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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5468/21 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5468 del Ruolo Generale dell'anno 2021 introdotto da
C.F. con l'Avv. LORENZON ANGELO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'Avv. BECCARELLO DANIELA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del rispetto
reciproco; 2. nel superiore interesse del figlio minore, il quale, come noto, ha diritto a
mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori, disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i coniugi, con conferma della residenza presso la Per_1
madre, a San Donà di Piave (VE), in via Romero n. 10, con la seguente tempistica di visita paterna:
- martedì pomeriggio dalle ore 14.00 fino alle 20.30 con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre;
- a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore
19.00 con pernotto e con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre;
- per sette giorni consecutivi durante le Vacanze di Natale incluso, ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i coniugi almeno con un mese di anticipo sul periodo prescelto, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
3. assegnare la casa coniugale, sita a San Donà di Piave (VE), in Via Romero n. 10, alla SI;
CP_1
4. darsi atto che il OR corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI la CP_1
somma di Euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , (rivalutabili Per_1
annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT);
5. prevedere che il sig. rimborsi o sostenga in via diretta la quota del 50% dei Pt_1
seguenti esborsi che si rendano necessari per il figlio di mese in mese: senza Per_1
necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese, (a titolo esemplificativo e non esaustivo), entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello dell'esibizione:
Pag. 2 di 16 a) acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, spese medicospecialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale richieste dal medico di base;
b) spese dentistiche di cura;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, spese protesiche;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio e materiale di corredo scolastico di inizio anno e libri scolastici richiesti durante l'anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
e) spese di accudimento del figlio durante l'anno scolastico (Baby-sitter) e durante le vacanze (es. centri estivi).
Spese straordinarie previo accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello del raggiunto accordo:
f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
Pag. 3 di 16 j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 300,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e);
k) corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
CP_ 6. disporre che i sig.ri e eserciteranno la responsabilità genitoriale Pt_1
prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione, educazione, salute, sport, residenza); sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno invece esercitare la responsabilità separatamente e ciò per una più facile gestione del minore;
7. disporre che i coniugi si impegnino e si attivino al fine di garantire e tutelare, a favore del minore, l'esistenza di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi e comunque a mantenere giornalmente il colloquio telefonico del figlio con l'altro genitore”.
Per parte resistente:
Nel merito:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi e con addebito in capo al marito. CP_1 Parte_1
Voglia altresì affidare il figlio minore nato in data [...] a [...]
Venezia, in via esclusiva alla madre con facoltà del padre di trascorrere CP_1
con il figlio, secondo le attuali modalità, due volte la settimana, per due ore ciascuna, tenendo conto delle esigenze del bambino e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
Voglia altresì condannare al pagamento, in via anticipata, entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, in favore della moglie quale contributo per il CP_1
mantenimento della stessa, assegno mensile di euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di novembre 2021, nonché a corrispondere alla madre assegno mensile di euro 400,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT a far data dal mese di novembre 2021, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore.
Pag. 4 di 16 Voglia altresì, a titolo di integrazione del contributo nel mantenimento del minore, porre a carico di il pagamento della metà delle spese relative alla casa Parte_1
familiare con riferimento a tutte le utenze: energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, alle spese condominiali ed al canone di locazione della casa familiare nonché di tasse ed imposte pagate da in relazione alla stessa. CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, porre le spese straordinarie per il figlio minore, determinate secondo il protocollo del Tribunale di Venezia, interamente a carico del padre sino a quando la madre avrà un lavoro a tempo pieno.
Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale condannare al pagamento in favore Parte_1
della moglie delle spese straordinarie dalla stessa sopportate in via esclusiva per la crescita del figlio, da liquidarsi equitativamente in misura di euro 2.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Voglia inoltre condannare al pagamento del 50% delle somme pagate Parte_1
da a titolo di canone di locazione della casa familiare, delle utenze, delle CP_1
tasse e delle imposte relative alla casa familiare nonché delle spese condominiali e del mutuo di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal mese di aprile 2020 al saldo.
Voglia altresì assegnare alla moglie, che vi abiterà con il figlio, la casa familiare, sita in San Donà di Piave (VE) in via Mons. Romero n. 10, con mobili ed arredi.
Voglia altresì rigettare ogni diversa domanda avversaria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande.
Con rifusione di spese e compensi di lite.
Per il P.M.:
Visto esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 16 Con ricorso depositato in data 7.7.2021 esponeva che in data 29 agosto Parte_1
2018, a Jesolo (VE), aveva contratto matrimonio con la SI che CP_1
dall'unione coniugale, in data 1.8.2019, era nato a [...] il figlio che i Per_1
coniugi avevano fissato la residenza della famiglia presso la casa coniugale sita a San
Donà di Piave, via Mons. Romero n.10, condotta in locazione;
che insanabili contrasti insorti tra i coniugi avevano originato una profonda crisi familiare, al punto da rendere CP_ non più tollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, a marzo 2020, la SI aveva invitato perentoriamente il marito a lasciare la casa coniugale di San Donà; che il sig. al fine di evitare ulteriori incomprensioni, aveva acconsentito a tale Pt_1
richiesta; che l'esponente si era trasferito nell'abitazione dei genitori, sita a Jesolo;
che aveva concluso vari contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di barista, ma allo stato era disoccupato;
che da quando era stato costretto a lasciare la casa coniugale provvedeva a mantenere il figlio versando all'incirca euro 250,00 Per_1
CP_ mensili;
che la SI aveva impedito al padre di frequentare il piccolo se Per_1
non in sporadiche occasioni, in cui la madre aveva preteso di essere presente;
che da marzo 2020 l'esponente aveva visto il figlio solamente due ore alla settimana, e solo in
CP_ CP_ compagnia della SI nonostante le numerose richieste;
che la SI impediva anche ai nonni paterni di vedere il nipote. Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe.
CP_ Si costituiva la SI la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma osservava che dopo il matrimonio, il rapporto di coppia aveva cominciato a deteriorarsi a causa del comportamento del marito che, all'insaputa della moglie, aveva cominciato a consumare alcol e stupefacenti. In particolare, aveva manifestato Parte_1 bruschi sbalzi d'umore e sotto l'effetto di alcol e droga aveva aggredito la moglie sia verbalmente, sia picchiandola, anche se poi, una volta tornato in sé, le aveva chiesto scusa. Che dopo la nascita del bambino, il marito aveva cominciato a diventare ossessivamente geloso, tanto da chiedere alla moglie di limitare le passeggiate in paese con il bambino;
che il non voleva che la moglie, che aveva appena partorito, Pt_1
fosse aiutata dalla madre né per accudire il bambino appena nato né nelle faccende domestiche, e la rimproverava ripetutamente accusandola di essere inadeguata;
che
Pag. 6 di 16 questi, anche in presenza di terzi, aveva insultato la moglie zittendola e impedendole di replicare alle sue offese;
che egli non era attento alle esigenze del bambino e si innervosiva quando piangeva;
che era solito, almeno una volta la settimana, Pt_1
chiudere in camera la moglie ed il figlio mentre lui si drogava ed ubriacava nel soggiorno di casa con amici;
che il giorno 10 marzo 2020, di fronte al piccolo di Per_1
appena sette mesi, durante una lite, a casa, aveva preso la moglie per il Parte_1 collo, l'aveva alzata da terra scaraventandola con violenza contro il muro, continuando a tenerla sollevata da terra;
che dopo quell'episodio, aveva chiesto al marito di andarsene;
che dal mese di aprile 2020 aveva però smesso completamente di contribuire al Pt_1
pagamento del canone di locazione in misura di euro 240,00 (480:2), come pure della sua quota pari al 50% del mutuo, pari ad euro 125,00 (250:2) e da luglio 2020 il padre aveva corrisposto unicamente l'importo mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, nulla per le spese straordinarie;
che durante le visite con il figlio il padre aveva spesso dei comportamenti avventati e poco prudenti e non aveva contezza delle esigenze del figlio;
che egli si rifiutava di fornire i documenti necessari
CP_ per far accedere il figlio all'asilo nido;
che la SI era stata costretta ad accettare lavori di fortuna, quando la madre le poteva tenere il bambino, come era accaduto la scorsa estate. Ciò premesso, concludeva come in premessa.
All'udienza del 3.11.2021 comparivano entrambe le parti ed il giudice nominava C.T.U. il dott. al fine di predisporre una relazione preliminare in vista Persona_3 dell'adozione dei provvedimenti provvisori. All'esito, con ordinanza di data 14.3.22 il
Presidente delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida il figlio minore in forma condivisa, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso la madre;
3) il padre potrà incontrare il figlio per due frequentazioni infrasettimanali, di tre ore l'una, nelle giornate di martedì, da trascorrere a casa della madre e nella giornata di venerdì, in un luogo pubblico (una ludoteca ove il padre può interagire con il figlio e al termine della visita riportare quest'ultimo a casa della madre”; 4) il C.T.U. nel corso delle operazioni di consulenza in funzione dell'evoluzione della situazione potrà suggerire modificazioni al programma di
Pag. 7 di 16 frequentazione al fine di permettere che si arrivi a due visite settimanali del bambino con il padre nella casa dei suoi genitori;
5) il ricorrente dovrà sottoporsi con cadenza mensile fino al termine delle operazioni di consulenza a controlli da porre all'attenzione del consulente d'ufficio, al fine di escludere l'assunzione di sostanze tossiche, i cui costi saranno ripartiti tra i genitori in caso (auspicabile) di esito negativo;
6) assegna alla ricorrente la casa coniugale, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente, il quale provvederà immediatamente allo spostamento della residenza;
7) pone a carico del padre l'obbligo di versare l'importo di euro 350,00 a titolo di concorso nel mantenimento del minore a decorrere dalla data della domanda;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dall'ottobre 2022, prendendo a base quello di ottobre 2021; 8) attribuisce in via esclusiva alla resistente l'assegno universale per il nucleo familiare;
9) pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019”.
Il Giudice, con ordinanza di data 20.4.23, all'esito del deposito della consulenza disposta e del deposito delle memorie istruttorie, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25.5.2023, stabilendo che le parti depositassero documentazione aggiornata relativa ai propri redditi. A detta udienza, sentite le parti, il Giudice disponeva che il consultorio familiare della prendesse in Controparte_2
carico i coniugi, avuto riguardo alla loro manifestata disponibilità, al fine di avviare un percorso di mediazione familiare in grado di permettere lo sviluppo di una comune cultura genitoriale atta a propiziare il dialogo nell'interesse del figlio. Dopo
l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, il giudice, con ordinanza di data
21.3.2024, ammetteva la prova per testimoni dedotta dalla resistente. All'esito il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Pag. 8 di 16 a) Separazione personale
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da . Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno e nelle dichiarazioni della resistente. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
b) Domanda di addebito
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione a . Parte_1
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20). Ne consegue che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella
Pag. 9 di 16 determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n. 11032/24).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente ed umilianti tenute dal marito in costanza di matrimonio e sulla violazione dei doveri di assistenza e collaborazione reciproca.
Tali condotte sono state provate dalla ricorrente con la prova per testimoni assunta, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla ON . Quest'ultima ha Testimone_1
confermato che il sia prima che dopo la nascita del bambino, aveva avuto Pt_1
atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. Più in particolare ha dichiarato:
“Dichiaro che ho ricevuto in più occasioni le confidenze di la quale prima CP_1 della nascita del bambino si è lamentata con me per l'atteggiamento arrogante tenuto dal marito e delle percosse subite. Ciò è continuato anche dopo la nascita del bambino,
e in un'occasione ho potuto vedere di persona i lividi sul braccio e sul fianco della CP_ sig.ra Questa mi disse che era caduta, ma io ebbi la chiara impressione che si
CP_ trattasse di lividi conseguenti a percosse. La sig.ra poi, in più occasioni mi ha telefonato la sera, dicendomi che il marito era rientrato a casa visibilmente ubriaco e che si era chiusa in una camera per paura di reazioni di quest'ultimo”. Su tali CP_ comportamenti tenuti dal ha altresì dichiarato: “La SI mi diceva che si Pt_1 chiudeva in camere e il OR rimaneva con gli amici in casa e si ubriacava”. Pt_1
Ha altresì confermato l'atteggiamento di sopraffazione e controllo da parte di CP_ quest'ultimo affermando: “Preciso che quando la SI usciva con noi, doveva chiamare il marito e mettere il telefono in viva voce in modo che noi potessimo
CP_ confermare che la SI era assieme a noi e dove eravamo. Questo accadeva ogni volta che uscivamo assieme” e la circostanza, riferita anche dalla ON
[...]
, madre della resistente, che il non voleva che la moglie fosse aiutata da Tes_2 Pt_1
altre persone nella cura del bambino e della casa. Quest'ultima ha dichiarato: “Preciso che io mi recavo da mia figlia quando il OR si allontanava per andare a Pt_1
lavorare ed aiutavo mia figlia ad accudire il bambino e mi prendevo cura di lei.
L'aiutavo anche a preparare i pasti, ma il OR quando tornava a casa non Pt_1
Pag. 10 di 16 mangiava quello che avevo preparato e insultava mia figlia per il fatto di non aver preparato lei da mangiare”. La teste ha confermato che il era solito, anche in Pt_1
sua presenza, insultare la moglie, zittendola e impedendole di replicare alle sue offese e che non sopportava i ritmi del bambino, adirandosi con la moglie anche per futili
CP_ motivi. La teste ha altresì confermato di aver spesso aiutato economicamente la figlia.
Può quindi essere affermato che la dissoluzione del vincolo affettivo sia imputabile alla violazione da parte del dei doveri di leale collaborazione e rispetto del coniuge, Pt_1
nei cui confronti aveva un atteggiamento svilente e violento, oltre che di sostentamento della famiglia durante il matrimonio.
c) Affidamento del minore e contributo al suo mantenimento
Sulla base dell'ultima relazione dei Sevizi sociali di data 14.10.2024 e delle precedenti depositate in corso di causa, oltre che sulla base delle conclusioni assunte dal CTU, benchè risalenti, non vi sono ragioni ostative per confermare l'affidamento condiviso del minore, con collocazione dello stesso presso la madre.
Va infatti ricordato che l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass.
n. 18817/15).
Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla
Pag. 11 di 16 sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie, il padre non ha mai posto in essere violenti nei confronti del minore e anche quei comportamenti che la madre stigmatizza, in quanto poco non conformi al modello educativo da lei prescelto, non sono di tale gravità da giustificare la previsione di un affido esclusivo. Inoltre, gli atteggiamenti violenti del minore lamentati dalla madre non trovano causa sicura, diversamente da quanto asserito dalla madre, nel modello educativo proposto dal padre, ma, più verosimilmente, sono il riflesso dell'atteggiamento oppositivo tenuto dai genitori e dalla estrema conflittualità esistente fino a poco tempo fa tra loro. Il sig. infatti è presente nella vita del bambino e si Pt_1
CP_ sta sforzando di creare con la SI un dialogo maggiore sulle questioni che attengono il suo quotidiano. In particolare, dalla relazione risulta che i coniugi abbiano intrapreso un percorso presso i Sevizi Sociali per genitori separati che ha portato ad un riavvicinamento e ad un maggior dialogo tra gli stessi, che si auspica venga proseguito da entrambi.
Il Collegio ritiene comunque di dover affidare ai Servizi Sociali l'incarico di verificare l'andamento delle visite paterne e di relazionare sull'andamento delle stesse ogni sei mesi.
Quanto alle modalità di visita possono essere ampliate rispetto a quelle già in essere per cui il minore rimarrà con il padre il lunedì e giovedì pomeriggio dopo la scuola fino alle ore 20.30 con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre e, a week- end alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 19.00 con
Pag. 12 di 16 pernotto e con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre la domenica sera. Si ritiene opportuno infatti incrementare la presenza della figura paterna nella vita del minore, secondo quanto auspicato dal CTU, il quale ha acquisito un maggiore consapevolezza dei doveri inerenti alla propria figura di padre, delle problematiche del figlio e sta costruendo un rapporto di confidenza con quest'ultimo, che, oramai, ha quasi sei anni. Non si disciplinano, allo stato, le vacanze estive, natalizie e pasquali, che i genitori potranno regolare con l'aiuto dei Servizi Sociali, non avendo il minore ancora sperimentato il pernotto presso il padre.
Va inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Secondo quanto dichiarato dal ricorrente questi attualmente lavora presso la società
Sammontana, sita a Jesolo, con le mansioni di autista, percependo uno stipendio di circa euro 1.500,00 mensili, come da questi affermato in sede di comparsa conclusionale
(nell'ultima dichiarazione dei redditi 2024 viene dichiarato un reddito di 12.700,00 euro). Egli vive con i propri genitori e non ha oneri di locazione. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, non vi sono evidenze che egli percepisca somme ulteriori “in nero”.
Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in
CP_ cui versa la SI un contributo al mantenimento dei figlio in favore della madre che il Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età
Pag. 13 di 16 del minore, in 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo
Tribunale. Non si ravvisano infatti ragioni per cui stabilire che esse siano completamente a carico del padre, ben dovendo la resistente, contribuire, per quanto le è possibile, al mantenimento del figlio in via diretta e al pagamento delle spese straordinarie.
Del pari va respinta la domanda, genericamente posta, di pagamento delle spese straordinarie dalla stessa sopportate in via esclusiva per la crescita del figlio, da liquidarsi equitativamente in misura di euro 2.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, stante la genericità della stessa e la mancata indicazione delle singole poste di credito.
CP_ Alla SI va altresì assegnata la casa coniugale sita in S. Donà di Piave, presso cui è collocato il minore.
CP_ La SI non chiede un assegno di mantenimento per sé, ma che venga posto a carico del marito la metà del canone attuale di locazione per la casa coniugale e metà delle utenze, nonché che sia condannato a quelle corrisposte in passato, non meglio quantificate.
CP_ Tale domanda non può trovare accoglimento. La SI non ha dichiarato di prestare attività lavorativa, ma nell'ultima dichiarazione dei redditi (2024) risulta un
CP_ reddito da lavoro dipendente di circa 11.000,00 euro. Inoltre, la SI ha sempre lavorato fino alla nascita del bambino e ha una professionalità che può mettere a frutto per percepire un reddito anche superiore a quanto dichiarato, che le permetta di far fronte agli oneri di locazione assunti, anche in considerazione della futura frequenza scolastica del minore.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 14 di 16 Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e con addebito a CP_1 Parte_1 quest'ultimo;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la Per_1
madre; il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì e giovedì pomeriggio dopo la scuola fino alle ore 20.30 con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre e, a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 19.00 con pernotto e con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre la domenica sera;
incarica i Servizi Sociali di verificare l'andamento delle visite paterne e di relazionare a questo Giudice sull'andamento delle stesse ogni sei mesi;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio in favore della Parte_1
madre di 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
rigetta le altre domande proposte da;
CP_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 10.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia,
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5468/21 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5468 del Ruolo Generale dell'anno 2021 introdotto da
C.F. con l'Avv. LORENZON ANGELO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'Avv. BECCARELLO DANIELA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del rispetto
reciproco; 2. nel superiore interesse del figlio minore, il quale, come noto, ha diritto a
mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori, disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i coniugi, con conferma della residenza presso la Per_1
madre, a San Donà di Piave (VE), in via Romero n. 10, con la seguente tempistica di visita paterna:
- martedì pomeriggio dalle ore 14.00 fino alle 20.30 con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre;
- a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore
19.00 con pernotto e con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre;
- per sette giorni consecutivi durante le Vacanze di Natale incluso, ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i coniugi almeno con un mese di anticipo sul periodo prescelto, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi;
3. assegnare la casa coniugale, sita a San Donà di Piave (VE), in Via Romero n. 10, alla SI;
CP_1
4. darsi atto che il OR corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI la CP_1
somma di Euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , (rivalutabili Per_1
annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT);
5. prevedere che il sig. rimborsi o sostenga in via diretta la quota del 50% dei Pt_1
seguenti esborsi che si rendano necessari per il figlio di mese in mese: senza Per_1
necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese, (a titolo esemplificativo e non esaustivo), entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello dell'esibizione:
Pag. 2 di 16 a) acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, spese medicospecialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale richieste dal medico di base;
b) spese dentistiche di cura;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, spese protesiche;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio e materiale di corredo scolastico di inizio anno e libri scolastici richiesti durante l'anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
e) spese di accudimento del figlio durante l'anno scolastico (Baby-sitter) e durante le vacanze (es. centri estivi).
Spese straordinarie previo accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello del raggiunto accordo:
f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
Pag. 3 di 16 j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 300,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e);
k) corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
CP_ 6. disporre che i sig.ri e eserciteranno la responsabilità genitoriale Pt_1
prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione, educazione, salute, sport, residenza); sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno invece esercitare la responsabilità separatamente e ciò per una più facile gestione del minore;
7. disporre che i coniugi si impegnino e si attivino al fine di garantire e tutelare, a favore del minore, l'esistenza di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi e comunque a mantenere giornalmente il colloquio telefonico del figlio con l'altro genitore”.
Per parte resistente:
Nel merito:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi e con addebito in capo al marito. CP_1 Parte_1
Voglia altresì affidare il figlio minore nato in data [...] a [...]
Venezia, in via esclusiva alla madre con facoltà del padre di trascorrere CP_1
con il figlio, secondo le attuali modalità, due volte la settimana, per due ore ciascuna, tenendo conto delle esigenze del bambino e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
Voglia altresì condannare al pagamento, in via anticipata, entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, in favore della moglie quale contributo per il CP_1
mantenimento della stessa, assegno mensile di euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di novembre 2021, nonché a corrispondere alla madre assegno mensile di euro 400,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT a far data dal mese di novembre 2021, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore.
Pag. 4 di 16 Voglia altresì, a titolo di integrazione del contributo nel mantenimento del minore, porre a carico di il pagamento della metà delle spese relative alla casa Parte_1
familiare con riferimento a tutte le utenze: energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, alle spese condominiali ed al canone di locazione della casa familiare nonché di tasse ed imposte pagate da in relazione alla stessa. CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, porre le spese straordinarie per il figlio minore, determinate secondo il protocollo del Tribunale di Venezia, interamente a carico del padre sino a quando la madre avrà un lavoro a tempo pieno.
Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale condannare al pagamento in favore Parte_1
della moglie delle spese straordinarie dalla stessa sopportate in via esclusiva per la crescita del figlio, da liquidarsi equitativamente in misura di euro 2.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Voglia inoltre condannare al pagamento del 50% delle somme pagate Parte_1
da a titolo di canone di locazione della casa familiare, delle utenze, delle CP_1
tasse e delle imposte relative alla casa familiare nonché delle spese condominiali e del mutuo di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal mese di aprile 2020 al saldo.
Voglia altresì assegnare alla moglie, che vi abiterà con il figlio, la casa familiare, sita in San Donà di Piave (VE) in via Mons. Romero n. 10, con mobili ed arredi.
Voglia altresì rigettare ogni diversa domanda avversaria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande.
Con rifusione di spese e compensi di lite.
Per il P.M.:
Visto esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 16 Con ricorso depositato in data 7.7.2021 esponeva che in data 29 agosto Parte_1
2018, a Jesolo (VE), aveva contratto matrimonio con la SI che CP_1
dall'unione coniugale, in data 1.8.2019, era nato a [...] il figlio che i Per_1
coniugi avevano fissato la residenza della famiglia presso la casa coniugale sita a San
Donà di Piave, via Mons. Romero n.10, condotta in locazione;
che insanabili contrasti insorti tra i coniugi avevano originato una profonda crisi familiare, al punto da rendere CP_ non più tollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, a marzo 2020, la SI aveva invitato perentoriamente il marito a lasciare la casa coniugale di San Donà; che il sig. al fine di evitare ulteriori incomprensioni, aveva acconsentito a tale Pt_1
richiesta; che l'esponente si era trasferito nell'abitazione dei genitori, sita a Jesolo;
che aveva concluso vari contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di barista, ma allo stato era disoccupato;
che da quando era stato costretto a lasciare la casa coniugale provvedeva a mantenere il figlio versando all'incirca euro 250,00 Per_1
CP_ mensili;
che la SI aveva impedito al padre di frequentare il piccolo se Per_1
non in sporadiche occasioni, in cui la madre aveva preteso di essere presente;
che da marzo 2020 l'esponente aveva visto il figlio solamente due ore alla settimana, e solo in
CP_ CP_ compagnia della SI nonostante le numerose richieste;
che la SI impediva anche ai nonni paterni di vedere il nipote. Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe.
CP_ Si costituiva la SI la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma osservava che dopo il matrimonio, il rapporto di coppia aveva cominciato a deteriorarsi a causa del comportamento del marito che, all'insaputa della moglie, aveva cominciato a consumare alcol e stupefacenti. In particolare, aveva manifestato Parte_1 bruschi sbalzi d'umore e sotto l'effetto di alcol e droga aveva aggredito la moglie sia verbalmente, sia picchiandola, anche se poi, una volta tornato in sé, le aveva chiesto scusa. Che dopo la nascita del bambino, il marito aveva cominciato a diventare ossessivamente geloso, tanto da chiedere alla moglie di limitare le passeggiate in paese con il bambino;
che il non voleva che la moglie, che aveva appena partorito, Pt_1
fosse aiutata dalla madre né per accudire il bambino appena nato né nelle faccende domestiche, e la rimproverava ripetutamente accusandola di essere inadeguata;
che
Pag. 6 di 16 questi, anche in presenza di terzi, aveva insultato la moglie zittendola e impedendole di replicare alle sue offese;
che egli non era attento alle esigenze del bambino e si innervosiva quando piangeva;
che era solito, almeno una volta la settimana, Pt_1
chiudere in camera la moglie ed il figlio mentre lui si drogava ed ubriacava nel soggiorno di casa con amici;
che il giorno 10 marzo 2020, di fronte al piccolo di Per_1
appena sette mesi, durante una lite, a casa, aveva preso la moglie per il Parte_1 collo, l'aveva alzata da terra scaraventandola con violenza contro il muro, continuando a tenerla sollevata da terra;
che dopo quell'episodio, aveva chiesto al marito di andarsene;
che dal mese di aprile 2020 aveva però smesso completamente di contribuire al Pt_1
pagamento del canone di locazione in misura di euro 240,00 (480:2), come pure della sua quota pari al 50% del mutuo, pari ad euro 125,00 (250:2) e da luglio 2020 il padre aveva corrisposto unicamente l'importo mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, nulla per le spese straordinarie;
che durante le visite con il figlio il padre aveva spesso dei comportamenti avventati e poco prudenti e non aveva contezza delle esigenze del figlio;
che egli si rifiutava di fornire i documenti necessari
CP_ per far accedere il figlio all'asilo nido;
che la SI era stata costretta ad accettare lavori di fortuna, quando la madre le poteva tenere il bambino, come era accaduto la scorsa estate. Ciò premesso, concludeva come in premessa.
All'udienza del 3.11.2021 comparivano entrambe le parti ed il giudice nominava C.T.U. il dott. al fine di predisporre una relazione preliminare in vista Persona_3 dell'adozione dei provvedimenti provvisori. All'esito, con ordinanza di data 14.3.22 il
Presidente delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida il figlio minore in forma condivisa, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso la madre;
3) il padre potrà incontrare il figlio per due frequentazioni infrasettimanali, di tre ore l'una, nelle giornate di martedì, da trascorrere a casa della madre e nella giornata di venerdì, in un luogo pubblico (una ludoteca ove il padre può interagire con il figlio e al termine della visita riportare quest'ultimo a casa della madre”; 4) il C.T.U. nel corso delle operazioni di consulenza in funzione dell'evoluzione della situazione potrà suggerire modificazioni al programma di
Pag. 7 di 16 frequentazione al fine di permettere che si arrivi a due visite settimanali del bambino con il padre nella casa dei suoi genitori;
5) il ricorrente dovrà sottoporsi con cadenza mensile fino al termine delle operazioni di consulenza a controlli da porre all'attenzione del consulente d'ufficio, al fine di escludere l'assunzione di sostanze tossiche, i cui costi saranno ripartiti tra i genitori in caso (auspicabile) di esito negativo;
6) assegna alla ricorrente la casa coniugale, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente, il quale provvederà immediatamente allo spostamento della residenza;
7) pone a carico del padre l'obbligo di versare l'importo di euro 350,00 a titolo di concorso nel mantenimento del minore a decorrere dalla data della domanda;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dall'ottobre 2022, prendendo a base quello di ottobre 2021; 8) attribuisce in via esclusiva alla resistente l'assegno universale per il nucleo familiare;
9) pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019”.
Il Giudice, con ordinanza di data 20.4.23, all'esito del deposito della consulenza disposta e del deposito delle memorie istruttorie, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25.5.2023, stabilendo che le parti depositassero documentazione aggiornata relativa ai propri redditi. A detta udienza, sentite le parti, il Giudice disponeva che il consultorio familiare della prendesse in Controparte_2
carico i coniugi, avuto riguardo alla loro manifestata disponibilità, al fine di avviare un percorso di mediazione familiare in grado di permettere lo sviluppo di una comune cultura genitoriale atta a propiziare il dialogo nell'interesse del figlio. Dopo
l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, il giudice, con ordinanza di data
21.3.2024, ammetteva la prova per testimoni dedotta dalla resistente. All'esito il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Pag. 8 di 16 a) Separazione personale
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da . Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno e nelle dichiarazioni della resistente. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
b) Domanda di addebito
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione a . Parte_1
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20). Ne consegue che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella
Pag. 9 di 16 determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass. n. 11032/24).
Nel caso di specie la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulle condotte violente ed umilianti tenute dal marito in costanza di matrimonio e sulla violazione dei doveri di assistenza e collaborazione reciproca.
Tali condotte sono state provate dalla ricorrente con la prova per testimoni assunta, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla ON . Quest'ultima ha Testimone_1
confermato che il sia prima che dopo la nascita del bambino, aveva avuto Pt_1
atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. Più in particolare ha dichiarato:
“Dichiaro che ho ricevuto in più occasioni le confidenze di la quale prima CP_1 della nascita del bambino si è lamentata con me per l'atteggiamento arrogante tenuto dal marito e delle percosse subite. Ciò è continuato anche dopo la nascita del bambino,
e in un'occasione ho potuto vedere di persona i lividi sul braccio e sul fianco della CP_ sig.ra Questa mi disse che era caduta, ma io ebbi la chiara impressione che si
CP_ trattasse di lividi conseguenti a percosse. La sig.ra poi, in più occasioni mi ha telefonato la sera, dicendomi che il marito era rientrato a casa visibilmente ubriaco e che si era chiusa in una camera per paura di reazioni di quest'ultimo”. Su tali CP_ comportamenti tenuti dal ha altresì dichiarato: “La SI mi diceva che si Pt_1 chiudeva in camere e il OR rimaneva con gli amici in casa e si ubriacava”. Pt_1
Ha altresì confermato l'atteggiamento di sopraffazione e controllo da parte di CP_ quest'ultimo affermando: “Preciso che quando la SI usciva con noi, doveva chiamare il marito e mettere il telefono in viva voce in modo che noi potessimo
CP_ confermare che la SI era assieme a noi e dove eravamo. Questo accadeva ogni volta che uscivamo assieme” e la circostanza, riferita anche dalla ON
[...]
, madre della resistente, che il non voleva che la moglie fosse aiutata da Tes_2 Pt_1
altre persone nella cura del bambino e della casa. Quest'ultima ha dichiarato: “Preciso che io mi recavo da mia figlia quando il OR si allontanava per andare a Pt_1
lavorare ed aiutavo mia figlia ad accudire il bambino e mi prendevo cura di lei.
L'aiutavo anche a preparare i pasti, ma il OR quando tornava a casa non Pt_1
Pag. 10 di 16 mangiava quello che avevo preparato e insultava mia figlia per il fatto di non aver preparato lei da mangiare”. La teste ha confermato che il era solito, anche in Pt_1
sua presenza, insultare la moglie, zittendola e impedendole di replicare alle sue offese e che non sopportava i ritmi del bambino, adirandosi con la moglie anche per futili
CP_ motivi. La teste ha altresì confermato di aver spesso aiutato economicamente la figlia.
Può quindi essere affermato che la dissoluzione del vincolo affettivo sia imputabile alla violazione da parte del dei doveri di leale collaborazione e rispetto del coniuge, Pt_1
nei cui confronti aveva un atteggiamento svilente e violento, oltre che di sostentamento della famiglia durante il matrimonio.
c) Affidamento del minore e contributo al suo mantenimento
Sulla base dell'ultima relazione dei Sevizi sociali di data 14.10.2024 e delle precedenti depositate in corso di causa, oltre che sulla base delle conclusioni assunte dal CTU, benchè risalenti, non vi sono ragioni ostative per confermare l'affidamento condiviso del minore, con collocazione dello stesso presso la madre.
Va infatti ricordato che l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c.. Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass.
n. 18817/15).
Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla
Pag. 11 di 16 sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie, il padre non ha mai posto in essere violenti nei confronti del minore e anche quei comportamenti che la madre stigmatizza, in quanto poco non conformi al modello educativo da lei prescelto, non sono di tale gravità da giustificare la previsione di un affido esclusivo. Inoltre, gli atteggiamenti violenti del minore lamentati dalla madre non trovano causa sicura, diversamente da quanto asserito dalla madre, nel modello educativo proposto dal padre, ma, più verosimilmente, sono il riflesso dell'atteggiamento oppositivo tenuto dai genitori e dalla estrema conflittualità esistente fino a poco tempo fa tra loro. Il sig. infatti è presente nella vita del bambino e si Pt_1
CP_ sta sforzando di creare con la SI un dialogo maggiore sulle questioni che attengono il suo quotidiano. In particolare, dalla relazione risulta che i coniugi abbiano intrapreso un percorso presso i Sevizi Sociali per genitori separati che ha portato ad un riavvicinamento e ad un maggior dialogo tra gli stessi, che si auspica venga proseguito da entrambi.
Il Collegio ritiene comunque di dover affidare ai Servizi Sociali l'incarico di verificare l'andamento delle visite paterne e di relazionare sull'andamento delle stesse ogni sei mesi.
Quanto alle modalità di visita possono essere ampliate rispetto a quelle già in essere per cui il minore rimarrà con il padre il lunedì e giovedì pomeriggio dopo la scuola fino alle ore 20.30 con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre e, a week- end alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 19.00 con
Pag. 12 di 16 pernotto e con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre la domenica sera. Si ritiene opportuno infatti incrementare la presenza della figura paterna nella vita del minore, secondo quanto auspicato dal CTU, il quale ha acquisito un maggiore consapevolezza dei doveri inerenti alla propria figura di padre, delle problematiche del figlio e sta costruendo un rapporto di confidenza con quest'ultimo, che, oramai, ha quasi sei anni. Non si disciplinano, allo stato, le vacanze estive, natalizie e pasquali, che i genitori potranno regolare con l'aiuto dei Servizi Sociali, non avendo il minore ancora sperimentato il pernotto presso il padre.
Va inoltre posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Secondo quanto dichiarato dal ricorrente questi attualmente lavora presso la società
Sammontana, sita a Jesolo, con le mansioni di autista, percependo uno stipendio di circa euro 1.500,00 mensili, come da questi affermato in sede di comparsa conclusionale
(nell'ultima dichiarazione dei redditi 2024 viene dichiarato un reddito di 12.700,00 euro). Egli vive con i propri genitori e non ha oneri di locazione. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, non vi sono evidenze che egli percepisca somme ulteriori “in nero”.
Può quindi essere previsto, in considerazione della situazione patrimoniale deteriore in
CP_ cui versa la SI un contributo al mantenimento dei figlio in favore della madre che il Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età
Pag. 13 di 16 del minore, in 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo
Tribunale. Non si ravvisano infatti ragioni per cui stabilire che esse siano completamente a carico del padre, ben dovendo la resistente, contribuire, per quanto le è possibile, al mantenimento del figlio in via diretta e al pagamento delle spese straordinarie.
Del pari va respinta la domanda, genericamente posta, di pagamento delle spese straordinarie dalla stessa sopportate in via esclusiva per la crescita del figlio, da liquidarsi equitativamente in misura di euro 2.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, stante la genericità della stessa e la mancata indicazione delle singole poste di credito.
CP_ Alla SI va altresì assegnata la casa coniugale sita in S. Donà di Piave, presso cui è collocato il minore.
CP_ La SI non chiede un assegno di mantenimento per sé, ma che venga posto a carico del marito la metà del canone attuale di locazione per la casa coniugale e metà delle utenze, nonché che sia condannato a quelle corrisposte in passato, non meglio quantificate.
CP_ Tale domanda non può trovare accoglimento. La SI non ha dichiarato di prestare attività lavorativa, ma nell'ultima dichiarazione dei redditi (2024) risulta un
CP_ reddito da lavoro dipendente di circa 11.000,00 euro. Inoltre, la SI ha sempre lavorato fino alla nascita del bambino e ha una professionalità che può mettere a frutto per percepire un reddito anche superiore a quanto dichiarato, che le permetta di far fronte agli oneri di locazione assunti, anche in considerazione della futura frequenza scolastica del minore.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 14 di 16 Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e con addebito a CP_1 Parte_1 quest'ultimo;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la Per_1
madre; il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì e giovedì pomeriggio dopo la scuola fino alle ore 20.30 con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre e, a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 19.00 con pernotto e con accompagnamento presso la casa materna da parte del padre la domenica sera;
incarica i Servizi Sociali di verificare l'andamento delle visite paterne e di relazionare a questo Giudice sull'andamento delle stesse ogni sei mesi;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio in favore della Parte_1
madre di 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
rigetta le altre domande proposte da;
CP_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 10.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia,
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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