Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa
DA
( , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Agatino Cariola
CONTRO
( ), nato a [...] il 3 Controparte_1 C.F._1 marzo 1967, con l'avv. Dario Seminara;
, con l'avv. Nicita Maurizio. Controparte_2
Conclusioni: come da verbale del 24 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
ha chiesto al Tribunale di “condannare il dott. Parte_1 CP_1
, … e, anche in via solidale, la , già
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento dei danni all'immagine e di ogni ulteriore danno non patrimoniale patiti da parte attrice in seguito alla affermazione 'si esprimono forti dubbi sull'attendibilità dei dati forniti dalla Società, tenuto conto del recente scandalo che ha coinvolto la stessa' contenuta nella nota,
a firma del Ragioniere Generale dott. , prot. N. 9111 Controparte_1
datata 11/02/2014 della Provincia Regionale di Catania – I Dipartimento
Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie Controparte_4
Partecipate, quantificati in complessivi euro centomila (100.000,00), o in
1
c.c.”.
A fondamento della superiore domanda risarcitoria, la difesa di parte attrice ha anzitutto descritto struttura e finalità della società (quale società per azioni a prevalente capitale pubblico, ex art. 22, l. 142/1990 di Ordinamento delle autonomie locali, per la gestione dei rifiuti) e ripercorso quel che nella nota di cui in domanda è qualificato come “scandalo”: vale a dire, secondo la prospettazione di parte attrice, nulla più che un procedimento penale “per infiltrazione mafiosa” a carico di due dipendenti della società; procedimento conclusosi con l'assoluzione degli imputati, nel quale, per altro, la società si era costituita parte civile.
Ancora in via di premessa, parte attrice ha esposto che tra la società e la pendeva già dal 2010 una causa dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Catania.
Orbene: nel corso di detto giudizio, e in particolare nel corpo di note rivolte a sollevare rilievi avverso la relazione del consulente tecnico d'ufficio, il dott. , quale Ragioniere generale dell'ente territoriale, “ha CP_1 testualmente affermato: 'si esprimono forti dubbi sull'attendibilità dei dati forniti dalla Società, tenuto conto del recente scandalo che ha coinvolto la stessa'”.
Con il proprio comportamento – si soggiunge in citazione – il dott. CP_1 ha “delineato volutamente una situazione non corrispondente alla realtà fattuale, pur essendo a conoscenza del proscioglimento dei dipendenti di
e ha attribuito “a detta società il compimento di atti Parte_1
che offendono i principi morali correnti o da cui emergono immoralità e corruzione”.
Il dott. si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda, CP_1
essenzialmente eccependo di avere elaborato la detta nota (quale consulente di parte dell'ente territoriale) in un momento in cui non era a conoscenza dell'esito del procedimento penale (maturato solo una decina di giorni prima)
e in ogni caso l'inoffensività della condotta e l'insussistenza del cd. danno- evento, tanto più tenuto conto della natura e funzione del documento,
2 fisiologicamente destinato a rimanere confinato nel ristretto ambito soggettivo di un processo civile non pubblico.
Anche l'ente territoriale si è costituito e ha resistito all'avversa domanda con difese omologhe a quelle del dott. , nonché ulteriormente rilevando CP_1
che la condotta posta in essere dal dott. non è da imputarsi alla sua CP_1
qualità di funzionario dell'ente ma è stata comunque posta in essere nella qualità di consulente tecnico di parte.
Puramente documentale e/o fondata su fatti non contestati, quando addirittura pacifici, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
I - Secondo l'art. 89 c. p. c. “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive./ Il giudice, in ogni stato della istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano
l'oggetto della causa”.
Competente ad accertare e a liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni sconvenienti od offensive è, ove possibile, lo stesso giudice davanti al quale si svolge il giudizio in cui tali espressioni sono state utilizzate (C. 16121/2009).
Si tratta ovviamente di norma eccezionale, non estensibile in via analogica.
Fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 89 cit., laddove dunque non rilevino scritti provenienti dalle parti o dai loro difensori, si seguono le regole ordinarie.
II – Secondo quanto correttamente fatto rilevare dalle difese dei due convenuti, secondo una linea interpretativa che rimonta alle storiche sentenze
3 di S. Martino del 2008, con le quali le SS. UU. della S. C. hanno posto le basi per la definitiva esclusione dal nostro ordinamento (il quale non conosce in linea generale la figura del cd. danno punitivo) dei cosiddetti danni in re ipsa, anche per il risarcimento del danno all'immagine, sì come più in generale per i danni non patrimoniali alla persona, colui il quale propone la domanda ha l'onere di prospettare (e in caso di contestazione dimostrare, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, e cioè attraverso il ricorso a indizi gravi, precisi e concordanti) il cd. danno-evento, vale a dire il pregiudizio concretamente derivante dalla altrui condotta illecita.
In tempi recenti e con riferimento agli enti collettivi, in ispecie con specifico riferimento alle società commerciali, e dunque puntando l'attenzione alla
“reputazione commerciale”, ma con affermazione di principio aperta a più ampia estensione, la S. C. ha ribandito che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Ordinanza n.
19551 del 10/07/2023).
Il caso esaminato dalla S. C. era quello di un dipendente il quale dopo il licenziamento avevo inviato un rilevante numero di messaggi di posta elettronica a società concorrenti impuando condotte non etiche alla società datoriale.
Nell'occasione la S. C ha confermato la decisione di merito che, pur ritenendo i detti messaggi lesivi dell'immagine della società attrice, aveva rigettato la domanda risarcitoria in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari dei messaggi ne avessero avuto effettiva conoscenza con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata.
***
4 Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Seppure si ritenesse che la domanda di cui all'atto di citazione esuli dall'ambito di applicazione dell'art. 89 cit. – la condotta asseritamente illecita non provenendo direttamente dalla parte o dal suo difensore ma da un consulente di parte –, essa va senz'altro rigettata in ragione dell'assorbente difetto di prospettazione in punto di danno-conseguenza.
Come può infatti osservarsi, anche avuto riguardo a quanto esposto dalla difesa di parte attrice nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., tutta la domanda risarcitoria è imperniata sull'idea che nel caso di lesione del diritto all'immagine il danno risarcibile sia in re ipsa.
Secondo soccombenza, parte attrice va condannata a rifondere ciascuna parte convenuta delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 6.850,00 per compensi al difensore (in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014, sì come aggiornati con D. M. 147/2022, per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Euro
260.000,00; con il massimo abbattimento dei parametri relativi alla fase introduttiva, istruttoria e decisoria, in ragione
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda risarcitoria, condanna a rifondere il dott. Parte_1 CP_1
e la delle spese di lite, che liquida,
[...] Controparte_2
per ciascuno, in Euro 6.850,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v.
a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Deciso in Catania il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
5