltre che
€.200,00 quale pagamento del bonus 200/350 euro art. 33 dl 50/2022, nell'anno 2020
l'importo di €.1.200,00 (quale indennità prevista per legge ex art. 28 d.l. 18/2000).
Egli, inoltre, risulta titolare di diversi immobili e veicoli (v. relazione della GdF del
15.04.2024). Diversamente, la non svolge attività lavorativa, è titolare di _1
due beni immobili siti a Corciano e di un'autovettura (v. relazione della GdF del
6 15.04.2024).
Orbene, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti (che comprende, oltre i redditi in denaro, ogni altro elemento di ordine economico o comunque apprezzabile in termini economici, e suscettibile di incidere sulle condizioni di vita di ciascuna di esse) e che, in costanza di matrimonio (durato 26 anni), il tenore di vita dei coniugi è stato assicurato dall'attività di imprenditore svolta dal marito
(“l'unico in famiglia a svolgere attività lavorativa è sempre stato il sig. ”, v. Pt_1
atto di ricorso), risulta evidente che persiste uno squilibrio reddituale tra il e Pt_1
la e che quest'ultima, in esito alla separazione, ha subito un peggioramento _1
del proprio tenore di vita (la “famiglia conduceva una vita dispendiosa, fatta di viaggi, acquisti di beni personali delle più costose marche”, v. memoria di costituzione in giudizio, non specificamente contestata dal ricorrente). Sul punto, lo stesso ricorrente si è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della moglie. A tal riguardo,
occorre evidenziare che la separazione personale non fa venir meno la solidarietà
economica che lega gli ex coniugi, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale tra gli stessi. La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” - cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Dunque, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della situazione di obiettiva disparità
economica tra le parti, la domanda della resistente di previsione dell'assegno di mantenimento in proprio favore va accolta. Va quindi previsto l'obbligo a carico del di versare in favore della un assegno di mantenimento, Pt_1 _1
quantificato in € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i consueti indici
7 ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese nella modalità dalla stessa indicata.
Va rilevato che la figlia della coppia, nelle more del procedimento è Per_1
divenuta maggiore d'età, sicché non occorre provvedere sul suo regime di affidamento.
La ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa coniugale in _1
favore del , tuttavia, in questa sede nulla va stabilito, poiché la concessione Pt_1
del beneficio in parola, finalizzata alla esclusiva tutela della prole, resta subordinata all'imprescindibile condizione della convivenza con i figli (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent.
n.16134/2019). Nella specie, è pacifico che la figlia della coppia non abiti più nella casa coniugale ove, allo stato, risiede il solo . Di talché, non occorre Pt_1
provvedere all'assegnazione, rimanendo l'immobile soggetto al regime risultante dai titoli di proprietà o di godimento.
Con riguardo alla richiesta di un contributo al mantenimento della figlia, la ha domandato che fosse previsto, a carico del resistente, l'obbligo di _1
corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro €.3.000,00 e la contribuzione al 70% delle spese straordinarie. Di contro, il ha chiesto di Pt_1
quantificare il contributo al mantenimento della prole in euro 650,00 mensili (v.
comparsa conclusionale del 26.11.2024).
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche dei genitori”, nonché
“la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Il
8 medesimo obbligo grava sui genitori anche nel caso di figli divenuti maggiorenni,
qualora questi non abbiano ancora senza loro colpa un reddito tale da renderli economicamente autosufficienti. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'allocazione esclusiva della figlia presso la madre e della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa assolti, valutata la complessiva situazione economica delle parti per come sopra specificata e considerato che, essendo decorsi quasi 2 anni dalla precedente regolamentazione del mantenimento della prole, nelle more sono aumentate le esigenze economiche della figlia (tanto in ossequio al costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui i bisogni dei figli aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legati alla crescita, agli studi, allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018,
n. 16351), il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al
9 mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 700,00 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto al riparto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, alla luce delle condizioni reddituali delle parti sopra evidenziate, il Collegio ritiene che il contributo alla partecipazione debba essere fissato nella misura del 70% a carico del e del restante 30% a carico della . In tale categoria rientrano tutte Pt_1 _1
le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli minori, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività
sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica,
motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -
a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Quanto alla decorrenza del suddetto obbligo economico posto a carico del ricorrente, la pretesa della di vederlo retroagire ad epoca antecedente alla _1
10 domanda giudiziale (e precisamente dal 2019, epoca della cessazione della coabitazione tra le parti) è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Giova evidenziare che la domanda della resistente, avanzata in seno alla prima memoria istruttoria, è ammissibile, in quanto costituisce una precisazione della domanda iniziale e non una nuova domanda (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 12310 del
2015). Nel merito della pretesa, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale,
bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (in questo senso, cfr. Cass. n.
3302/2017). Il principio qui richiamato, tuttavia, è stato affermato nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisandosi che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (cfr. Cass. n. 7905/2012). Nell'ipotesi inversa, qual è quella che qui si è determinata, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo la pronuncia relativa alla fase antecedente alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio),
ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore
(cfr. Cass. n. 8816/2020; conf. Cass. n. 7960/ 2017; Cass. n. 15100/2005).
In definitiva, nel caso di specie, l'obbligo economico posto a carico del a titolo di contributo alle spese straordinarie per la figlia non può Pt_1 Per_1
che avere decorrenza dalla domanda, ovvero dal deposito del ricorso introduttivo della lite in data 26.02.2022, dovendo la resistente, qualora ritenga di aver assunto l'onere di mantenimento della prole anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore nel
11 periodo antecedente (dalla cessazione della coabitazione alla introduzione del presente giudizio), proporre autonoma e specifica domanda di regresso sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
Infine, essendo state rilevate probabili irregolarità fiscali, copia della sentenza va trasmessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio per gli accertamenti dovuti. Invero, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/73, gli organi giurisdizionali che, nell'esercizio delle funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli al comando della
Guardia di Finanza competente. Nella specie la resistente, nel corso delle proprie dichiarazioni, ha sostenuto come il non dichiari gli effettivi guadagni Pt_1
ottenuti dalla propria impresa (v. memoria ex art. 183 co. IV n. 2 depositata il
2.10.2023).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 351/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 637/2023, depositata in data 26.06.2023, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da _1
;
[...]
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, a
12 , la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ex _1
indici Istat
- nulla sulla casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia , della somma mensile di Persona_2
€.700,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a
; _1
- dispone che i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse di nella misura indicata in Persona_2
parte motiva, con decorrenza a partire dalla domanda;
- dispone la trasmissione di copia degli atti (dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione, dichiarazione dei redditi, ricorso, comparsa di costituzione, memoria ex art 183 co. IV n.2 c.p.c.), unitamente a copia del presente provvedimento, al Comando Guardia di Finanza di Lipari per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 5/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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