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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3389/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli
anni 2017 e 2018, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. - in ogni CP_1
caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione delle assunte somme
percepite dalla ricorrente a titolo di trattamento di indennità di disoccupazione agricola
con riferimento agli anni 2017 e 2018, di cui alle note citate in premessa. Con vittoria CP_1
1 di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti e onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto comunicazioni
CP_ dell' con cui l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2017 e 2018; che aveva lavorato per 102 giornate nel periodo maggio/ottobre 2017 e marzo/giugno 2018 per l'azienda agricola di , come risultava dalle buste Controparte_2
CP_ paga e dalle certificazioni uniche;
che l' aveva chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018; che i provvedimenti
CP_ dell' non erano motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova per testi espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi affermano di avere una causa contro l'
per cancellazione delle giornate agricole, sicché le loro dichiarazioni [se pur la loro testimonianza è ammissibile (cfr. in merito, Cass. Sez. Lav. 21418/2015)] debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico.
Deve rilevarsi che la teste afferma di aver lavorato insieme alla ricorrente negli anni Tes_1
2017 e 2018 tra la primavera e l'estate, maggio/settembre (aggiungendo che non riesce ad essere più precisa), in senso diverso da quanto affermato in ricorso, secondo cui la ricorrente aveva lavorato nel periodo maggio/ottobre 2017 e marzo/giugno 2018; la teste Tes_2
afferma di aver lavorato insieme alla ricorrente per un paio di mesi a maggio 2017 (se pur riferisce poi anche dell'orario di agosto).
Le testi rendono poi dichiarazioni difformi sul numero complessivo dei dipendenti (più o meno 50 per la teste più o meno 15 per la teste . Tes_1 Tes_2
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge, non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni, anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa - la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di CP_2
in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera
[...]
tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
3 15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate e l'antieconomicità (per un volume di acquisiti e di vendite sempre uguale a zero a fronte di un costo annuo di sole retribuzioni tra €. 220.000,00 a €.
270.000,00, oltre oneri previdenziali e costi per l'acquisito dei macchinari e dei materiali per la lavorazione) dell'attività asseritamente svolta.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi l'indennità di disoccupazione chiesta l'oggetto diretto del giudizio, sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3389/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli
anni 2017 e 2018, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. - in ogni CP_1
caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione delle assunte somme
percepite dalla ricorrente a titolo di trattamento di indennità di disoccupazione agricola
con riferimento agli anni 2017 e 2018, di cui alle note citate in premessa. Con vittoria CP_1
1 di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti e onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto comunicazioni
CP_ dell' con cui l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2017 e 2018; che aveva lavorato per 102 giornate nel periodo maggio/ottobre 2017 e marzo/giugno 2018 per l'azienda agricola di , come risultava dalle buste Controparte_2
CP_ paga e dalle certificazioni uniche;
che l' aveva chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018; che i provvedimenti
CP_ dell' non erano motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova per testi espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi affermano di avere una causa contro l'
per cancellazione delle giornate agricole, sicché le loro dichiarazioni [se pur la loro testimonianza è ammissibile (cfr. in merito, Cass. Sez. Lav. 21418/2015)] debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico.
Deve rilevarsi che la teste afferma di aver lavorato insieme alla ricorrente negli anni Tes_1
2017 e 2018 tra la primavera e l'estate, maggio/settembre (aggiungendo che non riesce ad essere più precisa), in senso diverso da quanto affermato in ricorso, secondo cui la ricorrente aveva lavorato nel periodo maggio/ottobre 2017 e marzo/giugno 2018; la teste Tes_2
afferma di aver lavorato insieme alla ricorrente per un paio di mesi a maggio 2017 (se pur riferisce poi anche dell'orario di agosto).
Le testi rendono poi dichiarazioni difformi sul numero complessivo dei dipendenti (più o meno 50 per la teste più o meno 15 per la teste . Tes_1 Tes_2
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge, non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni, anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa - la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di CP_2
in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera
[...]
tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
3 15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate e l'antieconomicità (per un volume di acquisiti e di vendite sempre uguale a zero a fronte di un costo annuo di sole retribuzioni tra €. 220.000,00 a €.
270.000,00, oltre oneri previdenziali e costi per l'acquisito dei macchinari e dei materiali per la lavorazione) dell'attività asseritamente svolta.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi l'indennità di disoccupazione chiesta l'oggetto diretto del giudizio, sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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