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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 55719/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 55719/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residente in [...]
Santa Maria Maggiore 112 presso lo studio dell'avv. Paolo SORCI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
-legale r.nte- corrente in Controparte_1
Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via di Santa Monica 2, presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. Antonio Ferdinando NICOLETTI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
e
“ con sede in Bologna ed in Controparte_2
Roma elettivamente domiciliata al viale Egeo 61, presso lo studio dell'avv. Luigi
MARCELLI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: risarcimento del danno;
chiamata di terzo in manleva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente): vedi note scritte in sostituzione di udienza.
• parte attorea: “condannare il Condominio: 1) a risarcire all'attrice i danni descritti nelle premesse dell'atto di citazione e nell'allegata Consulenza Tecnica
d'Ufficio assunta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al
n. R.G.: 36571/2020 della VII sezione civile del Tribunale Ordinario di Roma, e ciò, per quanto attiene ai danni all'appartamento, nella loro complessiva somma di € 10.518,40 oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dall'introduzione della lite e sino all'effettivo soddisfo;
nonché, 2) condannare il medesimo CP_1
convenuto al risarcimento in favore dell'attrice del lucro cessante maturato per la mancata disponibilità locativa dell'immobile in dipendenza dei danni recati dal
medesimo, e ciò nella misura non inferiore ad € 7.185,84 annui, CP_1
decorrenti dal mese di settembre 2018, sino alla riparazione delle strutture che hanno causato detti danni (giugno 2023), e quindi per complessivi € 33.532,72, ovvero sino al pagamento della somma di cui si chiede ristoro per i danni alle
pagina 2 di 11 strutture oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dall'introduzione della lite e sino all'effettivo soddisfo;
3) In via subordinata, salvo gravame, condannare il convenuto condominio a risarcire all'attrice i danni di cui ai precedenti punti sub
n. 1 e sub n. 2 in quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito, sempre oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dall'introduzione della lite e sino all'effettivo soddisfo. 4) Piaccia altresì all'On.le
Giudice adito condannare in ogni caso il a rifondere Controparte_3
all'attrice le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo complessivamente pari ad € 4.574,08. 5) Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese di lite, compensi di avvocato, rimborso spese generali, Iva e CpA come per legge sia del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, che per il presente giudizio. In via estremamente subordinata alla richiesta di accoglimento delle domande principali di condanna del convenuto Controparte_4
, il sottoscritto difensore insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi di
[...]
prova dedotti con le proprie memorie di cui all'art. 183 VI co. II termine c.p.c. e
183 VI co. III termine c.p.c. (queste seconde solo laddove dovessero trovare ingresso le prove addotte dal convenuto)”; CP_1
• parte convenuta: “in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società assicurazioni Controparte_2
tenuto a manlevare e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a risarcire la Sig.ra di;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Pt_1
rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”;
• parte convenuta terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1- accertare dichiarare e statuire l'inoperatività della polizza assicurativa dedotta in giudizio dal , rispetto ai fatti tutti dedotti in Controparte_5
pagina 3 di 11 causa, atteso che in sede di stipula il contraente Convenuto ha dolosamente e/o con colpa grave svolto dichiarazioni inesatte e comunque sottaciuto circostanze che laddove conosciute l'UnipolSai non avrebbe dato il consenso alla stipula stesso. Voglia conseguentemente l'On.le Tribunale adito accertare statuire e dichiarare come legittimo e fondato il diritto della stessa Controparte_2
a legittimamente rifiutare la prestazione di garanzia sia in termini di
[...]
manleva che di indennizzo ai sensi ed effetti dell'art. 1982 cod. civ. e dell'art.
1.10 delle condizioni generali di polizza, nei confronti dello stesso Condominio chiamante in causa. Con relativo richiamo, laddove di necessità all'art. 1898 ultimo comma c.c. così richiamato dalla clausola negoziale art. 1.12 2-
Accertare e dichiarare che il comportamento processuale tenuto dal CP_1
chiamante in causa è conforme alla fattispecie astratta di “responsabilità aggravata” prevista e disciplinata dall'art. 96 c.p.c., con conseguente richiesta di condanna dello stesso Convenuto al risarcimento in favore dell
[...]
dei danni rimettendosi alla liquidazione dello stesso On.le Controparte_2
Tribunale e dunque con determinazione anche in via equitativa.
3- In via meramente subordina e solo e soltanto per cautela difensiva, che si ritiene ampiamente superata dalle eccezioni e conclusioni che precedono l CP_2
chiede all'On.le Tribunale adito che il comportamento del
[...]
, sia quantomeno valutato ai sensi ed effetti dell'art. Controparte_6
pagina 4 di 11 così come stabiliti e determinati nella stessa ed intera regolamentazione negoziale (Cfr. sempre docc. 1 e 1bis).
5- Da ultimo, e mantenute ferme tutte le eccezioni rivolte alla contestazione della sussistenza della garanzia e manleva assicurativa richiesta dal , Controparte_7
questa difesa si limita a prendere atto delle contestazioni formalizzate dallo stesso
Ente di gestione rispetto alle domande risarcitorie avanzate dalla Parte Attrice “.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di immobile in Roma, indicato in citazione- narra che prima, durante ed in esito a interventi di consolidamento e miglioramento alla tenuta sismica del fabbricato (avviati nel gennaio del 2018 e terminati a marzo del 2021 CP_8
si sono verificate infiltrazioni e fenomeni di risalita di umidità nel proprio immobile.
E' stato incardinato procedimento di accertamento tecnico preventivo (proc. 36571/2020 ex art. 696 bis c.p.c.) e la relazione peritale ha ricondotto le cause dei danni a vizi indipendenti dai lavori oggetto dell'appalto sopra menzionato, imputandole invece a omessa manutenzione di parti comuni del fabbricato (mancato funzionamento di una pompa di raccolta delle acque pluviali di uno dei due discendenti condominiali, e precisamente quello che cade interrandosi nel cortile di proprietà esclusiva di appartamento;
omessa manutenzione dell'impermeabilizzazione di ballatoio;
sversamenti da discendente pluviale) da parte del codominio;
il tutto, senza rilevare alcun difetto di manutenzione dell'odierna parte attorea sui propri beni, né difetti di costruzione del fabbricato.
Argomenta la parte sulle seguenti voci di danno:
• lucro cessante da mancata disponibilità locativa dell'immobile, indicando (sulla base di valori O.M.I. tra € 9,8/mq ed € 14/mq) un valore di € 12/mq e quindi un canone mensile di € 758,00 (al netto delle tasse: € 598,82; il CTU in ATP ha ritenuto un canone mensile di € 364,32 lordo); ciò che porta a un montante annuo di € 7.185,84;
pagina 5 di 11 • danno emergente da pagamento di IMU e TARI e rata di mutuo mensile di €
670,00; ciò che a suo dire porta a un montante mensile di € 1.000,00;
• danno emergente da costi di ripristino per € 10.518,00 (valutazione del CTU);
• danno emergente da spese di ATP per € 4.573,00 (di cui: € 2.658,00 corrisposte dalla parte attorea per quanto liquidato al CTU, ed € 1.915,40 sostenute per l'intervento della ditta Istedil, impresa che ha provveduto all'esame delle malte utilizzate dalla ditta appaltatrice dei lavori di consolidamento).
Rende poi le conclusioni sopra riportate.
L'ente di gestione condominiale ha ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (società di assicurazione), verso cui ha reso domanda di manleva in forza di contratto di assicurazione.
Il convenuto ha negato ogni propria responsabilità, ascrivendo i danni patiti dall'istante all'ubicazione dell'appartamento attoreo. L'immobile difatti è situato al piano seminterrato, a circa cinque metri sotto il livello della strada.
Il convenuto evoca anche fattori concausi, rinvenuti nelle lavorazioni di terzo soggetto appaltatore di interventi manutentivi sul fabbricato e nelle caratteristiche inbtrinseche dell'immobile attoreo.
In ordine alla quantificazione del danno, parte convenuta contesta la voce di lucro cessante e anche il “quantum” degli altri addendi.
Rende le conclusioni sopra riportate.
La società di assicurazioni terza chiamata ha rilevato che la narrativa stessa resa dal chiamante (proprio assicurato) nella citazione di terzo (ma anche nella comparsa di risposta) dà evidenza che la problematica “de quo” risale almeno al febbraio del 2017
(indica una mail della odierna istante già in data 9/2/2017), laddove il contratto di assicurazione è stato reso in data 12/2/2021.
pagina 6 di 11 Eccepisce quindi la parte che in sede di stipula l'assicurando ha del tutto taciuto le problematiche già da tempo in essere e ad esso ben note (il procedimento di ATP risale al 2020), così dolosamente impedendo la corretta valutazione del rischio da assicurare: ciò che determina applicazione dell'art. 1892 cod. civ. con norma debitamente richiamata nel contratto (osserva la parte che l'onere -imposto dall'art. 1892 c.c.- all'assicuratore di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio: Cass. N. 11905/2020).
Rende le conclusioni sopra riportate.
L'ordinanza istruttoria è stata resa in data 9/1/2024 e ad essa si rinvia integralmente, confermandola.
Osserva il decidente che parte attorea chiede al convenuto il risarcimento CP_1
del danno, ascrivendone la causa a illecito aquiliano sussumibile nell'art. 2051 cod. civ.
La domanda principale è fondata in riferimento all' “an debeatur”.
Le valutazioni rese dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo (proc.
36571/2020 ex art. 696 bis c.p.c.) sono condivise in punto di metodo e merito e alla relazione (in atti) si fa qui esplicito riferimento “per relationem”.
Le cause dei danni non si rinvengono in vizi di lavorazioni rese oggetto di appalto
(quindi: in inadempimento dell'appaltatore), e nemmeno in omessa manutenzione -da parte dell'istante- di propri beni, ovvero in difetti di costruzione del fabbricato o in pagina 7 di 11 paventate (dal convenuto) caratteristiche “ex se” dell'immobile, poiché al piano seminterrato.
Detta cause si rilevano invece in omessa corretta manutenzione di parti comuni, con riferimento: al funzionamento di una pompa di raccolta delle acque pluviali di uno dei discendenti condominiali, e precisamente quello che cade interrandosi nel cortile di proprietà esclusiva di appartamento;
alla tenuta impermeabilizzante di ballatoio;
a discendente pluviale.
In tale contesto, va rammentato che (anche) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non si palesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Né detta responsabilità è esclusa ove il danneggiante provi di avere approntato le cautele possibili per custodire in efficienza la cosa.
Ciò in quanto -per scelta normativa del nostro ordinamento- le cose sono in sé inanimate e non possono governarsi da sole, sicchè è onere di chi assume la loro custodia impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.
Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Va quindi affermata la responsabilità del convenuto principale.
In punto di quantificazione del danno:
pagina 8 di 11 • sussiste l'addendo di danno emergente da costi di ripristino per € 10.518,00
(valutazione del CTU nel proc. 36571/2020); detta somma va maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
• sussiste l'addendo di danno emergente da spese di ATP per € 4.573,00 (di cui: €
2.658,00 corrisposte dalla parte attorea per quanto liquidato al CTU, ed € 1.915,40 sostenute per l'intervento della ditta Istedil, impresa che ha provveduto all'esame delle malte utilizzate dalla ditta appaltatrice dei lavori di consolidamento, rivelatesi utili alla consulenza e dunque liquidabili come voce di proprio consulente;
detta somma va maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
• sussiste l'addendo di danno emergente per spese legali di ATP (valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori medi ragguagliati all'effettiva consistenza delle questioni), liquidate in € 2.500,00 per compenso, al netto di accessori e spese ulteriori (rimborso forfettario 15%; CAP e IVA di legge;
spese eventuali di notifica e di contributo unificato); detta somma va maggiorata di accessori come appena indicati e di interessi legali dalla domanda al saldo;
• non sussiste alcun addendo per lucro cessante da mancata disponibilità locativa dell'immobile (la domanda è stata strutturata in termini di rendita locativa), né indicando (sulla base di valori O.M.I. tra € 9,8/mq ed € 14/mq) un valore di €
12/mq e quindi un canone mensile di € 758,00 (al netto delle tasse: € 598,82 né indicando un canone mensile di € 364,32 lordo;
ciò in quanto non vi è alcuna prova di effettiva pregressa locazione né ragionevole affidamento di locazione per l'intero periodo oggetto di domanda;
ciò che determina anche esclusione di voci di danno per pagamento di IMU (comunque dovuta dal solo proprietario, al pari della rata di mutuo) e di TARI;
La quantificazione complessiva è dunque per € 17.591,00 oltre quanto sopra indicato.
La domanda di manleva resa dal convenuto va invece respinta.
pagina 9 di 11 E' lo stesso chiamante -in citazione di terzo, ma anche nella comparsa di risposta- che dà evidenza che la problematica “de quo” risale almeno al febbraio del 2017 (mail della odierna istante in data 9/2/2017), laddove il contratto di assicurazione è stato reso in data
12/2/2021.
Deve rilevarsi che l'assicurato -in sede di stipula del contratto- ha sorprendentemente del tutto taciuto le problematiche già da tempo in essere e ad esso ben note (il procedimento di ATP risale al 2020), così consapevolmente impedendo all'assicuratore la corretta valutazione del rischio da assicurare: ciò che determina applicazione dell'art. 1892 cod. civ. (norma debitamente richiamata nel contratto).
Non senza rilevare che l'onere -imposto all'assicuratore dall'art. 1892 c.c. - di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. 11905/2020).
Il regime delle spese segue la soccombenza nei relativi rapporti, previa compensazione
(nel solo rapporto tra attore e convenuto) in ragione di 1/3 e con liquidazione dell'intero ex D.M. 55/2014 (valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00; valori medi, ridotti per la scarsa consistenza delle questioni in fatto e diritto).
P. Q. M.
pagina 10 di 11 il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 55719/2022
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda, condanna il “ Controparte_1
-legale r.nte- al pagamento di € 17.591,00 in favore di parte
[...]
attorea e ad integrale risarcimento del danno;
oltre accessori e interessi come da motivazione;
• rigetta la domanda resa da “ -legale Controparte_1
r.nte- nei confronti di “ Controparte_2
• condanna parte convenuta “ Roma” alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione di 1/3 e liquida l'intero in € 4.200,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, del CAP e dell'IVA di legge;
• condanna parte convenuta “ Roma” alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio sostenute da “ Controparte_2
liquidate in € 4.200,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge.
Roma 10/4/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1893 c.c.. 4- In via meramente subordinata, e nella non creduta ipotesi che si possa annettere una qualche valenza assicurativa e di manleva alla polizza dedotta in giudizio, per le ragioni e le eccezioni tutte evidenziate in atti, che la stessa sia determinata e quantificata secondo le disposizioni contenute nel documento di polizza e nelle relative e richiamate Condizioni Generali di Polizza
(Cfr. doc. n. 1 e 1 bis) avuto così riguardo alla espressa e specificatamente dichiarata copertura del sinistro, e così avendo riguardo anche alle espresse e dichiarate esclusioni, e con ulteriore riferimento alle franchigie e agli scoperti
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 55719/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residente in [...]
Santa Maria Maggiore 112 presso lo studio dell'avv. Paolo SORCI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
-legale r.nte- corrente in Controparte_1
Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via di Santa Monica 2, presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. Antonio Ferdinando NICOLETTI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
e
“ con sede in Bologna ed in Controparte_2
Roma elettivamente domiciliata al viale Egeo 61, presso lo studio dell'avv. Luigi
MARCELLI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: risarcimento del danno;
chiamata di terzo in manleva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente): vedi note scritte in sostituzione di udienza.
• parte attorea: “condannare il Condominio: 1) a risarcire all'attrice i danni descritti nelle premesse dell'atto di citazione e nell'allegata Consulenza Tecnica
d'Ufficio assunta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al
n. R.G.: 36571/2020 della VII sezione civile del Tribunale Ordinario di Roma, e ciò, per quanto attiene ai danni all'appartamento, nella loro complessiva somma di € 10.518,40 oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dall'introduzione della lite e sino all'effettivo soddisfo;
nonché, 2) condannare il medesimo CP_1
convenuto al risarcimento in favore dell'attrice del lucro cessante maturato per la mancata disponibilità locativa dell'immobile in dipendenza dei danni recati dal
medesimo, e ciò nella misura non inferiore ad € 7.185,84 annui, CP_1
decorrenti dal mese di settembre 2018, sino alla riparazione delle strutture che hanno causato detti danni (giugno 2023), e quindi per complessivi € 33.532,72, ovvero sino al pagamento della somma di cui si chiede ristoro per i danni alle
pagina 2 di 11 strutture oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dall'introduzione della lite e sino all'effettivo soddisfo;
3) In via subordinata, salvo gravame, condannare il convenuto condominio a risarcire all'attrice i danni di cui ai precedenti punti sub
n. 1 e sub n. 2 in quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito, sempre oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dall'introduzione della lite e sino all'effettivo soddisfo. 4) Piaccia altresì all'On.le
Giudice adito condannare in ogni caso il a rifondere Controparte_3
all'attrice le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo complessivamente pari ad € 4.574,08. 5) Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese di lite, compensi di avvocato, rimborso spese generali, Iva e CpA come per legge sia del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, che per il presente giudizio. In via estremamente subordinata alla richiesta di accoglimento delle domande principali di condanna del convenuto Controparte_4
, il sottoscritto difensore insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi di
[...]
prova dedotti con le proprie memorie di cui all'art. 183 VI co. II termine c.p.c. e
183 VI co. III termine c.p.c. (queste seconde solo laddove dovessero trovare ingresso le prove addotte dal convenuto)”; CP_1
• parte convenuta: “in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società assicurazioni Controparte_2
tenuto a manlevare e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a risarcire la Sig.ra di;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Pt_1
rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”;
• parte convenuta terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1- accertare dichiarare e statuire l'inoperatività della polizza assicurativa dedotta in giudizio dal , rispetto ai fatti tutti dedotti in Controparte_5
pagina 3 di 11 causa, atteso che in sede di stipula il contraente Convenuto ha dolosamente e/o con colpa grave svolto dichiarazioni inesatte e comunque sottaciuto circostanze che laddove conosciute l'UnipolSai non avrebbe dato il consenso alla stipula stesso. Voglia conseguentemente l'On.le Tribunale adito accertare statuire e dichiarare come legittimo e fondato il diritto della stessa Controparte_2
a legittimamente rifiutare la prestazione di garanzia sia in termini di
[...]
manleva che di indennizzo ai sensi ed effetti dell'art. 1982 cod. civ. e dell'art.
1.10 delle condizioni generali di polizza, nei confronti dello stesso Condominio chiamante in causa. Con relativo richiamo, laddove di necessità all'art. 1898 ultimo comma c.c. così richiamato dalla clausola negoziale art. 1.12 2-
Accertare e dichiarare che il comportamento processuale tenuto dal CP_1
chiamante in causa è conforme alla fattispecie astratta di “responsabilità aggravata” prevista e disciplinata dall'art. 96 c.p.c., con conseguente richiesta di condanna dello stesso Convenuto al risarcimento in favore dell
[...]
dei danni rimettendosi alla liquidazione dello stesso On.le Controparte_2
Tribunale e dunque con determinazione anche in via equitativa.
3- In via meramente subordina e solo e soltanto per cautela difensiva, che si ritiene ampiamente superata dalle eccezioni e conclusioni che precedono l CP_2
chiede all'On.le Tribunale adito che il comportamento del
[...]
, sia quantomeno valutato ai sensi ed effetti dell'art. Controparte_6
pagina 4 di 11 così come stabiliti e determinati nella stessa ed intera regolamentazione negoziale (Cfr. sempre docc. 1 e 1bis).
5- Da ultimo, e mantenute ferme tutte le eccezioni rivolte alla contestazione della sussistenza della garanzia e manleva assicurativa richiesta dal , Controparte_7
questa difesa si limita a prendere atto delle contestazioni formalizzate dallo stesso
Ente di gestione rispetto alle domande risarcitorie avanzate dalla Parte Attrice “.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di immobile in Roma, indicato in citazione- narra che prima, durante ed in esito a interventi di consolidamento e miglioramento alla tenuta sismica del fabbricato (avviati nel gennaio del 2018 e terminati a marzo del 2021 CP_8
si sono verificate infiltrazioni e fenomeni di risalita di umidità nel proprio immobile.
E' stato incardinato procedimento di accertamento tecnico preventivo (proc. 36571/2020 ex art. 696 bis c.p.c.) e la relazione peritale ha ricondotto le cause dei danni a vizi indipendenti dai lavori oggetto dell'appalto sopra menzionato, imputandole invece a omessa manutenzione di parti comuni del fabbricato (mancato funzionamento di una pompa di raccolta delle acque pluviali di uno dei due discendenti condominiali, e precisamente quello che cade interrandosi nel cortile di proprietà esclusiva di appartamento;
omessa manutenzione dell'impermeabilizzazione di ballatoio;
sversamenti da discendente pluviale) da parte del codominio;
il tutto, senza rilevare alcun difetto di manutenzione dell'odierna parte attorea sui propri beni, né difetti di costruzione del fabbricato.
Argomenta la parte sulle seguenti voci di danno:
• lucro cessante da mancata disponibilità locativa dell'immobile, indicando (sulla base di valori O.M.I. tra € 9,8/mq ed € 14/mq) un valore di € 12/mq e quindi un canone mensile di € 758,00 (al netto delle tasse: € 598,82; il CTU in ATP ha ritenuto un canone mensile di € 364,32 lordo); ciò che porta a un montante annuo di € 7.185,84;
pagina 5 di 11 • danno emergente da pagamento di IMU e TARI e rata di mutuo mensile di €
670,00; ciò che a suo dire porta a un montante mensile di € 1.000,00;
• danno emergente da costi di ripristino per € 10.518,00 (valutazione del CTU);
• danno emergente da spese di ATP per € 4.573,00 (di cui: € 2.658,00 corrisposte dalla parte attorea per quanto liquidato al CTU, ed € 1.915,40 sostenute per l'intervento della ditta Istedil, impresa che ha provveduto all'esame delle malte utilizzate dalla ditta appaltatrice dei lavori di consolidamento).
Rende poi le conclusioni sopra riportate.
L'ente di gestione condominiale ha ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (società di assicurazione), verso cui ha reso domanda di manleva in forza di contratto di assicurazione.
Il convenuto ha negato ogni propria responsabilità, ascrivendo i danni patiti dall'istante all'ubicazione dell'appartamento attoreo. L'immobile difatti è situato al piano seminterrato, a circa cinque metri sotto il livello della strada.
Il convenuto evoca anche fattori concausi, rinvenuti nelle lavorazioni di terzo soggetto appaltatore di interventi manutentivi sul fabbricato e nelle caratteristiche inbtrinseche dell'immobile attoreo.
In ordine alla quantificazione del danno, parte convenuta contesta la voce di lucro cessante e anche il “quantum” degli altri addendi.
Rende le conclusioni sopra riportate.
La società di assicurazioni terza chiamata ha rilevato che la narrativa stessa resa dal chiamante (proprio assicurato) nella citazione di terzo (ma anche nella comparsa di risposta) dà evidenza che la problematica “de quo” risale almeno al febbraio del 2017
(indica una mail della odierna istante già in data 9/2/2017), laddove il contratto di assicurazione è stato reso in data 12/2/2021.
pagina 6 di 11 Eccepisce quindi la parte che in sede di stipula l'assicurando ha del tutto taciuto le problematiche già da tempo in essere e ad esso ben note (il procedimento di ATP risale al 2020), così dolosamente impedendo la corretta valutazione del rischio da assicurare: ciò che determina applicazione dell'art. 1892 cod. civ. con norma debitamente richiamata nel contratto (osserva la parte che l'onere -imposto dall'art. 1892 c.c.- all'assicuratore di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio: Cass. N. 11905/2020).
Rende le conclusioni sopra riportate.
L'ordinanza istruttoria è stata resa in data 9/1/2024 e ad essa si rinvia integralmente, confermandola.
Osserva il decidente che parte attorea chiede al convenuto il risarcimento CP_1
del danno, ascrivendone la causa a illecito aquiliano sussumibile nell'art. 2051 cod. civ.
La domanda principale è fondata in riferimento all' “an debeatur”.
Le valutazioni rese dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo (proc.
36571/2020 ex art. 696 bis c.p.c.) sono condivise in punto di metodo e merito e alla relazione (in atti) si fa qui esplicito riferimento “per relationem”.
Le cause dei danni non si rinvengono in vizi di lavorazioni rese oggetto di appalto
(quindi: in inadempimento dell'appaltatore), e nemmeno in omessa manutenzione -da parte dell'istante- di propri beni, ovvero in difetti di costruzione del fabbricato o in pagina 7 di 11 paventate (dal convenuto) caratteristiche “ex se” dell'immobile, poiché al piano seminterrato.
Detta cause si rilevano invece in omessa corretta manutenzione di parti comuni, con riferimento: al funzionamento di una pompa di raccolta delle acque pluviali di uno dei discendenti condominiali, e precisamente quello che cade interrandosi nel cortile di proprietà esclusiva di appartamento;
alla tenuta impermeabilizzante di ballatoio;
a discendente pluviale.
In tale contesto, va rammentato che (anche) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non si palesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Né detta responsabilità è esclusa ove il danneggiante provi di avere approntato le cautele possibili per custodire in efficienza la cosa.
Ciò in quanto -per scelta normativa del nostro ordinamento- le cose sono in sé inanimate e non possono governarsi da sole, sicchè è onere di chi assume la loro custodia impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.
Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Va quindi affermata la responsabilità del convenuto principale.
In punto di quantificazione del danno:
pagina 8 di 11 • sussiste l'addendo di danno emergente da costi di ripristino per € 10.518,00
(valutazione del CTU nel proc. 36571/2020); detta somma va maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
• sussiste l'addendo di danno emergente da spese di ATP per € 4.573,00 (di cui: €
2.658,00 corrisposte dalla parte attorea per quanto liquidato al CTU, ed € 1.915,40 sostenute per l'intervento della ditta Istedil, impresa che ha provveduto all'esame delle malte utilizzate dalla ditta appaltatrice dei lavori di consolidamento, rivelatesi utili alla consulenza e dunque liquidabili come voce di proprio consulente;
detta somma va maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
• sussiste l'addendo di danno emergente per spese legali di ATP (valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori medi ragguagliati all'effettiva consistenza delle questioni), liquidate in € 2.500,00 per compenso, al netto di accessori e spese ulteriori (rimborso forfettario 15%; CAP e IVA di legge;
spese eventuali di notifica e di contributo unificato); detta somma va maggiorata di accessori come appena indicati e di interessi legali dalla domanda al saldo;
• non sussiste alcun addendo per lucro cessante da mancata disponibilità locativa dell'immobile (la domanda è stata strutturata in termini di rendita locativa), né indicando (sulla base di valori O.M.I. tra € 9,8/mq ed € 14/mq) un valore di €
12/mq e quindi un canone mensile di € 758,00 (al netto delle tasse: € 598,82 né indicando un canone mensile di € 364,32 lordo;
ciò in quanto non vi è alcuna prova di effettiva pregressa locazione né ragionevole affidamento di locazione per l'intero periodo oggetto di domanda;
ciò che determina anche esclusione di voci di danno per pagamento di IMU (comunque dovuta dal solo proprietario, al pari della rata di mutuo) e di TARI;
La quantificazione complessiva è dunque per € 17.591,00 oltre quanto sopra indicato.
La domanda di manleva resa dal convenuto va invece respinta.
pagina 9 di 11 E' lo stesso chiamante -in citazione di terzo, ma anche nella comparsa di risposta- che dà evidenza che la problematica “de quo” risale almeno al febbraio del 2017 (mail della odierna istante in data 9/2/2017), laddove il contratto di assicurazione è stato reso in data
12/2/2021.
Deve rilevarsi che l'assicurato -in sede di stipula del contratto- ha sorprendentemente del tutto taciuto le problematiche già da tempo in essere e ad esso ben note (il procedimento di ATP risale al 2020), così consapevolmente impedendo all'assicuratore la corretta valutazione del rischio da assicurare: ciò che determina applicazione dell'art. 1892 cod. civ. (norma debitamente richiamata nel contratto).
Non senza rilevare che l'onere -imposto all'assicuratore dall'art. 1892 c.c. - di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. 11905/2020).
Il regime delle spese segue la soccombenza nei relativi rapporti, previa compensazione
(nel solo rapporto tra attore e convenuto) in ragione di 1/3 e con liquidazione dell'intero ex D.M. 55/2014 (valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00; valori medi, ridotti per la scarsa consistenza delle questioni in fatto e diritto).
P. Q. M.
pagina 10 di 11 il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 55719/2022
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda, condanna il “ Controparte_1
-legale r.nte- al pagamento di € 17.591,00 in favore di parte
[...]
attorea e ad integrale risarcimento del danno;
oltre accessori e interessi come da motivazione;
• rigetta la domanda resa da “ -legale Controparte_1
r.nte- nei confronti di “ Controparte_2
• condanna parte convenuta “ Roma” alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione di 1/3 e liquida l'intero in € 4.200,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario
15%, del CAP e dell'IVA di legge;
• condanna parte convenuta “ Roma” alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio sostenute da “ Controparte_2
liquidate in € 4.200,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge.
Roma 10/4/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1893 c.c.. 4- In via meramente subordinata, e nella non creduta ipotesi che si possa annettere una qualche valenza assicurativa e di manleva alla polizza dedotta in giudizio, per le ragioni e le eccezioni tutte evidenziate in atti, che la stessa sia determinata e quantificata secondo le disposizioni contenute nel documento di polizza e nelle relative e richiamate Condizioni Generali di Polizza
(Cfr. doc. n. 1 e 1 bis) avuto così riguardo alla espressa e specificatamente dichiarata copertura del sinistro, e così avendo riguardo anche alle espresse e dichiarate esclusioni, e con ulteriore riferimento alle franchigie e agli scoperti