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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9067 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 679, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dall'Avv. Alberto Nachira, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio
Gramsci 7, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura
Metropolitana dell , sita in Via Cesare Beccaria 29 CP_1
RESISTENTE
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a sottostante avviso di addebito.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 097 2024 0022394005 000, notificatale da parte di
, in data 29.11.2024, facente riferimento all'avviso di Controparte_2
addebito 397 2024 0022394005 000, e contenente la richiesta di pagamento del complessivo importo di euro 24.925,83.
A fondamento dell'opposizione, ha innanzi tutto dedotto di essere stata, dal 2003, socia accomandataria ed amministratrice della Via Po Immobiliare sas, società proprietaria di alcune unità immobiliari site in Via Po 42 ed operante nel settore immobiliare, quale gestrice dei predetti immobili ed, in via occasionale, per il solo periodo dal 2015 a
31.5.2017, quale gestrice di “casa vacanze”; di non aver mai svolto alcuna attività nell'ambito della predetta società, né in relazione all'attività di locazione degli immobili di proprietà, né in relazione all'attività di gestione della casa vacanze, avendo delegato tali attività a familiari e professionisti esterni, in quanto risiedente in Massa LU
(NA) e comunque soggiornante all'estero per almeno sei mesi all'anno; di essere stata, ciò nonostante, iscritta d'ufficio dall' alla Gestione commercianti con decorrenza CP_1
dal 1°.1.2006; di aver ricevuto in precedenza numerosi avvisi di addebito, dichiarando di aderire alla cd. “rottamazione”; di avere, in ogni caso, proposto ricorso amministrativo all' , chiedendo l'annullamento dell'iscrizione nella Gestione commercianti, CP_1
ottenendo però solo la cancellazione con decorrenza dal 31.5.2017; di aver adito il
Tribunale di Roma, con ricorso depositato in data 19.2.2021, al fine di ottenere l'annullamento della predetta iscrizione, nonché degli avvisi di addebito (relativi agli anni 2014, 2015 e 2016) sino ad allora notificatile;
di aver ottenuto sentenza (passata in pagina 2 di 7 giudicato) n. 7993/2021 del 6.10.2021, con cui era stato ordinato all' di cancellarla CP_1
dalla Gestione commercianti, con decorrenza dal 1°.1.2016.
Tanto premesso in fatto, ha eccepito la mancata notifica dell'AVA sottostante (quale atto presupposto dell'intimazione) e dunque l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione;
l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione commercianti a decorrere da 1°.1.2006, in difetto della partecipazione al lavoro aziendale (carenza del requisito soggettivo) ed in difetto dello svolgimento di attività commerciale, non potendosi qualificare tale l'attività di mera locazione di immobili, come da giurisprudenza uniforme sul punto (carenza del requisito oggettivo).
Tanto argomentato, ha quindi concluso, chiedendo:
“Nel merito: Annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di intimazione di pagamento n.
39720240022394005000 per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi n.
39720240022394005000 sono estinti per intervenuta prescrizione;
In via subordinata: Accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve a titolo di contributi previdenziali;
In ogni caso;
accertare e dichiarare, in forza della sentenza n. 7993/2021 del 6.10.2021 dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato, la cancellazione dalla gestione commercianti dal 1.01.2016 e conseguentemente accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve a nessun titolo somme all' . CP_1
Si è costituito in giudizio l' , eccependo innanzi tutto la inammissibilità CP_1
dell'opposizione alla intimazione di pagamento in quanto non proposta nel termine perentorio di 40 giorni. Ha poi fatto rilevare come la citata sentenza passata in giudicato avesse disposto la cancellazione della ricorrente dalla Gestione commercianti esclusivamente dal 1°.1.2016, rigettando nel resto la domanda. Evidenziato, quindi, che l'AVA sotteso all'intimazione di pagamento faceva riferimento tanto a contributi per l'anno 2015, quanto a contributi per l'anno 2016, ha rappresentato di aver provveduto allo sgravio della contribuzione relativa al 2016, in ottemperanza alla citata sentenza,
pagina 3 di 7 insistendo invece nel sostenere la fondatezza della pretesa creditoria relativa ai contributi 2015, così come accertato nella citata sentenza e non più suscettibile di diversa valutazione.
La causa è stata istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti.
*******
L'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Va precisato poi che qualora gli atti presupposti dell'intimazione di pagamento (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito) non siano stati affatto notificati al destinatario, la notifica dell'intimazione di pagamento vale quale atto che consente al destinatario di pagina 4 di 7 esperire un'azione recuperatoria di tutte le censure, formali e sostanziali, che avrebbe potuto sollevare in relazione agli atti presupposti non notificatigli.
Ne deriva che a tale opposizione deve riconoscersi una forza attrattiva nei confronti della disciplina impugnatoria dell'atto presupposto (Cass. 24506/2016; Cass. 9310/2014; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass.
17312/2007; Cass. 3647/2007; Cass. 3035/2005).
Ora, come detto, la parte ricorrente ha contestato che le sia mai stato notificato l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento ovvero l'AVA n. 397 2024
0022394005 000 e l , nel costituirsi in giudizio, invero, non ha dato prova della CP_1
suddetta notifica;
sicché si impone la verifica della fondatezza dell'eccezione di inammissibile del presente ricorso, sollevata dall' , sull'assunto del mancato CP_1
rispetto del termine perentorio di 40 giorni previsto per le opposizioni alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, dall'art. 24 D,Lgs. 46/1999.
Ebbene, l'intimazione di pagamento, per ammissione dello stesso è stata notificata CP_1
in data 29.11.2024, mentre il ricorso risulta depositato in data 8.1.2025 e dunque esattamente il 40° giorno.
Fatta questa precisazione, deve osservarsi che la domanda così come proposta dalla parte ricorrente può riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante, in quanto fondata sulla dedotta assenza dei presupposti (soggettivo ed oggettivo) per procedere all'iscrizione nella Gestione commercianti o comunque in via subordinata sulla prescrizione della pretesa creditoria, in assenza di atti interruttivi.
E' bene a questo punto precisare che, come è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato da entrambe, con sentenza passata in giudicato (v. certificazione della Cancelleria prodotta in atti dalla parte ricorrente), questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, decidendo su ricorso della (avente ad Parte_1
oggetto la richiesta di annullamento dell'iscrizione nella Gestione commercianti con decorrenza dalla data di iscrizione ovvero dal 1°.1.2006, nonché l'impugnativa di una serie di avvisi di addebito, emessi negli anni compresi tra il 2012 ed il 2016), ha ordinato pagina 5 di 7 all' di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti (esclusivamente) dal CP_1
1°.1.2016, rigettando nel resto il ricorso.
Adeguandosi a tale sentenza, sia pure dopo la notifica del presente ricorso, l' ha CP_1
provveduto a sgravare i contributi relativi all'anno 2016, pur conteggiati nell'intimazione di pagamento in esame e nell'AVA ad essa sottostante.
Relativamente a tale pretesa creditoria va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In relazione poi ai contributi richiesti per l'anno 2015, va innanzi tutto evidenziata l'intangibilità del giudicato formatosi tra le parti, circa la cancellazione della ricorrente dalla Gestione commercianti solo con decorrenza dal 1°.1.2016.
Per il periodo precedente detta iscrizione deve ritenersi valida ed ormai non più contestabile.
In altre parole, la fondatezza nel merito della connessa pretesa creditoria non può più essere messa in discussione e pertanto tutte le argomentazioni al riguardo sviluppate dalla parte ricorrente, circa l'insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo, devono ritenersi inammissibili.
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione, è appena il caso di osservare che, sebbene difetti la prova della notifica dell'AVA sottostante e pur non contenendo la sentenza citata una statuizione di condanna in favore dell' , con conseguente CP_1
mancata trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale (ex art. 2953 c.c.), nel caso in esame la pretesa creditoria relativa ai contributi 2015 non risulta in ogni caso prescritta, in quanto azionata con la comunicazione di debito del
29.1.2019, facente riferimento proprio ai contributi dovuti per il 2015, notificata alla ricorrente, a mezzo raccomanda a.r., in Via Torre 1 a Massa LU (ovvero presso il luogo di residenza risultante da certificato storico di residenza prodotto in atti dalla stessa , ricevuta da persona qualificatasi quale “incaricata” (v. Parte_1
produzione documentale dell' ). CP_1
Per tutto quanto sin qui osservato deve rigettarsi nel resto il ricorso.
pagina 6 di 7
Considerato che
le domande attoree erano fondate solo relativamente ai contributi 2016
e che tuttavia tale contribuzione è stata sgravata dall subito dopo l'instaurazione CP_1
del presente giudizio, mentre quelle relative ai contributi 2015 risultano inammissibili
(relativamente al merito dell'iscrizione nella Gestione commercianti) e comunque infondate (relativamente alla prescrizione), ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai contributi 2016;
2. Dichiara inammissibile ed infondato il ricorso relativamente ai contributi 2015;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 679, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dall'Avv. Alberto Nachira, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio
Gramsci 7, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura
Metropolitana dell , sita in Via Cesare Beccaria 29 CP_1
RESISTENTE
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a sottostante avviso di addebito.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 097 2024 0022394005 000, notificatale da parte di
, in data 29.11.2024, facente riferimento all'avviso di Controparte_2
addebito 397 2024 0022394005 000, e contenente la richiesta di pagamento del complessivo importo di euro 24.925,83.
A fondamento dell'opposizione, ha innanzi tutto dedotto di essere stata, dal 2003, socia accomandataria ed amministratrice della Via Po Immobiliare sas, società proprietaria di alcune unità immobiliari site in Via Po 42 ed operante nel settore immobiliare, quale gestrice dei predetti immobili ed, in via occasionale, per il solo periodo dal 2015 a
31.5.2017, quale gestrice di “casa vacanze”; di non aver mai svolto alcuna attività nell'ambito della predetta società, né in relazione all'attività di locazione degli immobili di proprietà, né in relazione all'attività di gestione della casa vacanze, avendo delegato tali attività a familiari e professionisti esterni, in quanto risiedente in Massa LU
(NA) e comunque soggiornante all'estero per almeno sei mesi all'anno; di essere stata, ciò nonostante, iscritta d'ufficio dall' alla Gestione commercianti con decorrenza CP_1
dal 1°.1.2006; di aver ricevuto in precedenza numerosi avvisi di addebito, dichiarando di aderire alla cd. “rottamazione”; di avere, in ogni caso, proposto ricorso amministrativo all' , chiedendo l'annullamento dell'iscrizione nella Gestione commercianti, CP_1
ottenendo però solo la cancellazione con decorrenza dal 31.5.2017; di aver adito il
Tribunale di Roma, con ricorso depositato in data 19.2.2021, al fine di ottenere l'annullamento della predetta iscrizione, nonché degli avvisi di addebito (relativi agli anni 2014, 2015 e 2016) sino ad allora notificatile;
di aver ottenuto sentenza (passata in pagina 2 di 7 giudicato) n. 7993/2021 del 6.10.2021, con cui era stato ordinato all' di cancellarla CP_1
dalla Gestione commercianti, con decorrenza dal 1°.1.2016.
Tanto premesso in fatto, ha eccepito la mancata notifica dell'AVA sottostante (quale atto presupposto dell'intimazione) e dunque l'estinzione del credito per avvenuta prescrizione;
l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione commercianti a decorrere da 1°.1.2006, in difetto della partecipazione al lavoro aziendale (carenza del requisito soggettivo) ed in difetto dello svolgimento di attività commerciale, non potendosi qualificare tale l'attività di mera locazione di immobili, come da giurisprudenza uniforme sul punto (carenza del requisito oggettivo).
Tanto argomentato, ha quindi concluso, chiedendo:
“Nel merito: Annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di intimazione di pagamento n.
39720240022394005000 per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi n.
39720240022394005000 sono estinti per intervenuta prescrizione;
In via subordinata: Accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve a titolo di contributi previdenziali;
In ogni caso;
accertare e dichiarare, in forza della sentenza n. 7993/2021 del 6.10.2021 dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato, la cancellazione dalla gestione commercianti dal 1.01.2016 e conseguentemente accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve a nessun titolo somme all' . CP_1
Si è costituito in giudizio l' , eccependo innanzi tutto la inammissibilità CP_1
dell'opposizione alla intimazione di pagamento in quanto non proposta nel termine perentorio di 40 giorni. Ha poi fatto rilevare come la citata sentenza passata in giudicato avesse disposto la cancellazione della ricorrente dalla Gestione commercianti esclusivamente dal 1°.1.2016, rigettando nel resto la domanda. Evidenziato, quindi, che l'AVA sotteso all'intimazione di pagamento faceva riferimento tanto a contributi per l'anno 2015, quanto a contributi per l'anno 2016, ha rappresentato di aver provveduto allo sgravio della contribuzione relativa al 2016, in ottemperanza alla citata sentenza,
pagina 3 di 7 insistendo invece nel sostenere la fondatezza della pretesa creditoria relativa ai contributi 2015, così come accertato nella citata sentenza e non più suscettibile di diversa valutazione.
La causa è stata istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti.
*******
L'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Va precisato poi che qualora gli atti presupposti dell'intimazione di pagamento (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito) non siano stati affatto notificati al destinatario, la notifica dell'intimazione di pagamento vale quale atto che consente al destinatario di pagina 4 di 7 esperire un'azione recuperatoria di tutte le censure, formali e sostanziali, che avrebbe potuto sollevare in relazione agli atti presupposti non notificatigli.
Ne deriva che a tale opposizione deve riconoscersi una forza attrattiva nei confronti della disciplina impugnatoria dell'atto presupposto (Cass. 24506/2016; Cass. 9310/2014; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass.
17312/2007; Cass. 3647/2007; Cass. 3035/2005).
Ora, come detto, la parte ricorrente ha contestato che le sia mai stato notificato l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento ovvero l'AVA n. 397 2024
0022394005 000 e l , nel costituirsi in giudizio, invero, non ha dato prova della CP_1
suddetta notifica;
sicché si impone la verifica della fondatezza dell'eccezione di inammissibile del presente ricorso, sollevata dall' , sull'assunto del mancato CP_1
rispetto del termine perentorio di 40 giorni previsto per le opposizioni alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, dall'art. 24 D,Lgs. 46/1999.
Ebbene, l'intimazione di pagamento, per ammissione dello stesso è stata notificata CP_1
in data 29.11.2024, mentre il ricorso risulta depositato in data 8.1.2025 e dunque esattamente il 40° giorno.
Fatta questa precisazione, deve osservarsi che la domanda così come proposta dalla parte ricorrente può riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante, in quanto fondata sulla dedotta assenza dei presupposti (soggettivo ed oggettivo) per procedere all'iscrizione nella Gestione commercianti o comunque in via subordinata sulla prescrizione della pretesa creditoria, in assenza di atti interruttivi.
E' bene a questo punto precisare che, come è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato da entrambe, con sentenza passata in giudicato (v. certificazione della Cancelleria prodotta in atti dalla parte ricorrente), questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, decidendo su ricorso della (avente ad Parte_1
oggetto la richiesta di annullamento dell'iscrizione nella Gestione commercianti con decorrenza dalla data di iscrizione ovvero dal 1°.1.2006, nonché l'impugnativa di una serie di avvisi di addebito, emessi negli anni compresi tra il 2012 ed il 2016), ha ordinato pagina 5 di 7 all' di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti (esclusivamente) dal CP_1
1°.1.2016, rigettando nel resto il ricorso.
Adeguandosi a tale sentenza, sia pure dopo la notifica del presente ricorso, l' ha CP_1
provveduto a sgravare i contributi relativi all'anno 2016, pur conteggiati nell'intimazione di pagamento in esame e nell'AVA ad essa sottostante.
Relativamente a tale pretesa creditoria va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In relazione poi ai contributi richiesti per l'anno 2015, va innanzi tutto evidenziata l'intangibilità del giudicato formatosi tra le parti, circa la cancellazione della ricorrente dalla Gestione commercianti solo con decorrenza dal 1°.1.2016.
Per il periodo precedente detta iscrizione deve ritenersi valida ed ormai non più contestabile.
In altre parole, la fondatezza nel merito della connessa pretesa creditoria non può più essere messa in discussione e pertanto tutte le argomentazioni al riguardo sviluppate dalla parte ricorrente, circa l'insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo, devono ritenersi inammissibili.
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione, è appena il caso di osservare che, sebbene difetti la prova della notifica dell'AVA sottostante e pur non contenendo la sentenza citata una statuizione di condanna in favore dell' , con conseguente CP_1
mancata trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale (ex art. 2953 c.c.), nel caso in esame la pretesa creditoria relativa ai contributi 2015 non risulta in ogni caso prescritta, in quanto azionata con la comunicazione di debito del
29.1.2019, facente riferimento proprio ai contributi dovuti per il 2015, notificata alla ricorrente, a mezzo raccomanda a.r., in Via Torre 1 a Massa LU (ovvero presso il luogo di residenza risultante da certificato storico di residenza prodotto in atti dalla stessa , ricevuta da persona qualificatasi quale “incaricata” (v. Parte_1
produzione documentale dell' ). CP_1
Per tutto quanto sin qui osservato deve rigettarsi nel resto il ricorso.
pagina 6 di 7
Considerato che
le domande attoree erano fondate solo relativamente ai contributi 2016
e che tuttavia tale contribuzione è stata sgravata dall subito dopo l'instaurazione CP_1
del presente giudizio, mentre quelle relative ai contributi 2015 risultano inammissibili
(relativamente al merito dell'iscrizione nella Gestione commercianti) e comunque infondate (relativamente alla prescrizione), ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai contributi 2016;
2. Dichiara inammissibile ed infondato il ricorso relativamente ai contributi 2015;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7