Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Migani, Gianni Migani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Rimini, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del Provvedimento di Informazione Interdittiva Antimafia assunto dal Prefetto della Provincia di Rimini in data 21/08/2023, notificato via PEC in data 21.08.2023 con cui “in attuazione di quanto previsto dal protocollo per la legalità e sviluppo del settore ricettivo – alberghiero, sottoscritto presso questa Prefettura in data 07/09/2020, rinnovato fino al 07/09/2024, viene adottata Informazione Interdittiva Antimafia”;
- di tutti gli atti pregressi e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Rimini e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SS FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, la società -OMISSIS-srls impugnava il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, di Informazione Interdittiva Antimafia assunto dal Prefetto della Provincia di Rimini in data 21.8.2023, denunciando i seguenti vizi: “I. Eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e incoerenza derivata; II. Violazione di legge –difetto di motivazione per la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 54bis Dlg.s 159/2011”.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023, era respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In data 12.12.2025 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate.
In data 17.12.2025, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva con cui ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha aderito alla compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e della relativa presa d’atto dell’Amministrazione resistente con adesione alla richiesta di compensazione delle spese di causa, al Collegio non resta che dichiarare estinto il ricorso ai sensi dell’art. 84 CPA.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti come da accordo tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di tutti gli altri soggetti citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS FE | PA RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.