Art. 1.
Il Ministro per la difesa puo', con motivato decreto, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali societa' aventi i requisiti previsti dall' art. 751 del Codice della navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88 , abbiano la effettiva disponibilita', ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756 del predetto Codice, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dell' art. 752 del Codice della navigazione , e gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle predette societa'.
Il Ministro per la difesa puo', con motivato decreto, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali societa' aventi i requisiti previsti dall' art. 751 del Codice della navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88 , abbiano la effettiva disponibilita', ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756 del predetto Codice, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dell' art. 752 del Codice della navigazione , e gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle predette societa'.