Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5317 R.G dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Divorzio - scioglimento matrimonio”.
D A
rappresentata e difesa dall'avv. RICCHIUTI Meliana Francesca Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. VITELLI Vito Pio Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2023 la signora premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in Sava (Ta) in data 16/12/1993 con il signor CP_1
, che dalla loro unione nascevano figli: , il 20/07/1993
[...] Persona_1
a Manduria (TA); il 16/02/1995 in Germania;
Persona_2 [...] il 17/11/1998 a Manduria (Ta); il 27/11/2003 a Manduria Per_3 CP_2
(Ta); il 29/08/2012 a Francavilla Fontana (Br); che questo Tribunale Parte_2 con decreto omologazione n. cronol. 6634/2023 del 23/03/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 216/2023 rg ha omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato al verbale di udienza presidenziale del 14/03/2023. Adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
Va rilevato che all'udienza del 11/03/2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione n. cronol. 6634/2023 del 23/03/2023 emesso da questo Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al n. 216/2023 rg.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo di cui al verbale di udienza del 11/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
, e così dispone:
[...] Controparte_3
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Sava (Ta) il 16/12/1993, da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
AVETRANA (TA) il 08/11/1972 e trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Sava (Ta) al n.18, p. 1, anno 1993.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo redatto all'udienza del 11/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sava (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 12 marzo
2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi