TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/09/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 347 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MA–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura, dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO presso cui elettivamente domicilia in VIA P. AMEDEO 39 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MORICONI PIERO presso cui elettivamente domicilia in VIA PIETRO NENNI, 6/B 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di MA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “
1 2
affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e visite con il padre a weekend alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, oltre a due pomeriggi alla settimana da concordare di volta in volta;
due settimane durante le vacanze estive con ciascun genitore , 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali;
assegno di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 280,00 mensili (pari a 140 euro per figlio), da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di MA , assegno unico al 100% alla ricorrente;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in TI in Brasile il 20.08.09, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EC SU NA (MI) al n. 22,
Serie C, P 2, anno 2020 – Ufficio 1, e che dal matrimonio sono nati due figli:
nata il [...] a [...] e , nato Persona_1 Per_2
il 01.10.09 a TI (Brasile), entrambi residenti a [...], ha chiesto disporsi la separazione con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituito il resistente non opponendosi alla separazione ma chiedendo il collocamento dei minori presso di sé e comunque opponendosi alle richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 10.6.2025 il giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha disposto l'ascolto dei minori.
Alla successiva udienza del 16.9.2025, prima di procedersi all'ascolto dei minori , le parti hanno dato atto di un accordo in merito al collocamento e visite degli stessi e il giudice ha proposto un accordo anche sulle condizioni economiche, che è stato accettato dalle parti. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
2 3
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, può essere recepito l'accordo tra le parti riportato nelle conclusioni, non essendo contrario a norme imperative e poiché conforme agli interessi della prole.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e del suo esito, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida in via condivisa i minori nata il [...] a Persona_1
TI (Brasile) e , nato il [...] a [...], ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e visite con il padre a weekend alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, oltre a due pomeriggi alla settimana da concordare di volta in
3 4
volta; due settimane durante le vacanze estive con ciascun genitore , 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente un assegno mensile di mantenimento dei figli pari ad euro 280,00 mensili (pari a 140 euro per figlio), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
MA , e con assegno unico al 100% alla ricorrente;
4. Compensa le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC SU
NA (MI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 22, Serie C, P 2, anno 2020 –
Ufficio 1.).
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 18/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
4
n. 347 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MA–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura, dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO presso cui elettivamente domicilia in VIA P. AMEDEO 39 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MORICONI PIERO presso cui elettivamente domicilia in VIA PIETRO NENNI, 6/B 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di MA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente: “
1 2
affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e visite con il padre a weekend alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, oltre a due pomeriggi alla settimana da concordare di volta in volta;
due settimane durante le vacanze estive con ciascun genitore , 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali;
assegno di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 280,00 mensili (pari a 140 euro per figlio), da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di MA , assegno unico al 100% alla ricorrente;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in TI in Brasile il 20.08.09, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EC SU NA (MI) al n. 22,
Serie C, P 2, anno 2020 – Ufficio 1, e che dal matrimonio sono nati due figli:
nata il [...] a [...] e , nato Persona_1 Per_2
il 01.10.09 a TI (Brasile), entrambi residenti a [...], ha chiesto disporsi la separazione con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituito il resistente non opponendosi alla separazione ma chiedendo il collocamento dei minori presso di sé e comunque opponendosi alle richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 10.6.2025 il giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha disposto l'ascolto dei minori.
Alla successiva udienza del 16.9.2025, prima di procedersi all'ascolto dei minori , le parti hanno dato atto di un accordo in merito al collocamento e visite degli stessi e il giudice ha proposto un accordo anche sulle condizioni economiche, che è stato accettato dalle parti. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
2 3
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, può essere recepito l'accordo tra le parti riportato nelle conclusioni, non essendo contrario a norme imperative e poiché conforme agli interessi della prole.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e del suo esito, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida in via condivisa i minori nata il [...] a Persona_1
TI (Brasile) e , nato il [...] a [...], ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e visite con il padre a weekend alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, oltre a due pomeriggi alla settimana da concordare di volta in
3 4
volta; due settimane durante le vacanze estive con ciascun genitore , 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
ricorrente un assegno mensile di mantenimento dei figli pari ad euro 280,00 mensili (pari a 140 euro per figlio), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
MA , e con assegno unico al 100% alla ricorrente;
4. Compensa le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC SU
NA (MI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 22, Serie C, P 2, anno 2020 –
Ufficio 1.).
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 18/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
4