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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2024, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10531/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1
CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere lavoratore agricolo dal 1999 ed attualmente coltivatore diretto e di essere esposto a rischi professionali specifici da movimentazione abituale di carichi pesanti senza ausili efficaci nonché di aver già ottenuto riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 7% derivati da altre patologie di origine professionale tra cui ernie discali e di aver presentato invano domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle seguenti patologie di cui è risultato affetto per cause lavorative: epicondilite bilaterale, tendinopatia alle spalle e sindrome del tunnel carpale; affermando di aver riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva attuale pari almeno al 18% o quanto meno superiore al
7% già riconosciuto in sede amministrativa, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, dell'origine professionale delle malattie denunciate e della maggiore valutazione del danno biologico subito nella misura complessiva pari al 18% o altra di giustizia, in ogni caso non inferiore al 7% già riconosciuto, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento della prestazione spettante oltre accessori, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto delle CP_1 domande promosse dal ricorrente per infondatezza, affermando la correttezza delle valutazioni mediche che concludevano per la sussistenza di una malattia comune in ragione delle attività effettivamente svolte dal ricorrente e per mancanza di riscontri oggettivi, con vittoria delle spese di lite. Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, alla luce delle conclusioni contenute nell'elaborato peritale, sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi processualmente accertata l'origine professionale delle malattie da
Pag. 2 di 5 ultimo denunciate all' per cui è causa e la percentuale invalidante CP_1 degli esiti permanenti che ne sono derivati.
Operando una valutazione complessiva degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente in ragione delle patologie di origine professionale riconosciute, il CTU ha riscontrato un grado di menomazione permanente nella misura del 10% a titolo di danno biologico complessivo derivato da tutte le patologie riscontrate.
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e dei postumi invalidanti riscontrati, la cui derivazione professionale è tata accertata, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate e della valutazione percentuale del danno biologico subito a causa delle patologie di origine professionale sofferte.
Ed infatti, diversamente da quanto ritenuto in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato l'origine professionale delle malattie per cui è causa ed un danno biologico complessivo derivato da tutte le patologie, comprese l'epicondilite bilaterale, la tendinopatia alle spalle
e la sindrome del tunnel pari al 10%.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata, e va riconosciuto il diritto al maggior indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo.
Pag. 3 di 5 Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del maggior indennizzo in capitale in favore della parte ricorrente per i postumi invalidanti permanenti complessivamente quantificati nella misura del 10% ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da patologie di origine professionale ed ha riportato postumi permanenti invalidanti nella misura complessiva del 10% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore all'erogazione in favore del maggior indennizzo per la menomazione all'integrità fisio- psichica pari complessivamente al 10% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo;
Pag. 4 di 5 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.310,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,18/11/2024 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 10531/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1
CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere lavoratore agricolo dal 1999 ed attualmente coltivatore diretto e di essere esposto a rischi professionali specifici da movimentazione abituale di carichi pesanti senza ausili efficaci nonché di aver già ottenuto riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 7% derivati da altre patologie di origine professionale tra cui ernie discali e di aver presentato invano domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle seguenti patologie di cui è risultato affetto per cause lavorative: epicondilite bilaterale, tendinopatia alle spalle e sindrome del tunnel carpale; affermando di aver riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva attuale pari almeno al 18% o quanto meno superiore al
7% già riconosciuto in sede amministrativa, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, dell'origine professionale delle malattie denunciate e della maggiore valutazione del danno biologico subito nella misura complessiva pari al 18% o altra di giustizia, in ogni caso non inferiore al 7% già riconosciuto, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento della prestazione spettante oltre accessori, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto delle CP_1 domande promosse dal ricorrente per infondatezza, affermando la correttezza delle valutazioni mediche che concludevano per la sussistenza di una malattia comune in ragione delle attività effettivamente svolte dal ricorrente e per mancanza di riscontri oggettivi, con vittoria delle spese di lite. Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, alla luce delle conclusioni contenute nell'elaborato peritale, sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi processualmente accertata l'origine professionale delle malattie da
Pag. 2 di 5 ultimo denunciate all' per cui è causa e la percentuale invalidante CP_1 degli esiti permanenti che ne sono derivati.
Operando una valutazione complessiva degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente in ragione delle patologie di origine professionale riconosciute, il CTU ha riscontrato un grado di menomazione permanente nella misura del 10% a titolo di danno biologico complessivo derivato da tutte le patologie riscontrate.
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e dei postumi invalidanti riscontrati, la cui derivazione professionale è tata accertata, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate e della valutazione percentuale del danno biologico subito a causa delle patologie di origine professionale sofferte.
Ed infatti, diversamente da quanto ritenuto in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato l'origine professionale delle malattie per cui è causa ed un danno biologico complessivo derivato da tutte le patologie, comprese l'epicondilite bilaterale, la tendinopatia alle spalle
e la sindrome del tunnel pari al 10%.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata, e va riconosciuto il diritto al maggior indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo.
Pag. 3 di 5 Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del maggior indennizzo in capitale in favore della parte ricorrente per i postumi invalidanti permanenti complessivamente quantificati nella misura del 10% ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da patologie di origine professionale ed ha riportato postumi permanenti invalidanti nella misura complessiva del 10% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore all'erogazione in favore del maggior indennizzo per la menomazione all'integrità fisio- psichica pari complessivamente al 10% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo;
Pag. 4 di 5 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.310,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,18/11/2024 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5