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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Roberto Vignati Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1381/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. PERRONE LOREDANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BLOISE DAVIDE
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/CONTUMACE
pagina 1 di 5 avente ad oggetto: altre ipotesi sulle seguenti conclusioni.
Per - riformare la sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Busto, Sezione Parte_1
Lavoro, nella causa iscritta al R.G. 741/2024, depositata in data 28 giugno
2024, mai notificata, nella parte in cui rigetta il ricorso per carenza di interesse ad agire attuale del ricorrente.
- per l'effetto dichiarare errata la statuizione del Giudice di Prime cure relativa alla carenza di interesse ad agire attuale del ricorrente e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore del ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta
Docente secondo le indicazioni che la Corte d'Appello vorrà indicare per Parte_1
dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2022/2023.
In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio e del giudizio di
1° grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per : nulla. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 445 del 28.6.2024 il Tribunale di Busto Arsizio giudice dr.ssa
UE ED ha rigettato la domanda per il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 per non essere stato provato l'interesse ad agire del ricorrente, mancando deduzione e prova del suo permanere nelle
GPS o per avere in corso un nuovo incarico temporaneo.
Il primo giudice dopo aver proceduto ad un inquadramento normativo e giurisprudenziale della questione, con richiamo alla sentenza n. 29961/2021 della Corte di Cassazione ed ai principi cui soggiace il diritto al beneficio della carta docente anche per i contratti a termine d'insegnamento, con l'eccezione della fuoriuscita del docente pagina 2 di 5 dal sistema scolastico ha rilevato che il ricorrente non aveva documentato l'attualità della permanenza nel circuito scolastico.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente formulando un solo motivo di appello, con cui rileva di aver prodotto in primo grado la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per l'a.s. 22/23 e 23/24 con il numero di protocollo.
Tra l'altro l'appellante evidenzia che dallo stato matricolare risulterebbe l'insegnamento nel corso dell'a.s. 2022/23 e produce con appello la domanda di inserimento GPS per il biennio 2024/26.
La causa è stata decisa all'udienza odierna a seguito della discussione della parte appellante essendo stata dichiarata la contumacia del . CP_1
L'appello è fondato.
La documentazione prodotta in atti dall'appellante con riferimento agli anni 2022/23 e
2023/24, oltre al documento prodotto in appello relativo alla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024/2026 dimostrano il requisito di sua permanenza all'interno del circuito scolastico ed avendo diritto a quanto previsto dall'art. 1 comma 121 l.107/2015 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di ogni ordine e grado.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 ha stabilito il suddetto principio a cui questo Collegio si attiene “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua pagina 3 di 5 concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.2
Nel caso in esame è stato provato documentalmente, anche con il documento prodotto in appello che risulta del tutto ammissibile essendo necessario ai fini della decisione, che al momento della pronuncia della sentenza impugnata l'appellante stava ancora all'interno del sistema scuola.
Pertanto, la sentenza deve esser riformata integralmente con il riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di accesso alla carta docente mediante la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015.
Le spese del doppio grado vanno liquidate nell'importo di € 300,00 per il primo grado ed € 350,00 per l'appello così ritenuto congruo al valore ed alla serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In totale riforma della sentenza n.445/2024 del Tribunale di Busto Arsizio Contr accoglie la domanda di e condanna il a riconoscere la carta Parte_1
docente mediante l'accesso alla carta elettronica di cui all'art. 1 comma 12
L.107/2015 per gli anni 2021/22 e 2022/23 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 650,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge in favore degli avv.ti Davide
OI e AN RR dichiaratisi antistatari. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Roberto Vignati Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1381/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. PERRONE LOREDANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BLOISE DAVIDE
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/CONTUMACE
pagina 1 di 5 avente ad oggetto: altre ipotesi sulle seguenti conclusioni.
Per - riformare la sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Busto, Sezione Parte_1
Lavoro, nella causa iscritta al R.G. 741/2024, depositata in data 28 giugno
2024, mai notificata, nella parte in cui rigetta il ricorso per carenza di interesse ad agire attuale del ricorrente.
- per l'effetto dichiarare errata la statuizione del Giudice di Prime cure relativa alla carenza di interesse ad agire attuale del ricorrente e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore del ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta
Docente secondo le indicazioni che la Corte d'Appello vorrà indicare per Parte_1
dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2022/2023.
In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio e del giudizio di
1° grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per : nulla. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 445 del 28.6.2024 il Tribunale di Busto Arsizio giudice dr.ssa
UE ED ha rigettato la domanda per il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 per non essere stato provato l'interesse ad agire del ricorrente, mancando deduzione e prova del suo permanere nelle
GPS o per avere in corso un nuovo incarico temporaneo.
Il primo giudice dopo aver proceduto ad un inquadramento normativo e giurisprudenziale della questione, con richiamo alla sentenza n. 29961/2021 della Corte di Cassazione ed ai principi cui soggiace il diritto al beneficio della carta docente anche per i contratti a termine d'insegnamento, con l'eccezione della fuoriuscita del docente pagina 2 di 5 dal sistema scolastico ha rilevato che il ricorrente non aveva documentato l'attualità della permanenza nel circuito scolastico.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente formulando un solo motivo di appello, con cui rileva di aver prodotto in primo grado la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per l'a.s. 22/23 e 23/24 con il numero di protocollo.
Tra l'altro l'appellante evidenzia che dallo stato matricolare risulterebbe l'insegnamento nel corso dell'a.s. 2022/23 e produce con appello la domanda di inserimento GPS per il biennio 2024/26.
La causa è stata decisa all'udienza odierna a seguito della discussione della parte appellante essendo stata dichiarata la contumacia del . CP_1
L'appello è fondato.
La documentazione prodotta in atti dall'appellante con riferimento agli anni 2022/23 e
2023/24, oltre al documento prodotto in appello relativo alla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024/2026 dimostrano il requisito di sua permanenza all'interno del circuito scolastico ed avendo diritto a quanto previsto dall'art. 1 comma 121 l.107/2015 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di ogni ordine e grado.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 ha stabilito il suddetto principio a cui questo Collegio si attiene “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua pagina 3 di 5 concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.2
Nel caso in esame è stato provato documentalmente, anche con il documento prodotto in appello che risulta del tutto ammissibile essendo necessario ai fini della decisione, che al momento della pronuncia della sentenza impugnata l'appellante stava ancora all'interno del sistema scuola.
Pertanto, la sentenza deve esser riformata integralmente con il riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di accesso alla carta docente mediante la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015.
Le spese del doppio grado vanno liquidate nell'importo di € 300,00 per il primo grado ed € 350,00 per l'appello così ritenuto congruo al valore ed alla serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In totale riforma della sentenza n.445/2024 del Tribunale di Busto Arsizio Contr accoglie la domanda di e condanna il a riconoscere la carta Parte_1
docente mediante l'accesso alla carta elettronica di cui all'art. 1 comma 12
L.107/2015 per gli anni 2021/22 e 2022/23 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 650,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge in favore degli avv.ti Davide
OI e AN RR dichiaratisi antistatari. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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