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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3197/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli C.F._1
avvocati Giorgio Rodin, Fabrizio Rodin e Michela Cucca, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024 il signor ha convenuto Parte_1
in giudizio l' per richiedere la condanna del predetto Istituto al pagamento CP_1
dell'indennità di accompagnamento e dei relativi arretrati, a lui spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Cagliari.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in
pagina 1 un'ottica di leale collaborazione, aveva provveduto ad inviare all' il c.d. modello CP_1
AP70 in data 5.6.2024.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di
120 giorni - anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio dell'AP70,
come indicato dalle pronunce della Suprema Corte – previsto dalla legge per il pagamento della prestazione e degli arretrati.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando che aveva proceduto alla liquidazione CP_1
della prestazione e degli arretrati con provvedimento del 10.2.2025, e quindi aveva accreditato nel cedolino di marzo 2025, con data valuta 3.3.2025, le somme dovute.
L' ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la cessazione della CP_1
materia del contendere, con spese compensate.
3. Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente ha confermano la ricezione della prestazione e il pagamento degli arretrati, osservando come fossero tuttavia avvenuti in data successiva al deposito del ricorso, ed ha quindi richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti a tale riguardo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che
provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, viene interpretata nel senso che la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del
pagina 2 compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione (Cass. civ., Sez. CP_1
Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n. 22089).
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi CP_1
da quello sanitario, mediante la ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120 giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza sopra citata).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello AP70 è stato inviato in data
5.6.2024, senza che l' abbia provveduto entro il termine di 120 giorni. CP_1
Il pagamento della prestazione e degli arretrati è infatti avvenuto nel marzo 2025 (con data valuta 3.3.2025, come risulta dal cedolino allegato), e quindi in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In considerazione di quanto osservato, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro
5.200,01 a euro 26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati (euro 15.495,56), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta,
e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
pagina 3 In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127 – ter c.p.c.,
unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Ne consegue che riconoscendo il compenso per la fase istruttoria anche in un caso come quello di specie si finirebbe per disapplicare la norma di cui al citato decreto ministeriale, che non troverebbe mai applicazione.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 1.865,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 28.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4