Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Presidente
Dott.ssa Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 646/2023 avverso la sentenza n. 1282/2023 del
23.05.2023 e pubblicata in data 29.05.2023 del Tribunale di Genova.
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Sacco, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Bellezza n. 11
-APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Imperlini ed elettivamente CP_1 domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1
PPELLANTE INDICENTALE
[...]
in Recco, in persona del suo amministratore e legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Imperlini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_2
-APPELLATO- APPELLANTE INDICENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
1
- per le ragioni tutte di cui alle precedenti fasi di giudizio e di cui al presente giudizio di appello, anche ex art. 346 cpc. - le domande tutte formulate dall'odierno appellante e, per l'effetto, 1) revocare il capo della sentenza di condanna del alla consegna delle Parte_1 chiavi del cancello del civico 27 di Recco (GE), a e Controparte_2 CP_1
Condominio di , in persona del suo amministratore pro tempore, affermando Controparte_3 il principio per cui il detenga le chiavi dello stesso cancello del civico Parte_1
27, in assenza di alcun obbligo di consegna di copia agli odierni appellati, per i motivi dedotti in narrativa;
2) revocare il capo della sentenza che nega la presenza di una servitù di parcheggio a beneficio dell'immobile attualmente di proprietà del , ed emettere Parte_1 sentenza di declaratoria della sussistenza del diritto di servitù di parcheggio in favore del fondo dominante, costituito dall'appartamento attualmente di proprietà di e Parte_1 gravante su proprietà esclusiva , quale fondo servente, ovvero 3) revocare il capo della CP_1 sentenza suddetto, affermando la sussistenza in capo a quale proprietario, Parte_1 dell'appartamento censito al subalterno 1 mappale 581, foglio 4, del diritto di parcheggiare un'autovettura sull'area esterna lato ovest avente accesso dal detto cancello civico 27 di
[...]
Recco (GE). 4) Rigettare integralmente l'appello incidentale spiegato dal Prof. CP_3
in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via istruttoria: si chiede di CP_1 ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse dal Tribunale, da intendersi qui tutte richiamate e trascritte, come riportate nella parte inziale del presente atto di appello. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di
I grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
PER L'APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
“In via preliminare respingere l'avversaria istanza di sospensione ex art. 283 CpC avanzata dall'impugnante in sede di atto di citazione in appello, stante la mancanza dei presupposti Pt_1
e condizioni ex lege previsti perché l'instata sospensione possa essere concessa. In via preliminare, nel merito, in virtù del principio circa i limiti oggettivi dell'impugnazione e relativo accertamento d'ufficio, Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello accertare e dichiarare la formazione di giudicato per quanto ai capitoli della sentenza n. 1282/23 circa il rigetto della
“Eccezione di carenza di legittimazione attiva” e non fatto oggetto di impugnativa, pag. 7 e 8
2 motivi della decisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 2° c. cpc;
Sempre in via preliminare nel merito, Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza di parte appellante dalle Eccezioni di carenza di legittimazione attiva non Pt_1 espressamente riproposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 2° c cpc e per l'effetto,
Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capitoli della sentenza n. 1282/23 (parte motiva pagg. 7 e 8) ove il Giudice di prime cure, respingendo le eccezioni avversarie, accerta la legittimazione attiva in capo al Prof. in qualità di amministratore del CP_1 condominio in Recco, e a valere dalla data del 29/06/2023, termine ultimo per interporre appello. Nel merito, per quanto all'appello principale interposto dal : Parte_1
Respingere le censure mosse ed i motivi di appello del e di cui al Parte_1 proprio atto di citazione in appello notificato avverso i capitoli di condanna della sentenza n.
1282/23 del Tribunale Civile di Genova specificatamente impugnati perché infondati in fatto ed in diritto. Per l'effetto confermare quanto ai capitoli di accertamento e di condanna di cui alla sentenza n. 1282/23 specificatamente impugnati dal Per quanto all'appello Pt_1 incidentale interposto, in accoglimento dei relativi specifici motivi dedotti ed allegati dall'odierno deducente Prof. , Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello, per CP_1
l'effetto della conferma della sentenza n. 1282/23 in punto di accertamento della inesistenza di servitù di parcheggio a favore dell'appartamento di proprietà del e gravante su proprietà Pt_1 esclusiva , in riforma della sentenza n. 1282/23 dichiarare tenuto e condannare il Sig. CP_1
a cessare qualsiasi iniziativa e/o condotta e/o attività contraria e Parte_1 divergente e violativa rispetto a quanto accertato significativo della assoluta mancanza di qualsivoglia servitù e diritto di passo e parcheggio a favore dell'appartamento posto al primo piano e gravante su proprietà esclusiva , con definizione ed indicazione delle misure atte CP_1
a garantire la protezione da turbative e molestie nonché le modalità di esecuzione, e determinazione, per l'eventualità, della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni Pt_1 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di I grado e dei procedimenti possessori collegati – connessi NRG 2270-1/23 e NRG.
3687/22”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2022, , in proprio ed in qualità CP_1 di amministratore del Condominio sito in Recco (GE), , conveniva in Controparte_3
3 giudizio , affinché il Tribunale di Genova accogliesse le domande Parte_1 dallo stesso formulate. In particolare, l'attore chiedeva, con riferimento ai fori di areazione nelle facciate del condominio sito in Recco (GE) , che venisse accertato e Controparte_2 dichiarato che gli stessi erano stati realizzati ad iniziativa del Bove, in assenza di specifica delibera assembleare del condominio. Chiedeva, inoltre, che venisse accertato e dichiarato che l'apertura di tali fori di areazione aveva determinato un danno al decoro architettonico dell'immobile in questione e che il medesimo in qualità di proprietario e custode, a far Pt_1 data dal 23.09.2020, dell'appartamento posto al 1° piano del condominio sito in Recco (GE)
C.so Garibaldi 25- 27, era responsabile per i danni conseguenti alla realizzazione di tali fori, con riferimento al decoro architettonico dell'immobile. Per l'effetto, ne chiedeva la condanna alla eliminazione ed alla corresponsione della somma di danaro necessaria al fine dell'eliminazione dei danni ai prospetti così come accertati, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura risultante all'esito dell'istruttoria e/o liquidati in via equitativa. Con riferimento all'apertura del cancello civico
27, l'attore chiedeva che venisse accertato e dichiarato che i lavori di ampliamento di tale cancello erano stati realizzati ad iniziativa del Sig. in assenza di specifica delibera Pt_1 assembleare del condominio civ. nn. 25-27 in Recco (GE); che l'apertura di tale cancello era dissimile rispetto all'apertura del cancello individuato dal civ. n. 25 del medesimo condominio e che i lavori eseguiti sul cancello civico 27 avevano determinato un danno al decoro architettonico. Per l'effetto, chiedeva che la condanna del Bove o al ripristino dell'apertura del cancello civ. n. 27 nello status quo ante, ovvero con caratteristiche e misure non dissimili rispetto all'apertura cancello civ. n. 25 sempre del medesimo . Inoltre, chiedeva che CP_2 fosse accertato e dichiarato che, all'esito degli interventi effettuati sul cancello civico n. 27, lo stesso risultava chiuso e ciò impediva al il libero accesso alla sua proprietà esclusiva. CP_1
Pertanto, ne chiedeva la condanna alla consegna delle chiavi. Infine, l'attore promuoveva un'actio negatoria servitutis, con la quale chiedeva che fosse accertato e dichiarato che, sia relativamente all'apertura del cancello civ. n. 27, sia relativamente all'apertura del cancello civ.
n. 25 del condominio civ. n. 25-27 C.so Garibaldi in Recco (GE), non esisteva alcuna servitù di passo carrabile e posteggio a favore, quale fondo dominante, dell'appartamento sito al piano primo del condominio in questione e gravante su proprietà esclusiva , quale fondo CP_1 servente. Chiedeva che fosse accertato e dichiarato che, sia relativamente all'apertura cancello civ. n. 27, sia relativamente all'apertura cancello civ. n. 25 del condominio civ. n. 25-27 C.so in Recco (GE), non esisteva alcun diritto di passo carrabile e diritto di posteggio a CP_2
4 favore dell'appartamento sito al piano primo del condominio in questione e gravante su proprietà esclusiva . Per l'effetto chiedeva che il. fosse condannato a cessare CP_1 Pt_1 qualsiasi iniziativa e/o condotta e/o attività contraria, divergente e violativa rispetto a quanto accertato relativamente alla mancanza di qualsivoglia servitù e diritto di passo e parcheggio a favore dell'appartamento posto al 1° piano e gravante su proprietà esclusiva . Chiedeva, CP_1 infine, che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno consistente nel perturbamento e nella sofferenza morale, esistenziale e relazionale derivanti dalla ridotta fruibilità dell'immobile, anche, in subordine, con liquidazione in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che tutte le Parte_1 domande avversarie venissero dichiarate inammissibili e/o improcedibili e/o infondate, in quanto era privo di legittimazione attiva, in assenza di delibera condominiale CP_1 che gli conferisse il potere di esperire il presente giudizio anche nell'interesse del Condominio.
Chiedeva, nel merito ed in via principale, che venisse rigettata ogni domanda formulata da nei suoi confronti, in quanto infondata sia in fatto sia diritto. Con vittoria di CP_1 spese, diritti e onorari del presente procedimento.
Il Tribunale concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. e con provvedimento del 16.11.2022, esaminati gli atti ed i documenti, rigettava le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 09.02.2023 per la precisazione delle conclusioni;
alla suddetta udienza tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito la sentenza statuiva: “Rigetta le domande formulate da parte attrice relative alla lesione del decoro architettonico sia con riferimento ai fori di areazione sia con riferimento al cancello civico 27 di Recco (GE), per le motivazioni di cui in narrativa;
- Controparte_2
Condanna a consegnare a le chiavi della serratura Parte_1 CP_1 del cancello avente il numero civico 27 di Recco (GE); - Dichiara l'inesistenza Controparte_2 di alcuna servitù di parcheggio a favore, quale fondo dominante, dell'appartamento attualmente di proprietà di e gravante su proprietà esclusiva , quale fondo Parte_1 CP_1 servente, per le motivazioni di cui in narrativa;
Rigetta le domande di risarcimento dei danni formulate da parte attrice, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del presente giudizio sia del procedimento possessorio in corso di causa;
- Respinge la domanda formulata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
5 Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello per i motivi di seguito esposti in motivazione, concludendo come in
[...] epigrafe.
Si costituiva nel giudizio di appello , anche “in qualità di amministratore”, CP_1 chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondato e proponendo appello incidentale.
Il Presidente con ordinanza del 6.12.2023 dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 18.02.2025, poi anticipata al 19.11.2024 concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
Con ordinanza del 20.11.2024 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova. Con Parte_1 il primo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che lo ha condannato alla consegna a delle chiavi della serratura del cancello di accesso al civico 27 di CP_1
con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente emesso Controparte_2 la declaratoria dell'inesistenza della servitù di parcheggio in favore della sua proprietà; infine con il terzo ed ultimo motivo l'appellante censura il capo della sentenza recante la declaratoria di inesistenza di servitù di parcheggio, difettando la pronuncia in merito alla sussistenza del diritto di parcheggiare un'autovettura del Pt_1
L'appello incidentale svolto dall'appellato riguarda invece la mancata condanna del sig. Pt_1
a cessare qualsiasi iniziativa e/o condotta e/o attività divergente e violativa rispetto alla accertata mancanza di qualsivoglia servitù e diritto di passo e parcheggio a favore dell'appartamento posto al primo piano e gravante su proprietà esclusiva . CP_1
Con riferimento alla condanna del alla consegna delle chiavi del cancello posto al civico Pt_1
27 di la sentenza ha ritenuto che in base all'atto di acquisto dell'immobile, con CP_3 rogito del 06.06.2002, il. ha acquistato la nuda proprietà del “giardino – terrazzo”, con CP_1 la conseguenza che il è tenuto a consegnare al le chiavi del cancello posto al civico Pt_1 CP_1
27 al fine di consentirgli il libero accesso anche a questa parte di proprietà.
Questa Corte osserva, esaminato l'atto di compravendita del 06.06.2002, che sussiste il diritto del sig. ad accedere al giardino utilizzando il cancello posto al civico nr. 27 di CP_1 [...]
Infatti, dalla nota di trascrizione del 20.06.2002 risulta che sull'appartamento censito CP_3 al Foglio 4, mappale 581, sub 4 (appartamento acquistato dal sig. ), la ha costituito CP_1 Per_1
6 una servitù di passaggio pedonale a favore della sig.ra , proprietaria Parte_2 dell'appartamento censito al Foglio 4, mappale 581 sub 3, che prevede il passaggio attraverso l'uso del cancello segnato con il civico 27 di tramite la via più breve e meno CP_3 onerosa per il fondo servente, che conduce dal cancello alla scala e in modo che rechi il minore disturbo possibile. Esaminando le foto prodotte si evince che la per accedere al Parte_2 proprio appartamento posto al seminterrato deve attraversare il giardino. Appare evidente, pertanto, che l'accesso attraverso il civico n. 27, utilizzato dalla titolare del fondo dominante, dovrà essere consentito anche al , in quanto proprietario del fondo servente, utilizzando CP_1 appunto il cancello posto al civico nr. 27 di CP_3
Ne consegue la reiezione del motivo e la conferma della sentenza di primo grado.
Con riferimento alla servitù di parcheggio vantata dall'odierno appellante il Tribunale ha ritenuto che l'atto di compravendita stipulato tra , ed il Controparte_4 Controparte_5 Pt_1 non spieghi rilievo ai fini decisori, in quanto concluso tra i successivi proprietari dell'asserito fondo dominante e non tra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante, mentre con riferimento all'atto di vendita (del giugno 1984) da Persona_2
a (dante causa di , in esso si legge: Si dà atto fra le
[...] Controparte_6 Pt_1
Parti che l'appartamento venduto gode di diritto di passo e sosta pedonale sulle aree esterne al caseggiato nonché diritto di passaggio pedonale tramite il cancello civ. 6 di Lungomare
Italia e civ. 25 di e di passo carrabile e sosta tramite il cancello civ. 27 di CP_3 [...]
Il compratore avrà diritto di posteggiare una autovettura sull'area esterna lato ovest CP_3 avente accesso dal detto cancello civ. 27 di ” Con tale atto – l'unico secondo il CP_3
Tribunale rilevante perché stipulato tra l'originaria unica proprietaria del fabbricato e divenuta con la vendita proprietaria del fondo servente e i nuovi proprietari del fondo dominante - erano state costituite a favore dell'appartamento censito al subalterno 1 mappale 581 del foglio 4 alcune servitù. In esso in articolare era previsto: “il compratore avrà diritto di posteggiare una autovettura sull'area esterna lato ovest avente accesso dal detto cancello civ. 27 di
[...]
; il Tribunale ha ritenuto quindi doversi escludere la configurabilità di una servitù CP_3 di parcheggio a favore dell'immobile censito al catasto Fabbricati al foglio 4, mappale 581, subalterno 1, in quanto le parti hanno utilizzato espressioni letterali che sottendono la volontà di riconoscere un'utilità non già nei confronti di un'unità immobiliare, ma nei soli confronti della persona fisica, indicata quale compratore dell'unità immobiliare, attualmente di proprietà del Pt_1
7 È stato quindi attribuito un diritto personale in favore del compratore e non già di un diritto reale di servitù inerente il fondo e quindi trasmissibile con il trasferimento del bene immobile.
L'appellante rileva che non c'è la prova che il sia proprietario di tutto il giardino, bensì CP_1 unicamente del “giardino – terrazzo” e comunque il mancato accesso dal cancello posto al civico 27 non comporterebbe una limitazione all'accesso alla sua proprietà, in quanto, come considerato anche dalla sentenza appellata, dal civico 25 il può accedere all'intera sua CP_1 proprietà. Invece, con riferimento al diritto di servitù di parcheggio, l'appellante rileva che gli atti notarili di trasferimento di proprietà dell'immobile, che si sono succeduti, hanno sempre menzionato le servitù che gravavano sull'immobile acquistato dal (fondo servente) a CP_1 favore dell'immobile acquistato dal (fondo dominante) ed hanno previsto la costituzione, Pt_1 oltre che del , anche di servitù di passo, sosta e parcheggio, necessarie per meglio CP_2 valorizzare l'immobile per cui è causa.
Questa Corte con riferimento a tale ultimo punto, letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva che l'assunto della sentenza appellata non trova conforto nella documentazione in atti ed è in contrasto con l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità in materia di servitù di parcheggio.
Al riguardo si osserva che sin dal rogito del 22.06.1984, dinanzi al Notaio , tra Per_3 [...]
, originaria proprietaria dell'intero complesso immobiliare poi suddiviso in Persona_2 tre unità, e relativo all'acquisto dell'appartamento identificato al foglio Controparte_6
4 part, 581 sub 1, emerge: “Si dà atto tra le parti che l'appartamento venduto gode di diritto di passo e sosta pedonale sull'aree esterne al caseggiato nonché diritto di passaggio pedonale tramite il cancello civ. 6 di Lungomare Italia al civ. 25 di e di passo carrabile e CP_3 sosta tramite il cancello civ. 27 di Il compratore avrà diritto di posteggiare una CP_3 autovettura sull'area esterna lato ovest avente accesso dal detto cancello civ. 27 di Via
Garibaldi…”. Tale previsione è menzionata anche nel rogito notarile a firma del Notaio del 06.06.2002 tra originaria proprietaria Persona_4 Persona_2 dell'intero complesso immobiliare, ed il , riguardante l'acquisto della nuda proprietà CP_1 dell'appartamento censito al NCEU di Recco al Foglio 4 mappale 581 sub 4 (già porzione del foglio 4 mappale 581 sub 2) Corso Garibaldi n. 25, piano T-1, categoria A/7, Classe 4 Vani 8.
Infatti, dalla lettura dell'atto emerge che: “…il suddetto immobile si intende ceduto ed acquistato a corpo nello stato di fatto in cui si trova con tutte le accessioni, pertinenze, passi ed accessi, diritti e ragioni, servitù attive e passive, se e come esistono quote di comproprietà condominiali…”. Nell'atto si legge ancora: “Le parti si dichiarano a conoscenza del contenuto
8 dei seguenti atti: …- atto di costituzione di servitù a mio rogito in data odierna, in corso di registrazione e trascrizione, ed in particolare anche in riferimento al contenuto degli atti sopra indicati le parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'appartamento censito al foglio
4 mappale 581 sub 1 (appartamento del sig. , … gode di diritto di passo e sosta pedonale Pt_1 sulle aree esterne al caseggiato e il proprietario censito al subalterno 1 mappale 581, avrà diritto di posteggiare un'autovettura sull'area esterna lato ovest avente accesso dal detto cancello civico 27 di Via Garibaldi…”.
Infine, dall'esame del rogito del 23.09.2020 a firma del Notaio relativo alla Persona_5 vendita dell'immobile censito al Foglio 4, particella 581, subalterno 1 sito in Recco in Via
Garibaldi n. 25 che dispone il trasferimento del bene da , in Controparte_4 Controparte_5 proprio e quali procuratori della di loro madre , (tutti eredi di Persona_6 CP_6
), a , emerge che l'immobile si trasferisce negli attuali stato
[...] Parte_1
e consistenza, noti alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso diritto, ragione e azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro limitare o ampliare il godimento.
Nell'atto si fa espresso riferimento all'atto originario di acquisto dalla sig.ra trascritto Per_1
a Genova il 18.07.1984: “per i patti, condizioni e servitù in esso contenuti e che qui debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti, precisandosi che l'appartamento in oggetto gode di diritto di passo e sosta pedonale sulle aree esterne al caseggiato nonché diritto di passaggio pedonale tramite il cancello al civico n. 6 di via Lungomare Italia e al civico 25 di e di passo carrabile e sosta tramite il cancello al civico 27 di nonché CP_3 CP_3 del diritto di posteggiare un'autovettura sull'area esterna lato ovest avente accesso da detto cancello al civico 27 di All'uopo la parte alienante garantisce altresì di esercitare CP_3
e di avere esercitato in modo continuato, libero e non contestato i suddetti diritti, a far tempo dall'acquisto da parte di mediante il suddetto atto del notaio ”. Controparte_6 Per_3
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che nel caso di vendita del fondo servente con menzione della servitù già esistente, ma non trascritta, il titolare del fondo dominante può far valere il suo diritto di servitù se di questo sia fatta menzione nel contratto tra il titolare del fondo servente ed il terzo acquirente (Cass. 6485/1997; Cass. 13817/2019).
Ciò premesso, la Corte osserva, con riferimento alla possibilità della costituzione di una servitù di parcheggio, che la Corte di Cassazione, dopo alcuni precedenti sfavorevoli, con sentenza n.16698/2017 - confermata da più recenti pronunce (Cass. 7561/19; 25195/21) - e recentemente con la Sentenza a SS.UU. nr. 3925 del 13.02.2024, riconosce la possibilità di costituire, tra le
9 servitù irregolari, quella di parcheggio, superando così il contrasto giurisprudenziale preesistente, in quanto “lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di una autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo ed una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione”. La costituzione della servitù è condizionata alla presenza di determinati requisiti e, in particolare: l'immediatezza (nel senso che il titolare del fondo dominante debba potersi avvalere dell'utilitas derivante dalla servitù senza collaborazione di altri soggetti);
l'inerenza al fondo servente (quale peso di detto fondo) e al fondo dominante (quale utilitas); la vicinanza (in quanto per essere veramente utile l'area di parcheggio non deve essere lontana dal fondo dominante). La servitù deve, inoltre, procurare un vantaggio specifico e diretto per il fondo dominante, migliorandone l'utilizzo complessivo (l'esempio classico è quello, appunto, del fondo a destinazione abitativa che vede accrescere la sua utilità dal diritto di parcheggiare sul fondo del vicino). Nel caso in esame emerge con chiara evidenza la sussistenza del requisito della concreta localizzazione dell'area esterna ove sarebbe stato esercitato il diritto, ed in particolare “sull'area esterna lato ovest avente accesso al civico 27 di , nonché il CP_3 vantaggio ricevuto dall'appartamento con il riconoscimento del diritto a parcheggiare.
Le servitù costituite con l'atto di compravendita, del resto, risultano tutte menzionate sia nel contratto del 22.06.1984 che nel contratto del 06.06.2002, oltre a risultare dalle note di trascrizione che si sono succedute, come emerge dall'elenco delle trascrizioni prodotto dalla parte. In particolare, nell'atto del 06.06.2002 Notaio Dott. emerge la volontà Persona_4 della di mantenere la servitù di parcheggio a favore dell'appartamento censito al Per_1 subalterno 1, mappale 581, foglio 4, volontà già espressa con l'atto di compravendita del
22.06.1984 e quindi confermata e menzionata con l'atto del 2002, oltre all'avvenuta trascrizione della stessa.
Questa Corte ritiene che nel caso di specie non può trovare applicazione il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza nr. 28694 del 16.10.2023, secondo il quale il contratto che costituisce la servitù deve essere oggetto di autonoma nota di trascrizione, in quanto in questa fattispecie nel quadro D si va a indicare una “condizione o patto di natura reale” che riguarda lo stesso negozio principale che viene pubblicizzato, pertanto le indicazioni relative agli estremi essenziali dell'atto costitutivo dello ius in re aliena possono essere anche riportate dallo trascrivente, ed attinte dai terzi, nello spazio del “quadro D” del modello di nota della vendita.
10 Quindi il motivo di appello deve essere accolto e la sentenza riformata sul punto con il riconoscimento della indicata servitù.
Alla luce dell'accoglimento della domanda volta ad accertare la sussistenza della servitù di parcheggio di una autovettura a favore dell'appartamento censito al Foglio 4, mappale 581 subalterno 1 nell'area esterna lato ovest avente accesso dal cancello posto al civico nr. 27 della il terzo motivo di appello rimane assorbito. CP_3
L'accoglimento dell'appello principale in ordine all'esistenza della servitù di parcheggio di una autovettura nell'area esterna lato ovest avente accesso dal cancello posto al civico nr. 27 di
[...]
determina altresì il mancato accoglimento dell'appello incidentale con il quale è CP_3 lamentata la omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna del a cessare qualsiasi Pt_1
iniziativa e/o condotta e/o attività contraria e divergente e violativa rispetto a quanto accertato significativo della assoluta mancanza di qualsivoglia servitù e diritto di passo e parcheggio a favore dell'appartamento posto al primo piano e gravante su proprietà esclusiva , in CP_1
quanto ne sono venuti meno i presupposti.
In considerazione della reciproca soccombenza all'esito complessivo del giudizio, le spese processuali del presente grado devono essere integralmente compensate, con conferma della medesima statuizione pronunciata in primo grado.
Per effetto del rigetto dell'appello incidentale deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012
n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico dell'appellante incidentale . CP_1
P Q M
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova
1282/2023 del 29.05.2023 così decide:
In parziale accoglimento dell'appello principale dichiara il diritto di servitù di parcheggio di una autovettura a favore dell'appartamento censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4, Mappale
581 subalterno 1 in Recco (GE) con accesso da Corso Giuseppe Garibaldi civ. n. 27 di proprietà del sig. (fondo dominante) gravante su proprietà esclusiva , Parte_1 CP_1 quale fondo servente, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 581, sub 4 in Recco
(GE) Corso G. Garibaldi n. 25-27;
Respinge per il resto l'appello principale, restando assorbito il terzo motivo;
Respinge l'appello incidentale;
11 Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 07.01.2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr. Lorenzo Fabris
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