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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1586 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Francesco De Sanctis n. 15, presso Parte_1
lo studio del procuratore Avv. Saverio Cosi, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma via Giuseppe Grezzar n. Controparte_1
14, in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio , elettivamente CP_2
domiciliata in Arezzo via P. Uccello n. 6, presso lo studio del procuratore Avv. Francesco Francini, che la rappresenta e difende
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 marzo 2022, ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio , opponendosi al diniego di sgravio dei Controparte_1
debiti iscritti a ruolo, datato 23 marzo 2022, e riferito alle cartelle esattoriali n.
09720050276970440000 di € 4.673,95. n. 09720060230047471000 di € 15.941,97, n.
09720130099953179000 di € 1.266,45, n. 09720120001584571000 di € 2.248,55 e n.
09720090173324591000 di € 6.981,65.
L'opponente ha affermato l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, la prescrizione dei crediti in esse portati e ha quindi convenuto in giudizio l'ente di riscossione, chiedendo al giudice l'annullamento del provvedimento opposto.
1.1. si è costituita in giudizio, eccependo dichiararsi la Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso l'estratto di ruolo e concludendo per il rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ha sollevato eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo.
3.1. L'art. 12 comma 4-bis d.p.r. 602/1973 prevede che “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida-mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. SS.UU. 6 settembre 2022, n. 26283).
3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego di sgravio dei debiti iscritti a ruolo, datato 23 marzo 2022, e riferito alle cartelle esattoriali n.
09720050276970440000 di € 4.673,95. n. 09720060230047471000 di € 15.941,97, n.
09720130099953179000 di € 1.266,45, n. 09720120001584571000 di € 2.248,55, n. 09720090173324591000 di € 6.981,65, affermando che i titoli non sono mai stato notificati e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
3.3. Ne deriva che, in assenza di notifica delle cartelle di pagamento, l'oggetto della impugnazione in esame deve essere individuato nell'estratto di ruolo, che l'art. 12 comma 4-bis d.p.r. 602/1972 dichiara non impugnabile.
Infatti, il diniego di sgravio non può essere qualificato quale atto impositivo, non essendo atto della riscossione, e non può valere a radicare un interesse ad agire del ricorrente,
Parte ricorrente non ha allegato che dall'iscrizione a ruolo possa derivarle un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, come previsto dalla disposizione richiamata, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
5. Le spese di lite tra le parti, considerato che le opposizioni sono state proposte avverso estratti di ruolo e valutata pertanto anche la soccombenza virtuale, devono essere compensate integralmente, ex art. 92 2° comma c.p.c., per la novità della questione trattata, determinata dalla citata novella legislativa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti.
Velletri, 11 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi