Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13590/2022
TRIBUNALE di CATANIA
Sezione Quinta Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo Italiano
Il Giudice Onorario Dott.ssa Alessia Trovato, del Tribunale Civile di Catania sezione V, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13590/2022 R.G.,
promosso da nato in [...] il [...] Codice Fiscale NCF Codice Fiscale_1 Parte 1
e residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Adrano via Sagone 15, presso lo studio dell'Avv Francesco Paolo Sgroi NCF Codice Fiscale_2 che lo rappresenta e difende "
giusta procura in atti;
contro la in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte 1
'P.IVA 1 rappresentata e difesa, come corrente in Catania, via Del Principe n. 111, P.IVA/C.F.
C.F. 3 ();da procura in atti, dall'Avv. Rosario Marangio del Foro di Ragusa (C.F.
Parte 1 conveniva in giudizio Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2022 il signor al fine di vedersi restituito l'immobile di sua proprietà sito in la Controparte_1
Catania Viale Vittorio Veneto 10 al piano cantinato detenuto dalla Controparte 1
[... Chiedeva altresì la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito per il mancato godimento dell'immobile; con condanna alle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore deducendo che la detenzione dell'immobile non era sine titulo ma scaturiva da un preliminare sottoscritto dalle parti con il quale il signor Parte_1
avrebbe promesso in vendita alla CP_1 l'immobile in oggetto, non provvedendo poi al relativo trasferimento per atto notarile;
per tale ragione, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al rimborso della somma di €. 20.000,00 quale doppio della caparra versata, oltre agli acconti presuntivamente versati.
All'udienza del 13 febbraio 2023 compariva personalmente l'attore il quale disconosceva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la scrittura prodotta da parte conventa costituita dal preliminare di vendita che avrebbe giustificato il possesso da parte di quest'ultima a suo dire mai firmata dal signor Parte_1 che ne disconosceva la sottoscrizione.
Alla stessa udienza parte convenuta si dichiarava comunque pronta a rilasciare immediatamente l'immobile oggetto di causa al signor Parte_1 che dichiarava di essere disponibile alla riconsegna.
In data 11 aprile 2023 venivano riconsegnate le chiavi dell'immobile e il signor Parte 1 dichiarava di rinunciare al richiesta di risarcimento del danno per il mancato godimento dei locali.
Con memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma primo termine, questa difesa ribadiva il disconoscimento della scrittura e contestava il contenuto della comparsa di costituzione di parte avversa che riportava fatti e avvenimenti relativi ad altro giudizio nel quale questa non era stata parte, chiedendo pertanto il rigetto del suo contenuto non accettandone il contraddittorio e insistendo in domanda.
Con le memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, secondo termine, parte convenuta tenta di potere giustificare e superare la mancata richiesta di verifica del preliminare prodotto a giustificazione delle proprie richieste ma tempestivamente disconosciuto dall'attore.
Con il terzo termine delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, che qui si intendono integralmente riportate, questa difesa contestava la ricostruzione fatta da parte avversa nelle sue precedenti memorie non avendo adempiuto a quanto previsto dalla legge nel caso in cui una parte voglia fare valere un documento disconosciuto dalla controparte.
Con ordinanza del 21 aprile 2024 il G.I. rigettava la richiesta dei mezzi istruttori avanzata da parte convenuta e rinviava all'udienza del 25 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 ottobre 2024 le parti precisavano ciascuna le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero dall'esame della documentazione versata in atti è stato acclarato quanto lamentato da parte attrice vale a dire la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Catania Viale Vittorio Veneto 10
dalla società convenuta, Controparte_1
Nessuna provaè stata fornita circa il titolo giustificativo di tale detenzione da parte della società
convenuta posto che il preliminare di vendita è stato tempestivamente contestato dal signor Parte_1
che ne ha disconosciuto sia il contenuto che la firma. Pertanto la mancata tempestiva richiesta di verifica che la legge prevede in caso di disconoscimento del documento preclude l'utilizzabilità del documento ai fini della prova della esistenza di un titolo idoneo a giustificare la detenzione dell'immobile che comunque è stato rilasciato spontaneamente dalla società convenuta. Nulla in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile stante la rinuncia da parte del signor Parte_1 della domanda essendo rientrato in possesso dell'immobile così da poterne disporre liberamente.
Va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta in quanto non sufficientemente provata ne supportata da idonei elementi probanti.
In ordine alle spese processuali tenuto conto del rilascio spontaneo dell'immobile seppure in epoca successiva all'istaurazione del contraddittorio tale da indurre parte attrice alla rinuncia della domanda di risarcimento del danno avendo avuto la disponibilità dell'immobile si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo nella causa n. 13590/2022 RG disattesa ogni contraria istanza e deduzione cosi statuisce:
in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore hanno occupato sine titulo l'immobile sito in
Catania Viale Vittorio Veneto 10 al piano cantinato di proprietà di Parte 1
nulla in ordine alla domanda di rilascio in quanto l'immobile è stato riconsegnato al proprietario il quale ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta perché infondata e non provata;
spese compensate.
Così deciso in Catania, li 23.04.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato