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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1929 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
LL , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA VIA VITTORIO EMANUELE III 26 BROLO presso lo studio dell'Avv.
GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA TOMMASO
CAPRA MESSINA presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto alla reiscrizione per l'intero anno 2015 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, avendo lavorato, secondo quanto dedotto, per 102 giornate alle dipendenze della ditta CA SA. La ricorrente ha lamentato che, in maniera arbitraria e illegittima, l'INPS abbia provveduto alla sua parziale cancellazione, riconoscendole solo 45 giornate.
L'INPS, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare,
l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 22 del D.L. 7/1970, convertito in L. 83/1970, deducendo che il provvedimento di cancellazione è stato comunicato mediante pubblicazione del secondo elenco trimestrale sul sito istituzionale dal 15/09/2016 al 03/10/2016. La difesa ha inoltre sostenuto che tale modalità di notifica è pienamente legittima alla luce della normativa vigente e avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale.
In tal senso, si rileva che l'art. 38, comma 6, della Legge 111/2011, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non debbano più essere affissi all'albo pretorio del Comune, ma pubblicati sul sito internet dell'INPS, attribuendo a tale forma di pubblicazione pieno valore di notifica. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 2021, ha confermato la legittimità di tale modalità, riconoscendo l'esigenza di efficienza, economicità e certezza del diritto nei confronti di una platea ampia e territorialmente dispersa di lavoratori.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, l'azione giudiziaria deve essere proposta nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza del provvedimento lesivo. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. nn. 15813/2009, 8650/2008), il termine ha natura sostanziale, non è prorogabile né soggetto a sospensione o interruzione, ed è pertanto sottratto alla disponibilità delle parti. Inoltre, tale decadenza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Nel caso concreto, è pacifico in atti che il termine di pubblicazione dell'elenco contenente il provvedimento di parziale cancellazione della ricorrente si è concluso il 3 ottobre 2016. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 22 maggio 2017, oltre il termine perentorio dei 120 giorni previsto dalla normativa. L'eventuale proposizione del ricorso amministrativo, peraltro tardiva, non è idonea a interrompere o sospendere il decorso del termine decadenziale giudiziario, secondo quanto precisato anche da Cass. civ. n.
29070/2011.
Devesi osservare, pertanto, che il provvedimento dell'INPS, non essendo stato impugnato nei termini, è divenuto definitivo. La decadenza maturata preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale richiesta dalla ricorrente e determina l'inammissibilità del ricorso proposto. La questione relativa alla decadenza risulta dunque assorbente rispetto al merito della controversia, che non viene esaminato, non potendo il Giudice entrare nel merito di un diritto già estinto per legge.
Non può comunque ignorarsi che la complessità della disciplina normativa,
l'evoluzione giurisprudenziale e l'apparente tecnicismo dei riferimenti normativi possano aver generato nella parte ricorrente un errore scusabile nella valutazione della tempestività dell'azione. L'orientamento interpretativo non sempre uniforme e la stratificazione delle fonti possono aver contribuito a generare confusione circa la decorrenza e la perentorietà dei termini.
In considerazione della particolare complessità giuridica della questione affrontata e in ossequio ai principi di equità processuale, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale soluzione è supportata da recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità, che valorizzano la buona fede della parte soccombente in presenza di contrasti interpretativi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.P.S.; dichiara assorbita ogni ulteriore questione di merito;
compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti, in considerazione della complessità giuridica e della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Così deciso in Patti 11/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo