TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5189 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avvocato Cristiana Bardella
e
e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2 convenuta opposta, con l'avvocato Mario Zurlo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 marzo 2025, ed in particolare dalla parte opponente con note di p.c. depositate il 26 marzo 2025,
e, per parte opposta, come da note di p.c. depositate il 27 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1200/2022 emesso in data 21 marzo 2022 il Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità , che agiva in nome e per conto della società CP_2 CP_2
ingiungeva (tra gli altri) alla società di pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 4 ricorrente la somma capitale di € 139.128,48, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione ed alle successive occorrende.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione in persona dei liquidatori, Parte_1 contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, non essendo a tale fine sufficiente la produzione delle fatture di riaddebito dei costi asseritamente sostenuti dalla concedente per conto della utilizzatrice, occorrendo al contrario la produzione della prova dell'avvenuto pagamento, e comunque della congruità delle somme eventualmente pagate, mediante la produzione dei titoli che giustificassero tali pagamenti;
ii) la prescrizione dei crediti alla restituzione delle spese, essendo decorso il termine prescrizionale senza che l'opponente o i suoi condebitori solidali fossero costituiti in mora;
iii) la decadenza della garanzia, non avendo la creditrice agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine sancito dall'art. 1957 c.c.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale, non concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto, revocasse il decreto opposto, dichiarando che nulla era dovuto alla società opposta da parte dell'opponente; con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite.
OV si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni di parte opponente;
chiedendo conseguentemente che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con salvezza delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 24 ottobre 2022 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività, in difetto della liquidità del credito, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; alla successiva udienza entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Sulla richiesta di rimessione della causa sul ruolo.
Nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la difesa di parte convenuta opposta ha chiesto che la causa venga rimessa sul ruolo, ciò motivando in base al rilievo che nelle more della decisione il difensore di parte opponente aveva rimesso il mandato, non depositando la memoria conclusionale, e che,
pagina 2 di 4 conseguentemente, era opportuno verificare la persistenza della volontà della parte opponente a coltivare la causa.
Osserva il giudice che la persistenza della volontà di coltivare la causa si ricava dal semplice rilievo che la parte opponente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione (a nulla rilevando il fatto che il difensore abbia successivamente rinunciato al mandato omettendo il deposito della memoria conclusionale); ciò da cui discende il rigetto della richiesta di rimessione della causa in istruttoria.
3. Mancata prova dell'an e del quantum debeatur.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, per tutta la durata del giudizio, a fronte della tempestiva contestazione da parte opponente, alcuna prova (prima ancora che della congruità delle spese asseritamente sostenuto per conto della utilizzatrice) di avere effettivamente sostenuto le spese delle quali richiede il rimborso.
4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di Parte_1
.
[...]
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze delle parti.
pagina 3 di 4 5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi (esclusa la fase decisionale) per le cause di valore da € 56.001,00= a € 250.000,00=, in complessivi € 9.850,00= per compensi, oltre € 379,50 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 21 marzo 2022 al n. 1200/2022 ord. nei confronti di
[...]
; rigetta la domanda proposta da in nome e per conto di Parte_1 CP_2 [...]
nei confronti di;
condanna la convenuta opposta al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore dei predetti opponenti, della somma di € 379,50= per anticipazioni, € 9.850,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'1 luglio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5189 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avvocato Cristiana Bardella
e
e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2 convenuta opposta, con l'avvocato Mario Zurlo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 marzo 2025, ed in particolare dalla parte opponente con note di p.c. depositate il 26 marzo 2025,
e, per parte opposta, come da note di p.c. depositate il 27 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1200/2022 emesso in data 21 marzo 2022 il Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità , che agiva in nome e per conto della società CP_2 CP_2
ingiungeva (tra gli altri) alla società di pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 4 ricorrente la somma capitale di € 139.128,48, oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione ed alle successive occorrende.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione in persona dei liquidatori, Parte_1 contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, non essendo a tale fine sufficiente la produzione delle fatture di riaddebito dei costi asseritamente sostenuti dalla concedente per conto della utilizzatrice, occorrendo al contrario la produzione della prova dell'avvenuto pagamento, e comunque della congruità delle somme eventualmente pagate, mediante la produzione dei titoli che giustificassero tali pagamenti;
ii) la prescrizione dei crediti alla restituzione delle spese, essendo decorso il termine prescrizionale senza che l'opponente o i suoi condebitori solidali fossero costituiti in mora;
iii) la decadenza della garanzia, non avendo la creditrice agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine sancito dall'art. 1957 c.c.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale, non concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto, revocasse il decreto opposto, dichiarando che nulla era dovuto alla società opposta da parte dell'opponente; con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite.
OV si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni di parte opponente;
chiedendo conseguentemente che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con salvezza delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 24 ottobre 2022 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività, in difetto della liquidità del credito, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; alla successiva udienza entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Sulla richiesta di rimessione della causa sul ruolo.
Nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la difesa di parte convenuta opposta ha chiesto che la causa venga rimessa sul ruolo, ciò motivando in base al rilievo che nelle more della decisione il difensore di parte opponente aveva rimesso il mandato, non depositando la memoria conclusionale, e che,
pagina 2 di 4 conseguentemente, era opportuno verificare la persistenza della volontà della parte opponente a coltivare la causa.
Osserva il giudice che la persistenza della volontà di coltivare la causa si ricava dal semplice rilievo che la parte opponente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione (a nulla rilevando il fatto che il difensore abbia successivamente rinunciato al mandato omettendo il deposito della memoria conclusionale); ciò da cui discende il rigetto della richiesta di rimessione della causa in istruttoria.
3. Mancata prova dell'an e del quantum debeatur.
La decisione sulla eccezione relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”)
Ciò premesso, osserva il giudice che tale eccezione è fondata.
Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, per tutta la durata del giudizio, a fronte della tempestiva contestazione da parte opponente, alcuna prova (prima ancora che della congruità delle spese asseritamente sostenuto per conto della utilizzatrice) di avere effettivamente sostenuto le spese delle quali richiede il rimborso.
4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di Parte_1
.
[...]
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze delle parti.
pagina 3 di 4 5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi (esclusa la fase decisionale) per le cause di valore da € 56.001,00= a € 250.000,00=, in complessivi € 9.850,00= per compensi, oltre € 379,50 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 21 marzo 2022 al n. 1200/2022 ord. nei confronti di
[...]
; rigetta la domanda proposta da in nome e per conto di Parte_1 CP_2 [...]
nei confronti di;
condanna la convenuta opposta al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore dei predetti opponenti, della somma di € 379,50= per anticipazioni, € 9.850,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'1 luglio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4