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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Ludovico Parte_1 C.F._1
Spada Potenziani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Barbante, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Pescara, Via Messina n. 28 presso lo studio legale dell'Avv. Emanuela Barba, che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“Voglia l'adito Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_3
e in data 22/6/2019 nel Comune di Posta e annotato al Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio nell'anno 2019, Numero 2, Parte I, Ufficio 1 e ordinare al competente
Ufficiale dello stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
Spese processuali compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso congiunto depositato il 04.02.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto a
Posta (RI) in data 22/06/2019, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte I, serie, ufficio 1, anno 2019), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale non sono nati figli;
il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza pubblicata il 25.03.2025 n. 55/2025 il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con sentenza n. 55/2025 depositata il 25.3.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti del 20.11.2025 fissata per la domanda di scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza del 25.03.2025 n. 55/2025 del Tribunale di
Rieti, i coniugi non hanno ripreso la convivenza per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Posta (RI) in data 22/06/2019, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
[...]
Comune (atto n. 2, parte I, serie, ufficio 1, anno 2019);
- dichiara compensate le spese di lite.
2 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Posta (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Ludovico Parte_1 C.F._1
Spada Potenziani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Barbante, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Pescara, Via Messina n. 28 presso lo studio legale dell'Avv. Emanuela Barba, che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“Voglia l'adito Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_3
e in data 22/6/2019 nel Comune di Posta e annotato al Registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio nell'anno 2019, Numero 2, Parte I, Ufficio 1 e ordinare al competente
Ufficiale dello stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
Spese processuali compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso congiunto depositato il 04.02.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto a
Posta (RI) in data 22/06/2019, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte I, serie, ufficio 1, anno 2019), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale non sono nati figli;
il matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza pubblicata il 25.03.2025 n. 55/2025 il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con sentenza n. 55/2025 depositata il 25.3.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti del 20.11.2025 fissata per la domanda di scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza del 25.03.2025 n. 55/2025 del Tribunale di
Rieti, i coniugi non hanno ripreso la convivenza per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Posta (RI) in data 22/06/2019, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
[...]
Comune (atto n. 2, parte I, serie, ufficio 1, anno 2019);
- dichiara compensate le spese di lite.
2 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Posta (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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