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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Elisa Morellini del foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Prof.ssa Pt_1
a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, relativo alla “Carta
[...]
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2024/2025 e conseguentemente
2) condannare il al riconoscimento del Controparte_6
beneficio stesso a favore della ricorrente - così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato (da applicarsi in via analogica) - per tutti i suddetti anni scolastici (4 anni) per un importo di complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico
(data di sottoscrizione del contratto) al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
3) condannare il al risarcimento del Controparte_1 CP_6
danno in via equitativa a favore della ricorrente Prof.ssa per non Parte_1
aver potuto beneficiare, nel corso degli anni di servizio, della formazione/qualificazione professionale specifica che le sarebbe stata garantita mediante la disponibilità della Carta del Docente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito.
In via subordinata
6) previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, relativo alla “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico (data di sottoscrizione del contratto) al saldo,
o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Pag. 2 di 9 Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede rigettarsi in ogni caso la domanda riferita all'a.s.
2024/25, ove ritenuta ammissibile, in quanto la ricorrente è supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla
Legge di Bilancio 2025. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori CP_1
a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo
Pag. 3 di 9 stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di giurisdizione Controparte_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. 15219 del CP_6
15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.”
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la Carta CP_1
docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L.
n.107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Il ha poi eccepito l'inammissibilità e infondatezza della pretesa relativa CP_1
all'a.s. 2024/25, in quanto con la Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio
2025), all'art. 1, commi da 572 a 574, è stata introdotta la modifica dell'art. 1, comma
121 della L. n. 107/2015 e, per l'effetto, a partire dall'a.s. 2024/25, la Carta del docente è stata estesa ai supplenti, come la ricorrente, con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile, secondo un importo che, in luogo dei 500 euro in somma fissa, sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
Pag. 4 di 9 Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal . CP_1
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
- Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025, nelle note la ricorrente ha dato atto che in data
24 giugno 2025 le è stata riconosciuta la Carta Docente.
Deve dirsi pertanto cessata la materia del contendere su tale annualità visto il riconoscimento del . CP_1
-Il ricorso va accolto per il resto.
Come risulta dalla documentazione prodotta la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in diversi anni scolastici:
- 2020/2021 dal 22.09.2020 al 30.06.2021 (doc. 2 ric.);
- 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (doc. 3 rico.);
- 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (doc. 4 rico.).
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
Pag. 5 di 9 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 6 di 9 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuale o fino al termine delle attività didattiche.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai
Pag. 7 di 9 docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate tenuto conto che si tratta di causa seriale, decisa subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 500/2025:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per l'a.s. 2024/2025;
Pag. 8 di 9 2) Condanna il a rendere disponibile la carta Controparte_1
docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alla ricorrente, per un importo pari ad € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi sino al soddisfo;
3) Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1
del giudizio, liquidate in euro 657,00per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 7/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Elisa Morellini del foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa e CP_3 Controparte_4
dott. CP_5
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Prof.ssa Pt_1
a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, relativo alla “Carta
[...]
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2024/2025 e conseguentemente
2) condannare il al riconoscimento del Controparte_6
beneficio stesso a favore della ricorrente - così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato (da applicarsi in via analogica) - per tutti i suddetti anni scolastici (4 anni) per un importo di complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico
(data di sottoscrizione del contratto) al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
3) condannare il al risarcimento del Controparte_1 CP_6
danno in via equitativa a favore della ricorrente Prof.ssa per non Parte_1
aver potuto beneficiare, nel corso degli anni di servizio, della formazione/qualificazione professionale specifica che le sarebbe stata garantita mediante la disponibilità della Carta del Docente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito.
In via subordinata
6) previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, relativo alla “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico (data di sottoscrizione del contratto) al saldo,
o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Pag. 2 di 9 Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede rigettarsi in ogni caso la domanda riferita all'a.s.
2024/25, ove ritenuta ammissibile, in quanto la ricorrente è supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla
Legge di Bilancio 2025. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori CP_1
a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo
Pag. 3 di 9 stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di giurisdizione Controparte_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. 15219 del CP_6
15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.”
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la Carta CP_1
docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L.
n.107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Il ha poi eccepito l'inammissibilità e infondatezza della pretesa relativa CP_1
all'a.s. 2024/25, in quanto con la Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio
2025), all'art. 1, commi da 572 a 574, è stata introdotta la modifica dell'art. 1, comma
121 della L. n. 107/2015 e, per l'effetto, a partire dall'a.s. 2024/25, la Carta del docente è stata estesa ai supplenti, come la ricorrente, con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile, secondo un importo che, in luogo dei 500 euro in somma fissa, sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
Pag. 4 di 9 Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal . CP_1
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
- Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025, nelle note la ricorrente ha dato atto che in data
24 giugno 2025 le è stata riconosciuta la Carta Docente.
Deve dirsi pertanto cessata la materia del contendere su tale annualità visto il riconoscimento del . CP_1
-Il ricorso va accolto per il resto.
Come risulta dalla documentazione prodotta la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in diversi anni scolastici:
- 2020/2021 dal 22.09.2020 al 30.06.2021 (doc. 2 ric.);
- 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (doc. 3 rico.);
- 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (doc. 4 rico.).
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
Pag. 5 di 9 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_7
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 6 di 9 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuale o fino al termine delle attività didattiche.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai
Pag. 7 di 9 docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate tenuto conto che si tratta di causa seriale, decisa subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 500/2025:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per l'a.s. 2024/2025;
Pag. 8 di 9 2) Condanna il a rendere disponibile la carta Controparte_1
docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alla ricorrente, per un importo pari ad € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi sino al soddisfo;
3) Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1
del giudizio, liquidate in euro 657,00per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 7/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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