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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1439/2024 R.A.C.L., promossa da
, Parte_1
, Parte_2 elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Luca Sannio, che li rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponenti contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessia Controparte_1
Scintu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 172/2024 emesso in data 20 marzo 2024 nel procedimento monitorio distinto al r.a.c.l. 563/2024, il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a e Parte_1
il pagamento, in favore di della somma di euro 9.694,22, oltre Parte_2 Controparte_1 accessori, a titolo di t.f.r. maturato nel rapporto di lavoro con il defunto , già datore Persona_1 della ricorrente.
Il decreto è stato notificato a il 6 aprile 2024 e a il 10 aprile 2024, Parte_2 Parte_1 in qualità di eredi del datore di lavoro deceduto (docc. 3, 4 fascicolo degli opponenti).
1.1. Con ricorso congiunto depositato in data 3 maggio 2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al suddetto decreto, deducendo il difetto di legittimazione passiva in quanto non avevano mai accettato l'eredità del de cuius e avevano anzi rinunciato all'eredità con atto pubblico ricevuto dal Notaio dott. in data 9 aprile 2024 (rep. 9205, racc. 6983), Per_2 prodotto in atti (cfr. doc. 2 fascicolo degli opponenti).
Gli opponenti hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta alle spese. pagina 1 di 3 1.2. Si è costituita , chiedendo in via principale di dichiarare cessata la materia Controparte_1 del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso monitorio gli opponenti avevano formalizzato la rinuncia all'eredità; in subordine, ha chiesto la compensazione delle spese (cfr. comparsa di risposta fascicolo opposta).
1.3. Alla prima udienza del 20 settembre 2024, le parti hanno concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con istanze contrapposte sulle spese e con richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
2. A seguito della concorde richiesta delle parti e del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando chi sarebbe risultato soccombente ove la causa fosse stata decisa nel merito (art. 91 c.p.c.).
L'opposizione deve ritenersi fondata, poiché gli opponenti non hanno mai acquisito la qualità di eredi del defunto datore di lavoro, né sono stati in possesso dei beni ereditari in modo da poter essere considerati chiamati possessori ex art. 486 c.c.
Ai sensi dell'art. 459 c.c., la qualità di erede si acquista soltanto con l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita.
L'art. 521 c.c. stabilisce che il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, e pertanto non risponde dei debiti del defunto.
Solo il chiamato in possesso dei beni ereditari assume temporaneamente la gestione e la rappresentanza del patrimonio ereditario ex art. 486 c.c., con responsabilità limitata.
Nel caso di specie non risulta che gli opponenti siano mai entrati nel possesso dei beni del de cuius, né l'opposta lo ha allegato o provato.
Ne consegue che l'azione monitoria avrebbe potuto essere validamente proposta soltanto nei confronti del curatore dell'eredità giacente, da nominarsi ai sensi degli artt. 528 e ss. c.c., oppure previa istanza ex art. 481 c.c., dopo la fissazione del termine per l'accettazione.
Poiché tali presupposti non si sono verificati, la legittimazione passiva degli odierni opponenti difettava ab origine; la pretesa azionata in sede monitoria si è dunque rivelata infondata nei loro confronti.
In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'opposta deve essere condannata alla rifusione in favore degli opponenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in pagina 2 di 3 materia di lavoro (valore della causa compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), aggiornati secondo le previsioni del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta.
4. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
Sebbene l'opposta abbia agito nei confronti di soggetti privi della qualità di eredi, la rinuncia all'eredità è stata successiva all'emissione del decreto ingiuntivo (20 marzo 2024) ed è stata registrata il 9 aprile 2024, in un momento in cui la procedura monitoria era già definita e le notifiche in corso.
L'opposta ha dichiarato di aver avuto conoscenza della formale rinuncia solo in sede di opposizione, circostanza non contestata
Tali elementi escludono la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2024 emesso in data 20 marzo 2024;
- condanna l'opposta al rimborso in favore degli opponenti delle spese processuali, liquidate in euro 2.109,00, per spese del giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., oltre a spese di contributo unificato nella misura di euro 145,50.
Cagliari, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1439/2024 R.A.C.L., promossa da
, Parte_1
, Parte_2 elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Luca Sannio, che li rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponenti contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessia Controparte_1
Scintu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 172/2024 emesso in data 20 marzo 2024 nel procedimento monitorio distinto al r.a.c.l. 563/2024, il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a e Parte_1
il pagamento, in favore di della somma di euro 9.694,22, oltre Parte_2 Controparte_1 accessori, a titolo di t.f.r. maturato nel rapporto di lavoro con il defunto , già datore Persona_1 della ricorrente.
Il decreto è stato notificato a il 6 aprile 2024 e a il 10 aprile 2024, Parte_2 Parte_1 in qualità di eredi del datore di lavoro deceduto (docc. 3, 4 fascicolo degli opponenti).
1.1. Con ricorso congiunto depositato in data 3 maggio 2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al suddetto decreto, deducendo il difetto di legittimazione passiva in quanto non avevano mai accettato l'eredità del de cuius e avevano anzi rinunciato all'eredità con atto pubblico ricevuto dal Notaio dott. in data 9 aprile 2024 (rep. 9205, racc. 6983), Per_2 prodotto in atti (cfr. doc. 2 fascicolo degli opponenti).
Gli opponenti hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta alle spese. pagina 1 di 3 1.2. Si è costituita , chiedendo in via principale di dichiarare cessata la materia Controparte_1 del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso monitorio gli opponenti avevano formalizzato la rinuncia all'eredità; in subordine, ha chiesto la compensazione delle spese (cfr. comparsa di risposta fascicolo opposta).
1.3. Alla prima udienza del 20 settembre 2024, le parti hanno concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con istanze contrapposte sulle spese e con richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
2. A seguito della concorde richiesta delle parti e del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando chi sarebbe risultato soccombente ove la causa fosse stata decisa nel merito (art. 91 c.p.c.).
L'opposizione deve ritenersi fondata, poiché gli opponenti non hanno mai acquisito la qualità di eredi del defunto datore di lavoro, né sono stati in possesso dei beni ereditari in modo da poter essere considerati chiamati possessori ex art. 486 c.c.
Ai sensi dell'art. 459 c.c., la qualità di erede si acquista soltanto con l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita.
L'art. 521 c.c. stabilisce che il rinunziante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, e pertanto non risponde dei debiti del defunto.
Solo il chiamato in possesso dei beni ereditari assume temporaneamente la gestione e la rappresentanza del patrimonio ereditario ex art. 486 c.c., con responsabilità limitata.
Nel caso di specie non risulta che gli opponenti siano mai entrati nel possesso dei beni del de cuius, né l'opposta lo ha allegato o provato.
Ne consegue che l'azione monitoria avrebbe potuto essere validamente proposta soltanto nei confronti del curatore dell'eredità giacente, da nominarsi ai sensi degli artt. 528 e ss. c.c., oppure previa istanza ex art. 481 c.c., dopo la fissazione del termine per l'accettazione.
Poiché tali presupposti non si sono verificati, la legittimazione passiva degli odierni opponenti difettava ab origine; la pretesa azionata in sede monitoria si è dunque rivelata infondata nei loro confronti.
In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'opposta deve essere condannata alla rifusione in favore degli opponenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in pagina 2 di 3 materia di lavoro (valore della causa compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), aggiornati secondo le previsioni del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta.
4. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
Sebbene l'opposta abbia agito nei confronti di soggetti privi della qualità di eredi, la rinuncia all'eredità è stata successiva all'emissione del decreto ingiuntivo (20 marzo 2024) ed è stata registrata il 9 aprile 2024, in un momento in cui la procedura monitoria era già definita e le notifiche in corso.
L'opposta ha dichiarato di aver avuto conoscenza della formale rinuncia solo in sede di opposizione, circostanza non contestata
Tali elementi escludono la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2024 emesso in data 20 marzo 2024;
- condanna l'opposta al rimborso in favore degli opponenti delle spese processuali, liquidate in euro 2.109,00, per spese del giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., oltre a spese di contributo unificato nella misura di euro 145,50.
Cagliari, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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