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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7339 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa MA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 2958/2020, posta in deliberazione con ordinanza del 24.06.2025
TRA
(C.F./ P.I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
(Avv. Angelo Tuzza) appellante
E
C.F. /P. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2
(Avv.ti Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti) appellata
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19189/2019, non notificata, emessa dal
Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 11143/2013
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 19189/2019, pubblicata in data 08.10.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 11143/2013, non notificata, il Tribunale di
Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla Controparte_1
la quale aveva agito in giudizio per ottenere la remunerazione dei
[...]
servizi prestati nei confronti dell' , e ha Parte_1
condannato la convenuta al pagamento della somma di € 621.641,55 (pari al
70% dell'importo preteso), oltre interessi dalla domanda al saldo;
ha Parte conseguentemente rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla per conseguire la restituzione delle somme versate a tale titolo in relazione all'esercizio precedente;
ha posto le spese di lite a carico della convenuta.
2. Con rituale atto di citazione in appello, l ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis, per tutte le considerazioni, eccezioni e motivazioni indicate:
a. “in via interinale per i motivi esposti sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 19189/2019 ex art. 283 c.p.c.”;
b. “sospendere il procedimento ex art. 337 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze n. 17821/2014 e n. 7179/2016”.
Nel merito, in riforma della impugnata sentenza, così statuire:
c. “in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame di cui al paragrafo 2 del presente atto, dichiarare la nullità della Convenzione del 2005 e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a ”; CP_1
d. “in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame di cui al paragrafo 3 del presente atto dichiarare che nulla è dovuto a ”; CP_1
e. “per l'effetto di quanto sopra (a,b), condannare la Controparte_1
alla restituzione dell'importo di Euro 996.818,00 di cui alla
[...]
fattura 81/2008 oltre interessi dal giorno del pagamento”; f. “in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame di cui al paragrafo 4 accertare e dichiarare l'assenza di valido titolo nel periodo che va dal
1 luglio 2008 al 30 aprile 2009 e, per l'effetto, dichiarare la riduzione dell'importo della fattura azionata per il periodo
01.07.2008/31.12.2008”;
g. “promuovere il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. sull'ipotesi di frazionamento del credito assumendo per l'effetto, in difetto di interesse interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, le determinazioni consequenziali di improponibilità della domanda o in subordine di compensazione delle spese di lite relative al primo grado in riforma del capo di sentenza contenente la condanna in capo all'Ente del pagamento delle predette spese”;
h. “Col favore di liquidazione dei compensi del doppio grado di giudizio”.
3. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato cartaceo, si è costituita la società appellata che Controparte_2
ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma della sentenza gravata e il favore delle spese.
4. Con ordinanza del 03.12.2020, a scioglimento della relativa riserva, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni trattate e dell'entità della somma oggetto della condanna.
5. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19 giugno 2025.
**
6. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa avanzata della
[...]
per ottenere dall' (quale Controparte_1 Parte_1
successore universale della E, a sua volta Parte_1
successore universale della Controparte_3 la “remunerazione della funzione dell'emergenza” svolta in favore dell'Amministrazione nell'anno 2008, in forza del contratto del 16.03.2005 - regolante il periodo transitorio - per il complessivo ammontare di € 888.059,36.
7. Segnatamente, come ricostruito in modo corretto dal giudice di prime cure, è emerso dagli atti che l'immobile sito in alla Via di Torrevecchia, 156, di Pt_1
proprietà dell'originaria attrice, è stato adibito a casa di cura sino al 15.11.2011,
a valle di plurimi rapporti convenzionali con gli enti pubblici sanitari succedutisi nel tempo.
In particolare, in data 15.06.1998, l'allora Controparte_3
oggi confluita nell'Amministrazione sanitaria odierna appellante,
[...]
aveva stipulato con la Controparte_1
una convenzione, modificata con accordo del 31.03.1999, in forza
[...]
della quale la parte pubblica avrebbe potuto far uso dell'immobile privato “quale sede di Dipartimenti e di Unità Operative e Moduli Dipartimentali Ospedaliere
Pubbliche facenti parte dell , con la conseguente Controparte_3
denominazione di “ Parte_3
” (cfr. art. 1); di talché, la si era
[...] Controparte_1
impegnata a mettere a disposizione dell Parte_4
oltreché le attrezzature, gli impianti e le dotazioni necessarie all'erogazione del servizio (art. 2). Ancora, sempre in forza del disposto convenzionale, l'
[...]
aveva assunto l'impegno di corrispondere alla parte privata le CP_3
somme di cui alle competenze relative al disposto degli artt. 9 e 10, così come modificati all'esito della nuova convenzione del 31.03.1999.
A seguito di numerosi contenziosi insorti con riguardo all'interpretazione e all'adempimento delle predette convenzioni, in data 16.03.2005, le parti erano addivenute alla conclusione di un accordo transattivo, contestualmente regolando i rapporti transitori sino alla stipula della nuova convenzione con apposita pattuizione (la “scrittura privata”; cfr. doc. 6 atto di cit.). Segnatamente, all'art. 4 era previsto che “nell'ipotesi in cui le trattative non giungessero ad esito positivo con la stipula di una nuova convenzione entro il
30.07.2005, le parti convengono che determineranno le somme di spettanza della casa di Cura a conguaglio per le prestazioni effettuate secondo i criteri adottati nella transazione sottoscritta in data odierna e precisamente quelli riportati dall'articolo 3 all'articolo 7” (cfr. doc. 6 atto di cit.).
**
8. Con il primo motivo di appello, l lamenta l'erroneità Parte_1
della decisione assunta dal Tribunale che ha ritenuto che la spiegata domanda di nullità fosse ormai coperta dal giudicato formatosi all'esito della sentenza n. 25844/2017 con la quale la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso proposto avverso la pronuncia n. 6098/15 emessa dalla Corte di Appello di
Roma, che - nel rigettare il gravame - aveva sancito la debenza delle somme in favore della . CP_1
In particolare, la parte appellante sostiene che - in considerazione della riqualificazione del rapporto fondamentale avvenuta nel corso del precedente giudizio (con definitivo inquadramento nell'ambito della prestazione di servizi)
- rimarrebbe ancora integro per l'odierno giudice il rilievo della nullità del rapporto medesimo. Di qui, sempre in tesi, “corollario di quanto sopra è che la statuizione di accertamento della validità del contratto non può impedire la cognizione su questioni di interesse generale rilevabili d'ufficio quali quelle sollevate nel primo grado poste a tutela di interessi ordinamentali”.
Ad avviso della Corte, la doglianza è da ritenersi priva di pregio, per i motivi che seguono e che conducono, piuttosto, ad affermare che la validità del rapporto fondamentale sia oramai irrimediabilmente coperta dal giudicato, con conseguente inammissibilità della relativa domanda di nullità.
Ed invero, già con la sentenza n. 6098/2015, questa Corte Territoriale si è espressa sul rapporto fondamentale intercorrente tra l e la Controparte_3
Casa di Cura privata, senza ravvisare profili di nullità; né ciò è effettivamente avvenuto nella sede di legittimità, conclusasi con la citata sentenza n.
25844/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha escluso la violazione di norme imperative.
A nulla vale, pertanto, che nel corso del precedente giudizio si sia disquisito in merito all'accreditamento della struttura e che il rapporto sia stato riqualificato, con l'inquadramento entro la categoria della prestazione di servizi in favore dell'Amministrazione pubblica. Difatti, la “definitiva sistemazione giudiziale del rapporto” a cui fa riferimento la parte appellante è già avvenuta in detta sede, allorché è pacifico che, vieppiù in caso di rigetto dell'originaria domanda di nullità, l'accertamento dell'insussistenza della dedotta invalidità del rapporto fondamentale è, comunque, coperto dal giudicato implicito (cfr., sul punto,
Cass., Sez. Un., nn. 26242-26243 del 12.12.2014, le quali testualmente rammentano che, nel caso in cui il giudice rigetti la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, “l'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità”).
Né offre alcun elemento in senso contrario il fatto che il rapporto fondamentale sia stato variamente riqualificato nel corso del precedente contenzioso, allorché, già in quella sede, sia le parti che il giudice hanno avuto modo di esprimersi sugli eventuali profili di nullità del contratto, così come diversamente inquadrato.
Tanto si afferma, tenendo peraltro presente che, con ordinanza n. 1510/2024, emessa dalla Corte di Cassazione all'esito del giudizio gemello di appello portante n. R.G. 1556/2015, oggetto di esplicita individuazione ad opera della parte appellante, la Suprema Corte ha chiarito come segue: “Il motivo assume che il giudicato risalente alla sentenza n. 25844 del 2017 della Cassazione imponesse la configurazione del rapporto come appalto pubblico di servizi. Tale assunto non può essere condiviso. La decisione in questione di questa Corte si
è limitata ad escludere che il rapporto instaurato dai pazienti con la CP_1 configurasse un contratto di spedalità e che fosse necessario
[...]
Part l'accreditamento della struttura da parte del , ma non ha formulato alcuna affermazione circa la configurazione del rapporto, tantomeno in termini di appalto di servizi”, piuttosto precisando, parimenti con efficacia di giudicato nel presente giudizio, che “al contrario, come osserva esattamente la controricorrente, alla sentenza richiamata si deve ascrivere il riconoscimento della piena validità della Convenzione del 16.3.2005, questo sì vincolante inter partes” (cfr. pagg. 11-12, Cass., ord. n. 1510/2024).
9. Nel caso di specie, dunque, il rapporto fondamentale all'esame del giudice è ancora una volta il medesimo, ancorché per competenze maturate in anni successivi (nel caso di specie, per l'esecuzione della prestazione di servizi per l'anno 2008), tanto che la stessa parte appellante ha formulato, in via subordinata, la domanda di accertamento dell'indebito frazionamento del credito in plurime pretese, differentemente azionate e riconducibili ad un unico rapporto intercorrente tra le parti (cfr. atto di app.: “allora è evidente che il creditore (ndr
) abbia frazionato la domanda azionando plurimi processi per la CP_1
soddisfazione di distinti diritti di credito afferenti a diversi periodi temporali”).
10. Né, come già accennato, potranno condurre in senso contrario gli esiti degli altri giudizi sovrapponibili, già instaurati dinanzi a questo ufficio giudiziario e citati da parte appellante nel gravame, atteso che entrambi si sono effettivamente conclusi in senso sfavorevole all'Amministrazione appellante, confermando l'indirizzo interpretativo qui assunto;
segnatamente:
a. il giudizio portante n. R.G. 1556/2015 (con riunione del giudizio n. R.G. 1645/2015), definito dinanzi a questa Corte con sentenza n. 4287/2022, confermata in sede di legittimità con
Cass., ord. n. 1510/2024;
b. il giudizio portante n. R.G. 6990/2016 (con riunione del giudizio n. R.G.
6993/2016), definito dinanzi a questa Corte con sentenza n. 5230/2021, confermata in sede di legittimità con Cass., ord. n. 11823/2025. 11. Va disatteso il secondo motivo con il quale l'appellante ha chiesto gradatamente accertarsi l'avvenuto indebito frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della seconda domanda, ovvero con le relative conseguenze in punto di riparto delle spese di lite.
L assume, in particolare, che, disquisendosi in tema di ratei Controparte_3
diversi relativi all'unico rapporto fondamentale, “ben avrebbe potuto
[...]
ampliare quantitativamente il petitum durante il precedente giudizio CP_1
rivendicando anche la prestazione del 2008 di cui alla fattura del 2010 (oggetto della presente lite) senza incorrere in alcuna “novità” della domanda”.
L'assunto, senz'altro in astratto condivisibile, non si attaglia tuttavia al caso di specie, atteso che dagli atti di causa emerge, in capo all'originaria parte attrice, un apprezzabile interesse al relativo frazionamento, tale da escludere l'abusività della parcellizzazione e le correlate conseguenze deteriori (cfr., tra le varie e per il principio di diritto, la recente Cass., Sez. II, n. 29428/2025).
Ed invero, trattandosi di controversia involgente un numero cospicuo di questioni giuridiche e di fatto, relativa a crediti della Pubblica Amministrazione di particolare complessità di calcolo, tale da richiedere un elevato approfondimento tecnico precontenzioso, non appare esigibile che la società appellata precisasse il quantum della domanda nel corso di altri e precedenti giudizi (in sede di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ovvero in sede di precisazione delle conclusioni), con allegazione che, peraltro, avrebbe ragionevolmente sottratto le nuove somme alla pienezza del contraddittorio o si sarebbe esposta, con ogni verosimiglianza, a censure d'inammissibilità.
Il predetto frazionamento risulta, quindi, sfornito del connotato dell'abusività, sì da lasciare indenne l'appellata dalle relative conseguenze processuali deteriori.
12. Con il terzo motivo di gravame, variamente articolato, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove il Tribunale avrebbe indebitamente ritenuto “raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito”; con la successiva quarta doglianza, critica ulteriormente l'an della pretesa avanzata dalla e così la prima sentenza per aver rigettato “l'eccezione CP_1
relativa alla mancanza di titolo inter partes per il periodo che va dal 1 luglio
2008 all'aprile 2009”.
Anche le predette censure, da trattarsi unitariamente poiché logicamente e giuridicamente connesse, sono ad avviso della Corte infondate per i motivi che seguono, così da andare incontro a rigetto.
In prima battuta, va precisato che il presente giudizio attiene al solo periodo intercorrente tra il 01.01.2008 e il 31.12.2008, rimanendo escluso l'arco temporale successivo (come risulta, segnatamente, dagli atti di causa: cfr. doc.
11 atto di cit. recante il prospetto degli emolumenti compilato dall'
[...]
; nonché la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 di parte attrice, che CP_3
specifica “si ribadisce, il corrispettivo di cui si chiede il pagamento con il presente giudizio riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008).
Nel detto ordine fattuale, pare potersi integralmente aderire, sul punto, alla ricostruzione operata dal primo giudice, allorché ha ritenuto che la mancanza di determinazioni di proroga per il periodo 30.06.2008 – 31.12.2008 non osti all'insorgenza del relativo credito, stante la natura solo ricognitiva di detti atti amministrativi;
sorgendo piuttosto, la debenza, già dall'art. 4 della scrittura privata per la regolamentazione del periodo transitorio del 16.03.2005, allorché questa ha previsto che “nell'ipotesi in cui le trattative non giungessero ad esito positivo con la stipula di una nuova convenzione entro il 30.07.2005, le parti convengono che determineranno le somme di spettanza della casa di Cura a conguaglio per le prestazioni effettuate secondo i criteri adottati nella transazione sottoscritta in data odierna e precisamente quelli riportati dall'articolo 3 all'articolo 7” (cfr. doc. 6 atto di cit.).
A tal fine, onde fornire la prova del quantum a carico dell'Amministrazione, appare sufficiente il prospetto di cui all'estratto contabile per l'anno 2008, il quale offre un adeguato riscontro documentale della remunerazione dovuta alla per le prestazioni relative alla funzione dell'emergenza. Se, invero, CP_1 risulta condivisibile l'assunto di parte appellante per cui detto prospetto non può assurgere a ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (non essendo stata versata in atti, ad esempio, la prova che il messaggio di posta elettronica del 16.09.2009 indirizzato dall' alla sia stato effettivamente Controparte_3 CP_1
consegnato), è del pari vero che questo può comunque assumere valore probatorio del credito vantato dall'appellata, riportando analiticamente le risultanze così come compilate dalla stessa Controparte_3
Resta, per l'effetto, confermata la quantificazione del dovuto operata dal
Tribunale nella misura di € 621.641,55, in difetto di appello incidentale da parte della che non ha censurato la riduzione del 30% applicata dal CP_1
giudice di primo grado rispetto all'originaria richiesta avanzata nella misura di
€ 888.059,36.
13. Tanto esposto, al rigetto integrale delle censure non potrà che seguire la reiezione della domanda riconvenzionale, così come spiegata sin dal primo grado e reiterata in appello dall , che ha chiesto la restituzione Parte_1
delle somme già versate alla per l'annualità precedente. CP_1
14. L'appello va, quindi, respinto.
15. Le spese del grado, che seguono la soccombenza della parte appellante, si liquidano come da dispositivo.
16. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_1
26.155,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera relatrice dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
dott.ssa MA D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa MA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 2958/2020, posta in deliberazione con ordinanza del 24.06.2025
TRA
(C.F./ P.I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
(Avv. Angelo Tuzza) appellante
E
C.F. /P. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2
(Avv.ti Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti) appellata
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19189/2019, non notificata, emessa dal
Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 11143/2013
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 19189/2019, pubblicata in data 08.10.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 11143/2013, non notificata, il Tribunale di
Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla Controparte_1
la quale aveva agito in giudizio per ottenere la remunerazione dei
[...]
servizi prestati nei confronti dell' , e ha Parte_1
condannato la convenuta al pagamento della somma di € 621.641,55 (pari al
70% dell'importo preteso), oltre interessi dalla domanda al saldo;
ha Parte conseguentemente rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla per conseguire la restituzione delle somme versate a tale titolo in relazione all'esercizio precedente;
ha posto le spese di lite a carico della convenuta.
2. Con rituale atto di citazione in appello, l ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis, per tutte le considerazioni, eccezioni e motivazioni indicate:
a. “in via interinale per i motivi esposti sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 19189/2019 ex art. 283 c.p.c.”;
b. “sospendere il procedimento ex art. 337 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze n. 17821/2014 e n. 7179/2016”.
Nel merito, in riforma della impugnata sentenza, così statuire:
c. “in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame di cui al paragrafo 2 del presente atto, dichiarare la nullità della Convenzione del 2005 e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a ”; CP_1
d. “in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame di cui al paragrafo 3 del presente atto dichiarare che nulla è dovuto a ”; CP_1
e. “per l'effetto di quanto sopra (a,b), condannare la Controparte_1
alla restituzione dell'importo di Euro 996.818,00 di cui alla
[...]
fattura 81/2008 oltre interessi dal giorno del pagamento”; f. “in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame di cui al paragrafo 4 accertare e dichiarare l'assenza di valido titolo nel periodo che va dal
1 luglio 2008 al 30 aprile 2009 e, per l'effetto, dichiarare la riduzione dell'importo della fattura azionata per il periodo
01.07.2008/31.12.2008”;
g. “promuovere il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. sull'ipotesi di frazionamento del credito assumendo per l'effetto, in difetto di interesse interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, le determinazioni consequenziali di improponibilità della domanda o in subordine di compensazione delle spese di lite relative al primo grado in riforma del capo di sentenza contenente la condanna in capo all'Ente del pagamento delle predette spese”;
h. “Col favore di liquidazione dei compensi del doppio grado di giudizio”.
3. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato cartaceo, si è costituita la società appellata che Controparte_2
ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con la conferma della sentenza gravata e il favore delle spese.
4. Con ordinanza del 03.12.2020, a scioglimento della relativa riserva, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni trattate e dell'entità della somma oggetto della condanna.
5. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19 giugno 2025.
**
6. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa avanzata della
[...]
per ottenere dall' (quale Controparte_1 Parte_1
successore universale della E, a sua volta Parte_1
successore universale della Controparte_3 la “remunerazione della funzione dell'emergenza” svolta in favore dell'Amministrazione nell'anno 2008, in forza del contratto del 16.03.2005 - regolante il periodo transitorio - per il complessivo ammontare di € 888.059,36.
7. Segnatamente, come ricostruito in modo corretto dal giudice di prime cure, è emerso dagli atti che l'immobile sito in alla Via di Torrevecchia, 156, di Pt_1
proprietà dell'originaria attrice, è stato adibito a casa di cura sino al 15.11.2011,
a valle di plurimi rapporti convenzionali con gli enti pubblici sanitari succedutisi nel tempo.
In particolare, in data 15.06.1998, l'allora Controparte_3
oggi confluita nell'Amministrazione sanitaria odierna appellante,
[...]
aveva stipulato con la Controparte_1
una convenzione, modificata con accordo del 31.03.1999, in forza
[...]
della quale la parte pubblica avrebbe potuto far uso dell'immobile privato “quale sede di Dipartimenti e di Unità Operative e Moduli Dipartimentali Ospedaliere
Pubbliche facenti parte dell , con la conseguente Controparte_3
denominazione di “ Parte_3
” (cfr. art. 1); di talché, la si era
[...] Controparte_1
impegnata a mettere a disposizione dell Parte_4
oltreché le attrezzature, gli impianti e le dotazioni necessarie all'erogazione del servizio (art. 2). Ancora, sempre in forza del disposto convenzionale, l'
[...]
aveva assunto l'impegno di corrispondere alla parte privata le CP_3
somme di cui alle competenze relative al disposto degli artt. 9 e 10, così come modificati all'esito della nuova convenzione del 31.03.1999.
A seguito di numerosi contenziosi insorti con riguardo all'interpretazione e all'adempimento delle predette convenzioni, in data 16.03.2005, le parti erano addivenute alla conclusione di un accordo transattivo, contestualmente regolando i rapporti transitori sino alla stipula della nuova convenzione con apposita pattuizione (la “scrittura privata”; cfr. doc. 6 atto di cit.). Segnatamente, all'art. 4 era previsto che “nell'ipotesi in cui le trattative non giungessero ad esito positivo con la stipula di una nuova convenzione entro il
30.07.2005, le parti convengono che determineranno le somme di spettanza della casa di Cura a conguaglio per le prestazioni effettuate secondo i criteri adottati nella transazione sottoscritta in data odierna e precisamente quelli riportati dall'articolo 3 all'articolo 7” (cfr. doc. 6 atto di cit.).
**
8. Con il primo motivo di appello, l lamenta l'erroneità Parte_1
della decisione assunta dal Tribunale che ha ritenuto che la spiegata domanda di nullità fosse ormai coperta dal giudicato formatosi all'esito della sentenza n. 25844/2017 con la quale la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso proposto avverso la pronuncia n. 6098/15 emessa dalla Corte di Appello di
Roma, che - nel rigettare il gravame - aveva sancito la debenza delle somme in favore della . CP_1
In particolare, la parte appellante sostiene che - in considerazione della riqualificazione del rapporto fondamentale avvenuta nel corso del precedente giudizio (con definitivo inquadramento nell'ambito della prestazione di servizi)
- rimarrebbe ancora integro per l'odierno giudice il rilievo della nullità del rapporto medesimo. Di qui, sempre in tesi, “corollario di quanto sopra è che la statuizione di accertamento della validità del contratto non può impedire la cognizione su questioni di interesse generale rilevabili d'ufficio quali quelle sollevate nel primo grado poste a tutela di interessi ordinamentali”.
Ad avviso della Corte, la doglianza è da ritenersi priva di pregio, per i motivi che seguono e che conducono, piuttosto, ad affermare che la validità del rapporto fondamentale sia oramai irrimediabilmente coperta dal giudicato, con conseguente inammissibilità della relativa domanda di nullità.
Ed invero, già con la sentenza n. 6098/2015, questa Corte Territoriale si è espressa sul rapporto fondamentale intercorrente tra l e la Controparte_3
Casa di Cura privata, senza ravvisare profili di nullità; né ciò è effettivamente avvenuto nella sede di legittimità, conclusasi con la citata sentenza n.
25844/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha escluso la violazione di norme imperative.
A nulla vale, pertanto, che nel corso del precedente giudizio si sia disquisito in merito all'accreditamento della struttura e che il rapporto sia stato riqualificato, con l'inquadramento entro la categoria della prestazione di servizi in favore dell'Amministrazione pubblica. Difatti, la “definitiva sistemazione giudiziale del rapporto” a cui fa riferimento la parte appellante è già avvenuta in detta sede, allorché è pacifico che, vieppiù in caso di rigetto dell'originaria domanda di nullità, l'accertamento dell'insussistenza della dedotta invalidità del rapporto fondamentale è, comunque, coperto dal giudicato implicito (cfr., sul punto,
Cass., Sez. Un., nn. 26242-26243 del 12.12.2014, le quali testualmente rammentano che, nel caso in cui il giudice rigetti la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, “l'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità”).
Né offre alcun elemento in senso contrario il fatto che il rapporto fondamentale sia stato variamente riqualificato nel corso del precedente contenzioso, allorché, già in quella sede, sia le parti che il giudice hanno avuto modo di esprimersi sugli eventuali profili di nullità del contratto, così come diversamente inquadrato.
Tanto si afferma, tenendo peraltro presente che, con ordinanza n. 1510/2024, emessa dalla Corte di Cassazione all'esito del giudizio gemello di appello portante n. R.G. 1556/2015, oggetto di esplicita individuazione ad opera della parte appellante, la Suprema Corte ha chiarito come segue: “Il motivo assume che il giudicato risalente alla sentenza n. 25844 del 2017 della Cassazione imponesse la configurazione del rapporto come appalto pubblico di servizi. Tale assunto non può essere condiviso. La decisione in questione di questa Corte si
è limitata ad escludere che il rapporto instaurato dai pazienti con la CP_1 configurasse un contratto di spedalità e che fosse necessario
[...]
Part l'accreditamento della struttura da parte del , ma non ha formulato alcuna affermazione circa la configurazione del rapporto, tantomeno in termini di appalto di servizi”, piuttosto precisando, parimenti con efficacia di giudicato nel presente giudizio, che “al contrario, come osserva esattamente la controricorrente, alla sentenza richiamata si deve ascrivere il riconoscimento della piena validità della Convenzione del 16.3.2005, questo sì vincolante inter partes” (cfr. pagg. 11-12, Cass., ord. n. 1510/2024).
9. Nel caso di specie, dunque, il rapporto fondamentale all'esame del giudice è ancora una volta il medesimo, ancorché per competenze maturate in anni successivi (nel caso di specie, per l'esecuzione della prestazione di servizi per l'anno 2008), tanto che la stessa parte appellante ha formulato, in via subordinata, la domanda di accertamento dell'indebito frazionamento del credito in plurime pretese, differentemente azionate e riconducibili ad un unico rapporto intercorrente tra le parti (cfr. atto di app.: “allora è evidente che il creditore (ndr
) abbia frazionato la domanda azionando plurimi processi per la CP_1
soddisfazione di distinti diritti di credito afferenti a diversi periodi temporali”).
10. Né, come già accennato, potranno condurre in senso contrario gli esiti degli altri giudizi sovrapponibili, già instaurati dinanzi a questo ufficio giudiziario e citati da parte appellante nel gravame, atteso che entrambi si sono effettivamente conclusi in senso sfavorevole all'Amministrazione appellante, confermando l'indirizzo interpretativo qui assunto;
segnatamente:
a. il giudizio portante n. R.G. 1556/2015 (con riunione del giudizio n. R.G. 1645/2015), definito dinanzi a questa Corte con sentenza n. 4287/2022, confermata in sede di legittimità con
Cass., ord. n. 1510/2024;
b. il giudizio portante n. R.G. 6990/2016 (con riunione del giudizio n. R.G.
6993/2016), definito dinanzi a questa Corte con sentenza n. 5230/2021, confermata in sede di legittimità con Cass., ord. n. 11823/2025. 11. Va disatteso il secondo motivo con il quale l'appellante ha chiesto gradatamente accertarsi l'avvenuto indebito frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della seconda domanda, ovvero con le relative conseguenze in punto di riparto delle spese di lite.
L assume, in particolare, che, disquisendosi in tema di ratei Controparte_3
diversi relativi all'unico rapporto fondamentale, “ben avrebbe potuto
[...]
ampliare quantitativamente il petitum durante il precedente giudizio CP_1
rivendicando anche la prestazione del 2008 di cui alla fattura del 2010 (oggetto della presente lite) senza incorrere in alcuna “novità” della domanda”.
L'assunto, senz'altro in astratto condivisibile, non si attaglia tuttavia al caso di specie, atteso che dagli atti di causa emerge, in capo all'originaria parte attrice, un apprezzabile interesse al relativo frazionamento, tale da escludere l'abusività della parcellizzazione e le correlate conseguenze deteriori (cfr., tra le varie e per il principio di diritto, la recente Cass., Sez. II, n. 29428/2025).
Ed invero, trattandosi di controversia involgente un numero cospicuo di questioni giuridiche e di fatto, relativa a crediti della Pubblica Amministrazione di particolare complessità di calcolo, tale da richiedere un elevato approfondimento tecnico precontenzioso, non appare esigibile che la società appellata precisasse il quantum della domanda nel corso di altri e precedenti giudizi (in sede di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ovvero in sede di precisazione delle conclusioni), con allegazione che, peraltro, avrebbe ragionevolmente sottratto le nuove somme alla pienezza del contraddittorio o si sarebbe esposta, con ogni verosimiglianza, a censure d'inammissibilità.
Il predetto frazionamento risulta, quindi, sfornito del connotato dell'abusività, sì da lasciare indenne l'appellata dalle relative conseguenze processuali deteriori.
12. Con il terzo motivo di gravame, variamente articolato, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, laddove il Tribunale avrebbe indebitamente ritenuto “raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito”; con la successiva quarta doglianza, critica ulteriormente l'an della pretesa avanzata dalla e così la prima sentenza per aver rigettato “l'eccezione CP_1
relativa alla mancanza di titolo inter partes per il periodo che va dal 1 luglio
2008 all'aprile 2009”.
Anche le predette censure, da trattarsi unitariamente poiché logicamente e giuridicamente connesse, sono ad avviso della Corte infondate per i motivi che seguono, così da andare incontro a rigetto.
In prima battuta, va precisato che il presente giudizio attiene al solo periodo intercorrente tra il 01.01.2008 e il 31.12.2008, rimanendo escluso l'arco temporale successivo (come risulta, segnatamente, dagli atti di causa: cfr. doc.
11 atto di cit. recante il prospetto degli emolumenti compilato dall'
[...]
; nonché la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 di parte attrice, che CP_3
specifica “si ribadisce, il corrispettivo di cui si chiede il pagamento con il presente giudizio riguarda il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008).
Nel detto ordine fattuale, pare potersi integralmente aderire, sul punto, alla ricostruzione operata dal primo giudice, allorché ha ritenuto che la mancanza di determinazioni di proroga per il periodo 30.06.2008 – 31.12.2008 non osti all'insorgenza del relativo credito, stante la natura solo ricognitiva di detti atti amministrativi;
sorgendo piuttosto, la debenza, già dall'art. 4 della scrittura privata per la regolamentazione del periodo transitorio del 16.03.2005, allorché questa ha previsto che “nell'ipotesi in cui le trattative non giungessero ad esito positivo con la stipula di una nuova convenzione entro il 30.07.2005, le parti convengono che determineranno le somme di spettanza della casa di Cura a conguaglio per le prestazioni effettuate secondo i criteri adottati nella transazione sottoscritta in data odierna e precisamente quelli riportati dall'articolo 3 all'articolo 7” (cfr. doc. 6 atto di cit.).
A tal fine, onde fornire la prova del quantum a carico dell'Amministrazione, appare sufficiente il prospetto di cui all'estratto contabile per l'anno 2008, il quale offre un adeguato riscontro documentale della remunerazione dovuta alla per le prestazioni relative alla funzione dell'emergenza. Se, invero, CP_1 risulta condivisibile l'assunto di parte appellante per cui detto prospetto non può assurgere a ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (non essendo stata versata in atti, ad esempio, la prova che il messaggio di posta elettronica del 16.09.2009 indirizzato dall' alla sia stato effettivamente Controparte_3 CP_1
consegnato), è del pari vero che questo può comunque assumere valore probatorio del credito vantato dall'appellata, riportando analiticamente le risultanze così come compilate dalla stessa Controparte_3
Resta, per l'effetto, confermata la quantificazione del dovuto operata dal
Tribunale nella misura di € 621.641,55, in difetto di appello incidentale da parte della che non ha censurato la riduzione del 30% applicata dal CP_1
giudice di primo grado rispetto all'originaria richiesta avanzata nella misura di
€ 888.059,36.
13. Tanto esposto, al rigetto integrale delle censure non potrà che seguire la reiezione della domanda riconvenzionale, così come spiegata sin dal primo grado e reiterata in appello dall , che ha chiesto la restituzione Parte_1
delle somme già versate alla per l'annualità precedente. CP_1
14. L'appello va, quindi, respinto.
15. Le spese del grado, che seguono la soccombenza della parte appellante, si liquidano come da dispositivo.
16. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
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P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_1
26.155,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera relatrice dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
dott.ssa MA D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia