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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr. Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1467/2023 e promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino via S. Teresa n. 3, Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'avv. Stefano Caratozzolo (CF. ) dal quale è rappresentata e difesa, C.F._2 in virtù di procura speciale allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Balla
(CF. ); C.F._3
- parte appellante-
Contro
con sede in , Piazza Garibaldi n. 16 (C.F. / P.IVA Controparte_1 CP_1
), rappresentata e difesa, come da procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, dal Prof. Avv. P.IVA_1
IO MA (C.F. ), eleggendo domicilio presso l'Avv. Marco Di Toro, in 10123 C.F._4
– Torino (TO), Piazza Camillo Benso di Cavour n. 3;
-parte appellata-
Oggetto: fideiussione - consumatore - Appello avverso sentenza del Tribunale di Vercelli n.
1087/2023
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, riformare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1087/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 e notificata in data 25 ottobre 2023 e, per l'effetto, dato atto dell'opposizione proposta avverso ad atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1173/2014 del Tribunale di Vercelli affetto da nullità, per i motivi dedotti, previa riqualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., rimettere la decisione al Giudice competente per l'opposizione al fine dell'accoglimento delle domande assunte nel merito ed in via istruttoria in sede di opposizione ed interamente richiamate ovvero se ritenuta di competenza dell'Ill.ma
Corte d'Appello di Torino trattenere la presente causa a decisione sulle conclusioni assunte in primo grado nel merito ed in via istruttoria integralmente richiamate in questa sede. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rivalsa di IVA e CPA e successive occorrende”
Per parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello: - IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario perché inammissibile, improcedibile ed infondato con conferma dell'impugnata Sentenza;
- IN OGNI CASO: accogliere le domande tutte della CP_1 formulate nel giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte: 1) IN VIA PRELIMINARE: alla luce di quanto indicato in narrativa, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex art.
615 comma 1 c.p.c. e ex art. 617 co. 1 c.p.c. ex adverso notificato tardivamente dopo il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. e/o comunque per intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo divenuto definitivo a causa di mancata opposizione nei termini indicati ex lege e per impossibilità di qualificare la Sig.ra quale “consumatore”, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento di rito;
- rigettare la richiesta di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata ex adverso, non sussistendo fumus boni iuris e/o periculum in mora e per l'effetto confermare l'esecuzione del procedimento mobiliare presso terzi avanti al
Tribunale di Vercelli, R.G. n. 1031/2022, Giudice Dott.ssa Maria Domenica Salono derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1173/2014 (R.G. 3114/2014), emesso in data 10/12/2014, pubblicato in data
11/12/2014, notificato in data 14/01/2015 e divenuto definitivo per mancanza di opposizione nei termini indicati ex lege;
2) NEL MERITO: alla luce di quanto indicato in narrativa, rigettare l'atto di citazione in opposizione a precetto ex art.
615 comma 1 c.p.c. e ex art. 617 co. 1 c.p.c. e le domande e le istanze formulate dalla Sig.ra in quanto infondate e/o Pt_1 comunque non provate, anche per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'esecuzione del procedimento mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Vercelli, R.G. n. 1031/2022, Giudice Dott.ssa Maria Domenica Salono derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1173/2014 (R.G. 3114/2014), emesso in data 10/12/2014, pubblicato in data 11/12/2014, notificato in data 14/01/2015 e divenuto definitivo per mancanza di opposizione nei pagina 2 di 11 termini indicati ex lege;
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna della Sig.ra al pagamento delle somme dovute;
4) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ogni ulteriore produzione Pt_1 documentale e deduzione istruttoria nei termini di legge.”.- IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia origina dal rapporto di fideiussione instaurato tra la dott.ssa e la Parte_1 [...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Sipal S.r.l. in liquidazione, poi dichiarata Controparte_1 fallita.
La Sipal aveva presentato istanza di concordato preventivo l'11 marzo 2014, ammessa alla procedura con decreto del 28 aprile 2014, e successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Vercelli il 2 marzo 2015.
La dott.ssa aveva prestato due garanzie fideiussorie in favore della Banca: la prima l'8 giugno 2010 Pt_1 per euro 500.000,00, la seconda il 28 giugno 2011 per euro 250.000,00, entrambe indicate come fideiussioni omnibus con limitazioni d'importo a garanzia delle operazioni bancarie della Sipal. In più occasioni la CP_1 aveva qualificato la garante come “consumatore” nelle comunicazioni relative alla trasparenza bancaria e ai servizi di pagamento, circostanza divenuta successivamente uno degli snodi del contenzioso.
Nel periodo di crisi della società garantita, la dott.ssa si era trasferita in Svizzera, ottenendo permesso Pt_1 di domicilio definitivo il 9 febbraio 2015; manteneva tuttavia legami familiari con l'abitazione materna di
Casale Monferrato, determinando una situazione di duplice residenza.
Nelle more della procedura concorsuale, la aveva chiesto e ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1173/2014 dal Tribunale di Vercelli, emesso il 10 dicembre 2014, pubblicato l'11 dicembre, munito di formula esecutiva il 18 dicembre e notificato alla dott.ssa il 14 gennaio 2015 presso la Pt_1 residenza italiana. Il decreto ingiuntivo intimava il pagamento di euro 653.560,35 oltre interessi al 9% dal 2 aprile 2014, nonché le spese del procedimento monitorio.
Non essendo stata proposta opposizione, il decreto è divenuto definitivo.
Nei successivi anni la ha recuperato solo euro 960,65 in sede di pignoramento presso terzi, a parziale CP_1 copertura delle spese di procedura. La procedura fallimentare della Sipal si è conclusa senza soddisfacimento pagina 3 di 11 del credito, sebbene ammesso al passivo per euro 708.132,61, con riserva della curatela in ordine a eventuali nullità o addebiti usurari.
Con atto di precetto notificato al domicilio italiano il 16.8.2022 (con perfezionamento per compiuta giacenza)
e alla residenza svizzera della dott.ssa il 30.8.2022, la ha intimato il pagamento di euro Pt_1 CP_1
661.606,87 oltre interessi al tasso del 9%.
È seguita procedura di pignoramento presso terzi (R.G. 1031/2022, Tribunale di Vercelli) nei confronti della
Palaser S.r.l., datore di lavoro dell'appellante, per euro 150.000,00, scelta motivata dalla per ragioni di CP_1 economia e proporzionalità.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
L'opposizione a precetto è stata proposta con atto notificato il 16 settembre 2022 ai sensi degli artt. 615 e
617 c.p.c. L'opponente ha contestato la legittimità del titolo esecutivo e la validità delle fideiussioni, deducendo vizi di forma e di contenuto del precetto e nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e antitrust.
Tra le principali eccezioni: incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli, presenza di clausole vessatorie e anticoncorrenziali, applicazione di tassi usurari, decadenza della Banca dal diritto di escussione ex art. 1957
c.c., nonché inidoneità del decreto ingiuntivo a fungere da titolo esecutivo in Svizzera.
La Banca, costituitasi il 16 dicembre 2022, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e la tardività dell'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nel merito, ha contestato la qualifica di consumatore della dott.ssa richiamando il suo ruolo di socia e Pt_1 amministratrice della Sipal.
Con ordinanza del 7 febbraio 2023, il Giudice ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, escludendo la natura consumeristica del rapporto. La proposta conciliativa di rinuncia con compensazione delle spese non è stata accettata.
Esaurita la fase di memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice ha respinto l'istanza di esibizione degli estratti conto della Sipal, ritenendo le contestazioni esplorative e prive di specificità. Le produzioni documentali dell'opponente sono state ritenute tardive o irrilevanti.
Il procedimento si è concluso con udienza ex art. 281-sexies c.p.c. fissata per il 20 ottobre 2023, poi sostituita da deposito di note conclusive scritte.
3. La decisione impugnata
pagina 4 di 11 Con sentenza n. 1087/2023, emessa il 20 ottobre 2023 e pubblicata il 23 ottobre 2023, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato inammissibile e comunque infondata l'opposizione, condannando la dott.ssa alle spese Pt_1 di lite per euro 14.600,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione, poiché il termine di venti giorni decorreva dalla prima notifica del precetto (16 agosto 2022, perfezionata per compiuta giacenza).
Nel merito, ha escluso la qualifica di consumatore, rilevando che la dott.ssa era liquidatore, socia di Pt_1 maggioranza e amministratore unico della Sipal, e che le comunicazioni bancarie invocate avevano valore meramente unilaterale e non incidevano sull'accertamento oggettivo della qualifica soggettiva.
Il Giudice ha ritenuto inapplicabili i principi della Corte di Giustizia UE (17.5.2022) e delle Sezioni Unite n.
9479/2023, concernenti l'opposizione tardiva dei consumatori, tale non essendo la qualifica dell'opponente in relazione al debito oggetto di controversia.
Le eccezioni di nullità per violazione della normativa antitrust e di usura sono state qualificate come generiche, mancando prova di corrispondenza con gli schemi ABI censurati e di specifici tassi usurari.
È stata altresì dichiarata irrilevante la questione dell'esecutività del titolo in territorio elvetico, trattandosi di evenienza futura estranea alla procedura italiana in corso.
4. Le difese delle parti nel giudizio d'appello
Con atto di gravame, la dott.ssa ha impugnato la sentenza articolando sei motivi di appello, Parte_1 diretti a censurare integralmente le valutazioni del Tribunale, così compendiabili:
1. Primo motivo: tardività dell'opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., essendo la censura diretta a dimostrare che il termine di venti giorni per l'opposizione doveva decorrere dalla notifica effettuata presso la residenza svizzera (30 agosto 2022) e non da quella "nazionale" per compiuta giacenza (16 agosto 2022): errata individuazione della notifica rilevante, dovendosi considerare quella svizzera del
30 agosto 2022 quale effettiva residenza ex art. 139, comma 1, c.p.c.
2. Secondo motivo: qualifica di consumatore: erronea esclusione della natura consumeristica, comprovata dalle comunicazioni della CP_1
3. Terzo motivo: nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale: violazione del provvedimento
Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 e della giurisprudenza sulla nullità automatica degli schemi ABI.
4. Quarto motivo: violazione dell'art. 1957 c.c.: decadenza del creditore, poiché la Banca non avrebbe agito entro sei mesi dalla domanda di concordato preventivo (11 marzo 2014).
5. Quinto motivo: applicazione di tassi usurari: richiesta di esibizione degli estratti conto bancari detenuti dalla curatela. pagina 5 di 11 6. Sesto motivo: inidoneità del titolo in Svizzera: difetto del contraddittorio ai sensi della Convenzione di Lugano.
La , costituitasi il 7 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto dell'appello per Controparte_1 inammissibilità e infondatezza, ribadendo la tempestività della notifica del 16 agosto 2022 e l'insussistenza della qualifica di consumatore.
L'appellata ha rimarcato che la dott.ssa socia di maggioranza e amministratrice unica della Sipal, Pt_1 aveva prestato fideiussioni a fini professionali;
che le fideiussioni datavano 2010–2011, anteriori al periodo coperto dal provvedimento della Banca d'Italia; e che la domanda di concordato era stata depositata il 28 giugno 2014, con successiva precisazione del credito datata il 24 settembre 2014 e notificata il 29 settembre
2014, nei termini dell'art. 1957 c.c.
La Banca ha inoltre osservato che il decreto ingiuntivo, non opposto, costituiva giudicato e che l'eccezione di usura era generica.
Ha contestato infine la rilevanza della questione sull'esecutività in Svizzera, atteso che l'esecuzione era promossa in Italia.
Nel corso del giudizio d'appello, le parti hanno depositato ulteriori produzioni, tra cui comunicazioni bancarie del 31 dicembre 2023, nuovamente invocate dall'appellante come prova della qualifica di consumatore.
L'appello ha seguito il seguente iter processuale: con ordinanza del 30 aprile 2024, il consigliere istruttore allora designato rimetteva la causa in decisione ex art. 352 c.p.c. riformato ex art. 3, co.26, d.lgs.10.10.2022,
n.149, fissando l'udienza di rimessione in decisione per il 25 marzo 2025, previa assegnazione dei termini di legge. Successivamente, con ordinanza del 18 marzo 2025, tale udienza è stata rinviata al 4 novembre 2025, stante il mutamento del consigliere istruttore. Le parti hanno depositato conclusionali e repliche nei termini assegnati. È stata disposta trattazione cartolare delle udienze ex art. 127-ter c.p.c.
5. Tema del contendere
Alla luce dell'iter processuale, il thema decidendum concerne principalmente:
• la tempestività dell'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c., in presenza di due notifiche (16 e 30 agosto 2022);
• la qualificazione soggettiva della dott.ssa come consumatore, ai fini dell'applicazione dei Pt_1 principi delle Sezioni Unite n. 9479/2023 sull'opposizione tardiva del consumatore, specie in relazione al principio ivi affermato, in base al quale: ”Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei pagina 6 di 11 contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda -esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640
c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio”;
• la nullità delle clausole fideiussorie per asserita violazione della disciplina antitrust e la distinzione tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia;
• la decadenza ex art. 1957 c.c. nel contesto concorsuale e l'efficacia interruttiva della precisazione del credito;
• l'usurarietà dei tassi e la prova del relativo vizio, anche alla luce delle riserve formulate in sede fallimentare;
• infine, l'esecutività del decreto ingiuntivo in territorio elvetico, con riferimento alla Convenzione di
Lugano.
Restano pacifici i dati di fatto essenziali:
• emissione del decreto ingiuntivo n. 1173/2014, notificato il 14 gennaio 2015 e non opposto;
• fallimento della Sipal il 2 marzo 2015;
• recupero parziale di euro 960,65;
• doppia notifica del precetto il 16 e 30 agosto 2022.
Sono invece controverse le qualificazioni giuridiche relative alla posizione soggettiva dell'appellante, ai termini di decadenza e alla validità delle fideiussioni. Tali questioni costituiscono l'oggetto dell'esame della
Corte.
6. Ragioni della decisione
6.1 Sul primo motivo – Tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il motivo non è fondato. Il termine perentorio di venti giorni decorre dal perfezionamento della notifica dell'atto di precetto che, secondo i principi generali, deve avvenire presso il comune di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Nella specie, la questione controversa concerne quale delle due pagina 7 di 11 notifiche effettuate dalla Banca debba considerarsi rilevante: quella del 16 agosto 2022 presso il domicilio indicato nelle fideiussioni del 2010, perfezionata per compiuta giacenza, oppure quella del 30 agosto 2022 presso la residenza svizzera dell'appellante, effettuata a mani proprie. Il termine perentorio di venti giorni decorre dal perfezionamento della prima notifica validamente eseguita dell'atto di precetto. Nella specie, la notifica del 16 agosto 2022, effettuata presso il domicilio indicato nelle fideiussioni e perfezionata per compiuta giacenza, è idonea a far decorrere il termine, scaduto il 5 settembre 2022. La scelta della di CP_1 effettuare una duplice notifica costituisce iniziativa di diligenza che non può comportare la prevalenza della seconda notifica ai fini del decorso dei termini processuali, dovendo il termine decorrere dalla prima notifica validamente perfezionata. L'atto di citazione notificato il 16 settembre 2022 risulta, pertanto, tardivo. È irrilevante, ai fini del dies a quo, la successiva notifica del 30 agosto 2022 in Svizzera, trattandosi di cautela aggiuntiva del creditore che non sposta la decorrenza già instaurata dalla prima notifica. In tal senso, il principio affermato da Cass., Sez. VI, ord. n. 27535/2016 sulla rilevanza della legale conoscenza e l'orientamento conforme di questa Corte (App. Torino n. 69/2025, Pres. Ratti, est. Conca, con riguardo alla fattispecie in concreto diversa del perfezionamento della notifica di ordinanza ingiunzione, ma pertinente al caso di specie, perché comunque relativo al perfezionamento della notifica a mezzo posta ed ai conseguenti effetti) circa la decorrenza dalla prima notifica valida.
6.2 Sul secondo motivo – Qualifica di “consumatore”
Anche il secondo motivo non è fondato. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), Cod. cons., è consumatore chi agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. È pacifico in atti che, al momento delle fideiussioni (8 giugno 2010; 28 giugno 2011), l'odierna appellante rivestiva le cariche di socia di maggioranza e amministratore unico della Sipal S.r.l.; sussiste, dunque, un collegamento funzionale tra la garanzia e l'attività dell'impresa che esclude la natura consumeristica. Questa Corte ha già affermato che anche la sola partecipazione qualificata è idonea, di regola, ad escludere la qualifica di consumatore, a fortiori ove si cumuli la funzione gestoria (App. Torino n. 420/2025, Pres. est. ). La Per_1 Persona_2 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti di garanzia prestati da soci a favore della società, la valutazione deve considerare l'entità della partecipazione e l'eventuale qualità di amministratore, elementi che nel caso di specie concorrono inequivocabilmente ad escludere la natura consumeristica del rapporto.
L'esclusione, ai fini invocati, della veste di consumatore in capo all'odierna appellante, non può che essere indubitabilmente affermata, secondo l'attuale orientamento di legittimità, più volte ribadito. In luogo di molte, giovi ricordare solo le seguenti pronunce, occupatesi ex professo della questione, in fattispecie in parte qua analoghe a quella in esame: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1666 del 24.01.2020 ha affermato che in tema di contratti stipulati dal "consumatore", “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento
pagina 8 di 11 alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_3 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (in termini Cass. civ. Sez. III ord. n.
23063 del 25 luglio 2022, ove la Corte osserva incidentalmente che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità – che ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione Europea –, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale. Deve pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento); più recentemente, Cass. S.U., ord. n. 5868 del 27.02.2023 ha altresì specificato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, Per_1, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2 , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”. In tale consolidato contesto interpretativo, le comunicazioni bancarie che, per finalità di trasparenza, impiegano la locuzione
“consumatore” non hanno valore qualificatorio ai fini dell'applicazione oggettiva del Codice del consumo.
Ne consegue l'inapplicabilità dei principi elaborati da Cass. S.U. n. 9479/2023 sull'opposizione tardiva del consumatore a decreto ingiuntivo: difettando il presupposto soggettivo, resta ferma la stabilità del titolo non opposto.
Pertanto, una volta accertata la tardività dell'opposizione e l'insussistenza della qualifica di consumatore,
l'appello non può che essere rigettato: la definitività del decreto ingiuntivo preclude ogni ulteriore esame nel merito, rendendo assorbiti i restanti motivi, di seguito – per memoria – brevemente sunteggiati, i quali non potrebbero comunque incidere su un titolo ormai coperto da giudicato formale e sostanziale.
6.3.1 Terzo motivo – Nullità delle clausole per violazione antitrust
Assorbito. Le garanzie sono del 2010–2011, dunque fuori dall'arco temporale coperto dalla prova privilegiata del provvedimento Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55; si tratta di garanzie con tetto massimo, non di “omnibus” in senso proprio;
manca la prova del nesso di funzionalità tra un'intesa a monte e i contratti a valle e della partecipazione della banca a una pratica uniforme. La doglianza, anche nel merito, sarebbe comunque infondata, perché priva di specificità probatoria.
pagina 9 di 11
6.3.2 Quarto motivo – Decadenza ex art. 1957 c.c.
Assorbito. La domanda di concordato è del 28 giugno 2014 (non dell'11 marzo 2014); la precisazione del credito datata il 24 settembre 2014 e notificata il 29 settembre 2014, seguita dal ricorso monitorio del 4 dicembre 2014, integra attività idonea in senso interruttivo/sollecitatorio nel semestre, secondo l'indirizzo che valorizza gli impedimenti legali alla pretesa verso il debitore principale in sede concorsuale. La precisazione del credito del 29 settembre 2014, seguita dal ricorso monitorio del 4 dicembre 2014, integra attività idonea a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., secondo l'orientamento giurisprudenziale che riconosce come la decadenza non operi in presenza di impedimenti giuridici ostativi alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, quale l'assoggettamento a procedura concorsuale (cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, 29/01/2024, n.2607: 'La decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue "istanze" (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo
o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo'), posto che né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore — nella specie, una banca — altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare.
Non può poi essere obliterato, al riguardo, che la decadenza può tuttavia essere impedita, ai sensi dell'art. 2966 c.c., dal riconoscimento del diritto proveniente dal fideiussore, il quale può manifestare la rinuncia ad avvalersi della decadenza anche mediante comportamento concludente incompatibile con la volontà di eccepirla (Cass. civ. ord. n.8753 del 2 aprile 2025) e che, nel caso di specie il fideiussore è (o era al momento dei fatti) altresì socio di maggioranza e legale rappresentante della società richiedente il concordato preventivo. La censura sarebbe dunque infondata anche nel merito.
6.3.3 Quinto motivo – Addebiti illegittimi e usura
Assorbito. La questione è preclusa dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
in ogni caso, le allegazioni sono generiche (mancano indicazione dei tassi soglia e quantificazione del supposto indebito). Corretto, pertanto, il diniego dell'ordine di esibizione, non potendo l'istruttoria surrogare un'allegazione carente.
6.3.4 Sesto motivo – Esecutività in territorio elvetico
pagina 10 di 11 Assorbito. La questione è irrilevante nel presente giudizio, avuto riguardo all'azione esecutiva svolta in Italia
(Tribunale di Vercelli) nei confronti del terzo pignorato ivi radicato;
il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato e non opposto, sicché il requisito del previo contraddittorio, per come evocato, non incide sulla legittimità dell'esecuzione in Italia.
6.4 Conclusione e spese
Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 1087/2023 del
Tribunale di Vercelli.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione di riferimento (valore € 661.606,87; scaglione
520.000/1.000.000), limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, uniche concretamente svolte, non essendo state esperite attività istruttorie né depositate memorie intermedie.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1087/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023;
- condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.500 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr. Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1467/2023 e promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino via S. Teresa n. 3, Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'avv. Stefano Caratozzolo (CF. ) dal quale è rappresentata e difesa, C.F._2 in virtù di procura speciale allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Balla
(CF. ); C.F._3
- parte appellante-
Contro
con sede in , Piazza Garibaldi n. 16 (C.F. / P.IVA Controparte_1 CP_1
), rappresentata e difesa, come da procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, dal Prof. Avv. P.IVA_1
IO MA (C.F. ), eleggendo domicilio presso l'Avv. Marco Di Toro, in 10123 C.F._4
– Torino (TO), Piazza Camillo Benso di Cavour n. 3;
-parte appellata-
Oggetto: fideiussione - consumatore - Appello avverso sentenza del Tribunale di Vercelli n.
1087/2023
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, riformare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1087/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 e notificata in data 25 ottobre 2023 e, per l'effetto, dato atto dell'opposizione proposta avverso ad atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1173/2014 del Tribunale di Vercelli affetto da nullità, per i motivi dedotti, previa riqualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., rimettere la decisione al Giudice competente per l'opposizione al fine dell'accoglimento delle domande assunte nel merito ed in via istruttoria in sede di opposizione ed interamente richiamate ovvero se ritenuta di competenza dell'Ill.ma
Corte d'Appello di Torino trattenere la presente causa a decisione sulle conclusioni assunte in primo grado nel merito ed in via istruttoria integralmente richiamate in questa sede. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rivalsa di IVA e CPA e successive occorrende”
Per parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello: - IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario perché inammissibile, improcedibile ed infondato con conferma dell'impugnata Sentenza;
- IN OGNI CASO: accogliere le domande tutte della CP_1 formulate nel giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte: 1) IN VIA PRELIMINARE: alla luce di quanto indicato in narrativa, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex art.
615 comma 1 c.p.c. e ex art. 617 co. 1 c.p.c. ex adverso notificato tardivamente dopo il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. e/o comunque per intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo divenuto definitivo a causa di mancata opposizione nei termini indicati ex lege e per impossibilità di qualificare la Sig.ra quale “consumatore”, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento di rito;
- rigettare la richiesta di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata ex adverso, non sussistendo fumus boni iuris e/o periculum in mora e per l'effetto confermare l'esecuzione del procedimento mobiliare presso terzi avanti al
Tribunale di Vercelli, R.G. n. 1031/2022, Giudice Dott.ssa Maria Domenica Salono derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1173/2014 (R.G. 3114/2014), emesso in data 10/12/2014, pubblicato in data
11/12/2014, notificato in data 14/01/2015 e divenuto definitivo per mancanza di opposizione nei termini indicati ex lege;
2) NEL MERITO: alla luce di quanto indicato in narrativa, rigettare l'atto di citazione in opposizione a precetto ex art.
615 comma 1 c.p.c. e ex art. 617 co. 1 c.p.c. e le domande e le istanze formulate dalla Sig.ra in quanto infondate e/o Pt_1 comunque non provate, anche per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'esecuzione del procedimento mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Vercelli, R.G. n. 1031/2022, Giudice Dott.ssa Maria Domenica Salono derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1173/2014 (R.G. 3114/2014), emesso in data 10/12/2014, pubblicato in data 11/12/2014, notificato in data 14/01/2015 e divenuto definitivo per mancanza di opposizione nei pagina 2 di 11 termini indicati ex lege;
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna della Sig.ra al pagamento delle somme dovute;
4) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ogni ulteriore produzione Pt_1 documentale e deduzione istruttoria nei termini di legge.”.- IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia origina dal rapporto di fideiussione instaurato tra la dott.ssa e la Parte_1 [...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Sipal S.r.l. in liquidazione, poi dichiarata Controparte_1 fallita.
La Sipal aveva presentato istanza di concordato preventivo l'11 marzo 2014, ammessa alla procedura con decreto del 28 aprile 2014, e successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Vercelli il 2 marzo 2015.
La dott.ssa aveva prestato due garanzie fideiussorie in favore della Banca: la prima l'8 giugno 2010 Pt_1 per euro 500.000,00, la seconda il 28 giugno 2011 per euro 250.000,00, entrambe indicate come fideiussioni omnibus con limitazioni d'importo a garanzia delle operazioni bancarie della Sipal. In più occasioni la CP_1 aveva qualificato la garante come “consumatore” nelle comunicazioni relative alla trasparenza bancaria e ai servizi di pagamento, circostanza divenuta successivamente uno degli snodi del contenzioso.
Nel periodo di crisi della società garantita, la dott.ssa si era trasferita in Svizzera, ottenendo permesso Pt_1 di domicilio definitivo il 9 febbraio 2015; manteneva tuttavia legami familiari con l'abitazione materna di
Casale Monferrato, determinando una situazione di duplice residenza.
Nelle more della procedura concorsuale, la aveva chiesto e ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1173/2014 dal Tribunale di Vercelli, emesso il 10 dicembre 2014, pubblicato l'11 dicembre, munito di formula esecutiva il 18 dicembre e notificato alla dott.ssa il 14 gennaio 2015 presso la Pt_1 residenza italiana. Il decreto ingiuntivo intimava il pagamento di euro 653.560,35 oltre interessi al 9% dal 2 aprile 2014, nonché le spese del procedimento monitorio.
Non essendo stata proposta opposizione, il decreto è divenuto definitivo.
Nei successivi anni la ha recuperato solo euro 960,65 in sede di pignoramento presso terzi, a parziale CP_1 copertura delle spese di procedura. La procedura fallimentare della Sipal si è conclusa senza soddisfacimento pagina 3 di 11 del credito, sebbene ammesso al passivo per euro 708.132,61, con riserva della curatela in ordine a eventuali nullità o addebiti usurari.
Con atto di precetto notificato al domicilio italiano il 16.8.2022 (con perfezionamento per compiuta giacenza)
e alla residenza svizzera della dott.ssa il 30.8.2022, la ha intimato il pagamento di euro Pt_1 CP_1
661.606,87 oltre interessi al tasso del 9%.
È seguita procedura di pignoramento presso terzi (R.G. 1031/2022, Tribunale di Vercelli) nei confronti della
Palaser S.r.l., datore di lavoro dell'appellante, per euro 150.000,00, scelta motivata dalla per ragioni di CP_1 economia e proporzionalità.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
L'opposizione a precetto è stata proposta con atto notificato il 16 settembre 2022 ai sensi degli artt. 615 e
617 c.p.c. L'opponente ha contestato la legittimità del titolo esecutivo e la validità delle fideiussioni, deducendo vizi di forma e di contenuto del precetto e nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e antitrust.
Tra le principali eccezioni: incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli, presenza di clausole vessatorie e anticoncorrenziali, applicazione di tassi usurari, decadenza della Banca dal diritto di escussione ex art. 1957
c.c., nonché inidoneità del decreto ingiuntivo a fungere da titolo esecutivo in Svizzera.
La Banca, costituitasi il 16 dicembre 2022, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e la tardività dell'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nel merito, ha contestato la qualifica di consumatore della dott.ssa richiamando il suo ruolo di socia e Pt_1 amministratrice della Sipal.
Con ordinanza del 7 febbraio 2023, il Giudice ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, escludendo la natura consumeristica del rapporto. La proposta conciliativa di rinuncia con compensazione delle spese non è stata accettata.
Esaurita la fase di memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice ha respinto l'istanza di esibizione degli estratti conto della Sipal, ritenendo le contestazioni esplorative e prive di specificità. Le produzioni documentali dell'opponente sono state ritenute tardive o irrilevanti.
Il procedimento si è concluso con udienza ex art. 281-sexies c.p.c. fissata per il 20 ottobre 2023, poi sostituita da deposito di note conclusive scritte.
3. La decisione impugnata
pagina 4 di 11 Con sentenza n. 1087/2023, emessa il 20 ottobre 2023 e pubblicata il 23 ottobre 2023, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato inammissibile e comunque infondata l'opposizione, condannando la dott.ssa alle spese Pt_1 di lite per euro 14.600,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione, poiché il termine di venti giorni decorreva dalla prima notifica del precetto (16 agosto 2022, perfezionata per compiuta giacenza).
Nel merito, ha escluso la qualifica di consumatore, rilevando che la dott.ssa era liquidatore, socia di Pt_1 maggioranza e amministratore unico della Sipal, e che le comunicazioni bancarie invocate avevano valore meramente unilaterale e non incidevano sull'accertamento oggettivo della qualifica soggettiva.
Il Giudice ha ritenuto inapplicabili i principi della Corte di Giustizia UE (17.5.2022) e delle Sezioni Unite n.
9479/2023, concernenti l'opposizione tardiva dei consumatori, tale non essendo la qualifica dell'opponente in relazione al debito oggetto di controversia.
Le eccezioni di nullità per violazione della normativa antitrust e di usura sono state qualificate come generiche, mancando prova di corrispondenza con gli schemi ABI censurati e di specifici tassi usurari.
È stata altresì dichiarata irrilevante la questione dell'esecutività del titolo in territorio elvetico, trattandosi di evenienza futura estranea alla procedura italiana in corso.
4. Le difese delle parti nel giudizio d'appello
Con atto di gravame, la dott.ssa ha impugnato la sentenza articolando sei motivi di appello, Parte_1 diretti a censurare integralmente le valutazioni del Tribunale, così compendiabili:
1. Primo motivo: tardività dell'opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., essendo la censura diretta a dimostrare che il termine di venti giorni per l'opposizione doveva decorrere dalla notifica effettuata presso la residenza svizzera (30 agosto 2022) e non da quella "nazionale" per compiuta giacenza (16 agosto 2022): errata individuazione della notifica rilevante, dovendosi considerare quella svizzera del
30 agosto 2022 quale effettiva residenza ex art. 139, comma 1, c.p.c.
2. Secondo motivo: qualifica di consumatore: erronea esclusione della natura consumeristica, comprovata dalle comunicazioni della CP_1
3. Terzo motivo: nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale: violazione del provvedimento
Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 e della giurisprudenza sulla nullità automatica degli schemi ABI.
4. Quarto motivo: violazione dell'art. 1957 c.c.: decadenza del creditore, poiché la Banca non avrebbe agito entro sei mesi dalla domanda di concordato preventivo (11 marzo 2014).
5. Quinto motivo: applicazione di tassi usurari: richiesta di esibizione degli estratti conto bancari detenuti dalla curatela. pagina 5 di 11 6. Sesto motivo: inidoneità del titolo in Svizzera: difetto del contraddittorio ai sensi della Convenzione di Lugano.
La , costituitasi il 7 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto dell'appello per Controparte_1 inammissibilità e infondatezza, ribadendo la tempestività della notifica del 16 agosto 2022 e l'insussistenza della qualifica di consumatore.
L'appellata ha rimarcato che la dott.ssa socia di maggioranza e amministratrice unica della Sipal, Pt_1 aveva prestato fideiussioni a fini professionali;
che le fideiussioni datavano 2010–2011, anteriori al periodo coperto dal provvedimento della Banca d'Italia; e che la domanda di concordato era stata depositata il 28 giugno 2014, con successiva precisazione del credito datata il 24 settembre 2014 e notificata il 29 settembre
2014, nei termini dell'art. 1957 c.c.
La Banca ha inoltre osservato che il decreto ingiuntivo, non opposto, costituiva giudicato e che l'eccezione di usura era generica.
Ha contestato infine la rilevanza della questione sull'esecutività in Svizzera, atteso che l'esecuzione era promossa in Italia.
Nel corso del giudizio d'appello, le parti hanno depositato ulteriori produzioni, tra cui comunicazioni bancarie del 31 dicembre 2023, nuovamente invocate dall'appellante come prova della qualifica di consumatore.
L'appello ha seguito il seguente iter processuale: con ordinanza del 30 aprile 2024, il consigliere istruttore allora designato rimetteva la causa in decisione ex art. 352 c.p.c. riformato ex art. 3, co.26, d.lgs.10.10.2022,
n.149, fissando l'udienza di rimessione in decisione per il 25 marzo 2025, previa assegnazione dei termini di legge. Successivamente, con ordinanza del 18 marzo 2025, tale udienza è stata rinviata al 4 novembre 2025, stante il mutamento del consigliere istruttore. Le parti hanno depositato conclusionali e repliche nei termini assegnati. È stata disposta trattazione cartolare delle udienze ex art. 127-ter c.p.c.
5. Tema del contendere
Alla luce dell'iter processuale, il thema decidendum concerne principalmente:
• la tempestività dell'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c., in presenza di due notifiche (16 e 30 agosto 2022);
• la qualificazione soggettiva della dott.ssa come consumatore, ai fini dell'applicazione dei Pt_1 principi delle Sezioni Unite n. 9479/2023 sull'opposizione tardiva del consumatore, specie in relazione al principio ivi affermato, in base al quale: ”Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei pagina 6 di 11 contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda -esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640
c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio”;
• la nullità delle clausole fideiussorie per asserita violazione della disciplina antitrust e la distinzione tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia;
• la decadenza ex art. 1957 c.c. nel contesto concorsuale e l'efficacia interruttiva della precisazione del credito;
• l'usurarietà dei tassi e la prova del relativo vizio, anche alla luce delle riserve formulate in sede fallimentare;
• infine, l'esecutività del decreto ingiuntivo in territorio elvetico, con riferimento alla Convenzione di
Lugano.
Restano pacifici i dati di fatto essenziali:
• emissione del decreto ingiuntivo n. 1173/2014, notificato il 14 gennaio 2015 e non opposto;
• fallimento della Sipal il 2 marzo 2015;
• recupero parziale di euro 960,65;
• doppia notifica del precetto il 16 e 30 agosto 2022.
Sono invece controverse le qualificazioni giuridiche relative alla posizione soggettiva dell'appellante, ai termini di decadenza e alla validità delle fideiussioni. Tali questioni costituiscono l'oggetto dell'esame della
Corte.
6. Ragioni della decisione
6.1 Sul primo motivo – Tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il motivo non è fondato. Il termine perentorio di venti giorni decorre dal perfezionamento della notifica dell'atto di precetto che, secondo i principi generali, deve avvenire presso il comune di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Nella specie, la questione controversa concerne quale delle due pagina 7 di 11 notifiche effettuate dalla Banca debba considerarsi rilevante: quella del 16 agosto 2022 presso il domicilio indicato nelle fideiussioni del 2010, perfezionata per compiuta giacenza, oppure quella del 30 agosto 2022 presso la residenza svizzera dell'appellante, effettuata a mani proprie. Il termine perentorio di venti giorni decorre dal perfezionamento della prima notifica validamente eseguita dell'atto di precetto. Nella specie, la notifica del 16 agosto 2022, effettuata presso il domicilio indicato nelle fideiussioni e perfezionata per compiuta giacenza, è idonea a far decorrere il termine, scaduto il 5 settembre 2022. La scelta della di CP_1 effettuare una duplice notifica costituisce iniziativa di diligenza che non può comportare la prevalenza della seconda notifica ai fini del decorso dei termini processuali, dovendo il termine decorrere dalla prima notifica validamente perfezionata. L'atto di citazione notificato il 16 settembre 2022 risulta, pertanto, tardivo. È irrilevante, ai fini del dies a quo, la successiva notifica del 30 agosto 2022 in Svizzera, trattandosi di cautela aggiuntiva del creditore che non sposta la decorrenza già instaurata dalla prima notifica. In tal senso, il principio affermato da Cass., Sez. VI, ord. n. 27535/2016 sulla rilevanza della legale conoscenza e l'orientamento conforme di questa Corte (App. Torino n. 69/2025, Pres. Ratti, est. Conca, con riguardo alla fattispecie in concreto diversa del perfezionamento della notifica di ordinanza ingiunzione, ma pertinente al caso di specie, perché comunque relativo al perfezionamento della notifica a mezzo posta ed ai conseguenti effetti) circa la decorrenza dalla prima notifica valida.
6.2 Sul secondo motivo – Qualifica di “consumatore”
Anche il secondo motivo non è fondato. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), Cod. cons., è consumatore chi agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. È pacifico in atti che, al momento delle fideiussioni (8 giugno 2010; 28 giugno 2011), l'odierna appellante rivestiva le cariche di socia di maggioranza e amministratore unico della Sipal S.r.l.; sussiste, dunque, un collegamento funzionale tra la garanzia e l'attività dell'impresa che esclude la natura consumeristica. Questa Corte ha già affermato che anche la sola partecipazione qualificata è idonea, di regola, ad escludere la qualifica di consumatore, a fortiori ove si cumuli la funzione gestoria (App. Torino n. 420/2025, Pres. est. ). La Per_1 Persona_2 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti di garanzia prestati da soci a favore della società, la valutazione deve considerare l'entità della partecipazione e l'eventuale qualità di amministratore, elementi che nel caso di specie concorrono inequivocabilmente ad escludere la natura consumeristica del rapporto.
L'esclusione, ai fini invocati, della veste di consumatore in capo all'odierna appellante, non può che essere indubitabilmente affermata, secondo l'attuale orientamento di legittimità, più volte ribadito. In luogo di molte, giovi ricordare solo le seguenti pronunce, occupatesi ex professo della questione, in fattispecie in parte qua analoghe a quella in esame: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1666 del 24.01.2020 ha affermato che in tema di contratti stipulati dal "consumatore", “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento
pagina 8 di 11 alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_3 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (in termini Cass. civ. Sez. III ord. n.
23063 del 25 luglio 2022, ove la Corte osserva incidentalmente che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità – che ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione Europea –, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale. Deve pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento); più recentemente, Cass. S.U., ord. n. 5868 del 27.02.2023 ha altresì specificato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, Per_1, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2 , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”. In tale consolidato contesto interpretativo, le comunicazioni bancarie che, per finalità di trasparenza, impiegano la locuzione
“consumatore” non hanno valore qualificatorio ai fini dell'applicazione oggettiva del Codice del consumo.
Ne consegue l'inapplicabilità dei principi elaborati da Cass. S.U. n. 9479/2023 sull'opposizione tardiva del consumatore a decreto ingiuntivo: difettando il presupposto soggettivo, resta ferma la stabilità del titolo non opposto.
Pertanto, una volta accertata la tardività dell'opposizione e l'insussistenza della qualifica di consumatore,
l'appello non può che essere rigettato: la definitività del decreto ingiuntivo preclude ogni ulteriore esame nel merito, rendendo assorbiti i restanti motivi, di seguito – per memoria – brevemente sunteggiati, i quali non potrebbero comunque incidere su un titolo ormai coperto da giudicato formale e sostanziale.
6.3.1 Terzo motivo – Nullità delle clausole per violazione antitrust
Assorbito. Le garanzie sono del 2010–2011, dunque fuori dall'arco temporale coperto dalla prova privilegiata del provvedimento Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55; si tratta di garanzie con tetto massimo, non di “omnibus” in senso proprio;
manca la prova del nesso di funzionalità tra un'intesa a monte e i contratti a valle e della partecipazione della banca a una pratica uniforme. La doglianza, anche nel merito, sarebbe comunque infondata, perché priva di specificità probatoria.
pagina 9 di 11
6.3.2 Quarto motivo – Decadenza ex art. 1957 c.c.
Assorbito. La domanda di concordato è del 28 giugno 2014 (non dell'11 marzo 2014); la precisazione del credito datata il 24 settembre 2014 e notificata il 29 settembre 2014, seguita dal ricorso monitorio del 4 dicembre 2014, integra attività idonea in senso interruttivo/sollecitatorio nel semestre, secondo l'indirizzo che valorizza gli impedimenti legali alla pretesa verso il debitore principale in sede concorsuale. La precisazione del credito del 29 settembre 2014, seguita dal ricorso monitorio del 4 dicembre 2014, integra attività idonea a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., secondo l'orientamento giurisprudenziale che riconosce come la decadenza non operi in presenza di impedimenti giuridici ostativi alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, quale l'assoggettamento a procedura concorsuale (cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, 29/01/2024, n.2607: 'La decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue "istanze" (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo
o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo'), posto che né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore — nella specie, una banca — altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare.
Non può poi essere obliterato, al riguardo, che la decadenza può tuttavia essere impedita, ai sensi dell'art. 2966 c.c., dal riconoscimento del diritto proveniente dal fideiussore, il quale può manifestare la rinuncia ad avvalersi della decadenza anche mediante comportamento concludente incompatibile con la volontà di eccepirla (Cass. civ. ord. n.8753 del 2 aprile 2025) e che, nel caso di specie il fideiussore è (o era al momento dei fatti) altresì socio di maggioranza e legale rappresentante della società richiedente il concordato preventivo. La censura sarebbe dunque infondata anche nel merito.
6.3.3 Quinto motivo – Addebiti illegittimi e usura
Assorbito. La questione è preclusa dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
in ogni caso, le allegazioni sono generiche (mancano indicazione dei tassi soglia e quantificazione del supposto indebito). Corretto, pertanto, il diniego dell'ordine di esibizione, non potendo l'istruttoria surrogare un'allegazione carente.
6.3.4 Sesto motivo – Esecutività in territorio elvetico
pagina 10 di 11 Assorbito. La questione è irrilevante nel presente giudizio, avuto riguardo all'azione esecutiva svolta in Italia
(Tribunale di Vercelli) nei confronti del terzo pignorato ivi radicato;
il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato e non opposto, sicché il requisito del previo contraddittorio, per come evocato, non incide sulla legittimità dell'esecuzione in Italia.
6.4 Conclusione e spese
Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 1087/2023 del
Tribunale di Vercelli.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione di riferimento (valore € 661.606,87; scaglione
520.000/1.000.000), limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, uniche concretamente svolte, non essendo state esperite attività istruttorie né depositate memorie intermedie.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1087/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023;
- condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.500 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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